CA
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/12/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 128/2021.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Viviana Cusolito Presidente
- Ivana Acacia Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 128/2021 R.G. e vertente tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del suo l.r.p.t. e qui di seguito “ ” o ”, con Parte_2 Parte_3
l'avv. ROSA LOMBARDO (C.F. CodiceFiscale_1
Email_1
-appellante- nei confronti di
(P.I. ), in persona del Sindaco p.t. e qui di seguito Controparte_1 P.IVA_2 anche solo o , con l'avv. ANTONINO Controparte_1 CP_2
LA (C.F. .pec: acopo.@avvocatilocri. it); C.F._2 Email_2 Email_3
(C.F. ), già in persona dei propri Parte_4 C.F._3
genitori ed esercenti la responsabilità genitoriale ( - C.F. Controparte_3
- e - C.F. C.F._4 Persona_1
Pagina 1 di 22 R.G. 128/2021.
) e divenuta maggiorenne nel corso del giudizio d'appello, con l'avv. C.F._5
IA SA DO (C.F. CodiceFiscale_6
Email_4
-appellati-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 95/2021, pubblicata in data 8.02.2021 ed emessa a definizione del proc. n. 100344/2013 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
9.10.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato il , quale esercente la Controparte_3
responsabilità genitoriale sulla parte (allora minorenne) Parte_4
ha adito il Tribunale di Locri (e in particolare alla Sez. Distaccata di Siderno, allora esistente e soppressa nel corso del giudizio di prime cure), instaurando il processo di 1° grado (proc. n.
100344/2013 R.G.) e ivi in particolare deducendo che:
(A) in data 28.08.2010, in Mammola-C.da Piani di Canolo, essa minore
[...]
in presenza dei genitori e di altri parenti, era stata aggredita da un cane Parte_4
randagio di grossa taglia (di razza maremmana), il quale si era lanciato sulla bambina, afferrandola al capo e al volto, venendo infine scacciato, tramite un bastone, dagli adulti presenti;
(B) in ragione di ciò la minore aveva riportato danni quantificabili in € 330.624,40 (ovvero per la somma, maggiore o minore, ritenuta equa o accertata in corso di giudizio), il cui
Pagina 2 di 22 R.G. 128/2021.
risarcimento era dovuto, secondo la pertinente normativa (L. n. 281/1991 e ss.mm.ii.), dall e/o dal . Parte_2 Controparte_1
I.1.2.- Con comparsa di costituzione dell'1.07.2013 si è costituita la , Parte_2
contestando le altrui prospettazioni e in particolare eccependo:
(A) l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Reggio Calabria, in base alla sede dell' ; Parte_1
(B) l'assenza, in ogni caso, di ogni profilo di responsabilità in capo a sé.
I.1.3.- Con comparsa di costituzione del 17.09.2013 si è costituito anche il CP_1
eccependo:
[...]
(A) il difetto di alcuna propria responsabilità;
(B) l'infondatezza, in ogni caso, della domanda attorea.
I.1.4.- Nel corso del giudizio di prime cure, poi:
(a) è stata disposta la chiamata in giudizio della madre della minore ( Persona_1
, costituitasi con comparsa del 22.05.2014 e associatasi alle richieste
[...]
attoree;
(b) è stata espletata attività istruttoria - tramite prova dichiarativa (audizione testimoni e interrogatorio formale dell'attore) ed espletamento di approfondimento peritale (cfr. C.T.U. del 21.03.2019).
I.1.5.- All'esito è stata poi emessa la pronuncia qui gravata (n. 95/2021 dell'8.02.2021), nella quale il Tribunale di 1° grado ha:
(A) dichiarato responsabile, per il sinistro occorso alla minore Parte_4
l'ASP di e pertanto condannato quest'ultima a pagare € 147.910,00, oltre
[...] Pt_2
interessi;
(B) regolato le spese di lite fra le parti – compensandole fra parte attrice e e CP_1
Parte condannando invece l' di al loro pagamento (anche per la C.T.U.) nel rapporto Pt_2
fra essa e la parte attrice.
I.2.1.- Avverso tale sentenza l' ha poi proposto l'odierno appello (proc. n. Parte_2
128/2021), ivi in particolare contestando:
Pagina 3 di 22 R.G. 128/2021.
(1) la non corretta differenziazione fra la posizione del e quella dell' CP_1 [...]
, in ogni caso non responsabile per difetto di previa segnalazione;
Parte_1
(2) la carenza di prova, in ogni caso, dei presupposti per la propria responsabilità;
(3) la non condivisibilità, in subordine e in punto di quantum, delle valutazioni svolte dal
C.T.U. rispetto al DPTS (Disturbo Post-Traumatico da Stress);
(4) l'omessa valutazione, in ogni caso, del concorso dei genitori nella causazione dell'evento.
I.2.2.- Con comparsa del 24.01.2022 si sono poi costituiti e Controparte_3 [...]
n.q. di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore Persona_1
contestando le prospettazioni della parte impugnante e Parte_4
chiedendo di rigettare in ogni sua parte l'appello proposto, nonché di accertare e dichiarare la responsabilità dell' e/o del , condannandoli al Parte_2 Controparte_1
pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento.
I.2.3.- Con comparsa del 29.01.2024 si è poi costituito anche il , Controparte_1 anch'essa contestando le prospettazioni della parte impugnante e chiedendo di rigettare l'appello avanzato ex adverso.
I.2.4.- Nel corso del giudizio di gravame, poi:
(a) con comparsa del 15.10.2024 la parte divenuta Parte_4
maggiorenne, si è costituita in proprio, riportandosi alle conclusioni già rassegnate dai propri genitori nel suo interesse;
(b) con provvedimento del 22.11.2024 si è disposto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.10.2025.
I.2.5.- All'esito di tale udienza e con provvedimento del 14.10.2025 (comunicato alle parti in pari data), l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione di termini ridotti (20 + 20) ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, giova precisare che:
(1) la parte impugnante non risulta aver svolto alcuna specifica domanda nei confronti del appellato [avendo contestato esclusivamente l'accoglimento della domanda a sé CP_1 rivolta e chiesto di statuire “la infondatezza della domanda proposta nei confronti della
Pagina 4 di 22 R.G. 128/2021.
” (cfr. pag. 9 dell'atto di gravame)], essendo pertanto evidente che “la Parte_1 notificazione dell'impugnazione” costituisse “non” “una vocatio in ius”, ma una mera “litis denuntiatio”, ciò escludendo la costituzione, a tal riguardo, di ogni rapporto processuale e dunque di ogni possibilità di pronuncia “a norma dell'art. 91 c.p.c.” [cfr. Cass. civ.,
14/02/2019, n. 4352, nonché Cass. civ., 21/03/2016, n. 5508; Cass. civ., 16/02/2012, n. 2208;
Cass. civ., 16/04/2007, n. 9002; Cass. civ., 23/04/2001, 5977];
(2) alcuna specifica delibazione è poi suscettibile di essere compiuta neanche con riferimento alle richieste dell'appellata nei confronti del Parte_4 [...]
, atteso che: (a) le contestazioni avrebbe dovuto essere veicolate tramite CP_1
appello incidentale [e ciò con riguardo tanto alla sua asserita responsabilità ex art. 2052 c.c.
(espressamente esclusa in prime cure – cfr. pag. 5 della sentenza -, peraltro del tutto correttamente - non essendovi, “rispetto ai cani randagi”, alcun rapporto, né proprietario, né, come per la “fauna selvatica”, anche solo “di protezione”, ciò valendo ad “impedi[re] …
l'applicabilità sia diretta, sia analogica, dell'art. 2052 c.c. ai danni causati da cani randagi”: cfr. Cass. civ., 23/06/2025, n. 16788), quanto alla sua pretesa responsabilità solidale
(anch'essa da impugnarsi poiché espressamente esclusa in 1° grado – cfr. ancora pag. 5 della pronuncia -, anche in tal caso del tutto correttamente – considerando che “non c'è ragione di ipotizzare una responsabilità solidale in capo al comune” ove non sia quest'ultimo l'ente preposto alla “cattura” e dunque “civilmente responsabile dei danni causati dai cani randagi”:
v. infra, sub V.1.-V.1.2.), quanto, infine, alla responsabilità c.d. alternativa, derivante dall'uso di “e/o” (atteso che, come da ultimo ribadito in sede nomofilattica, “affinché il giudice
d'appello, adito in via principale sul punto dal convenuto soccombente, possa altresì accogliere la pretesa azionata verso il litisconsorte alternativo assolto in primo grado e perciò condannare quest'ultimo, l'attore non può limitarsi a riproporre ex art. 346 c.p.c. la rispettiva domanda, esaminata e respinta nella sentenza impugnata, ma deve avanzare appello incidentale condizionato”: cfr. Cass. civ., Sez. un., 4/12/2024, n. 31136)]; (b) una tale impugnativa incidentale, pur qui necessaria, non è stata pacificamente avanzata, non risultando un tale appello né espressamene formulato, né ricavabile tramite riqualificazione
[per difetto, a tal ultimo riguardo, sia di alcuna espressa volontà di riforma (essendosi
“l'appellata” invero “limitata a chiedere il rigetto dell'appello” – cfr. pag. 12 della comparsa
Pagina 5 di 22 R.G. 128/2021.
del 24.01.2022, con conclusioni poi richiamate per relationem nella comparsa del 15.10.2024
-, mancando dunque l'“univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione” e l'“idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo”, e pertanto gli estremi già in astratto necessari per “attivare il potere di riqualificazione”: cfr. Cass. civ., 23/02/2022, n. 5906;
Cass. civ., 1/04/2022, n. 10647; Cass. civ., 24/06/2021, n. 18119; Cass. civ., 3/11/2020, n.
24456; Cass. civ., 15/11/2013, n. 25751), sia del presupposto temporale ex art. 343 c.p.c. (e ciò anche a voler considerare il differimento al 27.01.2022, risultando la comparsa in ogni caso depositata il 24.01.2022 e dunque senz'altro oltre il termine ex art. 166 c.p.c.)];
(3) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, poi e come noto, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado”, “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con
l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” [v., ex multis, Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835 (anche richiamando Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940), nonché Cass. civ., 24/05/2001, n. 7088], risultando invece ogni ulteriore questione, già affrontata in prime cure e qui non espressamente gravata, ormai passata in giudicato [ciò integrando “il rovescio dell'onere processuale cui la parte è sottoposta”, “nel senso che”, “in mancanza della proposizione dell'impugnazione”, “sulla questione decisa in senso sfavorevole” ovviamente “si forma il giudicato” (v. Cass. civ.,
19/03/2018, n. 6716)] e insuscettibile di alcuna ulteriore delibazione, poiché divenuta ormai definitivamente irretrattabile.
IV.- Ciò precisato, nel merito l'appello è poi da disattendersi, a ciò conseguendo la necessità di confermare la sentenza di prime cure.
V.- Muovendo, in particolare, dal 1° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], la parte appellante risulta aver a tal riguardo sostenuto che il giudice di prime cure, pur avendo correttamente ricondotto la responsabilità nell'alveo suo proprio (art. 2043 c.c.), avrebbe tuttavia poi:
(a) non correttamente applicato tale inquadramento, oltre che al (esonerato da ogni CP_1
Parte responsabilità per il carattere non possibile né esigibile della sua prestazione), anche all'
Pagina 6 di 22 R.G. 128/2021.
(b) ritenuto esclusivamente responsabile quest'ultima pur in mancanza dei relativi presupposti e, in particolare, di prova di una previa segnalazione all' . Parte_1
Entrambi tali argomenti, tuttavia, risultano da disattendere.
V.1.- Prendendo le mosse, in specie, dal rilievo compendiato supra, sub V., punto (a), occorre prioritariamente osservare che:
(1) “l'accertamento della responsabilità per i danni derivanti dal randagismo presuppone
l'individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione di questo fenomeno” e dunque dello specifico “ente a cui è demandato il compito di prevenzione e controllo del randagismo” (valutando, all'uopo, l'ente al quale è affidato “il compito della cattura” “dei cani vaganti o randagi” - considerando che non può ritenersi sufficiente, a tal fine, l'attribuzione di altri generici compiti di prevenzione del randagismo” e che invece proprio la “specifica attività” “consistente nella cattura dei cani randagi” è “per sua natura espressiva di incombenze legate alla generale prevenzione dei pericoli per l'incolumità della popolazione e del territorio derivabili dal fenomeno del randagismo”, ciò valendo a dimostrare la riferibilità proprio e solo a tale Ente del “dovere di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione”, in quanto unico soggetto istituzionalmente “tenuto a prevenire il randagismo”) [cfr., e.g., Cass. civ., 18/05/2017, n.
12495; Cass. civ., 28/06/2018, n. 17060; Cass. civ., 18/07/2019, n. 19404; Cass. civ.,
26/05/2020, n. 9671; Cass. civ., 9/11/2021, n. 32884; Cass. civ., 2/12/2021, n. 38020; Cass. civ., 24/03/2022, n. 9621; Cass. civ., 8/02/2023, n. 3737; Cass. civ., 31/05/2024, n. 15244;
Cass. n. 16788/2025, cit.];
(2) tale operazione “individuativa”, come evidente, è preliminare e pregiudiziale a ogni ulteriore valutazione, atteso che “l'individuazione dell'ente … rileva non sul piano della colpa, ma dell'imputazione della responsabilità omissiva” e che pertanto, solo “una volta individuato … l'ente titolare dell'obbligo giuridico di recupero degli stessi”, si pone poi la necessità di verificarne la colpa e la responsabilità [cfr., ex multis, Cass. n. 5339/2024, cit.;
Cass. n. 3737/2023, cit.; Cass. n. 17060/2018, cit.].
V.1.1.- Ciò detto, nonché rammentato che per tale (preliminare) individuazione evidentemente “occorre fare riferimento alla legislazione regionale” - “stante la neutralità, al riguardo, della legge statale”, trattandosi di “materia oggetto di potestà legislativa
Pagina 7 di 22 R.G. 128/2021.
concorrente” e costituendo la L. n. 281/1991 una mera c.d. legge-quadro [cfr., ex aliis, Cass.
n. 32884/2021, cit.; Cass. n. 15244/2024, cit.; Cass. n. 16788/2025, cit.] -, è necessario osservare che “nel caso di specie” “la legislazione regionale calabrese” poi dispone espressamente “l'attribuzione … al Servizio Veterinario competente per territorio”, Parte dipendente dall “dei compiti di cattura dei cani randagi” [dovendo il solo CP_1 individuare le “strutture per il ricovero e la custodia temporaneo”, ma essendo pacifico che “i cani vaganti non tatuati devono essere catturati … dal Servizio veterinario competente per territorio” (cfr. artt. 3 e 12, comma II, della L.R. n. 41/1990, come novellata dalla L.R. n.
Parte 4/2000)], essendo dunque l' il soggetto “civilmente responsabile dei danni causati dai cani randagi a terzi nella sua qualità di ente titolare del servizio veterinario territoriale” [v., proprio con riguardo alla normativa regionale calabrese, Cass. n. 38020/2021, cit.].
V.1.2.- In piena coerenza a quanto precede, il giudice di prime cure ha pertanto evidenziato, in linea con quanto espressamente previsto ex lege (art. 12, comma II, della L.R. n. 41/1990), che l'Ente istituzionalmente “tenuto a prevenire il randagismo” risultava proprio e solo l'
[...]
, avendo sulla base di ciò disatteso la domanda nei confronti del [cfr. Parte_2 CP_1
pag. 5 della sentenza gravata] – la cui responsabilità è stata pertanto esclusa non già sulla base di valutazioni di merito e relative, in thesi, alla “possibilità” ed “esigibilità” della
“prestazione”, ma, più radicalmente, perché una tale responsabilità non era a esso affatto riferibile, non trattandosi dell'“ente titolare dell'obbligo giuridico di recupero degli stessi” e dunque “civilmente responsabile dei danni causati” dai cani randagi [v. supra, sub V.
1. e
V.1.1.], difettando la stessa “imputabilità” della responsabilità e ciò ovviamente precludendo ogni ulteriore possibilità di delibazione [poiché a tale Ente comunque e in ogni
Parte caso non ascrivibile, essendo invero solo e soltanto l' (poiché gravato dal “compito della cattura” e dunque del munus pubblicistico di “prevenzione e controllo del randagismo”: v. supra, sub V.1.) l'unico soggetto “a doversi ritenere responsabile dei danni provocati”, da ciò “deriva[ndo] chiaramente” e con assorbimento di ogni ulteriore profilo, “che … non c'è ragione di ipotizzare una responsabilità … in capo al (cfr., ex aliis, Cass. n. CP_1
15244/2024, cit.)].
Pagina 8 di 22 R.G. 128/2021.
V.2.- Responsabilità, al contrario, non solo “ipotizzabile”, ma pienamente ravvisabile proprio in capo all'ASP di , risultando insuscettibile di accoglimento anche la contestazione Pt_2
compendiata supra, sub V., punto (b).
V.2.1.- A tal riguardo occorre infatti osservare che la prospettazione della parte impugnante in ordine all'asserito difetto di una propria responsabilità sol per la mancanza di prova di una segnalazione preventiva con riguardo al cane randagio autore dell'aggressione [cfr. pag. 4 dell'atto di appello e pagg.
3-4 della comparsa conclusionale dell'appellante] è senz'altro da rigettare, considerando che:
(A) l'Ente de quo è tenuto, per legge e come innanzi osservato [v. supra, sub V.1.-V.1.2.],
“alla generale prevenzione dei pericoli per l'incolumità della popolazione e del territorio derivabili dal fenomeno del randagismo”, avendo dunque un “compito di prevenzione e controllo”, non essendovi dunque né alcun “indice positivo”, né “alcun criterio di stretta congruità logica”, per ritenere, invero del tutto “arbitrariamente”, che il compito spettante all'Ente sia limitato a una “forma di controllo da esercitare unicamente ex post a seguito di segnalazioni ovvero di specifiche richieste di intervento” [cfr., ex multis, Cass. n. 38020/2021, cit., nonché Cass. n. 15244/2024, cit.; Cass. n. 9621/2022, cit.; Cass. n. 32884/2021, cit.;
Cass. n. 9671/2020, cit.];
(B) tale compito, al contrario e come detto, implica “particolari obblighi di prevenzione dell'evento” e “dei danni causati causati dai cani randagi”, collocandosi pertanto in una dimensione non già ex post, ma ex ante e ontologicamente operando, dunque,
“indipendentemente dalla previa ricezione di qualsivoglia segnalazione o richiesta di intervento” – anche considerando che “ai fini dell'esonero dalla responsabilità”, come noto,
“non rileva … che il soggetto tenuto” alla prevenzione “abbia provato la non conoscenza in concreto dell'esistenza del pericolo” -, con conseguente radicale “erroneità” della tesi per cui “la responsabilità dell'Azienda” sarebbe “esclus[a]” “per non avere l'attore fornito la dimostrazione di alcuna previa segnalazione o di specifiche richieste di intervento inoltrate alla medesima azienda” [cfr., ancora ed ex aliis, Cass. n. 15244/2024, cit.; Cass. n.
9621/2022, cit.; Cass. n. 32884/2021, cit.; Cass. n. 38020/2021, cit.; Cass. n. 9671/2020, cit.].
V.2.2.- Esclusione della responsabilità dell' , poi e proprio sulla base sulla Parte_1
base di quanto precede, ovviamente non predicabile neanche sulla base della mera “cattura del
Pagina 9 di 22 R.G. 128/2021.
cane aggressore” [cfr., da ultimo, pag. 2 della memoria di replica dell'appellante], trattandosi, come evidente, di condotta solo successiva e dunque inidonea ad escludere l'ascrivibilità a sé di un evento dannoso a cui l'ente non doveva semplicemente “porre rimedio”, ma che, ex lege, avrebbe dovuto radicalmente “prevenire” [v. supra, sub V.1.-V.2.1.].
V.3.- Non potendo dunque accogliersi né l'uno né l'altro profilo di contestazione [v. supra, sub V.-V.2.2.], è evidente che occorra qui ribadire l'integrale reiezione del 1° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (1)].
VI.- Parimenti da disattendere risulta altresì la 2° ragione di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punto (2)], mediante la quale l'odierna appellante ha dedotto l'asserita “insussistenza della prova” della propria responsabilità, eccependo in particolare:
(A) il difetto di prova del fatto dannoso;
(B) la carente dimostrazione, altresì e in difetto di previa segnalazione, di una sua condotta omissiva e dunque di un evento dannoso a sé ascrivibile.
Anche tali deduzioni, tuttavia, sono da rigettarsi.
VI.1.- Procedendo, in particolare, dal 1° profilo [v. supra, sub VI., punto (A)], giova qui premettere che, come noto e pacifico, nell'apprezzamento del compendio istruttorio – potere latamente discrezionale, ex se incensurabile e strettamente riservato al giudice del merito – quest'ultimo non è “tenuto a discutere ogni singolo elemento”, né a compiere una valutazione atomistica e frazionata di ciascuno degli “elementi probatori acquisiti”, potendo e dovendo invece esaminarne gli esiti complessivi e altresì “scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione”, rimanendo “libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili” e “dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze … logicamente incompatibili con la decisione adottata” [cfr., fra le tante, Cass. civ., 27/07/2024, n. 21074; Cass. civ., 1/03/2021,
n. 5560; Cass. n. 21239/2019, cit.; Cass. civ., 8/08/2019, n. 21187; Cass. civ., 4/07/2017, n.
16467; Cass. civ., 2/08/2016, n. 16056; Cass. civ., 10/06/2014, n. 13054; Cass. civ.,
23/05/2014, n. 11511; Cass. civ., 14/02/2014, n. 3424; Cass. civ., 15/05/2013, n. 11699; Cass. civ., 2/05/2013, n. 12988; Cass. civ., 28/07/2010, n. 17630; Cass. civ., 6/08/2004, n. 15197].
VI.1.1.- Tanto precisato, non v'è dubbio che nel caso di specie gli elementi probatori in atti, globalmente apprezzati, chiaramente deponessero per l'effettivo verificarsi, in data
Pagina 10 di 22 R.G. 128/2021.
28.08.2010 e a (rientrante nella competenza dell'ASP di ), CP_1 Pt_2 dell'aggressione della minore da parte del cane randagio [ciò costituendo l'in se dell'illecito ed esclusivamente rilevando ai fini del decidere], militando univocamente in tal senso:
(1) sia i documenti medico-sanitari in atti – tutti chiaramente riportanti (anche come “diagnosi di pronto soccorso”, “diagnosi di dimissione” e “riferimenti anamnestico-clinici”) lesioni specificamente riferibili a un tale evento [e in specie “l'aggressione da parte di un cane con vaste ferite al capo e al viso”, attesa la sussistenza di “ferite multiple”, “al capo e al volto”, proprio “da morso di cane” e dunque di ferite lacero-contuse (“f.l.c.”) “al capo e al viso” conseguenti proprio alla circostanza che la minore era “stata aggredita da un cane” (cfr. all.
7-9 fasc. attoreo di 1° grado)];
(2) sia gli ulteriori documenti, anche prodotti ex adverso e pacificamente attestanti che l'animale causante il danno, i.e. “il cane responsabile della morsicatura”, era un randagio privo di “microchip”, poi applicatogli solo a seguito della sua “cattura”, da parte degli
“operatori del canile” (la Dog Center S.a.s., incaricata dal “Servizio Veterinario di Locri”), in data 30.08.2010 [cfr. note del Comando Polizia Municipale di del 30.08.2010 e del CP_1
4.11.2010].
VI.1.2.- A fronte di ciò è evidente che le contestazioni rispetto alle asserite discordanze nelle deposizioni testimoniali, al di là di ogni valutazione sulla loro sussistenza ed effettiva rilevanza (invero non riguardando né la sussistenza ex se del fatto dannoso, né profili costituenti un suo “imprescindibile antecedente logico”: cfr. Cass. civ., 19/05/2016, n.
10347), risultino in ogni caso qui integralmente assorbite, trattandosi di evento dannoso già chiaramente emergente per tabulas [sulla scorta, peraltro, di plurimi e convergenti documenti, tutti muniti di piena valenza probatoria - trattandosi di documenti medico-sanitari del SSN e di note della P.M. territorialmente competente (v. supra, sub VI.1.1.)] e sostanzialmente incontroverso fra le parti [avendo del resto anche la parte impugnante fatto riferimento al
“cane maremmano che ha poi causato il danno” (cfr., e.g., pag. 4, 1° cpv., della comparsa conclusionale dell'appellante)], essendo dunque tali “risultanze istruttorie”, anche di per sé sole e poiché pienamente “attendibili”, senz'altro “idonee a dimostrare i fatti in discussione”
[v. supra, sub VI.1.].
Pagina 11 di 22 R.G. 128/2021.
VI.2.- Venendo poi al 2° profilo, e dunque all'asserita mancanza, in difetto di previa segnalazione, di una sua condotta omissiva [v. supra, sub VI., punto (B)], occorre qui rammentare che:
(a) “non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire”, come noto, “equivale
a cagionarlo”, con la conseguenza che, “in caso di concretizzazione del rischio che la norma
… tende a prevenire”, è pacifico che “il nesso di causalità … rimane presuntivamente provato” [cfr. art. 40, comma II, c.p. (pacificamente applicabile anche in sede civile - atteso che “i principi generali che regolano la causalità di fatto sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p.”: cfr. Cass. civ., Sez. un., 11/01/2008, nn. 576 e 581), nonché, sul tema specifico qui in esame ed ex aliis, Cass. n. 9621/2022, cit.; Cass. n. 32884/2021, cit.;
Cass. n. 9671/2020, cit.];
(b) per stabilire se sussista una condotta omissiva occorre dunque far specifico e precipuo
“riferimento alle regole cautelari inosservate” [tali da rendere “colpevole” una tale omissione, atteso che, come pacifico, “causalità omissiva e causalità commissiva ne[gli]” illeciti “colposi” “rispondono a regole identiche ai fini della verifica della sussistenza del nesso di causalità”, distinguendosi solo per il parametro di riferimento – essendo necessario procedersi, nel primo caso, “ad un giudizio controfattuale meramente ipotetico” e nel secondo a un giudizio invece parametrato “alle regole cautelari inosservate”, occorrendo supporne il rispetto “con giudizio controfattuale ipotetico”] – e ciò perché, “una volta dimostrata in giudizio la sussistenza dell'obbligo di osservare la regola cautelare”, nonché “una volta appurato che l'evento appartiene al novero di quelli che la norma mirava ad evitare”, non v'è dubbio che “il nesso di causalità” è da ritenersi “provato” (essendosi concretizzato il rischio che la norma cautelare mirava a prevenire) e “non rileva, ai fini dell'esonero dalla responsabilità, che il soggetto tenuto a detta osservanza abbia provato la non conoscenza in concreto dell'esistenza del pericolo” [cfr. Cass. n. 547/2025; Cass. n. 9621/2022, cit.; Cass. n.
32884/2021, cit.; Cass. n. 9671/2020, cit.].
VI.2.1.- Applicando, poi, tali generali coordinate allo specifico profilo qui in esame, non v'è dubbio che l'obbligo “di provare di essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla Parte normativa regionale” gravi proprio sulla essendo proprio quest'ultimo il “soggetto”
“tenuto per legge alla predisposizione di un servizio di recupero di cani randagi” e dunque
Pagina 12 di 22 R.G. 128/2021.
ovviamente gravato, a fronte del realizzarsi di “un fatto che costituisce … concretizzazione del rischio che la norma cautelare mirava ad evitare”, dall'obbligo di “dimostrare”
“l'osservanza della norma cautelare” [cfr. Cass. n. 9621/2022, cit.; Cass. n. 32884/2021, cit.;
Cass. n. 9671/2020, cit.].
Onere dimostrativo, quest'ultimo, pacificamente poi non superabile o eludibile invocando
“l'onere del danneggiato di provare, anche per presunzioni, l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi”, considerando che un tale ultimo onere “si colloca a valle rispetto a quello del soggetto” istituzionalmente “tenuto … alla predisposizione di un servizio di recupero di cani randagi”
[cfr. ancora Cass. n. 9621/2022, cit.; Cass. n. 32884/2021, cit.; Cass. n. 9671/2020, cit.], risultando pertanto l'obbligo dimostrativo, pregiudiziale e preliminare, primariamente Parte gravante proprio e solo sulla
VI.2.2.- Obbligo dimostrativo preliminare, quest'ultimo, qui evidentemente non ottemperato, non avendo l'ente a ciò gravato specificamente provato “l'osservanza della norma cautelare”, non risultando chiaramente invocabile in senso contrario:
(a) né il difetto di previe segnalazioni – trattandosi invero di profilo meramente “a valle” Parte rispetto all'onere, prioritario e pregiudiziale, a carico della [v. supra, sub VI.2.1.], in coerenza alla specifica natura del munus (ontologicamente preventivo, e non già “da esercitare unicamente … a seguito di specifiche richieste di intervento”, ma al quale dar corso, al contrario, “indipendentemente dalla previa ricezione di qualsivoglia segnalazione o richiesta di intervento”) [v. supra, sub V.2.1.];
(b) né la cattura del cane randagio autore dell'aggressione – in quanto condotta successiva e dunque ovviamente inidonea a comprovare, ex se, l'adempimento all'“obbligo di apprestamento e organizzazione” di un “servizio di vigilanza” effettivamente idoneo “a prevenire il fenomeno” (cfr. Cass. n. 9621/2022, cit.; Cass. n. 32884/2021, cit.; Cass. n.
9671/2020, cit.), non potendo dunque un mero “intervento” svolto solo “dopo la segnalazione” e “post-sinistro” (cfr. scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c. dell'appellante), in assenza di “alcun indice positivo” che circoscriva il compito dell'ente a un semplice
“controllo … ex post”, dimostrare l'ottemperanza ai “particolari obblighi di prevenzione”
Pagina 13 di 22 R.G. 128/2021.
volti “ad evitare” un “evento” dannoso analogo a quello qui realizzatosi [cfr. Cass. n.
9621/2022, cit.; Cass. n. 32884/2021, cit.; Cass. n. 38020/2021, cit.; Cass. n. 9671/2020, cit.];
(c) né, infine, l'asserita “sufficienza” del “meccanismo di intervento” approntato (cfr. pag. 4 della comparsa conclusionale dell'appellante) a fronte del dedotto non “elevato numero di cani randagi” nel territorio (cfr. pag. 6 dell'atto di appello) - emergendo dagli atti, al contrario, un numero di esemplari molto consistente [risultando invero “nel” solo “territorio di , piccolo borgo della Locride, “al momento” dei fatti di causa e fra i soli animali CP_1
“catturati”, quasi 100 randagi (e in specie “n. 93 (novantatré) cani randagi” – cfr. relazione del Comandante di P.M. di del 4.11.2010)] e risultando il servizio approntato CP_1 evidentemente inidoneo, poiché pacificamente “attivabile” solo e soltanto “su richiesta” (cfr. pag. 4 della comparsa conclusionale, nonché pag. 2 della memoria di replica dell'appellante), operando dunque solo ex post e non, come pur necessario, in modo tale da “prevenire” ex ante “l'evento” [evidentemente difettando, a fronte di un tale “meccanismo di intervento” solo
“su richiesta”, un “efficace servizio di prevenzione” – in grado di operare “indipendentemente dalla previa ricezione di qualsivoglia segnalazione o richiesta di intervento” e in modo tale da evitare e “prevenire” “i danni” “che” “il randagismo” “può arrecare alle persone” – e dunque di per sé sussistendo, sulla scorta di una tale pacifica evidenza, ammessa dalla stessa appellante, “una condotta colposa della pubblica amministrazione” comportante la sua responsabilità: cfr., nonché arg. ex, Cass. n. 16788/2025, cit., e Cass. n. 38020/2021, cit.].
VI.3.- In ragione di ciò, attesa la pacifica sussistenza in atti di elementi complessivamente idonei a dimostrare “i fatti in discussione” [v. supra, sub VI.1.-VI.1.2.] e altresì la responsabilità dell'ente [non risultando il servizio approntato in grado di “prevenire” i danni ed essendo l'evento verificatosi, in quanto concretizzazione del rischio che la norma impositiva dell'obbligo cautelare mirava a prevenire, da ritenersi senz'altro causato dalla sua mancata osservanza: v. supra, sub VI.2.-VI.2.2.], è pacifico che occorra ribadire il rigetto anche di tale 2° ragione di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punto (2)].
VII.- Parimenti da respingere, poi, è anche il 3° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto
(3)], vertente sul quantum del ristoro accordato e in specie sul riconoscimento del DPTS
(Disturbo Post-Traumatico da Stress), avendo la parte impugnante contestato la valutazione peritale a tal riguardo, sostenendo:
Pagina 14 di 22 R.G. 128/2021.
(a) il difetto di documentazione a supporto;
(b) la non condivisibilità della stessa, in ogni caso, alla luce delle censure mosse dal proprio
C.T.P. in prime cure e da intendersi qui richiamate.
Anche tali critiche, come qui di seguito scrutinate, risultano insuscettibili di accoglimento.
VII.1.- Muovendo dall'asserita carenza documentale [v. supra, sub VII., punto (a)], occorre osservare che il “Disturbo post-traumatico da stress cronicizzato” [patologia sussistente “in form[a] moderat[a] (10-20%)” e senz'altro “legata causalmente all'evento” dannoso (cfr. pagg. 7 e 9 della C.T.U. del 21.03.2019)], oltre a essere stato riscontrato dal C.T.U. apposita visita medico-legale (svolta in data 21.11.2018, ore 15:00), risulta corroborato da plurimi e convergenti riscontri documentali, deponendo chiaramente in tal senso:
(1) sia la relazione clinica del 30.12.2010 (prot. n. 2815 del 30.12.2010) predisposta dagli operatori dell'U.O. Neuropsichiatria Infantile P.O. di Locri ASP RC a seguito di visita specialistica del 29.10.2010 e ove appunto si diagnosticava un “Disturbo Post-Traumatico da
Stress … cronico” sulla scorta di una specifica e univoca “sintomatologia” “di tipo traumatico” [“caratterizza[ta]”, al contempo, da “regressione”, “intrusività”, “evitamento” e
“arousal” e da sintomi come “pensieri, immagini e sogni dal contenuto angoscioso” legati all'evento – “animali feroci”, “una selvaggia cosa che la morde” – e che “si accompagnano a paura e ansia intense”, “rifiuto a frequentare luoghi e persone che le ricordano l'evento traumatico”, “frequenti crisi di pianto”, “turbe del sonno”, “diminuzione dell'appetito”, attuazione di “condotte difensive e di evitamento”, “dipendenza continua dall'adulto” (cfr. relazione clinica n. 2815 del 30.12.2010)];
(2) sia il certificato medico del 28.07.2011, emesso dal Dirigente Medico del Servizio
Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell'Azienda Sanitaria di Locri e anch'esso diagnosticante un
“disturbo post-traumatico da stress … cronicizzato” (cfr. certificato del 28.07.2011, nosologico del 6.09.2011);
(3) sia, infine, l'ulteriore certificato del 31.01.2019, parimenti emesso dal Dirigente Medico del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura del P.O. di Locri e nuovamente diagnosticante un
“disturbo post-traumatico da stress cronicizzato moderato” (cfr. certificato del 31.01.2019).
VII.2.- A fronte di tali specifiche e inequivoche evidenze documentali, nonché dei dati direttamente accertati dall'ausiliario nel corso della visita [risultando la minore, pur dopo 8
Pagina 15 di 22 R.G. 128/2021.
anni dal fatto traumatico e già tredicenne, ancora afflitta, e.g., da “ansia, paure, fobie per i cani, disturbi del sonno, sensazione di rivivere l'accaduto ed uso di farmaci ansiolitici”,
“disagio nel ricordare l'evento” e manifestando inoltre un “atteggiamento di dipendenza dalla madre” nonché un'“espressione del viso angoscioso fino ad essere impaurito nel parlare di cani” (cfr. pag. 4 dell'elaborato peritale del 21.03.2019], il C.T.U. ha quindi rigorosamente concluso, anche citando la pertinente letteratura specialistica, per l'effettiva sussistenza di un “disturbo post-traumatico da stress cronico” [pur se in “form[a] moderat[a]”: cfr. pag. 7, 1° cpv., dell'elaborato peritale del 21.03.2019].
VII.2.1.- Conclusione scientifica, quest'ultima, già condivisa dal giudice di prime cure [cfr. pag. 6, 2° cpv., della pronuncia gravata] e da ribadire anche in questa sede, essendo frutto di approfondimento puntuale, scevro da vizi logici e sviluppato sulla base di premesse metodologiche rigorose e di molteplici e convergenti riscontri documentali [v. supra, sub
VII.1.], nonché le cui risultanze conclusive, del tutto corrette e condivisibili, sono senz'altro Parte da ribadire pur a fronte delle contestazioni mosse dal C.T.P. dell' [v. supra, sub VII., punto (b)].
VII.2.2.- A tal riguardo occorre infatti osservare che:
(1) qualsivoglia deduzione del C.T.P. costituisce, come noto, “una semplice allegazione di carattere tecnico” di per sé “priva” di alcun “valore probatorio”, con la conseguenza che i relativi “argomenti”, ove “incompatibili con la decisione adottata”, sono da ritenersi ritualmente “disatte[si]”, essendo a tal riguardo sufficiente che “il giudice di merito”, “ove di contrario avviso”, “ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con il contenuto della stessa e conformi al parere del proprio consulente” [cfr. Cass. civ., Sez. un., 3/06/2013, n. 13902, nonché, ex multis, Cass. civ., 10/07/2025, n. 18974; Cass. civ.,
4/03/2025, n. 5667; Cass. civ., 28/02/2025, n. 5362; Cass. civ., 15/02/2022, n. 4933; Cass. civ., 9/04/2021, n. 9483; Cass. civ., 30/11/2020, n. 27297; Cass. civ., 24/08/2017, n. 20347;
Cass. civ., 8/01/2013, n. 259; Cass. civ., 26/09/2006, n. 20821; Cass. civ., 6/05/2002, n. 6432;
Cass. civ., 18/04/2001, n. 5687; Cass. civ., 23/05/1998, n. 5151];
(2) nel caso di specie è poi evidente che tali mere “allegazioni” difensive, prive di ogni valore dimostrativo e invero già confutate, del tutto persuasivamente e sul piano tecnico- specialistico, dall'ausiliario d'ufficio [cfr. pag. 8 della C.T.U. del 21.03.2019], siano
Pagina 16 di 22 R.G. 128/2021.
meritevoli di integrale reiezione, non potendosi chiaramente accogliere, oltre alle contestazioni di “superficialità” e “inaffidabilità” (contestazioni del tutto generiche e ovviamente inidonee a inficiare l'approfondimento espletato, peraltro metodologicamente ineccepibile e fondato su risultanze, anche documentali, del tutto attendibili, pienamente convergenti ed evidentemente incontrovertibili):
(i) né la deduzione relativa all'asserito difetto di “specializzazione” dei medici diagnosticanti il disturbo - promanando invero tutte le relazioni cliniche e i certificati in atti da medici dell'U.O. di neuropsichiatria infantile e persino da un primario di psichiatria (cfr. ancora relazione clinica n. 2815 del 30.12.2010, certificato del 28.07.2011 e certificato del
31.01.2019) e non avendo il tecnico di parte, “che psichiatra non è” (cfr. pag. 8 della C.T.U. del 21.03.2019), in ogni caso evidenziato alcuna specifica ragione tecnico-scientifica concretamente ed effettivamente inficiante la diagnosi resa da tali specialisti (nonché corroborata anche dal C.T.U. mediante l'osservazione diretta e il richiamo alla pertinente letteratura – cfr. pag. 7, 1° cpv., dell'elaborato peritale del 21.03.2019);
(ii) né la prospettata mancanza di “cronicizzazione” – cronicizzazione invero pacificamente accertata da tutti i professionisti intervenuti (avendo tutti diagnosticato un DPTS “cronico” e
“cronicizzato”: v. ancora relazione clinica n. 2815 del 30.12.2010, certificato del 28.07.2011 e certificato del 31.01.20199) e chiaramente emergente dalla sua stessa persistenza pur a distanza di notevole lasso di tempo (risalendo l'evento all'agosto del 2010 e riportando la minore i sintomi tipici del DPTS ancora nel 2018/2019: v. supra, sub VII.1.), avendo la danneggiato del resto patito un trauma particolarmente intenso e in alcun modo assimilabile alla “semplice aggressione canina” riportata “nel DSM 5” – il “semplice avvicinarsi abbaiando del cane alla persona” -, essendo stata la minore violentemente attaccata, a nemmeno 5 anni, da un maremmano randagio che le sferrava “morsi al volto ed alla testa”, riportando, come ovvio, un “trauma psichico” “abbondantemente maggiore” di quello tabellato (cfr. pag. 8 della C.T.U. del 21.03.2019) e potenzialmente idoneo a contrassegnarne, anche in modo indelebile, l'intera vicenda esistenziale (essendo del resto ancora afflitta, pur dopo quasi 10 anni dall'accaduto, da “disagio”, “ansie”, “paure”, “angosci[a]”, dalla
“sensazione di rivivere l'accaduto” traumatico e da vere e proprie “fobie per i cani”,
Pagina 17 di 22 R.G. 128/2021.
essendone “impaurit[a]” anche solo “nel parlar[n]e”: cfr. pag. 4 dell'elaborato peritale del
21.03.2019)].
VII.3.- Risultando pertanto insuscettibili di accoglimento, pur in tal caso, i profili di contestazione [v. supra, sub VII.-VII.2.2.], è evidente che risulta da confermarsi l'integrale rigetto anche del 3° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (3)].
VIII.- Parimenti meritevole di reiezione risulta, infine, anche la 4° ragione di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punto (4)], non specificamente coltivato nel corso del giudizio di gravame
(non risultando affatto richiamato negli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c.) e basato, in ogni caso, sull'assunto che i genitori, non avendo dimostrato di non aver potuto impedire il fatto, dovrebbero concorrere, per l'omessa vigilanza nella causazione dell'evento dannoso, nella misura del 50%.
VIII.1.- E tuttavia, è evidente che “i genitori” siano tenuti a fornire “la prova liberatoria” solo nel caso di “fatto illecito … commesso dal minore stesso nei confronti di terzi”, e non anche nel caso di illecito commesso ai danni del minore – e ciò perché, come pacifico, “l'art. 2048
c.c. postula l'esistenza di un fatto illecito compiuto da un minore” (trattandosi appunto di illecito non “ai”, ma, ex art. 2048 c.c., “dei figli minori”) nei confronti di terzi (in quanto, come ovvio e attesa la natura relazionale della fattispecie qui in esame, “non può ravvisarsi un fatto illecito” realizzato sì dal minore, ma “in danno di se stesso”) e che “soltanto” in relazione a un tale specifico illecito (i.e. quello “dei figli minori” avverso terzi) “sono configurabili la culpa in educando e la culpa in vigilando”, non potendo altrimenti i genitori
“essere dichiarati concorsualmente responsabili per culpa in vigilando” [cfr., ex multis, Cass. civ., 2/03/2012, n. 3242].
VIII.2.- La doglianza prospettata, a fronte di quanto appena rammentato, è chiaramente da disattendere.
E ciò considerando che non si tratta in questa sede di illecito compiuto da un soggetto minore, ma, al contrario, di illecito patito da quest'ultimo [essendo stata la
[...]
aggredita da un cane randagio in data 28.08.2010 (v. supra, sub I.1.1.) Parte_4 ed essendo pacifico che “la culpa in educando e la culpa in vigilando” siano strettamente
“configurabili” “soltanto” per l'illecito cagionato “da un minore” avverso terzi (cfr. Cass. n.
3242/2012, cit.)], non potendo dunque procedersi ad alcuna rimodulazione concorsuale delle
Pagina 18 di 22 R.G. 128/2021.
responsabilità gravante sull'ente convenuto e odierno appellante [né ai sensi dell'art. 2048 c.c.
(essendo la minore non già autrice, ma vittima dell'illecito), né aliunde (non essendo stato invero né dedotto né a fortiori dimostrato, in uno alla culpa in vigilando dei genitori – qui pacificamente non configurabile -, il benché minimo “fatto colposo” della minore danneggiata
– i.e. un suo “comportamento anomalo” e “obiettivamente in contrasto con norme” specifiche o generali: cfr. ancora Cass. n. 3242/2012, cit. – e ciò chiaramente precludendo qualsivoglia possibilità di deminutio del ristoro dovuto dalla ]. Controparte_4
VIII.3.- Risultando dunque meritevole di reiezione anche la deduzione posta a suo fondamento [v. supra, sub VIII.-VIII.2.], è evidente che sia da respingere anche tale 4° e ultimo motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (4)].
IX.- Apprezzando quindi in via sistematica quanto globalmente precede, non risultando le diverse ragioni di gravame avanzate meritevoli di accoglimento [v. supra, sub V.-VIII.3.] e non sussistendo ulteriori profili qui delibabili [v. supra, sub III., punto (3)], occorre evidentemente ribadire, come detto [v. supra, sub IV.] e come da dispositivo che segue, il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza appellata.
X.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza appellata e il difetto di alcuno specifico gravame con riguardo alle statuizioni ex art. 91 c.p.c. emesse in prime cure (ovviamente non costituendo valida impugnativa le richieste di “vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi” fatte valere dalle parti in sede di conclusioni, poiché non precedute né corroborate da alcuna specifica ragione di doglianza - chiaramente difettando, per l'effetto e al contempo, sia il quia appellatum, sia alcuna valida impugnativa ex art. 342
c.p.c.), ciò chiaramente precludendo ogni “nuovo regolamento” delle relative spese in questa sede: cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526)], occorre distintamente esaminare il rapporto fra l'appellante e l'appellata [v. infra, sub X.1.] e poi la posizione del Parte_4
[v. infra, sub X.2.]. CP_1
X.1.- Quanto al primo rapporto, le spese seguono la soccombenza e sono poi attribuite e liquidate come in dispositivo, avendo riguardo:
Pagina 19 di 22 R.G. 128/2021.
(A) quanto al profilo subiettivo-solutorio: all'istanza di distrazione ex art. 93 c.p.c. del difensore della parte appellata [dichiarazione dalla quale ex se consegue la necessità di provvedersi, poiché del tutto “sufficiente” e in ordine alla quale non v'è “alcun margine di sindacato” - non integrando il provvedimento ex art. 93 c.p.c., del resto, “una statuizione della sentenza in senso stretto” (non fondandosi su “una nuova domanda nel giudizio”), bensì consistendo solo nell'“esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali” (cfr. Cass. civ., 23/12/2024, n. 34202; Cass. civ., Sez. un.,
26/03/2021, n. 8562; Cass. civ., Sez. un., 27/11/2019, n. 31033; Cass. civ., 25/10/2017, n.
25247; Cass. civ., 15/04/2010, n. 9062; Cass. civ., 1/10/2009, n. 21070)];
(B) quanto al profilo determinativo-quantificatorio: (a) alle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto e qui ratione temporis applicabile); (b) alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello per domande ricomprese nello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 [così determinato in base al valore dell'appello, pari alla somma riconosciuto in prime cure (€ 147.910,00), essendo proprio “il decisum” ivi accordato “a fissare il valore della causa in appello” e a costituire “il disputatum del giudizio di impugnazione” (cfr., e.g., Cass. civ., Sez. un., 11/09/2007, n.
19014), almeno in difetto di richieste superiori ed eccedenti (qui pacificamente non prospettate neanche ex latere actoris, giusta richiesta solo di conferma delle somme già riconosciute secondo “le risultanze dell'accertamento compiuto dal CTU del giudizio di primo grado” – cfr. pag. 11 della comparsa del 24.01.2022 – e risultando la c.d. clausola di salvaguardia qui senz'altro irrilevante, occorrendo comunque “farsi applicazione dello scaglione tariffario corrispondente all'indicazione specifica”: cfr. Cass. civ., Sez. un.,
23/07/2025, n. 20805)]; (c) alle fasi espletate [ivi compresa quella di trattazione, occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” – cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857, nonché Cass. civ.,
29/12/2022, n. 37994; Cass. civ., 26/05/2021, n. 14483; Cass. civ., 27/08/2019, n. 21743]; (d) alla necessità di procedere a tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, considerando il carattere strettamente documentale della procedura di gravame, il limitato numero di attività svolte e il non eccessivo numero e grado
Pagina 20 di 22 R.G. 128/2021.
di complessità delle questioni di fatto e di diritto qui trattate, tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento.
X.2.- Venendo invece alla posizione del alcuna specifica statuizione è da assumersi CP_1
Parte a tal riguardo, trattandosi di parte citata dalla solo a titolo di litis denuntiato [“non sussistendo pertanto i presupposti per la pronunzia [ex] art. 91 c.p.c.”, non sussistendo una relazione comportante una “soccombenza” (v. supra, sub III., punto (1), nonché Cass. n.
4352/2019, cit.)], nei confronti della quale le parti attrici in prime cure non hanno proposto alcuna impugnativa incidentale [come necessario per rivalutarne la posizione, anche alternativa, trattandosi appunto del “litisconsorte alternativo assolto in primo grado” (v. supra, sub III., punto (2), nonché Cass., Sez. un., n. 31136/2024, cit.)] e non avente a sua volta proposto alcuna impugnativa incidentale, neanche condizionata [avendo esclusivamente chiesto di rigettare l'appello, senza avanzare alcuna richiesta di riforma e dunque alcuna critica al dictum di prime cure – atteso che, come noto, “la critica ad una decisione dinanzi ad un giudice di impugnazione si deve articolare in appello con l'impugnazione incidentale”
(cfr. Cass. civ., Sez. un., 19/04/2016, n. 7700)], non trattandosi pertanto di parte né autrice né destinataria, in questa sede, di alcuna specifica domanda e dunque rispetto alla quale non v'è luogo a provvedere ad alcuna statuizione ex artt. 91 e ss. c.p.c. [non essendosi instaurata alcuna relazione processuale con riguardo alla quale potersi valutare la vittoria o la soccombenza ed essendo pacifico che “tra condanna al pagamento delle spese processuali e soccombenza” v'è un “necessario ed imprescindibile collegamento”, non potendosi dunque provvedere, a prescindere dalla partecipazione al giudizio e “in mancanza di una … effettiva soccombenza” o vittoria “ai sensi dell'art. 91 c.p.c.”, neanche alla “statuizione accessoria di condanna al pagamento delle spese processuali” (cfr., da ultimo ed enunciando principi generali, Cass. n. 6387/2025 e Cass., Sez. un., n. 37825/2025)].
X.3.- Trattandosi, poi, di impugnazione avanzata dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi
18 e 561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo e con riguardo alla parte appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ., Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
Pagina 21 di 22 R.G. 128/2021.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 128/2021, avente ad oggetto n. 95/2021, pubblicata in data 8.02.2021 ed emessa a definizione del proc.
n. 100344/2013 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata;
2) DISPONE, con riguardo alle spese del presente grado:
- CONDANNA l'appellante alla loro refusione in favore della parte appellata
(divenuta maggiorenne nel corso del giudizio Parte_4
d'appello), spese liquidate in misura pari a € 7.160,00, oltre R.S.F. al 15% e oltre
C.P.A. e I.V.A. come per legge e da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore della sua legale, dichiaratasi antistataria;
- NULLA con riguardo al;
Controparte_1
3) DÀ ATTO, con riguardo all'appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 10 dicembre 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Viviana Cusolito
Pagina 22 di 22
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Viviana Cusolito Presidente
- Ivana Acacia Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 128/2021 R.G. e vertente tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del suo l.r.p.t. e qui di seguito “ ” o ”, con Parte_2 Parte_3
l'avv. ROSA LOMBARDO (C.F. CodiceFiscale_1
Email_1
-appellante- nei confronti di
(P.I. ), in persona del Sindaco p.t. e qui di seguito Controparte_1 P.IVA_2 anche solo o , con l'avv. ANTONINO Controparte_1 CP_2
LA (C.F. .pec: acopo.@avvocatilocri. it); C.F._2 Email_2 Email_3
(C.F. ), già in persona dei propri Parte_4 C.F._3
genitori ed esercenti la responsabilità genitoriale ( - C.F. Controparte_3
- e - C.F. C.F._4 Persona_1
Pagina 1 di 22 R.G. 128/2021.
) e divenuta maggiorenne nel corso del giudizio d'appello, con l'avv. C.F._5
IA SA DO (C.F. CodiceFiscale_6
Email_4
-appellati-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 95/2021, pubblicata in data 8.02.2021 ed emessa a definizione del proc. n. 100344/2013 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
9.10.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato il , quale esercente la Controparte_3
responsabilità genitoriale sulla parte (allora minorenne) Parte_4
ha adito il Tribunale di Locri (e in particolare alla Sez. Distaccata di Siderno, allora esistente e soppressa nel corso del giudizio di prime cure), instaurando il processo di 1° grado (proc. n.
100344/2013 R.G.) e ivi in particolare deducendo che:
(A) in data 28.08.2010, in Mammola-C.da Piani di Canolo, essa minore
[...]
in presenza dei genitori e di altri parenti, era stata aggredita da un cane Parte_4
randagio di grossa taglia (di razza maremmana), il quale si era lanciato sulla bambina, afferrandola al capo e al volto, venendo infine scacciato, tramite un bastone, dagli adulti presenti;
(B) in ragione di ciò la minore aveva riportato danni quantificabili in € 330.624,40 (ovvero per la somma, maggiore o minore, ritenuta equa o accertata in corso di giudizio), il cui
Pagina 2 di 22 R.G. 128/2021.
risarcimento era dovuto, secondo la pertinente normativa (L. n. 281/1991 e ss.mm.ii.), dall e/o dal . Parte_2 Controparte_1
I.1.2.- Con comparsa di costituzione dell'1.07.2013 si è costituita la , Parte_2
contestando le altrui prospettazioni e in particolare eccependo:
(A) l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Reggio Calabria, in base alla sede dell' ; Parte_1
(B) l'assenza, in ogni caso, di ogni profilo di responsabilità in capo a sé.
I.1.3.- Con comparsa di costituzione del 17.09.2013 si è costituito anche il CP_1
eccependo:
[...]
(A) il difetto di alcuna propria responsabilità;
(B) l'infondatezza, in ogni caso, della domanda attorea.
I.1.4.- Nel corso del giudizio di prime cure, poi:
(a) è stata disposta la chiamata in giudizio della madre della minore ( Persona_1
, costituitasi con comparsa del 22.05.2014 e associatasi alle richieste
[...]
attoree;
(b) è stata espletata attività istruttoria - tramite prova dichiarativa (audizione testimoni e interrogatorio formale dell'attore) ed espletamento di approfondimento peritale (cfr. C.T.U. del 21.03.2019).
I.1.5.- All'esito è stata poi emessa la pronuncia qui gravata (n. 95/2021 dell'8.02.2021), nella quale il Tribunale di 1° grado ha:
(A) dichiarato responsabile, per il sinistro occorso alla minore Parte_4
l'ASP di e pertanto condannato quest'ultima a pagare € 147.910,00, oltre
[...] Pt_2
interessi;
(B) regolato le spese di lite fra le parti – compensandole fra parte attrice e e CP_1
Parte condannando invece l' di al loro pagamento (anche per la C.T.U.) nel rapporto Pt_2
fra essa e la parte attrice.
I.2.1.- Avverso tale sentenza l' ha poi proposto l'odierno appello (proc. n. Parte_2
128/2021), ivi in particolare contestando:
Pagina 3 di 22 R.G. 128/2021.
(1) la non corretta differenziazione fra la posizione del e quella dell' CP_1 [...]
, in ogni caso non responsabile per difetto di previa segnalazione;
Parte_1
(2) la carenza di prova, in ogni caso, dei presupposti per la propria responsabilità;
(3) la non condivisibilità, in subordine e in punto di quantum, delle valutazioni svolte dal
C.T.U. rispetto al DPTS (Disturbo Post-Traumatico da Stress);
(4) l'omessa valutazione, in ogni caso, del concorso dei genitori nella causazione dell'evento.
I.2.2.- Con comparsa del 24.01.2022 si sono poi costituiti e Controparte_3 [...]
n.q. di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore Persona_1
contestando le prospettazioni della parte impugnante e Parte_4
chiedendo di rigettare in ogni sua parte l'appello proposto, nonché di accertare e dichiarare la responsabilità dell' e/o del , condannandoli al Parte_2 Controparte_1
pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento.
I.2.3.- Con comparsa del 29.01.2024 si è poi costituito anche il , Controparte_1 anch'essa contestando le prospettazioni della parte impugnante e chiedendo di rigettare l'appello avanzato ex adverso.
I.2.4.- Nel corso del giudizio di gravame, poi:
(a) con comparsa del 15.10.2024 la parte divenuta Parte_4
maggiorenne, si è costituita in proprio, riportandosi alle conclusioni già rassegnate dai propri genitori nel suo interesse;
(b) con provvedimento del 22.11.2024 si è disposto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.10.2025.
I.2.5.- All'esito di tale udienza e con provvedimento del 14.10.2025 (comunicato alle parti in pari data), l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione di termini ridotti (20 + 20) ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, giova precisare che:
(1) la parte impugnante non risulta aver svolto alcuna specifica domanda nei confronti del appellato [avendo contestato esclusivamente l'accoglimento della domanda a sé CP_1 rivolta e chiesto di statuire “la infondatezza della domanda proposta nei confronti della
Pagina 4 di 22 R.G. 128/2021.
” (cfr. pag. 9 dell'atto di gravame)], essendo pertanto evidente che “la Parte_1 notificazione dell'impugnazione” costituisse “non” “una vocatio in ius”, ma una mera “litis denuntiatio”, ciò escludendo la costituzione, a tal riguardo, di ogni rapporto processuale e dunque di ogni possibilità di pronuncia “a norma dell'art. 91 c.p.c.” [cfr. Cass. civ.,
14/02/2019, n. 4352, nonché Cass. civ., 21/03/2016, n. 5508; Cass. civ., 16/02/2012, n. 2208;
Cass. civ., 16/04/2007, n. 9002; Cass. civ., 23/04/2001, 5977];
(2) alcuna specifica delibazione è poi suscettibile di essere compiuta neanche con riferimento alle richieste dell'appellata nei confronti del Parte_4 [...]
, atteso che: (a) le contestazioni avrebbe dovuto essere veicolate tramite CP_1
appello incidentale [e ciò con riguardo tanto alla sua asserita responsabilità ex art. 2052 c.c.
(espressamente esclusa in prime cure – cfr. pag. 5 della sentenza -, peraltro del tutto correttamente - non essendovi, “rispetto ai cani randagi”, alcun rapporto, né proprietario, né, come per la “fauna selvatica”, anche solo “di protezione”, ciò valendo ad “impedi[re] …
l'applicabilità sia diretta, sia analogica, dell'art. 2052 c.c. ai danni causati da cani randagi”: cfr. Cass. civ., 23/06/2025, n. 16788), quanto alla sua pretesa responsabilità solidale
(anch'essa da impugnarsi poiché espressamente esclusa in 1° grado – cfr. ancora pag. 5 della pronuncia -, anche in tal caso del tutto correttamente – considerando che “non c'è ragione di ipotizzare una responsabilità solidale in capo al comune” ove non sia quest'ultimo l'ente preposto alla “cattura” e dunque “civilmente responsabile dei danni causati dai cani randagi”:
v. infra, sub V.1.-V.1.2.), quanto, infine, alla responsabilità c.d. alternativa, derivante dall'uso di “e/o” (atteso che, come da ultimo ribadito in sede nomofilattica, “affinché il giudice
d'appello, adito in via principale sul punto dal convenuto soccombente, possa altresì accogliere la pretesa azionata verso il litisconsorte alternativo assolto in primo grado e perciò condannare quest'ultimo, l'attore non può limitarsi a riproporre ex art. 346 c.p.c. la rispettiva domanda, esaminata e respinta nella sentenza impugnata, ma deve avanzare appello incidentale condizionato”: cfr. Cass. civ., Sez. un., 4/12/2024, n. 31136)]; (b) una tale impugnativa incidentale, pur qui necessaria, non è stata pacificamente avanzata, non risultando un tale appello né espressamene formulato, né ricavabile tramite riqualificazione
[per difetto, a tal ultimo riguardo, sia di alcuna espressa volontà di riforma (essendosi
“l'appellata” invero “limitata a chiedere il rigetto dell'appello” – cfr. pag. 12 della comparsa
Pagina 5 di 22 R.G. 128/2021.
del 24.01.2022, con conclusioni poi richiamate per relationem nella comparsa del 15.10.2024
-, mancando dunque l'“univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione” e l'“idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo”, e pertanto gli estremi già in astratto necessari per “attivare il potere di riqualificazione”: cfr. Cass. civ., 23/02/2022, n. 5906;
Cass. civ., 1/04/2022, n. 10647; Cass. civ., 24/06/2021, n. 18119; Cass. civ., 3/11/2020, n.
24456; Cass. civ., 15/11/2013, n. 25751), sia del presupposto temporale ex art. 343 c.p.c. (e ciò anche a voler considerare il differimento al 27.01.2022, risultando la comparsa in ogni caso depositata il 24.01.2022 e dunque senz'altro oltre il termine ex art. 166 c.p.c.)];
(3) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, poi e come noto, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado”, “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con
l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” [v., ex multis, Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835 (anche richiamando Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940), nonché Cass. civ., 24/05/2001, n. 7088], risultando invece ogni ulteriore questione, già affrontata in prime cure e qui non espressamente gravata, ormai passata in giudicato [ciò integrando “il rovescio dell'onere processuale cui la parte è sottoposta”, “nel senso che”, “in mancanza della proposizione dell'impugnazione”, “sulla questione decisa in senso sfavorevole” ovviamente “si forma il giudicato” (v. Cass. civ.,
19/03/2018, n. 6716)] e insuscettibile di alcuna ulteriore delibazione, poiché divenuta ormai definitivamente irretrattabile.
IV.- Ciò precisato, nel merito l'appello è poi da disattendersi, a ciò conseguendo la necessità di confermare la sentenza di prime cure.
V.- Muovendo, in particolare, dal 1° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], la parte appellante risulta aver a tal riguardo sostenuto che il giudice di prime cure, pur avendo correttamente ricondotto la responsabilità nell'alveo suo proprio (art. 2043 c.c.), avrebbe tuttavia poi:
(a) non correttamente applicato tale inquadramento, oltre che al (esonerato da ogni CP_1
Parte responsabilità per il carattere non possibile né esigibile della sua prestazione), anche all'
Pagina 6 di 22 R.G. 128/2021.
(b) ritenuto esclusivamente responsabile quest'ultima pur in mancanza dei relativi presupposti e, in particolare, di prova di una previa segnalazione all' . Parte_1
Entrambi tali argomenti, tuttavia, risultano da disattendere.
V.1.- Prendendo le mosse, in specie, dal rilievo compendiato supra, sub V., punto (a), occorre prioritariamente osservare che:
(1) “l'accertamento della responsabilità per i danni derivanti dal randagismo presuppone
l'individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione di questo fenomeno” e dunque dello specifico “ente a cui è demandato il compito di prevenzione e controllo del randagismo” (valutando, all'uopo, l'ente al quale è affidato “il compito della cattura” “dei cani vaganti o randagi” - considerando che non può ritenersi sufficiente, a tal fine, l'attribuzione di altri generici compiti di prevenzione del randagismo” e che invece proprio la “specifica attività” “consistente nella cattura dei cani randagi” è “per sua natura espressiva di incombenze legate alla generale prevenzione dei pericoli per l'incolumità della popolazione e del territorio derivabili dal fenomeno del randagismo”, ciò valendo a dimostrare la riferibilità proprio e solo a tale Ente del “dovere di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione”, in quanto unico soggetto istituzionalmente “tenuto a prevenire il randagismo”) [cfr., e.g., Cass. civ., 18/05/2017, n.
12495; Cass. civ., 28/06/2018, n. 17060; Cass. civ., 18/07/2019, n. 19404; Cass. civ.,
26/05/2020, n. 9671; Cass. civ., 9/11/2021, n. 32884; Cass. civ., 2/12/2021, n. 38020; Cass. civ., 24/03/2022, n. 9621; Cass. civ., 8/02/2023, n. 3737; Cass. civ., 31/05/2024, n. 15244;
Cass. n. 16788/2025, cit.];
(2) tale operazione “individuativa”, come evidente, è preliminare e pregiudiziale a ogni ulteriore valutazione, atteso che “l'individuazione dell'ente … rileva non sul piano della colpa, ma dell'imputazione della responsabilità omissiva” e che pertanto, solo “una volta individuato … l'ente titolare dell'obbligo giuridico di recupero degli stessi”, si pone poi la necessità di verificarne la colpa e la responsabilità [cfr., ex multis, Cass. n. 5339/2024, cit.;
Cass. n. 3737/2023, cit.; Cass. n. 17060/2018, cit.].
V.1.1.- Ciò detto, nonché rammentato che per tale (preliminare) individuazione evidentemente “occorre fare riferimento alla legislazione regionale” - “stante la neutralità, al riguardo, della legge statale”, trattandosi di “materia oggetto di potestà legislativa
Pagina 7 di 22 R.G. 128/2021.
concorrente” e costituendo la L. n. 281/1991 una mera c.d. legge-quadro [cfr., ex aliis, Cass.
n. 32884/2021, cit.; Cass. n. 15244/2024, cit.; Cass. n. 16788/2025, cit.] -, è necessario osservare che “nel caso di specie” “la legislazione regionale calabrese” poi dispone espressamente “l'attribuzione … al Servizio Veterinario competente per territorio”, Parte dipendente dall “dei compiti di cattura dei cani randagi” [dovendo il solo CP_1 individuare le “strutture per il ricovero e la custodia temporaneo”, ma essendo pacifico che “i cani vaganti non tatuati devono essere catturati … dal Servizio veterinario competente per territorio” (cfr. artt. 3 e 12, comma II, della L.R. n. 41/1990, come novellata dalla L.R. n.
Parte 4/2000)], essendo dunque l' il soggetto “civilmente responsabile dei danni causati dai cani randagi a terzi nella sua qualità di ente titolare del servizio veterinario territoriale” [v., proprio con riguardo alla normativa regionale calabrese, Cass. n. 38020/2021, cit.].
V.1.2.- In piena coerenza a quanto precede, il giudice di prime cure ha pertanto evidenziato, in linea con quanto espressamente previsto ex lege (art. 12, comma II, della L.R. n. 41/1990), che l'Ente istituzionalmente “tenuto a prevenire il randagismo” risultava proprio e solo l'
[...]
, avendo sulla base di ciò disatteso la domanda nei confronti del [cfr. Parte_2 CP_1
pag. 5 della sentenza gravata] – la cui responsabilità è stata pertanto esclusa non già sulla base di valutazioni di merito e relative, in thesi, alla “possibilità” ed “esigibilità” della
“prestazione”, ma, più radicalmente, perché una tale responsabilità non era a esso affatto riferibile, non trattandosi dell'“ente titolare dell'obbligo giuridico di recupero degli stessi” e dunque “civilmente responsabile dei danni causati” dai cani randagi [v. supra, sub V.
1. e
V.1.1.], difettando la stessa “imputabilità” della responsabilità e ciò ovviamente precludendo ogni ulteriore possibilità di delibazione [poiché a tale Ente comunque e in ogni
Parte caso non ascrivibile, essendo invero solo e soltanto l' (poiché gravato dal “compito della cattura” e dunque del munus pubblicistico di “prevenzione e controllo del randagismo”: v. supra, sub V.1.) l'unico soggetto “a doversi ritenere responsabile dei danni provocati”, da ciò “deriva[ndo] chiaramente” e con assorbimento di ogni ulteriore profilo, “che … non c'è ragione di ipotizzare una responsabilità … in capo al (cfr., ex aliis, Cass. n. CP_1
15244/2024, cit.)].
Pagina 8 di 22 R.G. 128/2021.
V.2.- Responsabilità, al contrario, non solo “ipotizzabile”, ma pienamente ravvisabile proprio in capo all'ASP di , risultando insuscettibile di accoglimento anche la contestazione Pt_2
compendiata supra, sub V., punto (b).
V.2.1.- A tal riguardo occorre infatti osservare che la prospettazione della parte impugnante in ordine all'asserito difetto di una propria responsabilità sol per la mancanza di prova di una segnalazione preventiva con riguardo al cane randagio autore dell'aggressione [cfr. pag. 4 dell'atto di appello e pagg.
3-4 della comparsa conclusionale dell'appellante] è senz'altro da rigettare, considerando che:
(A) l'Ente de quo è tenuto, per legge e come innanzi osservato [v. supra, sub V.1.-V.1.2.],
“alla generale prevenzione dei pericoli per l'incolumità della popolazione e del territorio derivabili dal fenomeno del randagismo”, avendo dunque un “compito di prevenzione e controllo”, non essendovi dunque né alcun “indice positivo”, né “alcun criterio di stretta congruità logica”, per ritenere, invero del tutto “arbitrariamente”, che il compito spettante all'Ente sia limitato a una “forma di controllo da esercitare unicamente ex post a seguito di segnalazioni ovvero di specifiche richieste di intervento” [cfr., ex multis, Cass. n. 38020/2021, cit., nonché Cass. n. 15244/2024, cit.; Cass. n. 9621/2022, cit.; Cass. n. 32884/2021, cit.;
Cass. n. 9671/2020, cit.];
(B) tale compito, al contrario e come detto, implica “particolari obblighi di prevenzione dell'evento” e “dei danni causati causati dai cani randagi”, collocandosi pertanto in una dimensione non già ex post, ma ex ante e ontologicamente operando, dunque,
“indipendentemente dalla previa ricezione di qualsivoglia segnalazione o richiesta di intervento” – anche considerando che “ai fini dell'esonero dalla responsabilità”, come noto,
“non rileva … che il soggetto tenuto” alla prevenzione “abbia provato la non conoscenza in concreto dell'esistenza del pericolo” -, con conseguente radicale “erroneità” della tesi per cui “la responsabilità dell'Azienda” sarebbe “esclus[a]” “per non avere l'attore fornito la dimostrazione di alcuna previa segnalazione o di specifiche richieste di intervento inoltrate alla medesima azienda” [cfr., ancora ed ex aliis, Cass. n. 15244/2024, cit.; Cass. n.
9621/2022, cit.; Cass. n. 32884/2021, cit.; Cass. n. 38020/2021, cit.; Cass. n. 9671/2020, cit.].
V.2.2.- Esclusione della responsabilità dell' , poi e proprio sulla base sulla Parte_1
base di quanto precede, ovviamente non predicabile neanche sulla base della mera “cattura del
Pagina 9 di 22 R.G. 128/2021.
cane aggressore” [cfr., da ultimo, pag. 2 della memoria di replica dell'appellante], trattandosi, come evidente, di condotta solo successiva e dunque inidonea ad escludere l'ascrivibilità a sé di un evento dannoso a cui l'ente non doveva semplicemente “porre rimedio”, ma che, ex lege, avrebbe dovuto radicalmente “prevenire” [v. supra, sub V.1.-V.2.1.].
V.3.- Non potendo dunque accogliersi né l'uno né l'altro profilo di contestazione [v. supra, sub V.-V.2.2.], è evidente che occorra qui ribadire l'integrale reiezione del 1° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (1)].
VI.- Parimenti da disattendere risulta altresì la 2° ragione di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punto (2)], mediante la quale l'odierna appellante ha dedotto l'asserita “insussistenza della prova” della propria responsabilità, eccependo in particolare:
(A) il difetto di prova del fatto dannoso;
(B) la carente dimostrazione, altresì e in difetto di previa segnalazione, di una sua condotta omissiva e dunque di un evento dannoso a sé ascrivibile.
Anche tali deduzioni, tuttavia, sono da rigettarsi.
VI.1.- Procedendo, in particolare, dal 1° profilo [v. supra, sub VI., punto (A)], giova qui premettere che, come noto e pacifico, nell'apprezzamento del compendio istruttorio – potere latamente discrezionale, ex se incensurabile e strettamente riservato al giudice del merito – quest'ultimo non è “tenuto a discutere ogni singolo elemento”, né a compiere una valutazione atomistica e frazionata di ciascuno degli “elementi probatori acquisiti”, potendo e dovendo invece esaminarne gli esiti complessivi e altresì “scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione”, rimanendo “libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili” e “dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze … logicamente incompatibili con la decisione adottata” [cfr., fra le tante, Cass. civ., 27/07/2024, n. 21074; Cass. civ., 1/03/2021,
n. 5560; Cass. n. 21239/2019, cit.; Cass. civ., 8/08/2019, n. 21187; Cass. civ., 4/07/2017, n.
16467; Cass. civ., 2/08/2016, n. 16056; Cass. civ., 10/06/2014, n. 13054; Cass. civ.,
23/05/2014, n. 11511; Cass. civ., 14/02/2014, n. 3424; Cass. civ., 15/05/2013, n. 11699; Cass. civ., 2/05/2013, n. 12988; Cass. civ., 28/07/2010, n. 17630; Cass. civ., 6/08/2004, n. 15197].
VI.1.1.- Tanto precisato, non v'è dubbio che nel caso di specie gli elementi probatori in atti, globalmente apprezzati, chiaramente deponessero per l'effettivo verificarsi, in data
Pagina 10 di 22 R.G. 128/2021.
28.08.2010 e a (rientrante nella competenza dell'ASP di ), CP_1 Pt_2 dell'aggressione della minore da parte del cane randagio [ciò costituendo l'in se dell'illecito ed esclusivamente rilevando ai fini del decidere], militando univocamente in tal senso:
(1) sia i documenti medico-sanitari in atti – tutti chiaramente riportanti (anche come “diagnosi di pronto soccorso”, “diagnosi di dimissione” e “riferimenti anamnestico-clinici”) lesioni specificamente riferibili a un tale evento [e in specie “l'aggressione da parte di un cane con vaste ferite al capo e al viso”, attesa la sussistenza di “ferite multiple”, “al capo e al volto”, proprio “da morso di cane” e dunque di ferite lacero-contuse (“f.l.c.”) “al capo e al viso” conseguenti proprio alla circostanza che la minore era “stata aggredita da un cane” (cfr. all.
7-9 fasc. attoreo di 1° grado)];
(2) sia gli ulteriori documenti, anche prodotti ex adverso e pacificamente attestanti che l'animale causante il danno, i.e. “il cane responsabile della morsicatura”, era un randagio privo di “microchip”, poi applicatogli solo a seguito della sua “cattura”, da parte degli
“operatori del canile” (la Dog Center S.a.s., incaricata dal “Servizio Veterinario di Locri”), in data 30.08.2010 [cfr. note del Comando Polizia Municipale di del 30.08.2010 e del CP_1
4.11.2010].
VI.1.2.- A fronte di ciò è evidente che le contestazioni rispetto alle asserite discordanze nelle deposizioni testimoniali, al di là di ogni valutazione sulla loro sussistenza ed effettiva rilevanza (invero non riguardando né la sussistenza ex se del fatto dannoso, né profili costituenti un suo “imprescindibile antecedente logico”: cfr. Cass. civ., 19/05/2016, n.
10347), risultino in ogni caso qui integralmente assorbite, trattandosi di evento dannoso già chiaramente emergente per tabulas [sulla scorta, peraltro, di plurimi e convergenti documenti, tutti muniti di piena valenza probatoria - trattandosi di documenti medico-sanitari del SSN e di note della P.M. territorialmente competente (v. supra, sub VI.1.1.)] e sostanzialmente incontroverso fra le parti [avendo del resto anche la parte impugnante fatto riferimento al
“cane maremmano che ha poi causato il danno” (cfr., e.g., pag. 4, 1° cpv., della comparsa conclusionale dell'appellante)], essendo dunque tali “risultanze istruttorie”, anche di per sé sole e poiché pienamente “attendibili”, senz'altro “idonee a dimostrare i fatti in discussione”
[v. supra, sub VI.1.].
Pagina 11 di 22 R.G. 128/2021.
VI.2.- Venendo poi al 2° profilo, e dunque all'asserita mancanza, in difetto di previa segnalazione, di una sua condotta omissiva [v. supra, sub VI., punto (B)], occorre qui rammentare che:
(a) “non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire”, come noto, “equivale
a cagionarlo”, con la conseguenza che, “in caso di concretizzazione del rischio che la norma
… tende a prevenire”, è pacifico che “il nesso di causalità … rimane presuntivamente provato” [cfr. art. 40, comma II, c.p. (pacificamente applicabile anche in sede civile - atteso che “i principi generali che regolano la causalità di fatto sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p.”: cfr. Cass. civ., Sez. un., 11/01/2008, nn. 576 e 581), nonché, sul tema specifico qui in esame ed ex aliis, Cass. n. 9621/2022, cit.; Cass. n. 32884/2021, cit.;
Cass. n. 9671/2020, cit.];
(b) per stabilire se sussista una condotta omissiva occorre dunque far specifico e precipuo
“riferimento alle regole cautelari inosservate” [tali da rendere “colpevole” una tale omissione, atteso che, come pacifico, “causalità omissiva e causalità commissiva ne[gli]” illeciti “colposi” “rispondono a regole identiche ai fini della verifica della sussistenza del nesso di causalità”, distinguendosi solo per il parametro di riferimento – essendo necessario procedersi, nel primo caso, “ad un giudizio controfattuale meramente ipotetico” e nel secondo a un giudizio invece parametrato “alle regole cautelari inosservate”, occorrendo supporne il rispetto “con giudizio controfattuale ipotetico”] – e ciò perché, “una volta dimostrata in giudizio la sussistenza dell'obbligo di osservare la regola cautelare”, nonché “una volta appurato che l'evento appartiene al novero di quelli che la norma mirava ad evitare”, non v'è dubbio che “il nesso di causalità” è da ritenersi “provato” (essendosi concretizzato il rischio che la norma cautelare mirava a prevenire) e “non rileva, ai fini dell'esonero dalla responsabilità, che il soggetto tenuto a detta osservanza abbia provato la non conoscenza in concreto dell'esistenza del pericolo” [cfr. Cass. n. 547/2025; Cass. n. 9621/2022, cit.; Cass. n.
32884/2021, cit.; Cass. n. 9671/2020, cit.].
VI.2.1.- Applicando, poi, tali generali coordinate allo specifico profilo qui in esame, non v'è dubbio che l'obbligo “di provare di essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla Parte normativa regionale” gravi proprio sulla essendo proprio quest'ultimo il “soggetto”
“tenuto per legge alla predisposizione di un servizio di recupero di cani randagi” e dunque
Pagina 12 di 22 R.G. 128/2021.
ovviamente gravato, a fronte del realizzarsi di “un fatto che costituisce … concretizzazione del rischio che la norma cautelare mirava ad evitare”, dall'obbligo di “dimostrare”
“l'osservanza della norma cautelare” [cfr. Cass. n. 9621/2022, cit.; Cass. n. 32884/2021, cit.;
Cass. n. 9671/2020, cit.].
Onere dimostrativo, quest'ultimo, pacificamente poi non superabile o eludibile invocando
“l'onere del danneggiato di provare, anche per presunzioni, l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi”, considerando che un tale ultimo onere “si colloca a valle rispetto a quello del soggetto” istituzionalmente “tenuto … alla predisposizione di un servizio di recupero di cani randagi”
[cfr. ancora Cass. n. 9621/2022, cit.; Cass. n. 32884/2021, cit.; Cass. n. 9671/2020, cit.], risultando pertanto l'obbligo dimostrativo, pregiudiziale e preliminare, primariamente Parte gravante proprio e solo sulla
VI.2.2.- Obbligo dimostrativo preliminare, quest'ultimo, qui evidentemente non ottemperato, non avendo l'ente a ciò gravato specificamente provato “l'osservanza della norma cautelare”, non risultando chiaramente invocabile in senso contrario:
(a) né il difetto di previe segnalazioni – trattandosi invero di profilo meramente “a valle” Parte rispetto all'onere, prioritario e pregiudiziale, a carico della [v. supra, sub VI.2.1.], in coerenza alla specifica natura del munus (ontologicamente preventivo, e non già “da esercitare unicamente … a seguito di specifiche richieste di intervento”, ma al quale dar corso, al contrario, “indipendentemente dalla previa ricezione di qualsivoglia segnalazione o richiesta di intervento”) [v. supra, sub V.2.1.];
(b) né la cattura del cane randagio autore dell'aggressione – in quanto condotta successiva e dunque ovviamente inidonea a comprovare, ex se, l'adempimento all'“obbligo di apprestamento e organizzazione” di un “servizio di vigilanza” effettivamente idoneo “a prevenire il fenomeno” (cfr. Cass. n. 9621/2022, cit.; Cass. n. 32884/2021, cit.; Cass. n.
9671/2020, cit.), non potendo dunque un mero “intervento” svolto solo “dopo la segnalazione” e “post-sinistro” (cfr. scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c. dell'appellante), in assenza di “alcun indice positivo” che circoscriva il compito dell'ente a un semplice
“controllo … ex post”, dimostrare l'ottemperanza ai “particolari obblighi di prevenzione”
Pagina 13 di 22 R.G. 128/2021.
volti “ad evitare” un “evento” dannoso analogo a quello qui realizzatosi [cfr. Cass. n.
9621/2022, cit.; Cass. n. 32884/2021, cit.; Cass. n. 38020/2021, cit.; Cass. n. 9671/2020, cit.];
(c) né, infine, l'asserita “sufficienza” del “meccanismo di intervento” approntato (cfr. pag. 4 della comparsa conclusionale dell'appellante) a fronte del dedotto non “elevato numero di cani randagi” nel territorio (cfr. pag. 6 dell'atto di appello) - emergendo dagli atti, al contrario, un numero di esemplari molto consistente [risultando invero “nel” solo “territorio di , piccolo borgo della Locride, “al momento” dei fatti di causa e fra i soli animali CP_1
“catturati”, quasi 100 randagi (e in specie “n. 93 (novantatré) cani randagi” – cfr. relazione del Comandante di P.M. di del 4.11.2010)] e risultando il servizio approntato CP_1 evidentemente inidoneo, poiché pacificamente “attivabile” solo e soltanto “su richiesta” (cfr. pag. 4 della comparsa conclusionale, nonché pag. 2 della memoria di replica dell'appellante), operando dunque solo ex post e non, come pur necessario, in modo tale da “prevenire” ex ante “l'evento” [evidentemente difettando, a fronte di un tale “meccanismo di intervento” solo
“su richiesta”, un “efficace servizio di prevenzione” – in grado di operare “indipendentemente dalla previa ricezione di qualsivoglia segnalazione o richiesta di intervento” e in modo tale da evitare e “prevenire” “i danni” “che” “il randagismo” “può arrecare alle persone” – e dunque di per sé sussistendo, sulla scorta di una tale pacifica evidenza, ammessa dalla stessa appellante, “una condotta colposa della pubblica amministrazione” comportante la sua responsabilità: cfr., nonché arg. ex, Cass. n. 16788/2025, cit., e Cass. n. 38020/2021, cit.].
VI.3.- In ragione di ciò, attesa la pacifica sussistenza in atti di elementi complessivamente idonei a dimostrare “i fatti in discussione” [v. supra, sub VI.1.-VI.1.2.] e altresì la responsabilità dell'ente [non risultando il servizio approntato in grado di “prevenire” i danni ed essendo l'evento verificatosi, in quanto concretizzazione del rischio che la norma impositiva dell'obbligo cautelare mirava a prevenire, da ritenersi senz'altro causato dalla sua mancata osservanza: v. supra, sub VI.2.-VI.2.2.], è pacifico che occorra ribadire il rigetto anche di tale 2° ragione di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punto (2)].
VII.- Parimenti da respingere, poi, è anche il 3° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto
(3)], vertente sul quantum del ristoro accordato e in specie sul riconoscimento del DPTS
(Disturbo Post-Traumatico da Stress), avendo la parte impugnante contestato la valutazione peritale a tal riguardo, sostenendo:
Pagina 14 di 22 R.G. 128/2021.
(a) il difetto di documentazione a supporto;
(b) la non condivisibilità della stessa, in ogni caso, alla luce delle censure mosse dal proprio
C.T.P. in prime cure e da intendersi qui richiamate.
Anche tali critiche, come qui di seguito scrutinate, risultano insuscettibili di accoglimento.
VII.1.- Muovendo dall'asserita carenza documentale [v. supra, sub VII., punto (a)], occorre osservare che il “Disturbo post-traumatico da stress cronicizzato” [patologia sussistente “in form[a] moderat[a] (10-20%)” e senz'altro “legata causalmente all'evento” dannoso (cfr. pagg. 7 e 9 della C.T.U. del 21.03.2019)], oltre a essere stato riscontrato dal C.T.U. apposita visita medico-legale (svolta in data 21.11.2018, ore 15:00), risulta corroborato da plurimi e convergenti riscontri documentali, deponendo chiaramente in tal senso:
(1) sia la relazione clinica del 30.12.2010 (prot. n. 2815 del 30.12.2010) predisposta dagli operatori dell'U.O. Neuropsichiatria Infantile P.O. di Locri ASP RC a seguito di visita specialistica del 29.10.2010 e ove appunto si diagnosticava un “Disturbo Post-Traumatico da
Stress … cronico” sulla scorta di una specifica e univoca “sintomatologia” “di tipo traumatico” [“caratterizza[ta]”, al contempo, da “regressione”, “intrusività”, “evitamento” e
“arousal” e da sintomi come “pensieri, immagini e sogni dal contenuto angoscioso” legati all'evento – “animali feroci”, “una selvaggia cosa che la morde” – e che “si accompagnano a paura e ansia intense”, “rifiuto a frequentare luoghi e persone che le ricordano l'evento traumatico”, “frequenti crisi di pianto”, “turbe del sonno”, “diminuzione dell'appetito”, attuazione di “condotte difensive e di evitamento”, “dipendenza continua dall'adulto” (cfr. relazione clinica n. 2815 del 30.12.2010)];
(2) sia il certificato medico del 28.07.2011, emesso dal Dirigente Medico del Servizio
Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell'Azienda Sanitaria di Locri e anch'esso diagnosticante un
“disturbo post-traumatico da stress … cronicizzato” (cfr. certificato del 28.07.2011, nosologico del 6.09.2011);
(3) sia, infine, l'ulteriore certificato del 31.01.2019, parimenti emesso dal Dirigente Medico del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura del P.O. di Locri e nuovamente diagnosticante un
“disturbo post-traumatico da stress cronicizzato moderato” (cfr. certificato del 31.01.2019).
VII.2.- A fronte di tali specifiche e inequivoche evidenze documentali, nonché dei dati direttamente accertati dall'ausiliario nel corso della visita [risultando la minore, pur dopo 8
Pagina 15 di 22 R.G. 128/2021.
anni dal fatto traumatico e già tredicenne, ancora afflitta, e.g., da “ansia, paure, fobie per i cani, disturbi del sonno, sensazione di rivivere l'accaduto ed uso di farmaci ansiolitici”,
“disagio nel ricordare l'evento” e manifestando inoltre un “atteggiamento di dipendenza dalla madre” nonché un'“espressione del viso angoscioso fino ad essere impaurito nel parlare di cani” (cfr. pag. 4 dell'elaborato peritale del 21.03.2019], il C.T.U. ha quindi rigorosamente concluso, anche citando la pertinente letteratura specialistica, per l'effettiva sussistenza di un “disturbo post-traumatico da stress cronico” [pur se in “form[a] moderat[a]”: cfr. pag. 7, 1° cpv., dell'elaborato peritale del 21.03.2019].
VII.2.1.- Conclusione scientifica, quest'ultima, già condivisa dal giudice di prime cure [cfr. pag. 6, 2° cpv., della pronuncia gravata] e da ribadire anche in questa sede, essendo frutto di approfondimento puntuale, scevro da vizi logici e sviluppato sulla base di premesse metodologiche rigorose e di molteplici e convergenti riscontri documentali [v. supra, sub
VII.1.], nonché le cui risultanze conclusive, del tutto corrette e condivisibili, sono senz'altro Parte da ribadire pur a fronte delle contestazioni mosse dal C.T.P. dell' [v. supra, sub VII., punto (b)].
VII.2.2.- A tal riguardo occorre infatti osservare che:
(1) qualsivoglia deduzione del C.T.P. costituisce, come noto, “una semplice allegazione di carattere tecnico” di per sé “priva” di alcun “valore probatorio”, con la conseguenza che i relativi “argomenti”, ove “incompatibili con la decisione adottata”, sono da ritenersi ritualmente “disatte[si]”, essendo a tal riguardo sufficiente che “il giudice di merito”, “ove di contrario avviso”, “ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con il contenuto della stessa e conformi al parere del proprio consulente” [cfr. Cass. civ., Sez. un., 3/06/2013, n. 13902, nonché, ex multis, Cass. civ., 10/07/2025, n. 18974; Cass. civ.,
4/03/2025, n. 5667; Cass. civ., 28/02/2025, n. 5362; Cass. civ., 15/02/2022, n. 4933; Cass. civ., 9/04/2021, n. 9483; Cass. civ., 30/11/2020, n. 27297; Cass. civ., 24/08/2017, n. 20347;
Cass. civ., 8/01/2013, n. 259; Cass. civ., 26/09/2006, n. 20821; Cass. civ., 6/05/2002, n. 6432;
Cass. civ., 18/04/2001, n. 5687; Cass. civ., 23/05/1998, n. 5151];
(2) nel caso di specie è poi evidente che tali mere “allegazioni” difensive, prive di ogni valore dimostrativo e invero già confutate, del tutto persuasivamente e sul piano tecnico- specialistico, dall'ausiliario d'ufficio [cfr. pag. 8 della C.T.U. del 21.03.2019], siano
Pagina 16 di 22 R.G. 128/2021.
meritevoli di integrale reiezione, non potendosi chiaramente accogliere, oltre alle contestazioni di “superficialità” e “inaffidabilità” (contestazioni del tutto generiche e ovviamente inidonee a inficiare l'approfondimento espletato, peraltro metodologicamente ineccepibile e fondato su risultanze, anche documentali, del tutto attendibili, pienamente convergenti ed evidentemente incontrovertibili):
(i) né la deduzione relativa all'asserito difetto di “specializzazione” dei medici diagnosticanti il disturbo - promanando invero tutte le relazioni cliniche e i certificati in atti da medici dell'U.O. di neuropsichiatria infantile e persino da un primario di psichiatria (cfr. ancora relazione clinica n. 2815 del 30.12.2010, certificato del 28.07.2011 e certificato del
31.01.2019) e non avendo il tecnico di parte, “che psichiatra non è” (cfr. pag. 8 della C.T.U. del 21.03.2019), in ogni caso evidenziato alcuna specifica ragione tecnico-scientifica concretamente ed effettivamente inficiante la diagnosi resa da tali specialisti (nonché corroborata anche dal C.T.U. mediante l'osservazione diretta e il richiamo alla pertinente letteratura – cfr. pag. 7, 1° cpv., dell'elaborato peritale del 21.03.2019);
(ii) né la prospettata mancanza di “cronicizzazione” – cronicizzazione invero pacificamente accertata da tutti i professionisti intervenuti (avendo tutti diagnosticato un DPTS “cronico” e
“cronicizzato”: v. ancora relazione clinica n. 2815 del 30.12.2010, certificato del 28.07.2011 e certificato del 31.01.20199) e chiaramente emergente dalla sua stessa persistenza pur a distanza di notevole lasso di tempo (risalendo l'evento all'agosto del 2010 e riportando la minore i sintomi tipici del DPTS ancora nel 2018/2019: v. supra, sub VII.1.), avendo la danneggiato del resto patito un trauma particolarmente intenso e in alcun modo assimilabile alla “semplice aggressione canina” riportata “nel DSM 5” – il “semplice avvicinarsi abbaiando del cane alla persona” -, essendo stata la minore violentemente attaccata, a nemmeno 5 anni, da un maremmano randagio che le sferrava “morsi al volto ed alla testa”, riportando, come ovvio, un “trauma psichico” “abbondantemente maggiore” di quello tabellato (cfr. pag. 8 della C.T.U. del 21.03.2019) e potenzialmente idoneo a contrassegnarne, anche in modo indelebile, l'intera vicenda esistenziale (essendo del resto ancora afflitta, pur dopo quasi 10 anni dall'accaduto, da “disagio”, “ansie”, “paure”, “angosci[a]”, dalla
“sensazione di rivivere l'accaduto” traumatico e da vere e proprie “fobie per i cani”,
Pagina 17 di 22 R.G. 128/2021.
essendone “impaurit[a]” anche solo “nel parlar[n]e”: cfr. pag. 4 dell'elaborato peritale del
21.03.2019)].
VII.3.- Risultando pertanto insuscettibili di accoglimento, pur in tal caso, i profili di contestazione [v. supra, sub VII.-VII.2.2.], è evidente che risulta da confermarsi l'integrale rigetto anche del 3° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (3)].
VIII.- Parimenti meritevole di reiezione risulta, infine, anche la 4° ragione di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punto (4)], non specificamente coltivato nel corso del giudizio di gravame
(non risultando affatto richiamato negli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c.) e basato, in ogni caso, sull'assunto che i genitori, non avendo dimostrato di non aver potuto impedire il fatto, dovrebbero concorrere, per l'omessa vigilanza nella causazione dell'evento dannoso, nella misura del 50%.
VIII.1.- E tuttavia, è evidente che “i genitori” siano tenuti a fornire “la prova liberatoria” solo nel caso di “fatto illecito … commesso dal minore stesso nei confronti di terzi”, e non anche nel caso di illecito commesso ai danni del minore – e ciò perché, come pacifico, “l'art. 2048
c.c. postula l'esistenza di un fatto illecito compiuto da un minore” (trattandosi appunto di illecito non “ai”, ma, ex art. 2048 c.c., “dei figli minori”) nei confronti di terzi (in quanto, come ovvio e attesa la natura relazionale della fattispecie qui in esame, “non può ravvisarsi un fatto illecito” realizzato sì dal minore, ma “in danno di se stesso”) e che “soltanto” in relazione a un tale specifico illecito (i.e. quello “dei figli minori” avverso terzi) “sono configurabili la culpa in educando e la culpa in vigilando”, non potendo altrimenti i genitori
“essere dichiarati concorsualmente responsabili per culpa in vigilando” [cfr., ex multis, Cass. civ., 2/03/2012, n. 3242].
VIII.2.- La doglianza prospettata, a fronte di quanto appena rammentato, è chiaramente da disattendere.
E ciò considerando che non si tratta in questa sede di illecito compiuto da un soggetto minore, ma, al contrario, di illecito patito da quest'ultimo [essendo stata la
[...]
aggredita da un cane randagio in data 28.08.2010 (v. supra, sub I.1.1.) Parte_4 ed essendo pacifico che “la culpa in educando e la culpa in vigilando” siano strettamente
“configurabili” “soltanto” per l'illecito cagionato “da un minore” avverso terzi (cfr. Cass. n.
3242/2012, cit.)], non potendo dunque procedersi ad alcuna rimodulazione concorsuale delle
Pagina 18 di 22 R.G. 128/2021.
responsabilità gravante sull'ente convenuto e odierno appellante [né ai sensi dell'art. 2048 c.c.
(essendo la minore non già autrice, ma vittima dell'illecito), né aliunde (non essendo stato invero né dedotto né a fortiori dimostrato, in uno alla culpa in vigilando dei genitori – qui pacificamente non configurabile -, il benché minimo “fatto colposo” della minore danneggiata
– i.e. un suo “comportamento anomalo” e “obiettivamente in contrasto con norme” specifiche o generali: cfr. ancora Cass. n. 3242/2012, cit. – e ciò chiaramente precludendo qualsivoglia possibilità di deminutio del ristoro dovuto dalla ]. Controparte_4
VIII.3.- Risultando dunque meritevole di reiezione anche la deduzione posta a suo fondamento [v. supra, sub VIII.-VIII.2.], è evidente che sia da respingere anche tale 4° e ultimo motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (4)].
IX.- Apprezzando quindi in via sistematica quanto globalmente precede, non risultando le diverse ragioni di gravame avanzate meritevoli di accoglimento [v. supra, sub V.-VIII.3.] e non sussistendo ulteriori profili qui delibabili [v. supra, sub III., punto (3)], occorre evidentemente ribadire, come detto [v. supra, sub IV.] e come da dispositivo che segue, il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza appellata.
X.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza appellata e il difetto di alcuno specifico gravame con riguardo alle statuizioni ex art. 91 c.p.c. emesse in prime cure (ovviamente non costituendo valida impugnativa le richieste di “vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi” fatte valere dalle parti in sede di conclusioni, poiché non precedute né corroborate da alcuna specifica ragione di doglianza - chiaramente difettando, per l'effetto e al contempo, sia il quia appellatum, sia alcuna valida impugnativa ex art. 342
c.p.c.), ciò chiaramente precludendo ogni “nuovo regolamento” delle relative spese in questa sede: cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526)], occorre distintamente esaminare il rapporto fra l'appellante e l'appellata [v. infra, sub X.1.] e poi la posizione del Parte_4
[v. infra, sub X.2.]. CP_1
X.1.- Quanto al primo rapporto, le spese seguono la soccombenza e sono poi attribuite e liquidate come in dispositivo, avendo riguardo:
Pagina 19 di 22 R.G. 128/2021.
(A) quanto al profilo subiettivo-solutorio: all'istanza di distrazione ex art. 93 c.p.c. del difensore della parte appellata [dichiarazione dalla quale ex se consegue la necessità di provvedersi, poiché del tutto “sufficiente” e in ordine alla quale non v'è “alcun margine di sindacato” - non integrando il provvedimento ex art. 93 c.p.c., del resto, “una statuizione della sentenza in senso stretto” (non fondandosi su “una nuova domanda nel giudizio”), bensì consistendo solo nell'“esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali” (cfr. Cass. civ., 23/12/2024, n. 34202; Cass. civ., Sez. un.,
26/03/2021, n. 8562; Cass. civ., Sez. un., 27/11/2019, n. 31033; Cass. civ., 25/10/2017, n.
25247; Cass. civ., 15/04/2010, n. 9062; Cass. civ., 1/10/2009, n. 21070)];
(B) quanto al profilo determinativo-quantificatorio: (a) alle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto e qui ratione temporis applicabile); (b) alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello per domande ricomprese nello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 [così determinato in base al valore dell'appello, pari alla somma riconosciuto in prime cure (€ 147.910,00), essendo proprio “il decisum” ivi accordato “a fissare il valore della causa in appello” e a costituire “il disputatum del giudizio di impugnazione” (cfr., e.g., Cass. civ., Sez. un., 11/09/2007, n.
19014), almeno in difetto di richieste superiori ed eccedenti (qui pacificamente non prospettate neanche ex latere actoris, giusta richiesta solo di conferma delle somme già riconosciute secondo “le risultanze dell'accertamento compiuto dal CTU del giudizio di primo grado” – cfr. pag. 11 della comparsa del 24.01.2022 – e risultando la c.d. clausola di salvaguardia qui senz'altro irrilevante, occorrendo comunque “farsi applicazione dello scaglione tariffario corrispondente all'indicazione specifica”: cfr. Cass. civ., Sez. un.,
23/07/2025, n. 20805)]; (c) alle fasi espletate [ivi compresa quella di trattazione, occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” – cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857, nonché Cass. civ.,
29/12/2022, n. 37994; Cass. civ., 26/05/2021, n. 14483; Cass. civ., 27/08/2019, n. 21743]; (d) alla necessità di procedere a tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, considerando il carattere strettamente documentale della procedura di gravame, il limitato numero di attività svolte e il non eccessivo numero e grado
Pagina 20 di 22 R.G. 128/2021.
di complessità delle questioni di fatto e di diritto qui trattate, tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento.
X.2.- Venendo invece alla posizione del alcuna specifica statuizione è da assumersi CP_1
Parte a tal riguardo, trattandosi di parte citata dalla solo a titolo di litis denuntiato [“non sussistendo pertanto i presupposti per la pronunzia [ex] art. 91 c.p.c.”, non sussistendo una relazione comportante una “soccombenza” (v. supra, sub III., punto (1), nonché Cass. n.
4352/2019, cit.)], nei confronti della quale le parti attrici in prime cure non hanno proposto alcuna impugnativa incidentale [come necessario per rivalutarne la posizione, anche alternativa, trattandosi appunto del “litisconsorte alternativo assolto in primo grado” (v. supra, sub III., punto (2), nonché Cass., Sez. un., n. 31136/2024, cit.)] e non avente a sua volta proposto alcuna impugnativa incidentale, neanche condizionata [avendo esclusivamente chiesto di rigettare l'appello, senza avanzare alcuna richiesta di riforma e dunque alcuna critica al dictum di prime cure – atteso che, come noto, “la critica ad una decisione dinanzi ad un giudice di impugnazione si deve articolare in appello con l'impugnazione incidentale”
(cfr. Cass. civ., Sez. un., 19/04/2016, n. 7700)], non trattandosi pertanto di parte né autrice né destinataria, in questa sede, di alcuna specifica domanda e dunque rispetto alla quale non v'è luogo a provvedere ad alcuna statuizione ex artt. 91 e ss. c.p.c. [non essendosi instaurata alcuna relazione processuale con riguardo alla quale potersi valutare la vittoria o la soccombenza ed essendo pacifico che “tra condanna al pagamento delle spese processuali e soccombenza” v'è un “necessario ed imprescindibile collegamento”, non potendosi dunque provvedere, a prescindere dalla partecipazione al giudizio e “in mancanza di una … effettiva soccombenza” o vittoria “ai sensi dell'art. 91 c.p.c.”, neanche alla “statuizione accessoria di condanna al pagamento delle spese processuali” (cfr., da ultimo ed enunciando principi generali, Cass. n. 6387/2025 e Cass., Sez. un., n. 37825/2025)].
X.3.- Trattandosi, poi, di impugnazione avanzata dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi
18 e 561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo e con riguardo alla parte appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ., Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
Pagina 21 di 22 R.G. 128/2021.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 128/2021, avente ad oggetto n. 95/2021, pubblicata in data 8.02.2021 ed emessa a definizione del proc.
n. 100344/2013 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata;
2) DISPONE, con riguardo alle spese del presente grado:
- CONDANNA l'appellante alla loro refusione in favore della parte appellata
(divenuta maggiorenne nel corso del giudizio Parte_4
d'appello), spese liquidate in misura pari a € 7.160,00, oltre R.S.F. al 15% e oltre
C.P.A. e I.V.A. come per legge e da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore della sua legale, dichiaratasi antistataria;
- NULLA con riguardo al;
Controparte_1
3) DÀ ATTO, con riguardo all'appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 10 dicembre 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Viviana Cusolito
Pagina 22 di 22