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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 5305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5305 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati Dott. Camillo Romandini Presidente Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel. Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4746 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare del 23 settembre 2025 e vertente tra TRA C.F.: e C.F.: Parte_1 C.F._1 CP_1
, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Giarletta e C.F._2 dall'Avv. Federico Conte APPELLANTI E C.F. , in persona del Curatore Controparte_2 P.IVA_1 Fallimentare avv. rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Controparte_3 Daniele Gambassi
APPELLATO
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è stata la seguente. il conveniva in giudizio e al fine Controparte_2 CP_1 Parte_1 di veder accertata la loro responsabilità per danni asseritamente cagionati alla società, all'epoca in bonis, nell'esercizio delle funzioni di amministratori della stessa. A fondamento della propria domanda, il attore deduceva: CP_2
− che la sarebbe stata amministrata Controparte_2 o dal nei periodi compresi tra il 11/08/2008 ed il 23/09/2008 e tra il 10/02/2009 ed il CP_1
28/07/2010;
o dal nei periodi compresi tra il 08/01/2003 ed il 11/08/2008 e tra il 23/09/2008 ed il Parte_1
10/02/2009;
− che i convenuti, ognuno nel periodo di rispettiva competenza, avrebbero posto in essere atti distrattivi – in forma di prelievi e di pagamenti privi di causa – per importi complessivamente pari ad
€ 2.376.070,77, dei quali € 131.250,00 sottratti alla società durante la gestione del ed € CP_1
2.244.820,77 distratti sotto la gestione del;
Parte_1
− che, inoltre, nel corso dell'anno 2009, durante il quale i due convenuti si sarebbero avvicendati nell'incarico di amministratore unico, la avrebbe subito un ulteriore pregiudizio, da Controparte_2 quantificarsi in € 381.408,00, determinato dalla vendita sottocosto di merci;
− che dette condotte sarebbero state oggetto di un autonomo processo penale, all'esito del quale gli stessi avrebbero subito una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di bancarotta fraudolenta, aggravato ai sensi dell'art. 219 co.2 l. fall.;
− che le condotte oggetto dell'azione penale esperita nei confronti degli odierni convenuti integrerebbero, per quanto interessa in questa sede, altrettante fattispecie di atti di mala gestio, lesive dell'integrità patrimoniale della tali da giustificare la proposizione dell'azione di Controparte_2 responsabilità ex art. 146 l. fall. Con un'unica comparsa di costituzione e risposta si costituivano i due convenuti eccependo:
− in via preliminare, la prescrizione del diritto azionato dalla Curatela attrice;
− nel merito, il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che la società sarebbe stata sempre amministrata, in via di fatto ed in modo esclusivo da , padre del socio Persona_1 [...]
Parte_1
Le parti, infine, formulavano le seguenti conclusioni:
Per l'attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, accertare e dichiarare la responsabilità, ex artt. 2392 e 2394 cod. civ., nonché ex art. 146 l.f., dei Signori
[...]
e già Amministratori Unici della per i fatti CP_1 Parte_1 CP_2 CP_2 illeciti esposti nel presente e quindi per avere distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato beni aziendali per € 381.408,00 realizzando vendite sottocosto di merci;
e per l'effetto condannarli in solido al pagamento della somma di € 381.408,00. Accertare e dichiarare la responsabilità, ex artt. 2392 e 2394 cod. civ., nonché ex art. 146 l.f., del Signor per essersi appropriato della CP_1 somma di € 131.250,00 prelevata in contanti dai conti societari, e per l'effetto, condannarlo alla restituzione di tale importo in favore del accertare e dichiarare la Controparte_2 responsabilità, ex artt. 2392 e 2394 cod. civ., nonché ex art. 146 l.f., del Signor Parte_1 per essersi appropriato della somma di € 2.244.820,77, prelevata in contanti dai conti
[...] societari;
importi complessivi da intendersi limitati alla somma di € 634.486,22, pari al passivo fallimentare come risultante dall'ammontare dei crediti ammessi;
ovvero nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia, anche all'esito di quanto emergerà dall'espletanda istruttoria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite e con ogni altra consequenziale pronuncia” Per i convenuti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
a) in via preliminare, accogliere l'eccezione di decadenza e/o prescrizione dell'azione ex artt. 2392 - 2394 cod. civ. e 146 L.F. promossa a danno degli odierni convenuti, per i motivi rassegnati nel presente atto;
b) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva degli odierni convenuti per i motivi esposti nel presente atto;
c) nel merito, rigettare le domande formulate da parte attrice, perché infondate in fatto e in diritto, sempre per i motivi esposti nel presente atto;
d) in via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle suddette domande, accertare e dichiarare l'esatto importo eventualmente dovuto dagli odierni convenuti;
e) in tutti i casi, con vittoria di spese e competenze professionali dell'avvocato per il presente giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari. In via istruttoria, si chiede il rigetto dell'interrogatorio formale richiesto da parte attrice, essendo del tutto irrilevante, riportandosi gli odierni convenuti integralmente al presente atto difensivo, con riserva di articolare nei termini di legge ulteriori mezzi istruttori anche in considerazione del comportamento processuale di controparte”.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha così deciso: “ I) accertata la responsabilità di e in ordine alle condotte meglio indicate in motivazione, Parte_1 CP_1 condanna: a. questi ultimi, in solido tra loro, a corrispondere la somma di € 512.658,00 al Fallimento della Controparte_2
b. il solo a corrispondere l'ulteriore somma di € 121.828,22 al Fallimento Parte_1 della Controparte_2 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nei termini indicati in parte motiva;
II) condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione in favore del fallimento attore delle spese di lite, che liquida in € 1.713,00 a titolo di contributo unificato e spese forfettizzate ed € 23.937,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…Quanto all'eccezione di prescrizione, giova premettere che è costante nella giurisprudenza di legittimità
l'affermazione secondo cui -per effetto del fallimento di una società di capitali- le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. (ante riforma) confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile (cfr., sul punto, Cassazione civile, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 25977), all'esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, ai sensi dell'art. 146 l. fall., che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori, i liquidatori ed i sindaci tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità
(contrattuale) di questi verso la società (artt. 2392, 2407 c.c.), quanto a quelli della responsabilità (extracontrattuale) verso i creditori sociali (art. 2394, 2407 c.c., cfr., altresì, per tutte, Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488). Va altresì rilevato, con specifico riferimento alla presente controversia, che in tema di prescrizione dell'azione per il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2947 co.3 c.c., è previsto che se il fatto lesivo è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga di quella quinquennale, questa si applica anche all'azione civile.
Nel caso di specie, traspare con evidenza dalle allegazioni di parte attrice, oltre che dagli sviluppi del procedimento penale attivato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti degli odierni convenuti (conclusosi con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti), l'astratta rilevanza penale degli addebiti che vengono mossi a questi ultimi, in quanto senz'altro idonei ad integrare il reato di bancarotta fraudolenta.
Ne consegue l'estensione fino a dieci anni del termine di prescrizione quinquennale previsto dagli artt. 2393 e 2394 c.c.,
(essendo tale il termine di prescrizione previsto per il reato di bancarotta fraudolenta), decorrenti dalla data di dichiarazione del fallimento, data in cui si presume, salvo prova contraria, la percepibilità dell'insufficienza del patrimonio della società fallita. Pertanto, va rigettata l'eccezione di prescrizione.
Venendo al merito, deve ritenersi non contestato – oltre ad essere provato documentalmente (cfr. all. 05 alla citazione) – il compimento degli atti dispositivi, in forma di prelievi e di pagamenti privi di causa, lesivi dell'integrità patrimoniale della nella misura indicata dalla Curatela attrice. Controparte_2 Né i convenuti, a fronte della contestazione di parte attrice, volta a censurare l'assenza di causa dei predetti atti dispositivi, hanno fornito una qualsivoglia giustificazione a fondamento della legittimità degli stessi.
Del pari, può dirsi documentalmente provato il secondo addebito, consistente nell'ingiustificata vendita sottocosto di merci di proprietà della nel corso dell'esercizio 2009, risultando tale circostanza dall'esame della Controparte_2 documentazione contabile relativa al predetto esercizio. Ed invero, come evidenziato dalla consulenza disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (cfr. pag. 24 dell'all. 5 alla citazione), nel corso dell'esercizio 2009 risultano annotate:
− rimanenze iniziali per € 2.457.130,00 ed acquisti di merci per il valore di € 70.394,00 (per un totale di disponibilità merci del valore di € 2.527.524,00);
− vendite di merci per € 1.865.682,00 e rimanenze finali per € 280.434,00 (per un totale vendite e rimanenze pari a complessivi € 2.146.116,00).
Pertanto risulta provato che, a fronte di disponibilità di merci per € 2.527.524, gli odierni convenuti abbiano effettuato vendite per € 1.865.682,00 conservando rimanenze finali per € 280.434,00. Se ne ricava la prova della vendita sottocosto delle predette merci in misura tale da generare un'ingiustificata perdita di esercizio per € 381.408,00.
Trattasi di scelta gestoria senz'altro anomala e di per sé lesiva della sfera patrimoniale della società che, in assenza di una qualsivoglia giustificazione da parte dei convenuti (nel caso di specie da questi non fornita), fonda la richiesta di risarcimento del danno in misura pari al valore della perdita di esercizio generata.
Le considerazioni che precedono non sono confutate dalle allegazioni difensive dei convenuti, i quali, per quanto attiene al merito, si sono limitati ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, in primo luogo, gli stessi non sarebbero stati posti nella condizione di potersi difendere nell'ambito del procedimento prefallimentare (del quale avrebbero avuto notizia soltanto al momento della ricezione dell'avviso di conclusione delle indagini relative all'ipotizzato reato di bancarotta fraudolenta) nonché, in secondo luogo, gli stessi avrebbero di fatto assunto posizioni sempre subalterne rispetto a quella di , unico soggetto ad aver amministrato, in via di fatto ed Persona_1 esclusiva, la società danneggiata.
Entrambe le difese non colgono nel segno. In particolare, l'asserita lesione dei diritti di difesa degli odierni convenuti nell'ambito del procedimento prefallimentare
– peraltro mai fatta valere con apposito reclamo avvero la sentenza di fallimento del 07.10.2014 – non inficia la legittimazione attiva dell'odierna attrice né, tantomeno, priva i convenuti della legittimazione passiva in ordine al presente giudizio.
Quanto all'asserita estraneità dei convenuti rispetto all'attività gestoria della società della quale gli stessi risultavano essere amministratori di diritto, rileva il Collegio che non costituiscono circostanze di esonero dalla responsabilità civile dell'amministratore per il danno derivato alla società e ai creditori dalla violazione degli obblighi imposti dalla carica, né
l'essersi prestato ad assumere solo formalmente la carica di amministratore fungendo da prestanome del soggetto a cui è demandata di fatto la gestione né lo svolgimento del mandato nella completa ignoranza dell'operato del terzo incaricato dell'esecuzione delle attività proprie dell'amministratore (cfr. Trib. Milano 01-02-2021). Ne consegue che, non avendo i convenuti dato prova di essersi diligentemente attivati in tal senso – ed avendo anzi sostanzialmente confessato in comparsa di costituzione e risposta di non essersi mai interessati personalmente dell'amministrazione della società – gli stessi vanno dichiarati responsabili dell'intero danno del quale s'è dato conto.
Venendo alla quantificazione del danno derivante dalla mala gestio di ognuno dei convenuti, deve ritenersi provato il compimento di atti distrattivi sotto la gestione di per € 2.244.820,77 e sotto la gestione di Parte_1 [...]
per € 131.250,00. CP_1 A tali importi deve essere aggiunto il danno da vendita sottocosto della merce, da cui sarebbe scaturito un pregiudizio suscettibile di essere liquidato nella misura di € 381.408,00, cagionato nell'anno 2009, del quale gli stessi sono chiamati a rispondere in solido, avendo entrambi concorso alla causazione dello stesso.
La Curatela, nel formulare le conclusioni, ha richiesto la condanna di entrambi i convenuti, in solido tra loro, al pagamento dell'importo complessivo di € 634.486,22, pari alla differenza tra attivo e passivo fallimentare. A tal proposito, rileva in primo luogo il Tribunale che, sulla base del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ed in ossequio al brocardo ne eat iudex ultra petita partium, le domande della Curatela possono trovare accoglimento entro l'importo complessivamente richiesto dalla stessa attrice.
In secondo luogo, osserva il Collegio l'insussistenza dei presupposti per addivenire alla liquidazione del danno mediante l'applicazione del criterio residuale della differenza tra attivo e passivo fallimentare, atteso che nel caso di specie l'attore ha allegato il compimento di atti di mala gestio forieri di un danno conseguenza suscettibile di essere quantificato con esattezza.
Pertanto, i convenuti vanno condannati al pagamento, a titolo di risarcimento danni, dell'importo
− di € 634.486,22 a carico di Parte_1
− di € 512.658,00 a carico di . CP_1 Ciò posto, il risarcimento del danno cui sono tenuti i convenuti dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del risarcimento deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva: ciò, peraltro, vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest'ultima vale soltanto ad individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la determinazione dell'entità del danno (cfr., in particolare, Cassazione civile, 27 luglio 1978, n. 3768;
Cass., 14 marzo 1985, n. 1981; Trib. Milano, 14 marzo 1991).
Pertanto, sugli importi pocanzi quantificati deve essere calcolata la rivalutazione monetaria, sulla base degli indici IS
(tasso medio nel periodo di riferimento pari a 0,93% con decorrenza dal 28/07/2010 (data di cessazione dall'incarico di CP_ amministratore unico del Convenuto che costituisce il momento in cui viene a cristallizzarsi l'ammontare del danno subito. Non spettano, al contrario, all'attrice gli ulteriori interessi sulla somma rivalutata non essendovi alcuna prova di un impiego produttivo della medesima.
Su tale somma deve essere poi corrisposta l'ulteriore rivalutazione - da calcolarsi sulla base dei predetti indici IS (Foi)
- dalla data della pubblicazione della presente sentenza e fino al passaggio in giudicato di essa. Dal passaggio in giudicato della sentenza, con la conversione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti, ex art. 1282 c.c., sulla somma complessivamente liquidata, gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. in tal senso,
Cassazione civile, sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13463 e Cassazione civile, sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030).]»
§ 2 — Hanno proposto appello gli originari convenuti, come in epigrafe indicati, contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “ a) in via preliminare, revocare e/o modificare il provvedimento emesso dal tribunale di Roma all'esito dell'udienza 'telematica' del 23.11.2020, R.G. n. 52087/2019, in sede conclusionale, attesa la necessità di attività istruttorie e per le motivazioni articolate, con ogni effetto e conseguenza di legge, ammettendo i mezzi istruttori articolati con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
a) accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 11026/2022 accogliendo l'eccezione di decadenza e/o prescrizione dell'azione ex artt. 2392 - 2394 cod. civ. e 146 L.F. promossa a danno degli odierni appellanti, per i motivi esposti nel presente atto di appello;
b) accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 11026/2022 accertando e dichiarando la carenza di legittimazione passiva degli odierni appellanti, per i motivi esposti nel presente atto di appello;
c) nel merito, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 11026/2022, rigettando le domande formulate da parte appellata, perché infondate in fatto e in diritto, sempre per i motivi esposti nel presente atto di appello;
d) in via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle suddette domande, accertare e dichiarare l'esatto importo eventualmente dovuto dagli odierni appellanti;
e) in tutti i casi, con vittoria di spese e competenze professionali dell'avvocato per il doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari.
In via istruttoria, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza emessa in data 23.11.2020 dal Tribunale di Roma R.G. n. 52087/2019, per le motivazioni spiegate con il presente atto di appello, attesa la necessità di attività istruttorie e per le motivazioni articolate, con ogni effetto e conseguenza di legge,
Voglia la Corte di Appello adita ammettere la prova testimoniale articolata con le memorie ex art. 183 co. 6 n. 2, qui di seguito reiterata.. Per cui, senza voler minimamente invertire l'onere della prova sussistente in capo alla parte attrice, soprattutto in merito ai fatti ed elementi dedotti dalla stessa, si chiede di essere abilitati alla prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1) è vero che a partire dalla costituzione della società avvenuta in data 08.01.2003, Controparte_2 la stessa veniva interamente gestita dal sig. ; Persona_1
2) è vero che il sig. , nel periodo che intercorre tra l'anno 2003 e l'anno 2010, Persona_1 si occupava dei rapporti intrattenuti dalla società con le aziende fornitrici e dei Controparte_2 relativi pagamenti;
3) è vero che il sig. , nel periodo che intercorre tra l'anno 2003 e l'anno 2010, Persona_1 aveva la gestione contabile e patrimoniale della società Controparte_2
4) è vero che il sig. acquisiva la carica di amministratore della società Parte_1 [...] nell'anno 2008 su richiesta del padre sig. , il quale invece di fatto CP_2 Persona_1 la amministrava;
5) è vero che il sig. era colui che di fatto amministrava la società Persona_1 CP_2 anche durante il periodo in cui la carica di amministratore era stata formalmente assunta dal sig.
[...]
dall'11.08.2008 al 22.09.2018 e dal 10.02.2009 al 27.07.2010; CP_1
6) è vero che le aziende terze che intrattenevano rapporti commerciali con la società Controparte_2 si rivolgevano esclusivamente al sig. per la chiusura dei relativi affari;
Persona_1
7) è vero che il sig. si presentava alla come colui che gestiva Persona_1 CP_4
e dirigeva la Controparte_2
8) è vero che i sigg.ri e si occupavano esclusivamente della Parte_1 CP_1 gestione della disposizione del negozio e del rapporto con i clienti che si presentavano nello stesso”
Ha resistito il appellato, chiedendo il rigetto dell'appello per il quale ha pure eccepito CP_2
l'inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis CPC.
La causa è stata assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 15 febbraio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni e
La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 21 pagine, è articolato in due motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo viene dagli appellanti devoluta la questione della decadenza e/o prescrizione, deducendo che l'azione ex art. 146 L.F. contiene due diverse azioni (art. 2392 e 2394 C.C.) con diversi regimi di prescrizione, sicchè la sentenza al riguardo ha omesso la motivazione in quanto avrebbe dovuto per la prima tener conto della cessazione dalla carica e per l'altra dell'ultimo bilancio. Richiamano, poi, gli appellanti il bilancio del 31.09.09 come utile per la decorrenza della prescrizione perché indicato nella consulenza eseguita in sede penale.
§ 3.2 — Col secondo motivo gli appellanti devolvono la questione della legittimazione passiva, deducendo che il patteggiamento non ha valore di accertamento della responsabilità e che esisteva un amministratore di fatto, da ritenersi unico responsabile.
Aggiungono gli appellanti che il fallimento non ha provato gli atti distrattivi e dispositivi con i relativi danni e insistono per le istanze istruttorie indicate sopra nelle conclusioni.
§ 4 — L'appello è ai limiti della inammissibilità.
I motivi di impugnazione possono essere unitamente delibati perché strettamente connessi tra loro.
Va premesso che i fatti – sotto il profilo storico e documentale – sono stati oggetto del rinvio a giudizio nei confronti degli odierni appellanti che, poi, hanno seguito la via del patteggiamento in sede penale. Irrilevanti, per questa Corte, i motivi per i quali la scelta difensiva è stata effettuata: quel che è certo
è che il giudice che ha pronunciato la condanna ex art. 444 CPP ha escluso la sussistenza dei presupposti per un'assoluzione sulla base di quanto acquisito agli atti.
E tanto è sufficiente ex art. 116 CPC per essere utilizzato anche dal giudice civile in questa sede, come del resto emerge dalla sentenza impugnata, ove viene messo in evidenza – senza argomenti specifici contrapposti – che gli originari convenuti non hanno mai formulato specifiche contestazioni alla ricostruzione sia degli atti dispositivi, sia delle somme oggetto di contestazione. Piuttosto, hanno seguito la linea difensiva del c.d. amministratore di fatto, facendo cioè in modo che l'unico responsabile fosse , ormai deceduto. Persona_1
Ma il Tribunale ha detto in modo chiaro e netto che questa figura non esimeva affatto i due amministratori di diritto dai loro doveri di lealtà e diligenza, sicchè l'aver consentito certe condotte dannose per la società poi fallita è sufficiente (come del resto indicato proprio da Cass. N. 21730/20 evocata dagli stessi appellanti in modo non conferente)ad essere fonte di responsabilità, sicuramente in concorso con l'amministratore di fatto, ma non una esimente. Anche il quantum non viene ad essere oggetto di impugnazione specifica, così come del resto la ricostruzione eseguita in sede penale attraverso una consulenza tecnica, che solo genericamente risulta invero contestata nel richiamo agli atti di primo grado formulato in appello.
Come si è detto, il giudice che ha pronunciato la condanna in sede di patteggiamento – se avesse ritenuto non provati i fatti distrattivi e dispositivi in danno della società poi fallita – avrebbe dovuto applicare l'art. 129 CPP, sicchè non essendo ciò avvenuto è consentito al giudice civile utilizzare quegli elementi probatori univoci al fine di affermare la responsabilità di detti amministratori. Residua a questo punto la questione della prescrizione sulla quale, però, il Tribunale è stato chiaro, agganciando innanzitutto il termine (decennale) a fatti penalmente rilevanti (elemento neppure posto ad oggetto della impugnazione) sì da individuare, appunto, il decennio in luogo del quinquennio.
Quanto, poi, al momento della decorrenza, questa è stata unificata dal Tribunale per le due azioni che, in realtà, si fondono nell'unica per la quale è legittimato il curatore fallimentare, come ha indicato il primo giudice che ha sostanzialmente applicato quel “favor” dettato dalla giurisprudenza di legittimità proprio per il curatore fallimentare (v. Cass. N. 24715/15 e Cass. N. 3552/23), con una decorrenza per presunzione dal momento di percettibilità all'esterno individuabile con il bilancio e lasciando agli amministratori chiamati a responsabilità di individuare una decorrenza diversa.
Invero, la sola citazione del bilancio 2009 da parte del consulente in sede penale per comprovare aspetti di natura squisitamente penalistica non è di per sé automaticamente rilevante e conferente per fornire detto riscontro probatorio.
Di qui la reiezione di tutti i motivi di doglianza, con assorbimento peraltro delle istanze istruttorie riferite a fatti da comprovarsi documentalmente, oppure incontestati o comunque irrilevanti.
§ 5 — Quanto alle spese del grado queste seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA se dovuti unitamente al rimborso generale, con devoluzione in favore dell'Erario in quanto trattasi di parte appellata ammessa al gratuito patrocinio, con conseguente applicazione (come del resto richiesto dalla stessa anche nelle note finali) ex artt. 133 e 144 DPR 115/02.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 520.001 a € 1.000.000 Fase di studio della controversia, valore medio: € 5.706,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.318,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 7.644,00 Fase decisionale, valore medio: € 9.487,00
Compenso tabellare (valori medi) € 26.155,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 11026/22 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna gli appellanti ,in solido tra loro, al pagamento delle spese del grado liquidate in Euro
26.155,00 - oltre IVA, CPA e rimborso per spese generali se dovuti – in favore dell'Erario;
3. Dichiara gli appellanti tenuti, in solido tra loro, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 settembre 2025 Il consigliere estensore
IL PRESIDENTE
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati Dott. Camillo Romandini Presidente Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel. Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4746 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare del 23 settembre 2025 e vertente tra TRA C.F.: e C.F.: Parte_1 C.F._1 CP_1
, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Giarletta e C.F._2 dall'Avv. Federico Conte APPELLANTI E C.F. , in persona del Curatore Controparte_2 P.IVA_1 Fallimentare avv. rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Controparte_3 Daniele Gambassi
APPELLATO
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è stata la seguente. il conveniva in giudizio e al fine Controparte_2 CP_1 Parte_1 di veder accertata la loro responsabilità per danni asseritamente cagionati alla società, all'epoca in bonis, nell'esercizio delle funzioni di amministratori della stessa. A fondamento della propria domanda, il attore deduceva: CP_2
− che la sarebbe stata amministrata Controparte_2 o dal nei periodi compresi tra il 11/08/2008 ed il 23/09/2008 e tra il 10/02/2009 ed il CP_1
28/07/2010;
o dal nei periodi compresi tra il 08/01/2003 ed il 11/08/2008 e tra il 23/09/2008 ed il Parte_1
10/02/2009;
− che i convenuti, ognuno nel periodo di rispettiva competenza, avrebbero posto in essere atti distrattivi – in forma di prelievi e di pagamenti privi di causa – per importi complessivamente pari ad
€ 2.376.070,77, dei quali € 131.250,00 sottratti alla società durante la gestione del ed € CP_1
2.244.820,77 distratti sotto la gestione del;
Parte_1
− che, inoltre, nel corso dell'anno 2009, durante il quale i due convenuti si sarebbero avvicendati nell'incarico di amministratore unico, la avrebbe subito un ulteriore pregiudizio, da Controparte_2 quantificarsi in € 381.408,00, determinato dalla vendita sottocosto di merci;
− che dette condotte sarebbero state oggetto di un autonomo processo penale, all'esito del quale gli stessi avrebbero subito una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di bancarotta fraudolenta, aggravato ai sensi dell'art. 219 co.2 l. fall.;
− che le condotte oggetto dell'azione penale esperita nei confronti degli odierni convenuti integrerebbero, per quanto interessa in questa sede, altrettante fattispecie di atti di mala gestio, lesive dell'integrità patrimoniale della tali da giustificare la proposizione dell'azione di Controparte_2 responsabilità ex art. 146 l. fall. Con un'unica comparsa di costituzione e risposta si costituivano i due convenuti eccependo:
− in via preliminare, la prescrizione del diritto azionato dalla Curatela attrice;
− nel merito, il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che la società sarebbe stata sempre amministrata, in via di fatto ed in modo esclusivo da , padre del socio Persona_1 [...]
Parte_1
Le parti, infine, formulavano le seguenti conclusioni:
Per l'attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, accertare e dichiarare la responsabilità, ex artt. 2392 e 2394 cod. civ., nonché ex art. 146 l.f., dei Signori
[...]
e già Amministratori Unici della per i fatti CP_1 Parte_1 CP_2 CP_2 illeciti esposti nel presente e quindi per avere distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato beni aziendali per € 381.408,00 realizzando vendite sottocosto di merci;
e per l'effetto condannarli in solido al pagamento della somma di € 381.408,00. Accertare e dichiarare la responsabilità, ex artt. 2392 e 2394 cod. civ., nonché ex art. 146 l.f., del Signor per essersi appropriato della CP_1 somma di € 131.250,00 prelevata in contanti dai conti societari, e per l'effetto, condannarlo alla restituzione di tale importo in favore del accertare e dichiarare la Controparte_2 responsabilità, ex artt. 2392 e 2394 cod. civ., nonché ex art. 146 l.f., del Signor Parte_1 per essersi appropriato della somma di € 2.244.820,77, prelevata in contanti dai conti
[...] societari;
importi complessivi da intendersi limitati alla somma di € 634.486,22, pari al passivo fallimentare come risultante dall'ammontare dei crediti ammessi;
ovvero nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia, anche all'esito di quanto emergerà dall'espletanda istruttoria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite e con ogni altra consequenziale pronuncia” Per i convenuti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
a) in via preliminare, accogliere l'eccezione di decadenza e/o prescrizione dell'azione ex artt. 2392 - 2394 cod. civ. e 146 L.F. promossa a danno degli odierni convenuti, per i motivi rassegnati nel presente atto;
b) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva degli odierni convenuti per i motivi esposti nel presente atto;
c) nel merito, rigettare le domande formulate da parte attrice, perché infondate in fatto e in diritto, sempre per i motivi esposti nel presente atto;
d) in via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle suddette domande, accertare e dichiarare l'esatto importo eventualmente dovuto dagli odierni convenuti;
e) in tutti i casi, con vittoria di spese e competenze professionali dell'avvocato per il presente giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari. In via istruttoria, si chiede il rigetto dell'interrogatorio formale richiesto da parte attrice, essendo del tutto irrilevante, riportandosi gli odierni convenuti integralmente al presente atto difensivo, con riserva di articolare nei termini di legge ulteriori mezzi istruttori anche in considerazione del comportamento processuale di controparte”.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha così deciso: “ I) accertata la responsabilità di e in ordine alle condotte meglio indicate in motivazione, Parte_1 CP_1 condanna: a. questi ultimi, in solido tra loro, a corrispondere la somma di € 512.658,00 al Fallimento della Controparte_2
b. il solo a corrispondere l'ulteriore somma di € 121.828,22 al Fallimento Parte_1 della Controparte_2 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nei termini indicati in parte motiva;
II) condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione in favore del fallimento attore delle spese di lite, che liquida in € 1.713,00 a titolo di contributo unificato e spese forfettizzate ed € 23.937,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…Quanto all'eccezione di prescrizione, giova premettere che è costante nella giurisprudenza di legittimità
l'affermazione secondo cui -per effetto del fallimento di una società di capitali- le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. (ante riforma) confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile (cfr., sul punto, Cassazione civile, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 25977), all'esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, ai sensi dell'art. 146 l. fall., che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori, i liquidatori ed i sindaci tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità
(contrattuale) di questi verso la società (artt. 2392, 2407 c.c.), quanto a quelli della responsabilità (extracontrattuale) verso i creditori sociali (art. 2394, 2407 c.c., cfr., altresì, per tutte, Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488). Va altresì rilevato, con specifico riferimento alla presente controversia, che in tema di prescrizione dell'azione per il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2947 co.3 c.c., è previsto che se il fatto lesivo è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga di quella quinquennale, questa si applica anche all'azione civile.
Nel caso di specie, traspare con evidenza dalle allegazioni di parte attrice, oltre che dagli sviluppi del procedimento penale attivato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti degli odierni convenuti (conclusosi con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti), l'astratta rilevanza penale degli addebiti che vengono mossi a questi ultimi, in quanto senz'altro idonei ad integrare il reato di bancarotta fraudolenta.
Ne consegue l'estensione fino a dieci anni del termine di prescrizione quinquennale previsto dagli artt. 2393 e 2394 c.c.,
(essendo tale il termine di prescrizione previsto per il reato di bancarotta fraudolenta), decorrenti dalla data di dichiarazione del fallimento, data in cui si presume, salvo prova contraria, la percepibilità dell'insufficienza del patrimonio della società fallita. Pertanto, va rigettata l'eccezione di prescrizione.
Venendo al merito, deve ritenersi non contestato – oltre ad essere provato documentalmente (cfr. all. 05 alla citazione) – il compimento degli atti dispositivi, in forma di prelievi e di pagamenti privi di causa, lesivi dell'integrità patrimoniale della nella misura indicata dalla Curatela attrice. Controparte_2 Né i convenuti, a fronte della contestazione di parte attrice, volta a censurare l'assenza di causa dei predetti atti dispositivi, hanno fornito una qualsivoglia giustificazione a fondamento della legittimità degli stessi.
Del pari, può dirsi documentalmente provato il secondo addebito, consistente nell'ingiustificata vendita sottocosto di merci di proprietà della nel corso dell'esercizio 2009, risultando tale circostanza dall'esame della Controparte_2 documentazione contabile relativa al predetto esercizio. Ed invero, come evidenziato dalla consulenza disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (cfr. pag. 24 dell'all. 5 alla citazione), nel corso dell'esercizio 2009 risultano annotate:
− rimanenze iniziali per € 2.457.130,00 ed acquisti di merci per il valore di € 70.394,00 (per un totale di disponibilità merci del valore di € 2.527.524,00);
− vendite di merci per € 1.865.682,00 e rimanenze finali per € 280.434,00 (per un totale vendite e rimanenze pari a complessivi € 2.146.116,00).
Pertanto risulta provato che, a fronte di disponibilità di merci per € 2.527.524, gli odierni convenuti abbiano effettuato vendite per € 1.865.682,00 conservando rimanenze finali per € 280.434,00. Se ne ricava la prova della vendita sottocosto delle predette merci in misura tale da generare un'ingiustificata perdita di esercizio per € 381.408,00.
Trattasi di scelta gestoria senz'altro anomala e di per sé lesiva della sfera patrimoniale della società che, in assenza di una qualsivoglia giustificazione da parte dei convenuti (nel caso di specie da questi non fornita), fonda la richiesta di risarcimento del danno in misura pari al valore della perdita di esercizio generata.
Le considerazioni che precedono non sono confutate dalle allegazioni difensive dei convenuti, i quali, per quanto attiene al merito, si sono limitati ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, in primo luogo, gli stessi non sarebbero stati posti nella condizione di potersi difendere nell'ambito del procedimento prefallimentare (del quale avrebbero avuto notizia soltanto al momento della ricezione dell'avviso di conclusione delle indagini relative all'ipotizzato reato di bancarotta fraudolenta) nonché, in secondo luogo, gli stessi avrebbero di fatto assunto posizioni sempre subalterne rispetto a quella di , unico soggetto ad aver amministrato, in via di fatto ed Persona_1 esclusiva, la società danneggiata.
Entrambe le difese non colgono nel segno. In particolare, l'asserita lesione dei diritti di difesa degli odierni convenuti nell'ambito del procedimento prefallimentare
– peraltro mai fatta valere con apposito reclamo avvero la sentenza di fallimento del 07.10.2014 – non inficia la legittimazione attiva dell'odierna attrice né, tantomeno, priva i convenuti della legittimazione passiva in ordine al presente giudizio.
Quanto all'asserita estraneità dei convenuti rispetto all'attività gestoria della società della quale gli stessi risultavano essere amministratori di diritto, rileva il Collegio che non costituiscono circostanze di esonero dalla responsabilità civile dell'amministratore per il danno derivato alla società e ai creditori dalla violazione degli obblighi imposti dalla carica, né
l'essersi prestato ad assumere solo formalmente la carica di amministratore fungendo da prestanome del soggetto a cui è demandata di fatto la gestione né lo svolgimento del mandato nella completa ignoranza dell'operato del terzo incaricato dell'esecuzione delle attività proprie dell'amministratore (cfr. Trib. Milano 01-02-2021). Ne consegue che, non avendo i convenuti dato prova di essersi diligentemente attivati in tal senso – ed avendo anzi sostanzialmente confessato in comparsa di costituzione e risposta di non essersi mai interessati personalmente dell'amministrazione della società – gli stessi vanno dichiarati responsabili dell'intero danno del quale s'è dato conto.
Venendo alla quantificazione del danno derivante dalla mala gestio di ognuno dei convenuti, deve ritenersi provato il compimento di atti distrattivi sotto la gestione di per € 2.244.820,77 e sotto la gestione di Parte_1 [...]
per € 131.250,00. CP_1 A tali importi deve essere aggiunto il danno da vendita sottocosto della merce, da cui sarebbe scaturito un pregiudizio suscettibile di essere liquidato nella misura di € 381.408,00, cagionato nell'anno 2009, del quale gli stessi sono chiamati a rispondere in solido, avendo entrambi concorso alla causazione dello stesso.
La Curatela, nel formulare le conclusioni, ha richiesto la condanna di entrambi i convenuti, in solido tra loro, al pagamento dell'importo complessivo di € 634.486,22, pari alla differenza tra attivo e passivo fallimentare. A tal proposito, rileva in primo luogo il Tribunale che, sulla base del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ed in ossequio al brocardo ne eat iudex ultra petita partium, le domande della Curatela possono trovare accoglimento entro l'importo complessivamente richiesto dalla stessa attrice.
In secondo luogo, osserva il Collegio l'insussistenza dei presupposti per addivenire alla liquidazione del danno mediante l'applicazione del criterio residuale della differenza tra attivo e passivo fallimentare, atteso che nel caso di specie l'attore ha allegato il compimento di atti di mala gestio forieri di un danno conseguenza suscettibile di essere quantificato con esattezza.
Pertanto, i convenuti vanno condannati al pagamento, a titolo di risarcimento danni, dell'importo
− di € 634.486,22 a carico di Parte_1
− di € 512.658,00 a carico di . CP_1 Ciò posto, il risarcimento del danno cui sono tenuti i convenuti dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del risarcimento deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva: ciò, peraltro, vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest'ultima vale soltanto ad individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la determinazione dell'entità del danno (cfr., in particolare, Cassazione civile, 27 luglio 1978, n. 3768;
Cass., 14 marzo 1985, n. 1981; Trib. Milano, 14 marzo 1991).
Pertanto, sugli importi pocanzi quantificati deve essere calcolata la rivalutazione monetaria, sulla base degli indici IS
(tasso medio nel periodo di riferimento pari a 0,93% con decorrenza dal 28/07/2010 (data di cessazione dall'incarico di CP_ amministratore unico del Convenuto che costituisce il momento in cui viene a cristallizzarsi l'ammontare del danno subito. Non spettano, al contrario, all'attrice gli ulteriori interessi sulla somma rivalutata non essendovi alcuna prova di un impiego produttivo della medesima.
Su tale somma deve essere poi corrisposta l'ulteriore rivalutazione - da calcolarsi sulla base dei predetti indici IS (Foi)
- dalla data della pubblicazione della presente sentenza e fino al passaggio in giudicato di essa. Dal passaggio in giudicato della sentenza, con la conversione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti, ex art. 1282 c.c., sulla somma complessivamente liquidata, gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. in tal senso,
Cassazione civile, sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13463 e Cassazione civile, sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030).]»
§ 2 — Hanno proposto appello gli originari convenuti, come in epigrafe indicati, contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “ a) in via preliminare, revocare e/o modificare il provvedimento emesso dal tribunale di Roma all'esito dell'udienza 'telematica' del 23.11.2020, R.G. n. 52087/2019, in sede conclusionale, attesa la necessità di attività istruttorie e per le motivazioni articolate, con ogni effetto e conseguenza di legge, ammettendo i mezzi istruttori articolati con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
a) accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 11026/2022 accogliendo l'eccezione di decadenza e/o prescrizione dell'azione ex artt. 2392 - 2394 cod. civ. e 146 L.F. promossa a danno degli odierni appellanti, per i motivi esposti nel presente atto di appello;
b) accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 11026/2022 accertando e dichiarando la carenza di legittimazione passiva degli odierni appellanti, per i motivi esposti nel presente atto di appello;
c) nel merito, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 11026/2022, rigettando le domande formulate da parte appellata, perché infondate in fatto e in diritto, sempre per i motivi esposti nel presente atto di appello;
d) in via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle suddette domande, accertare e dichiarare l'esatto importo eventualmente dovuto dagli odierni appellanti;
e) in tutti i casi, con vittoria di spese e competenze professionali dell'avvocato per il doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari.
In via istruttoria, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza emessa in data 23.11.2020 dal Tribunale di Roma R.G. n. 52087/2019, per le motivazioni spiegate con il presente atto di appello, attesa la necessità di attività istruttorie e per le motivazioni articolate, con ogni effetto e conseguenza di legge,
Voglia la Corte di Appello adita ammettere la prova testimoniale articolata con le memorie ex art. 183 co. 6 n. 2, qui di seguito reiterata.. Per cui, senza voler minimamente invertire l'onere della prova sussistente in capo alla parte attrice, soprattutto in merito ai fatti ed elementi dedotti dalla stessa, si chiede di essere abilitati alla prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1) è vero che a partire dalla costituzione della società avvenuta in data 08.01.2003, Controparte_2 la stessa veniva interamente gestita dal sig. ; Persona_1
2) è vero che il sig. , nel periodo che intercorre tra l'anno 2003 e l'anno 2010, Persona_1 si occupava dei rapporti intrattenuti dalla società con le aziende fornitrici e dei Controparte_2 relativi pagamenti;
3) è vero che il sig. , nel periodo che intercorre tra l'anno 2003 e l'anno 2010, Persona_1 aveva la gestione contabile e patrimoniale della società Controparte_2
4) è vero che il sig. acquisiva la carica di amministratore della società Parte_1 [...] nell'anno 2008 su richiesta del padre sig. , il quale invece di fatto CP_2 Persona_1 la amministrava;
5) è vero che il sig. era colui che di fatto amministrava la società Persona_1 CP_2 anche durante il periodo in cui la carica di amministratore era stata formalmente assunta dal sig.
[...]
dall'11.08.2008 al 22.09.2018 e dal 10.02.2009 al 27.07.2010; CP_1
6) è vero che le aziende terze che intrattenevano rapporti commerciali con la società Controparte_2 si rivolgevano esclusivamente al sig. per la chiusura dei relativi affari;
Persona_1
7) è vero che il sig. si presentava alla come colui che gestiva Persona_1 CP_4
e dirigeva la Controparte_2
8) è vero che i sigg.ri e si occupavano esclusivamente della Parte_1 CP_1 gestione della disposizione del negozio e del rapporto con i clienti che si presentavano nello stesso”
Ha resistito il appellato, chiedendo il rigetto dell'appello per il quale ha pure eccepito CP_2
l'inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis CPC.
La causa è stata assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 15 febbraio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni e
La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 21 pagine, è articolato in due motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo viene dagli appellanti devoluta la questione della decadenza e/o prescrizione, deducendo che l'azione ex art. 146 L.F. contiene due diverse azioni (art. 2392 e 2394 C.C.) con diversi regimi di prescrizione, sicchè la sentenza al riguardo ha omesso la motivazione in quanto avrebbe dovuto per la prima tener conto della cessazione dalla carica e per l'altra dell'ultimo bilancio. Richiamano, poi, gli appellanti il bilancio del 31.09.09 come utile per la decorrenza della prescrizione perché indicato nella consulenza eseguita in sede penale.
§ 3.2 — Col secondo motivo gli appellanti devolvono la questione della legittimazione passiva, deducendo che il patteggiamento non ha valore di accertamento della responsabilità e che esisteva un amministratore di fatto, da ritenersi unico responsabile.
Aggiungono gli appellanti che il fallimento non ha provato gli atti distrattivi e dispositivi con i relativi danni e insistono per le istanze istruttorie indicate sopra nelle conclusioni.
§ 4 — L'appello è ai limiti della inammissibilità.
I motivi di impugnazione possono essere unitamente delibati perché strettamente connessi tra loro.
Va premesso che i fatti – sotto il profilo storico e documentale – sono stati oggetto del rinvio a giudizio nei confronti degli odierni appellanti che, poi, hanno seguito la via del patteggiamento in sede penale. Irrilevanti, per questa Corte, i motivi per i quali la scelta difensiva è stata effettuata: quel che è certo
è che il giudice che ha pronunciato la condanna ex art. 444 CPP ha escluso la sussistenza dei presupposti per un'assoluzione sulla base di quanto acquisito agli atti.
E tanto è sufficiente ex art. 116 CPC per essere utilizzato anche dal giudice civile in questa sede, come del resto emerge dalla sentenza impugnata, ove viene messo in evidenza – senza argomenti specifici contrapposti – che gli originari convenuti non hanno mai formulato specifiche contestazioni alla ricostruzione sia degli atti dispositivi, sia delle somme oggetto di contestazione. Piuttosto, hanno seguito la linea difensiva del c.d. amministratore di fatto, facendo cioè in modo che l'unico responsabile fosse , ormai deceduto. Persona_1
Ma il Tribunale ha detto in modo chiaro e netto che questa figura non esimeva affatto i due amministratori di diritto dai loro doveri di lealtà e diligenza, sicchè l'aver consentito certe condotte dannose per la società poi fallita è sufficiente (come del resto indicato proprio da Cass. N. 21730/20 evocata dagli stessi appellanti in modo non conferente)ad essere fonte di responsabilità, sicuramente in concorso con l'amministratore di fatto, ma non una esimente. Anche il quantum non viene ad essere oggetto di impugnazione specifica, così come del resto la ricostruzione eseguita in sede penale attraverso una consulenza tecnica, che solo genericamente risulta invero contestata nel richiamo agli atti di primo grado formulato in appello.
Come si è detto, il giudice che ha pronunciato la condanna in sede di patteggiamento – se avesse ritenuto non provati i fatti distrattivi e dispositivi in danno della società poi fallita – avrebbe dovuto applicare l'art. 129 CPP, sicchè non essendo ciò avvenuto è consentito al giudice civile utilizzare quegli elementi probatori univoci al fine di affermare la responsabilità di detti amministratori. Residua a questo punto la questione della prescrizione sulla quale, però, il Tribunale è stato chiaro, agganciando innanzitutto il termine (decennale) a fatti penalmente rilevanti (elemento neppure posto ad oggetto della impugnazione) sì da individuare, appunto, il decennio in luogo del quinquennio.
Quanto, poi, al momento della decorrenza, questa è stata unificata dal Tribunale per le due azioni che, in realtà, si fondono nell'unica per la quale è legittimato il curatore fallimentare, come ha indicato il primo giudice che ha sostanzialmente applicato quel “favor” dettato dalla giurisprudenza di legittimità proprio per il curatore fallimentare (v. Cass. N. 24715/15 e Cass. N. 3552/23), con una decorrenza per presunzione dal momento di percettibilità all'esterno individuabile con il bilancio e lasciando agli amministratori chiamati a responsabilità di individuare una decorrenza diversa.
Invero, la sola citazione del bilancio 2009 da parte del consulente in sede penale per comprovare aspetti di natura squisitamente penalistica non è di per sé automaticamente rilevante e conferente per fornire detto riscontro probatorio.
Di qui la reiezione di tutti i motivi di doglianza, con assorbimento peraltro delle istanze istruttorie riferite a fatti da comprovarsi documentalmente, oppure incontestati o comunque irrilevanti.
§ 5 — Quanto alle spese del grado queste seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA se dovuti unitamente al rimborso generale, con devoluzione in favore dell'Erario in quanto trattasi di parte appellata ammessa al gratuito patrocinio, con conseguente applicazione (come del resto richiesto dalla stessa anche nelle note finali) ex artt. 133 e 144 DPR 115/02.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 520.001 a € 1.000.000 Fase di studio della controversia, valore medio: € 5.706,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.318,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 7.644,00 Fase decisionale, valore medio: € 9.487,00
Compenso tabellare (valori medi) € 26.155,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 11026/22 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna gli appellanti ,in solido tra loro, al pagamento delle spese del grado liquidate in Euro
26.155,00 - oltre IVA, CPA e rimborso per spese generali se dovuti – in favore dell'Erario;
3. Dichiara gli appellanti tenuti, in solido tra loro, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 settembre 2025 Il consigliere estensore
IL PRESIDENTE