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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 12917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12917 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
RGN. 7166 del 2025;
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Bonifazi
e
Controparte_1 Controparte_2 in persona dei legali rappresentanti, resistenti, rappresentati e difesi dal funzionario A. Molfese
e e tutti i candidati inseriti per la Controparte_3 provincia di CP_2 nelle graduatorie di circolo e di istituto III fascia personale ATA assenti all'udienza del 16 dicembre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del CP_1 resistente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.000,00. MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiede un sidacato di illegittimità della previsione di cui all'Allegato A del D.M. 50/2021 in forza della quale, ai fini della valutazione dei titoli per l'inserimento in graduatoria, “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali."
Invero, in applicazione di tale disposizione, l'Amministrazione resistente ha valutato il servizio militare svolto dalla parte ricorrente in epoca anteriore alla nomina quale "servizio alle dipendenze di altre amministrazioni”, idoneo far conseguire il riconoscimento del punteggio di 0,6 punti per anno, e non già di 6 punti per anno, reputando tale ultimo punteggio attribuibile solo in caso di servizio militare prestato in costanza di nomina.
Nel caso di specie occorre in primo luogo riferirsi all'art. 2050 D. Lgs. 66/2010, rubricato "Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici”, che sancisce: "1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestatinegli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di levao richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello
Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali ecomunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici".
Nell'ambito della disciplina delle procedure aventi ad oggetto il personale scolastico viene altresì in rilievo -con riferimento al personale docente -l'art. 485, comma 7, D. Lgs. n. 197/1994, peril quale "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".
Da tali norme la giurisprudenza di legittimità ha ricavato un principio generale che impone la valutazionecome titolo nei concorsi pubblici, a tutti gli effetti, del servizio militare svolto, dichiarando a più riprese l'illegittimità di disposizioni regolamentari che escludevano in radiceil riconoscimentodel servizio militare svolto anteriormente alla nomina
(quali quelle di cui al DM 44/2001).E così, come affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 5679/2020, “(...) piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.
E' dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anchedell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co. 6, D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)".
Tanto premesso, deve osservarsi che la soluzione fatta propria dall'Allegato A del D.M. 50/2021 tiene conto, in conformità con il principio sopra delineato, del servizio prestato anteriormente alla nomina, e ciò alla stregua di un “servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali".
Fermo il riconoscimento anche del servizio militare svolto anteriormente alla nomina, non risulta censurabile la soluzione di cui all'Allegato A del D.M. 50/2021 che prevede un trattamento differenziato per il caso di servizio militare prestato in costanza di nomina.
Non solo, pertanto, la disposizione regolamentare censurata sia legittima, ma sia altresì perfettamente conforme all'art. 3 Cost.
Il servizio militare di leva prestato in costanza di impiego e quello militare (di leva o volontario) prestato non incostanza di impiego costituiscono, infatti, due situazioni non comparabili tra di loro.
Per la prima vi è, infatti, la necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'Amministrazione scolastica sia, poi, costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art. 52, secondo comma, Cost.
E in parallelo, allorché al servizio militare di leva erano tenuti i soli cittadini maschi, di non dar luogo a una discriminazione di genere, con riguardo alle cittadine di sesso femminile, che a tale servizio non erano tenute.
Per la seconda, la valutabilità del servizio militare è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare e un altro che, ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, da tale impiego".
Una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa è valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha attinenza
("non è illegittimo il DM n.50/2021 (...) nella parte in cui attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di lavoro, un punteggio maggiore (...) rispetto al punteggio (...) che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto", Corte di Cassazione, sentenza n. 22432 dell'8 agosto 2024).
Per tutto quanto detto il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte ricorrente, secondo la regola generale della soccombenza.
Tali i motivi della decisione riportata in epigrafe.
Roma, 16 dicembre 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Bonifazi
e
Controparte_1 Controparte_2 in persona dei legali rappresentanti, resistenti, rappresentati e difesi dal funzionario A. Molfese
e e tutti i candidati inseriti per la Controparte_3 provincia di CP_2 nelle graduatorie di circolo e di istituto III fascia personale ATA assenti all'udienza del 16 dicembre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del CP_1 resistente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.000,00. MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiede un sidacato di illegittimità della previsione di cui all'Allegato A del D.M. 50/2021 in forza della quale, ai fini della valutazione dei titoli per l'inserimento in graduatoria, “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali."
Invero, in applicazione di tale disposizione, l'Amministrazione resistente ha valutato il servizio militare svolto dalla parte ricorrente in epoca anteriore alla nomina quale "servizio alle dipendenze di altre amministrazioni”, idoneo far conseguire il riconoscimento del punteggio di 0,6 punti per anno, e non già di 6 punti per anno, reputando tale ultimo punteggio attribuibile solo in caso di servizio militare prestato in costanza di nomina.
Nel caso di specie occorre in primo luogo riferirsi all'art. 2050 D. Lgs. 66/2010, rubricato "Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici”, che sancisce: "1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestatinegli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di levao richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello
Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali ecomunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici".
Nell'ambito della disciplina delle procedure aventi ad oggetto il personale scolastico viene altresì in rilievo -con riferimento al personale docente -l'art. 485, comma 7, D. Lgs. n. 197/1994, peril quale "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".
Da tali norme la giurisprudenza di legittimità ha ricavato un principio generale che impone la valutazionecome titolo nei concorsi pubblici, a tutti gli effetti, del servizio militare svolto, dichiarando a più riprese l'illegittimità di disposizioni regolamentari che escludevano in radiceil riconoscimentodel servizio militare svolto anteriormente alla nomina
(quali quelle di cui al DM 44/2001).E così, come affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 5679/2020, “(...) piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.
E' dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anchedell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co. 6, D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)".
Tanto premesso, deve osservarsi che la soluzione fatta propria dall'Allegato A del D.M. 50/2021 tiene conto, in conformità con il principio sopra delineato, del servizio prestato anteriormente alla nomina, e ciò alla stregua di un “servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali".
Fermo il riconoscimento anche del servizio militare svolto anteriormente alla nomina, non risulta censurabile la soluzione di cui all'Allegato A del D.M. 50/2021 che prevede un trattamento differenziato per il caso di servizio militare prestato in costanza di nomina.
Non solo, pertanto, la disposizione regolamentare censurata sia legittima, ma sia altresì perfettamente conforme all'art. 3 Cost.
Il servizio militare di leva prestato in costanza di impiego e quello militare (di leva o volontario) prestato non incostanza di impiego costituiscono, infatti, due situazioni non comparabili tra di loro.
Per la prima vi è, infatti, la necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'Amministrazione scolastica sia, poi, costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art. 52, secondo comma, Cost.
E in parallelo, allorché al servizio militare di leva erano tenuti i soli cittadini maschi, di non dar luogo a una discriminazione di genere, con riguardo alle cittadine di sesso femminile, che a tale servizio non erano tenute.
Per la seconda, la valutabilità del servizio militare è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare e un altro che, ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, da tale impiego".
Una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa è valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha attinenza
("non è illegittimo il DM n.50/2021 (...) nella parte in cui attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di lavoro, un punteggio maggiore (...) rispetto al punteggio (...) che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto", Corte di Cassazione, sentenza n. 22432 dell'8 agosto 2024).
Per tutto quanto detto il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte ricorrente, secondo la regola generale della soccombenza.
Tali i motivi della decisione riportata in epigrafe.
Roma, 16 dicembre 2025. Il Giudice del Lavoro