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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dottoressa Marianna Molinario, in funzione di giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 408 del 2023, promossa
DA
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, giusto mandato in calce al presente atto, dall'avv. Domenico Naso (C.F. ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio del medesimo, in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b
RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1 CP_2
CONVENUTI CONTUMACI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO Con atto depositato in data 22.1.2023, parte ricorrente di cui in epigrafe adiva questo
Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, deducendo di avere lavorato con contratti a tempo determinato negli anni scolastici e presso le istituzioni scolastiche indicate in ricorso e di non aver usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica del docente»), prevista dalla legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche;
che la stessa era regolamentata, quale normazione secondaria, da D.P.C.M. n. 32313 del 23/9/2015, recante i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica, sostituito, a decorrere dal 2/12/2016, dal D.P.C.M. del 28/11/2016; che, quale precaria, aveva svolto “funzioni identiche e analoghe” a quelle svolte dai colleghi assunti a tempo indeterminato.
Tanto premesso, dedotte le ragioni a sostegno della domanda, chiede accogliersi le seguenti conclusioni: “ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, restavano contumaci le parti convenute.
Il Tribunale inviata parte istante a documentare la permanenza nel sistema scolastico, all'esito la causa veniva decisa come da presente sentenza
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Sul tema della spettanza della Carta Docente al personale precario è intervenuta la
Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza n. 10072 del 27/10/2023, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto ed enunciando i seguenti principi di diritto: 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
1 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. Deve ritenersi necessario che l'incarico fino al termine delle attività didattiche sia stato reso per un periodo superiore ai 180 giorni valorizzati dal legislatore per il calcolo dei servizi ai fini della ricostruzione della carriera, non rilevando l'eventuale pluralità dei contratti a termine ma solo la continuità (nella misura sopra indicata) dell'attività didattica.
Del resto, a fronte della continuità di fatto della prestazione lavorativa protrattasi per l'intero anno scolastico, la situazione è da considerare del tutto comparabile a quella dei docenti di ruolo, dovendo avere riguardo alla “taratura di quell'importo di 500 euro in una misura annua” e per “anno scolastico”, evidenziata dalla Suprema Corte nella pronuncia già richiamata, che porta ad includere nell'esigenza di sostegno alla formazione per garantire un'adeguata didattica anche i docenti di fatto utilizzati per tutto l'anno scolastico, sia pure in virtù di plurime supplenze brevi e saltuarie.
Nello svolgimento di attività per un periodo inferiore a 180 giorni, invece, non si riscontra il necessario nesso tra la formazione del docente, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti. Per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge, l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.); inoltre, l'assegnazione materiale deve avvenire con le medesime modalità ed alle stesse condizioni con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato.
2 Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata, in quanto la norma di legge prevede uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata che non appare suscettibile di automatica conversione nel corrispondente ipotetico valore monetario.
La condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente, laddove accolta, non realizzerebbe nei confronti dei docenti a termine un trattamento corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo.
Per quanto riguarda i docenti precari, il fatto estintivo del diritto alla attribuzione della carta del docente in relazione ad una certa annualità, consegue alla cancellazione definitiva dalle graduatorie scolastiche, poiché “se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. Si considera “fuoriuscito” dal sistema scolastico chi, pur avendo svolto in passato servizi con contratto a tempo determinato, non risulti oggi più inserito nelle graduatorie. L'uscita deve essere valutata al momento della pronuncia, trattandosi di “distinguo che attiene al merito” (Cfr. Trib. Genova, Lav., sent. 23 febbraio 2024, n. 249).
Ebbene, nella ipotesi al vaglio, il ricorrente ha dedotto di aver lavorato: con contratto stipulato in data 01/09/2017 per l'a.s. 2017/18 per n.18 ore settimanali di lezione con decorrenza dal 01/09/2017 e cessazione al 31/08/2018; con contratto stipulato in data 01/09/2018 per l'a.s. 2018/19 per n.18 ore settimanali di lezione con decorrenza dal 01/09/2018 e cessazione al 31/08/2019; con contratto stipulato in data 01/09/2019 per l'a.s. 2019/20 per n.18 ore settimanali di lezione con decorrenza dal 01/09/2019 e cessazione al 31/08/2020; con contratto stipulato in data 01/09/2020 per l'a.s. 2020/21 con per n.18 ore settimanali di lezione con decorrenza dal 01/09/2020 e cessazione al 31/08/2021; con contratto stipulato in data 01/09/2021 per l'a.s. 2021/22 per n.18 ore settimanali di lezione con decorrenza dal 01/09/2021 e cessazione al 31/08/2022; con contratto stipulato in data 01/09/2022 per l'a.s. 2022/23 per n.18 ore settimanali di lezione con decorrenza dal 01/09/2022 e cessazione al 31/08/2023, ma non ha documentato la permanenza nel sistema scolastico, benché reiteratamente sollecitato al riguardo.
Pertanto, la domanda, così come formulata nel ricorso, difetta dell' interesse ad agire e deve, pertanto, essere respinta.
Nulla per le spese, stante la contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
rigetta il ricorso per carenza di interesse ad agire;
nulla per le spese, stante la contumacia della parte convenuta.
Torre Annunziata, 10.1.2025 Il Giudice del lavoro dott. ssa Marianna Molinario
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