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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/10/2025, n. 2331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2331 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico VA OT ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2410/2021 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Santa Teresa di Riva Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Marilena Stracuzzi che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente
e
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in presso gli uffici dell'Avvocatura CP_1 dell'azienda, rappresentata e difesa dagli avv.ti Caterina Tomasello e Michele Cordopatri del ruolo professionale per procura in atti, resistente oggetto: crediti di lavoro medici pediatri di libera scelta.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 10 giugno 2021 adiva questo giudice del lavoro e, Parte_1 premesso di essere medico specialista pediatra, titolare di incarico a tempo indeterminato in qualità di pediatra di libera scelta in regime di convenzione con l' , Controparte_1 deduceva di aver redatto, curato e aggiornato, fin dal luglio 2011, i libretti individuali sanitari pediatrici relativi ai bambini nati a far data dal 1 gennaio 2011, senza però percepire il compenso annuo pari a 10 euro per assistito, di cui all'art. 4, comma 3, lett. c) dell'Accordo Integrativo Regionale di Pediatria
(A.I.R.), fatta eccezione per le sole mensilità di settembre, ottobre e novembre 2016, per un totale di
786,62 euro. Deduceva, in particolare, di aver compilato e curato nel periodo 1 gennaio 2011 - 30 dicembre 2016 n. 334 libretti sanitari cartacei e nel periodo 1 gennaio 2017 - 30 maggio 2021 n. 325 libretti digitali, complessivamente aggiornati per n. 36.147 volte e chiedeva, per l'effetto, la condanna dell' al pagamento in proprio favore della somma di 29.335,88 euro, oltre interessi legali e CP_1 rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Nella resistenza della convenuta, sostituita l'udienza del 14 ottobre 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Ai fini della decisione della controversia occorre premettere un breve richiamo alla normativa di riferimento.
Essa si rinviene nell'art. 4, lett. c), dell'Accordo Integrativo Regionale di Pediatria del 29 giugno
2011, a norma del quale “Allo scopo di reintrodurre l'uso del libretto sanitario nella nostra Regione, le
devono predisporre la stampa del nuovo libretto sanitario individuale che deve essere quindi Parte_2 distribuito presso tutti i punti nascita pubblici e privati accreditati, ma anche presso gli sportelli di
Part scelta/revoca delle . I pediatri di famiglia della Regione Sicilia sono tenuti alla compilazione periodica del libretto individuale sanitario pediatrico (custodito dai rappresentanti legali dell'assistito) relativamente alle parti di loro competenza. Esso è parte integrante del programma di sorveglianza sanitaria dell'età evolutiva quale mezzo di comunicazione irrinunciabile tra famiglia, pediatra di famiglia ed altri operatori sanitari.
La struttura del libretto sanitario pediatrico viene definita e aggiornata dal Comitato regionale di pediatria e costituisce modello unico regionale da adottarsi da parte delle . Ai pediatri di Parte_2 famiglia viene corrisposta, per il suddetto compito, una quota annua di 10,00 euro per ogni assistito in carico, per i nati a partire dall'1 gennaio 2011). Le ASP predisporranno gli opportuni controlli per la verifica dell'effettivo e corretto utilizzo dello strumento”.
La norma introduce, dunque, in favore dei pediatri di famiglia un compenso per l'attività di compilazione dei libretti sanitari, strutturato come un'indennità, onnicomprensiva e predeterminata, indipendente dalle attività concretamente eseguite e parametrata esclusivamente al numero di pazienti in carico.
Lo scopo è, infatti, quello di incentivare l'utilizzo del libretto sanitario individuale, definito dallo stesso AIR come “parte integrante del programma di sorveglianza sanitaria dell'età evolutiva” e “mezzo di comunicazione irrinunciabile tra famiglia, pediatra di famiglia ed altri operatori sanitari”.
Parte Nel caso di specie il ricorrente, pediatra di libera scelta in convenzione con l' di ha CP_1 dedotto di aver compilato e curato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2011 e il 30 maggio 2021, n.
659 libretti, di cui n. 334 cartacei e n. 325 digitali, senza tuttavia ricevere dall'Azienda il relativo compenso, fatta eccezione per le sole mensilità di settembre, ottobre e novembre 2016; ha, in particolare,
2 Parte censurato il comportamento dell' la quale, contravvenendo al dettato normativo, nonché all'interpretazione fornitane dall'Assessorato Regionale della Salute con nota del 29 gennaio 2018, ha limitato l'erogazione del compenso al solo pediatra primo compilatore, escludendo dal relativo beneficio i medici che detengono e curano il libretto nel periodo successivo.
L' ha, invece, eccepito in memoria la correttezza del proprio operato, poiché in linea con CP_1
l'interpretazione autentica del richiamato art. 4, lett. c), AIR fornita dall'Assessorato. Ha a tal fine
Parte allegato: - copia della circolare prot. n. 71859 del 18 settembre 2013, inoltrata a tutti i direttori delle delle , con la quale il diritto all'erogazione del compenso, frazionato in dodicesimi, è stato Parte_4 limitato al solo pediatra primo compilatore del libretto, così come stabilito dal Comitato Regionale
Permanente di Pediatria di libera scelta nella seduta del 9 luglio 2013; - copia della disposizione n. 79423 del 18 ottobre 2013, con la quale si è ulteriormente limitata tale corresponsione ad un solo anno;
- copia della successiva disposizione n. 7762 del 29 gennaio 2018, richiamata dal ricorrente, con la quale l'Assessorato, “al fine di pervenire ad una omogenea attuazione della norma di che trattasi, evitando, ove possibile, l'insorgere di contenziosi”, ha modificato l'interpretazione precedentemente fornita, precisando che “per la voce “n. libretti”, per gli anni compresi tra il 2012 e il 2016, si dovrà tener conto del dato progressivamente cumulato: in altri termini, al numero di libretti consegnato nel primo anno (2011) andranno sommati, rispettivamente per ogni anno considerato, i libretti consegnati all'utenza negli anni successivi”.
Ciò posto, va anzitutto chiarito che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi proprio in fattispecie relative al preteso diritto dei pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN alla corresponsione dell'indennità libretto sanitario pediatrico prevista dai singoli accordi integrativi regionali (cfr. ex multis Cass. n. 11566/2021 e, in senso conforme, nn. 15678,
15679, 15680 e 20390/2021), i rapporti tra i medici convenzionati e le aziende sanitarie locali, “pur se costituiti allo scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale in funzione della tutela della salute pubblica, hanno la natura di rapporti libero professionali parasubordinati, che si differenziano da quelli di pubblico impiego per il difetto del vincolo della subordinazione. L'ente pubblico opera, pertanto, nell'ambito esclusivo del diritto privato ed assume nei confronti del professionista gli obblighi che derivano dalla disciplina collettiva alla quale la legge assegna un ruolo centrale, affidandole la funzione specifica di garantire, su base pattizia, "l'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale... sull'intero territorio nazionale”.
L non esercita, dunque, “nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo CP_1 al di fuori di quello di sorveglianza, né può incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad
3 interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato sicché le iniziative delle parti e i rispettivi comportamenti vanno valutati secondo i principi propri che regolano l'esercizio dell'autonomia privata”; ne consegue che essa non può sottrarsi unilateralmente al rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte in relazione al trattamento economico spettante al personale del comparto sanità e a quello del regime convenzionale, nemmeno per realizzare l'obiettivo del rientro dal disavanzo.
Né, si aggiunge, un simile potere può essere riconosciuto all'Assessorato Regionale al di fuori degli specifici spazi della contrattazione integrativa, posto che, benché reso esecutivo con decreto assessoriale,
l'AIR resta comunque atto di natura pattizia.
Richiamando ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. l'orientamento espresso, tra le altre, dalla Corte di Appello di Catania con la pronuncia n. 258/2024, resa in fattispecie speculare, non rileva in senso contrario l'argomento – qui invero neppure sollevato dalla resistente – “fondato sulla conformità
Part dell'interpretazione dell'Assessorato - cui l' si è attenuta - al parere espresso dal Controparte_2
, avente efficacia vincolante ai sensi dell'art. 17 lett. a) dell'AIR. L'Azienda si è limitata a
[...] richiamare il verbale della seduta del Comitato permanente di pediatria di libera scelta del 9.07.2013, nel quale è contenuto il parere vincolante. Detto parere, reso in risposta alla richiesta dell
[...]
del 29.01.2013, afferma che “il primo compilatore del libretto di ciascun assistito percepirà il Pt_5 compenso di € 10,00 frazionato in dodicesimi, come avviene anche per tutti gli altri istituti contrattuali previsti dall'AIR vigente”. Tale asserzione, tuttavia, va interpretata in relazione al quesito formulato
Part dall di nella nota del 29.01.2013, versata agli atti di causa dalla parte appellata. In detta Pt_5 nota si legge che il quesito formulato atteneva specificamente al caso di revoca e scelta di un nuovo pediatra, chiedendosi al Comitato di chiarire se, in tal caso, la quota annua dovesse essere corrisposta ad entrambi i medici “oppure frazionata in dodicesimi e corrisposta per il numero di mesi in cui l'assistito
è in carico a ciascuno dei Professionisti”. A fronte di tale contenuto del quesito, invero, la risposta del
Comitato non supporta affatto la tesi dell appellante secondo cui essa avrebbe conformato la sua CP_1 condotta a un parere vincolante che imponeva la liquidazione dell'indennità di compilazione una tantum solo per la prima compilazione, dovendosi invece riferire l'espressione “primo compilatore” all'ipotesi specifica di revoca del precedente e scelta di un nuovo pediatra nel corso dell'anno nel quale deve essere corrisposta, appunto, la “quota annua”, non necessariamente di prima compilazione del libretto”.
Per gli stessi motivi, va altresì escluso che possa validamente discutersi nella specie di
“interpretazione autentica” fornita dall'Assessorato alla norma della contrattazione collettiva, trattandosi di potere che, sopra precisato, compete in via esclusiva al Comitato Regionale.
4 Del resto, come chiarito dalla giurisprudenza di merito (cfr. ex multis Trib. Catania n. 1771/2024,
Trib. Marsala n. 145/2025, Corte di Appello Catania nn. 237/2024 e 258/2024 cit. e Corte di Appello di
Messina n. 908/2022), alle cui estese motivazioni ben può rinviarsi in questa sede ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., tale interpretazione neppure si attaglia al significato letterale della norma, posto che l'art. 4 AIR espressamente configura la reclamata indennità quale “quota annua”, da corrispondersi dunque ogni anno e non già una tantum e destinata a remunerare il pediatra per il compito di “compilazione periodica” del libretto, che non si esaurisce di certo nella sola prima compilazione, ma richiede il progressivo aggiornamento dello stesso “ai fini dell'attuazione del programma di sorveglianza sanitaria dell'età evolutiva” e “con onere di sorveglianza a carico delle aziende sanitarie”.
Ne consegue che la scelta dell' di limitare l'erogazione del compenso in favore dei soli CP_1 pediatri primi compilatori e quale indennità una tantum, benché effettuata in esecuzione delle richiamate disposizioni assessoriali, configura un inadempimento degli obblighi contrattuali, con conseguente diritto dell'istante alla corresponsione del relativo compenso.
3.- Va a questo punto esaminata l'eccezione di prescrizione quinquennale tempestivamente sollevata dall' la quale è tuttavia infondata. CP_1
Il ricorrente ha, infatti, allegato copia delle lettere di messa in mora del 13 gennaio 2016 (notificata
Parte all' a mezzo raccomandata il successivo 14 gennaio) e del dicembre 2019 (acquisita al protocollo aziendale in data 4 dicembre 2019, con n. 10807), con le quali è stato richiesto, tra gli altri, “l'immediato pagamento delle competenze professionali maturate, a titolo di compenso per la compilazione periodica del libretto sanitario individuale, di cui all'Accordo Integrativo Regionale di pediatria del 29/6/2011 art.
4, lett. c)” e che hanno, dunque, validamente interrotto l'eccepito termine prescrizionale decorrente, per ciascun anno, dal primo giorno dell'anno successivo a quello cui è riferita l'attività da compensarsi e, dunque, per il 2011 a decorrere al più presto dal 1 gennaio 2012 e così via (v. tra gli altri Trib. Catania nn.
4417/2024 e 1770/2024).
4.- In relazione al quantum, già dalla consulenza di parte allegata all'atto introduttivo risulta l'elenco di tutti gli assistiti a carico del ricorrente per il periodo oggetto di causa;
tale dato, qui neppure contestato dall' (la quale solo con le note depositate per l'udienza del 3 luglio 2024 si è limitata a rilevarne CP_1 la genericità), risulta poi confermato, quanto meno per gli anni 2012-2016, dalle schede di riepilogo prodotte con le note del 28 gennaio 2025.
5 Sul punto, infondata è l'eccezione mossa dalla resistente, peraltro solo con le richiamate note del 3 luglio 2024, circa il difetto di prova scritta del credito per non aver fornito il ricorrente “prova della reale compilazione dei libretti pediatrici di cui richiede il pagamento”.
Come chiarito dalla menzionata giurisprudenza di merito “l'indennità periodica di compilazione del libretto è commisurata non al numero degli accessi e delle prestazioni concretamente eseguite per ciascun
Part assistito, ma unicamente al numero degli assistiti - che peraltro è nella piena conoscenza dell (che ha anche contezza della revoca e della scelta di un nuovo pediatra) - sulla base di un mero calcolo matematico (…) moltiplicando il numero degli assistiti per 10,00 euro” (cfr. Corte Appello Catania n.
237/2024 cit.).
In definitiva, l' va condannata a corrispondere a tale titolo in favore di CP_3 Parte_1
la somma richiesta di 29.335,88 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla
[...] maturazione al soddisfo, senza cumulo in applicazione dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
5.- La controvertibilità delle questioni esaminate giustifica, tuttavia, la compensazione di 1/3 delle spese processuali, che per la restante parte seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura, del valore e dell'attività svolta, in 6.343,99 euro, di cui 172,66 euro per esborsi, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza respinta:
1) condanna l' a corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_1
la somma complessiva lorda di 29.335,88 euro, oltre la maggior somma tra interessi legali e
[...] rivalutazione monetaria, senza cumulo, dal dovuto al soddisfo, a titolo di compenso per la compilazione del libretto sanitario pediatrico ex art. 4, comma 3, lett. c), AIR 2011 maturato nel periodo gennaio 2011
– maggio 2021;
2) condanna, altresì, detta a rimborsare al ricorrente 2/3 delle spese del giudizio, liquidati CP_1 in 6.343,99 euro, oltre spese generali, iva e cpa;
compensa il resto.
Messina, 15.10.2025
Il Giudice del lavoro
VA OT
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