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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/06/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3746 /2024 TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE II SEZIONE - LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott. Carlo Mancuso, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia promossa D A
, rapp.to e difeso giusta procura in atti dall' avv. GIUSEPPE IVAN Parte_1
ARTICO.
RICORRENTE CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rapp..ta e difesa giusta procura in atti dall' Avvocatura CP_1 dell'ente.
RESISTENTE
OGGETTO: Indennità di accompagnamento e l. 104/92 art. 3 c.
3. Fase di merito conseguente a quella ex art. 445 bis c.p.c. Instauratosi il contraddittorio, acquisita documentazione ed espletata ctu medico-legale, la causa è stata definita con sentenza contestuale di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei soli limiti di quanto di ragione. Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento occorre unicamente che l'avente diritto non sia ricoverato in un istituto a totale carico della p.a. (a riguardo l'onere della prova ricade sul convenuto), non essendo previsti limiti d'età o di reddito. Sulla scorta di tali premesse deve essere accertata, nel caso di specie, la sussistenza dei presupposti e delle condizioni dell'invalidità prospettata, tenuto conto dei distinguo operati dal legislatore tra le fasi dell'accertamento dell'invalidità stessa e quella dell'erogazione delle provvidenze. La parte ricorrente ha diritto a veder riconosciuto il proprio stato invalidante. L'espletata CTU medico legale – da intendersi qui integralmente trascritta – ha posto in rilievo la fondatezza della pretesa azionata. L'anzidetta relazione peritale, condivisibile in quanto adeguatamente motivata sotto il profilo medico legale ed immune da errori sul piano logico – giuridico, ha evidenziato che il quadro patologico dell'istante sia tale da impedirgli il compimento autonomo degli atti della vita, risultando compromessa, tra l'altro, la capacità di deambulare senza l'ausilio di terzi. Si ritiene, peraltro, di poter far proprio il giudizio di CTU anche segnatamente alla decorrenza dello stato invalidante, in quanto tale conclusione appare sorretta da meditate valutazioni degli elementi anamnestici e clinici, nonché degli esami strumentali. In tali ambiti la domanda va accolta. Le spese sono compensate in considerazione della decorrenza del diritto da data successiva a quella del deposito del ricorso. Le spese di CTU sono poste a carico dell' come da dispositivo. CP_1
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente, si trova nelle condizioni sanitarie per fruire dell'indennità di accompagnamento a decorrere da settembre 2024 ;
• dichiara, altresì, la parte ricorrente portatrice di handicap grave, ai sensi dell'art 3, co. 3, della L. n. 104/1992, con diritto ai benefici di legge connessi a tale status;
• compensa le spese di lite, fatte salve quelle di CTU che sono poste a carico dell' e si CP_1 liquidano in favore di ciascun medico designato in complessivi € 300,00 oltre IVA.
Nocera Inferiore, 26/06/2025 IL GIUDICE Dott. Carlo Mancuso
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Il Giudice del Lavoro, dott. Carlo Mancuso, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia promossa D A
, rapp.to e difeso giusta procura in atti dall' avv. GIUSEPPE IVAN Parte_1
ARTICO.
RICORRENTE CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rapp..ta e difesa giusta procura in atti dall' Avvocatura CP_1 dell'ente.
RESISTENTE
OGGETTO: Indennità di accompagnamento e l. 104/92 art. 3 c.
3. Fase di merito conseguente a quella ex art. 445 bis c.p.c. Instauratosi il contraddittorio, acquisita documentazione ed espletata ctu medico-legale, la causa è stata definita con sentenza contestuale di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei soli limiti di quanto di ragione. Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento occorre unicamente che l'avente diritto non sia ricoverato in un istituto a totale carico della p.a. (a riguardo l'onere della prova ricade sul convenuto), non essendo previsti limiti d'età o di reddito. Sulla scorta di tali premesse deve essere accertata, nel caso di specie, la sussistenza dei presupposti e delle condizioni dell'invalidità prospettata, tenuto conto dei distinguo operati dal legislatore tra le fasi dell'accertamento dell'invalidità stessa e quella dell'erogazione delle provvidenze. La parte ricorrente ha diritto a veder riconosciuto il proprio stato invalidante. L'espletata CTU medico legale – da intendersi qui integralmente trascritta – ha posto in rilievo la fondatezza della pretesa azionata. L'anzidetta relazione peritale, condivisibile in quanto adeguatamente motivata sotto il profilo medico legale ed immune da errori sul piano logico – giuridico, ha evidenziato che il quadro patologico dell'istante sia tale da impedirgli il compimento autonomo degli atti della vita, risultando compromessa, tra l'altro, la capacità di deambulare senza l'ausilio di terzi. Si ritiene, peraltro, di poter far proprio il giudizio di CTU anche segnatamente alla decorrenza dello stato invalidante, in quanto tale conclusione appare sorretta da meditate valutazioni degli elementi anamnestici e clinici, nonché degli esami strumentali. In tali ambiti la domanda va accolta. Le spese sono compensate in considerazione della decorrenza del diritto da data successiva a quella del deposito del ricorso. Le spese di CTU sono poste a carico dell' come da dispositivo. CP_1
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente, si trova nelle condizioni sanitarie per fruire dell'indennità di accompagnamento a decorrere da settembre 2024 ;
• dichiara, altresì, la parte ricorrente portatrice di handicap grave, ai sensi dell'art 3, co. 3, della L. n. 104/1992, con diritto ai benefici di legge connessi a tale status;
• compensa le spese di lite, fatte salve quelle di CTU che sono poste a carico dell' e si CP_1 liquidano in favore di ciascun medico designato in complessivi € 300,00 oltre IVA.
Nocera Inferiore, 26/06/2025 IL GIUDICE Dott. Carlo Mancuso
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