TAR Roma, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 3414
TAR
Ordinanza cautelare 30 marzo 2023
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Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione del diritto dell'Unione Europea

    La Corte di Giustizia UE ha stabilito che le proroghe delle concessioni di bingo sono regolate dalla Direttiva 2014/23/UE e che le ipotesi derogatorie previste dall'art. 43 non sussistono. Pertanto, la modifica unilaterale del rapporto concessorio (proroga) senza una nuova procedura di gara è illegittima. Inoltre, la predeterminazione di un canone fisso e rigido non parametrato alla remuneratività effettiva della concessione è incompatibile con la direttiva. Di conseguenza, la legge nazionale che prevede tale canone deve essere disapplicata.

  • Accolto
    Necessità di riequilibrio del rapporto concessorio

    A seguito dell'annullamento della nota dell'Agenzia e della disapplicazione della normativa che prevedeva il canone rigido, si riconosce la necessità per l'Agenzia di rideterminare un'indennità a carico dei concessionari. Tale indennità dovrà tenere conto della valutazione bilanciata dell'utilità derivante dalla concessione (fatturati), dei vantaggi (assegnazione pluriennale senza alea di gara) e degli svantaggi (mancata possibilità di trasferimento dei locali), al fine di riequilibrare il rapporto. L'Agenzia dovrà stabilire tale indennità con provvedimenti discrezionali, anche provvisori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 3414
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3414
    Data del deposito : 24 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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