Art. 2.
Agli oneri relativi all'applicazione degli articoli da 14 a 19 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , compresi quelli per il funzionamento, le indennita' di missione ed il rimborso delle spese di trasporto, si provvede mediante la spesa di lire 100 milioni per ciascun anno a valere sulle disponibilita' del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della predetta legge 17 febbraio 1982, n. 46 .
Agli oneri relativi all'applicazione degli articoli da 14 a 19 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , compresi quelli per il funzionamento, le indennita' di missione ed il rimborso delle spese di trasporto, si provvede mediante la spesa di lire 100 milioni per ciascun anno a valere sulle disponibilita' del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della predetta legge 17 febbraio 1982, n. 46 .