Articolo 5 della Legge 3 aprile 2001, n. 142
Articolo 4Articolo 6
Versione
8 maggio 2001
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Versione
13 marzo 2003
Art. 5. Altre normative applicabili al socio lavoratore 1. Il riferimento alle retribuzioni ed ai trattamenti dovuti ai prestatori di lavoro, previsti dall' articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile , si intende applicabile anche ai soci lavoratori di cooperative di lavoro nei limiti del trattamento economico di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a). La presente norma costituisce interpretazione autentica delle disposizioni medesime.
(( 2. Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformita' con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile . Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario ))
Entrata in vigore il 13 marzo 2003
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