Sentenza 26 gennaio 2010
Massime • 1
Il criterio della violazione più grave agli effetti della continuazione non è quello della comparazione degli indici di gravità concreta dei reati, bensì quello della più grave pena edittale prevista dal legislatore per ciascun reato da comparare.
Commentari • 2
- 1. Medesimo disegno criminoso, continuità, reato più grave, condotta, disvaloreAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 luglio 2013
- 2. Recidiva reiterata, concorso omogeneo, aggravante ad effetto specialeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 giugno 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/01/2010, n. 11087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11087 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 26/01/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 156
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla I. - rel. Consigliere - N. 27040/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.G. presso la Corte d'Appello di Genova;
Nel proc. c/o:
S.D., nato a (OMISSIS);
Imputato:
a) art. 628 c.p.;
b) artt. 56 e 605 c.p.;
c) art. 609 bis c.p.;
d) art. 605 c.p. e art. 61 c.p., n. 2;
e) art. 628 c.p.;
f) art. 56 e 605 c.p.. avverso la Sentenza del Tribunale di Savona, in data 12.1.09;
Sentita, in pubblica udienza, la relazione del cons. Dott. Guicla I. Mulliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. Dr. Fraticelli Mario, che ha chiesto l'annullamento con rinvio con riferimento al primo motivo;
Sentito il difensore d'uff. avv. Domenico Lombardo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha applicato all'imputato la pena di anni uno e mesi due di reclusione per tutti i reati in continuazione tra di loro, ritenute le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 c.p., n. 4 prevalenti sulla recidiva.
Avverso tale decisione, il P.G. ha proposto ricorso deducendo violazione di legge perché:
1. è stato ritenuto più grave il delitto di rapina rispetto a quello di cui all'art. 609 bis c.p. che pure prevede una pena minima di 5 anni di reclusione;
2. sono state riconosciute le attenuanti generiche sulla base di un generico riferimento al comportamento processuale ed alla modesta entità dei fatti che, per contro, risultano gravi;
3. il Tribunale non ha motivato in ordine ai criteri seguiti nel calcolare l'aumento per la continuazione.
Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata.
2. Motivi della decisione - Il primo motivo di ricorso è fondato ed il suo accoglimento è assorbente rispetto agli altri due. Pur essendovi state innegabilmente alcune oscillazioni, è ormai principio acquisito dalla giurisprudenza di legittimità a sezioni unite ed, in prevalenza, di quelle semplici, che, in caso di applicazione del regime della continuazione, "la "violazione più grave" si individua nel delitto, in relazione al quale il giudizio di maggior gravità discende direttamente dalle scelte del legislatore" (S.U., 26.11.97, varnelli, Rv. 209485). Va ricordato che, nell'occasione, la Corte precisò anche - a maggior chiarimento del principio enunciato - che la disposizione di cui all'art. 187 disp. att. c.p.p. (secondo cui, ai fini dell'applicazione della disciplina del reato continuato da parte del giudice dell'esecuzione, "si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave"), "deve ritenersi limitata alla sola fase esecutiva, alla cui regolamentazione è espressamente volta, ed è insuscettibile di applicazione generalizzata". Lo stesso concetto è stato, poi, ribadito anche da altra pronunzia di queste SS.UU. (12.10.93, Cassata, Rv. 195805) e, da ultimo, ex multis, da Sez. 4^ (27.1.09, Maciocco, Rv. 242866).
Conseguentemente, la censura che, nel caso in esame, il ricorrente muove alla sentenza impugnata è giustificata ed impone, in questa sede, una decisione di annullamento senza rinvio per essersi in presenza di un'erronea applicazione della legge processuale. Gli atti vanno trasmessi ad altra sezione del Tribunale di Savona per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Visti gli arti 637 e ss. c.p.p.;
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione del Tribunale di Savona per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 26 febbraio 2010. Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2010