Sentenza 11 febbraio 2010
Massime • 2
Per la determinazione del reato più grave ai fini della continuazione deve farsi riferimento alle valutazioni astratte compiute dal legislatore, ossia alla pena edittale prevista per ciascun reato.
In tema di reato continuato, in caso di pluralità di reati sanzionati con pena di identica specie, ove l'uno sia punito con pena più elevata nel massimo e l'altro con pena più elevata nel minimo, non è possibile irrogare una pena inferiore alla pena base minima prevista per uno dei reati unificati.
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- 1. Errore del commercialista: il contribuente non è responsabileStefano Cazzato · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Tra gli aspetti certamente più controversi in tema di sanzioni amministrative per le violazioni tributarie (D.lgs. n.472/1997), vi rientra senza dubbio l'annosa questione circa l'imputabilità al professionista delle sanzioni amministrative quale conseguenza di una condotta contra legem. Preliminarmente, occorre rilevare come l'impianto sanzionatorio tributario sia stato plasmato ad immagine e somiglianza di quello penalistico, riprendendo da quest'ultimo molti principi e dettami fondamentali. Non è un caso infatti che, l'art. 3 del D.lgs. n.472/1997, sia così intitolato “Imputabilità“, all'uopo prevedendo che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge …
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La Corte di Cassazione – Sesta Sezione Civile Tributaria -, con l'importante sentenza n. 11832 depositata in cancelleria il 09 giugno 2016, ha ribadito importanti principi sul necessario controllo che deve tenere il cliente sul professionista per quanto riguarda le scadenze fiscali. Rileva, in particolare, quanto affermato in via costante dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale “… in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5, richiede la consapevolezza del contribuente in ordine al comportamento sanzionato, condotta che non deve essere necessariamente dolosa, sanzionando la legge anche la mera …
Leggi di più… - 5. Medesimo disegno criminoso, continuità, reato più grave, condotta, disvaloreAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 luglio 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/02/2010, n. 12473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12473 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 11/02/2010
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - rel. Consigliere - N. 354
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 28212/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AN AR N. IL 26/04/1983;
avverso la sentenza n. 1040/2008 CORTE APPELLO DI PERUGIA, del 03/03/2009;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in pubblica udienza del 11/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO Alfonso;
udito il P.G. in persona del Dott. FEBBRARO Giuseppe che ha concluso per il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Perugia, a seguito di giudizio abbreviato, condannava SA AR per tentato furto in abitazione e furto di un'autovettura, con le generiche equivalenti e la continuazione, alla pena a, 1, m. 6 di reclusione ed Euro 600,00 di multa.
La Corte d'Appello confermava.
Ricorre il difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Egli insiste in primo luogo nell'invocare lo stato di necessità e l'ipotesi del furto lieve per bisogno. Lamenta, poi, l'erroneità della statuizione sanzionatoria: è stato considerato, in concreto, più grave il reato tentato, con equivalenza delle generiche rispetto ad un'aggravante contestata per il reato satellite.
La sanzione è eccessiva e non giustificata sotto il profilo motivazionale. Immotivato è pure il diniego del beneficio ex art.163 e ss. c.p.. Inammissibile, siccome ripetitive, e pertanto generiche, sono le censure inerenti l'invocato stato di necessità e la sussistenza della fattispecie ipotizzata dall'art. 626 c.p., n. 2 (v. sez. 5^ 25.3.05, n. 11933, Giagnorio). Ineccepibile appare, poi, il rigetto implicito della richiesta di riconoscimento della sospensione condizionale della pena, basato sul precedente giudiziale di natura specifica.
Il ricorso è. per conto, fondato quanto alla determinazione della sanzione, operata sulla scorta della individuazione in concreto del più grave reato ex art. 81 c.p.v. c.p.. Per la determinazione del reato più grave, ai fini della continuazione, è necessario far riferimento alle valutazioni astratte compiute dal legislatore (S.U. 27.3.92, Cardarilli), ossia alla pena edittale prevista per ciascun reato da comparare (S.U. 12.10.93, Cassata). Erroneamente la Corte Perugina, pertanto, ha individuato come più grave il reato sub A (artt. 56 e 624 bis c.p.), dopo aver neutralizzato l'aggravante ex art. 625 c.p., n. 7 grazie alle generiche, mediante il giudizio di cui all'art. 69 c.p., in riferimento alla seconda imputazione sub B (art. 624 c.p. e art. 625 c.p., n. 7). Astrattamente più grave è il delitto di furto consumato (punito con pena detentiva da 1 a 6 anni di reclusione oltre la multa), rispetto a quello tentato gravato al capo A (sanzionato con la reclusione da m. 8 ad a. 4 di reclusione, oltre la multa).
Il giudice di merito dovrà, peraltro, tener conto del principio giurisprudenziale secondo il quale in caso di pluralità di reati sanzionati con pena di identica specie, ove l'uno sia punito con pena più elevata nel massimo e l'altro con pena più elevata nel minimo, non è possibile irrogare una pena inferiore alla pena base minima prevista per uno dei reati unificati (Cass. 15.10.97, Pellegrino). La sentenza impugnata va, dunque, annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze per nuovo esame. Rigetta nel resto il ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze per nuovo esame. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010