Sentenza 6 novembre 2009
Massime • 2
In tema di continuazione, l'individuazione della violazione più grave ai fini del computo della pena deve essere effettuata in astratto sulla base della comminatoria di legge.
Il principio secondo cui, in caso di continuazione di reati, la pena irrogata per la violazione più grave non può mai essere inferiore a quella che sarebbe irrogabile per il reato o i reati satelliti sanzionati con pena edittale maggiore nel minimo, va applicato tenendo conto del trattamento sanzionatorio nella sua globalità. (Nella specie, relativa a reati entrambi puniti con pena congiunta, la Corte ha ritenuto legittima l'irrogazione, per il reato principale, di una pena pecuniaria inferiore al minimo di pena pecuniaria previsto per il reato satellite, dovendo aversi riguardo, ai fini del predetto raffronto, al trattamento sanzionatorio congiunto, ivi compresa, quindi, la pena detentiva comunque irrogata in misura superiore al minimo edittale del reato satellite).
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- 1. Autore: Silvia Lo Fortehttps://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Nata a Palermo il 28 novembre 1981, ha conseguito nel 2005 la laurea in giurisprudenza col massimo dei voti e la lode, presso l'Università degli Studi di Palermo, discutendo la tesi "La responsabilità penale del medico tra dovere di cura e diritto di autodeterminazione del paziente" con il prof. Giovanni Fiandaca. Successivamente ha iniziato la pratica forense e l'attività di ricerca, collaborando alla cattedra di diritto penale del prof. G. Fiandaca nell'Università di Palermo. Nel 2008 ha conseguito l'abilitazione alla professione di avvocato. Dal 2008, è tra i collaboratori della rivista Il Foro Italiano, per la quale svolge lavoro di selezione, massimazione e commento di sentenze …
Leggi di più… - 2. Medesimo disegno criminoso, continuità, reato più grave, condotta, disvaloreAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 luglio 2013
- 3. Recidiva reiterata, concorso omogeneo, aggravante ad effetto specialeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 giugno 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/11/2009, n. 47447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47447 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2009 |
Testo completo
Мені жи
47447 /09 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Camera di Presidente Dott. Antonio Esposito
Consigliere consiglio Prestipino Dott. Antonio
Dott. Giacomo Fumu Consigliere del 6.11.2009
SENTENZA Dott. Margherita Taddei Consigliere
Dott. Antonio Manna Consigliere 1515/op N.
R.G.N. 37899/08 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della
Repubblica presso la Corte di appello di Napoli avverso la sentenza emessa dal Tribunale di S.M. Capua
Vetere il 5 agosto 2008 nei confronti di Sall Talla, n.
5.10.1979 Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il
ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Giacomo
Fumu; letta la requisitoria del pubblico ministero che ha
concluso per l'annullamento senza rinvio letta la memoria difensiva
MOTIVI DELLA DECISIONE
Santa Maria Capua Vetere con la quale, all'esito del procedimento di cui all'art. 444 c.p.p., è stata
applicata a Sall Talla, imputato dei delitti di cui agli artt. 648 c.p., 171 ter 1. 633/41, la pena di un anno di reclusione e 450,00 euro di multa, unificati i reati nel vincolo della continuazione.
2. Denuncia la violazione degli artt. 81 c.p. e 171 ter
1. 633/41, deducendo l'applicazione di una pena illegale.
proposito, che il giudice di merito,Osserva, in individuato nella ricettazione il reato più grave, ha
irrogato una pena pecuniaria inferiore a quella minima prevista per il reato satellite, in contrasto con il principio ormai acquisito in giurisprudenza secondo cui
"l'individuazione del reato ritenuto in concreto più grave incontra un limite invalicabile costituito dal fatto che la pena prescelta non può mai essere
inferiore a quella che sarebbe irrogabile per un reato concorrente, sanzionato con pena edittale maggiore nel minimo".
Conclude, pertanto, nel senso che, considerata la pena pecuniaria minima prevista per il delitto di cui all'art. 171 ter 1. 633/41 (€ 2582,00), il Tribunale non avrebbe potuto determinare la pena pecuniaria finale in 450,00 euro, pur tenendo conto delle per il rito. 仆 riduzioni per le riconosciute circostanze attenuanti e
3. La doglianza è infondata.
che una volta4. Osserva la Corte, innanzi tutto,
ritenuta la continuazione, il trattamento sanzionatorio satellite nonoriginariamente previsto per i reati esplica più alcuna efficacia proprio per la ragione che, individuata la violazione più grave, essi vanno a comporre una sostanziale unità, disciplinata e sanzionata diversamente mediante le regole dettate all'uopo dal legislatore, sicchè, in forza dell'art. 81
2 c.p., ogni norma incriminatrice deve leggersi, per quanto riguarda l'aspetto punitivo, come se contenesse un'eccezione derogativa della sanzione per il caso che la violazione contemplata vada a comporre un reato
continuato (Sez. Un. 27 marzo 1992, n.4901, Cardarilli). 5. Peraltro la scelta della violazione più grave deve avvenire in astratto, cioè con la valutazione, da parte del giudice, del trattamento sanzionatorio come minacciato (recte comminato) dal precetto penale, e non il legislatore ha utilizzatoin concreto:
l'espressione "violazione più grave" e non "pena più grave", come avrebbe fatto se avesse voluto attribuire alla pena da infliggere in concreto tenuto conto dei
l'efficaciacriteri di cui all'art. 133
determinatrice della più grave violazione. giudice non può "liberamente 6. Ne deriva che il quale sia la violazione più grave scegliere"
"in concreto" il reato più grave (e con individuando ciò il Collegio si discosta consapevolmente dalla decisione di questa sezione n. 19156 del 2007) perché è viceversa tenuto, senza discrezionalità alcuna che si porrebbe in contrasto con il principio di stretta legalità, ad effettuare la valutazione astratta della violazione più grave sulla base della individuazione della comminatoria più grave.
7. Ciò premesso, deve rilevarsi altresì come il principio di diritto invocato dal ricorrente, secondo cui la sanzione irrogata per la violazione più grave non può essere inferiore a quella minima del reato satellite, debba essere applicato tenendo conto del trattamento sanzionatorio nella sua globalità, senza scindere (o meglio, frammentare) detta valutazione per pene di genere diverso. della
Se la violazione più grave è punita con la sola pena ✓ reclusione e per il reato satellite è comminata anche
è dato ormai pacifico - allala multa, non per questo
-
pena base deve essere affiancata la sanzione pecuniaria
(sez. un., 26.11.1997, Varnelli): ma se si intendesse
3 il principio predetto nei termini rigorosi nei quali è invocato, anche in questo caso si verificherebbe una sua violazione, perché quella parte di pena di genere diverso (quella pecuniaria) comminata dal precetto per il reato satellite sarebbe non solo inferiore a quella inflitta, ma addirittura inesistente.
-8. Analogo fenomeno si verifica sicchè analoga deve essere la soluzione nelle ipotesi, come la presente,
-
in cui entrambi i reati sono puniti con pena congiunta.
Si vuole dire, in altre parole, che se per il reato satellite è comminata una pena pecuniaria minima più alta rispetto a quella irrogata per il reato base, il principio predetto non può considerarsi violato perché per volontà del legislatore la pena detentiva inflitta per il reato più grave assorbe interamente nella necessaria valutazione unitaria la minor consistenza della pena pecuniaria rispetto a quella minima contemplata per il reato satellite.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
PQM
Rigetta il ricorso.
Roma, 6.11.2009
Il fons. est.
Fumu) Il Presidente
(A. Esposito)
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