Sentenza 20 maggio 1998
Massime • 1
Ai fini dell'estinzione della pena per decorso del tempo, ove siano inflitte congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, la possibilità di prescrizione della seconda è collegata soltanto al decorso del termine stabilito per l'arresto. Pertanto la pena dell'ammenda si prescrive se è prescritta la pena congiunta dell'arresto e, viceversa, non si può ritenere prescritta qualora l'esecuzione della pena dell'arresto sia iniziata nel termine previsto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/05/1998, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 20 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIAMMANCO PIETRO Presidente del 20/05/1998
1. Dott. DE MAIO GUIDO Consigliere SENTENZA
2. Dott. GRILLO CARLO " N. 1605
3. Dott. DI NUBILA VINCENZO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. NOVARESE FRANCESCO " N. 46020/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MA NO n. il 13.11.1952
avverso ordinanza del 13.11.1997 PRETORE di VERONA sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. DE MAIO GUIDO lette le conclusioni del P.G. Dr.: rigetto del ricorso. MOTIVAZIONE
Con sentenza del Pretore di Verona in data 6.11.91, divenuta irrevocabile il 4.1.92, IO AN fu condannato alla pena, non sospesa, di mesi tre di arresto e lire 33 milioni di ammenda, di cui alle leggi 915/82 e 431/85.
In esecuzione di tale sentenza, il IO fu, quanto alla pena detentiva, ex art.47 ord. pen., affidato in prova al servizio sociale con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Venezia;
quanto alla pena pecuniaria, invece, essendo stata accertata l'impossibilità economica del IO, il magistrato di sorveglianza fissò, ai fini della conversione della stessa, l'udienza del 10.7.96, nella quale fu disposta la rateizzazione della pena nella misura di 30 rate mensili. Dopo la scadenza delle prime rate, il IO interruppe il pagamento, trovandosi nell'impossibilità economica di adempiere;
in conseguenza di ciò, il magistrato di sorveglianza fissò, ai fini della conversione della pena pecuniaria, l'udienza del 26.3.97, rinviata d'ufficio al giorno 8.10.97.
Nelle more il difensore del IO propose innanzi al Giudice dell'Esecuzione della Pretura di Venezia istanza ex art.676 c.p.p., sostenendo che la detta pena pecuniaria era estinta per prescrizione (al 4.1.97) a norma degli artt. 172 e 173 c.p., essendo decorsi cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza (4.1.92). Nell'istanza veniva, in particolare, precisato che non era accoglibile la tesi secondo cui la causa estintiva non si sarebbe verificata perché la pena pecuniaria era in corso di esecuzione. Il suddetto Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza in data 13.11.97 rigettò il proposto incidente, osservando che la pena dell'ammenda non era prescritta perché nella specie quella dell'arresto risultava regolarmente in esecuzione e, in base al disposto dell'art. 173 co.2 c.p., la pena dell'ammenda non può ritenersi prescritta qualora l'esecuzione della pena dell'arresto sia iniziata nel termine previsto;
che, comunque, la rateizzazione della pena pecuniaria aveva introdotto un necessario elemento temporale anche nell'esecuzione della pena pecuniaria, con la conseguenza che la prescrizione non si verifica qualora l'esecuzione della pena medesima abbia avuto inizio e sia in corso.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione lo stesso IO deducendo, con unico articolato motivo, inosservanza degli artt. 172 e 173 c.p. Il Proc. Gen. presso questa Corte, nel chiedere il rigetto del ricorso, ha osservato che la pena pecuniaria non si è estinta per prescrizione in forza dell'art. 172 co.5 in base al quale "se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l'estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata" e nella specie l'esecuzione della pena pecuniaria era stata subordinata alla scadenza di un termine diverso e successivo, costituito dalla scadenza delle trenta rate in cui era stata rateizzata la pena stessa con il provvedimento 10.7.06 del mag. di sorv. di Verona. Con requisitoria integrativa, il Proc. Gen. stesso ha posto l'accento sul provvedimento del mag. di sorv. 8.8.97, con il quale la pena pecuniaria era stata convertita nella libertà controllata per complessivi gg. 365, sostenendo che la pena pecuniaria, una volta convertita nella libertà controllata, non può ritenersi prescritta ai sensi dell'art. 1733 c.p.; "comunque - ha precisato il requirente - anche se non si ritenesse operante l'art. 172 co. 5, "non si potrebbe tener conto del periodo durante il quale l'esecuzione è stata differita, come disposto dall'art. 660 co.3 ult. parte, per cui il detto periodo di cinque anni rimarrebbe sospeso per trenta mesi, e cioè dal 10.7.96 al 10.1.99". Il ricorso è infondato, pur dovendosi precisare che non risultano condivisibili le argomentazioni svolte dal Proc. Gen. presso questa Corte nelle due successive requisitone testè riassunte. Non pertinente appare, innanzi tutto, il richiamo all'art.172 co.5 c.p., in quanto l'aver disposto che l'esecuzione della pena pecuniaria sia rateizzata non significa aver subordinato l'esecuzione della pena alla scadenza di un termine. Non condivisibili, poi, sono i richiami fatti, ex art.660 co.3 c.p.p., al differimento della pena e alla rateizzazione della stessa.
Il differimento è con ogni evidenza cosa diversa dalla rateizzazione, di cui si discute nel caso in riesame e che indica una modalità dell'esecuzione in corso (e, quindi, non differita); la rateizzazione, d'altra parte, presupponendo una pena non prescritta, non risolve, ma sposta soltanto il problema, dovendosi in ogni caso verificare se la pena pecuniaria rateizzata sia o meno prescritta. Neppure esatti, perché non confortati da alcun dato positivo, appaiono i rilievi, contenuti nella seconda parte dell'ordinanza impugnata, secondo cui "pur volendo considerare autonomamente la pena dell'ammenda, la rateizzazione della stessa - ora possibile - introduce un necessario elemento temporale anche nell'esecuzione della pena pecuniaria, con la conseguenza che la prescrizione non si verifica qualora l'esecuzione della pena medesima abbia avuto inizio e sia in corso". La già citata disposizione dell'art.660 co.3 c.p.p. prevede la non computabilità, ai fini dell'estinzione della pena per prescrizione al solo "periodo durante il quale l'esecuzione è stata differita, pur avendo fatto esplicito riferimento, nelle proposizioni che precedono, anche alla rateizzazione.
L'impostazione e la soluzione esatte del problema sono quelle contenute nella prima parte dell'ordinanza impugnata, nella quale il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto non prescritta la pena pecuniaria in applicazione della norma di cui all'art. 173 co.2 c.p., ("se congiuntamente alla pena dell'arresto è inflitta la pena dell'ammenda, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del termine stabilito per l'arresto"). Tale disposizione, che ripete quella analoga relativa ai delitti di cui all'art.172 co.3, istituisce un collegamento, ai fini del computo del termine della prescrizione, tra la pena dell'arresto e quella dell'ammenda, nel senso che, quando le dette pene sono state irrogate congiuntamente, le vicende relative all'esecuzione della pena pecuniaria non rilevano ai fini della prescrizione, dovendosi avere riguardo soltanto al decorso del termine stabilito per l'arresto. Ciò significa che, ove siano inflitte: congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, la possibilità di prescrizione della seconda è collegata (è bene ribadire) soltanto al decorso del termine stabilito per l'arresto. In una tale linea, esattamente il Giudice dell'Esecuzione ha affermato che la disposizione stessa, ove non le si voglia attribuire il valore di una tautologia rispetto al co. 1 del medesimo art. 173 c.p., non può essere interpretata se non nel senso che la pena dell'ammenda si prescrive se è prescritta "la pena congiunta dell'arresto e, viceversa, non si può ritenere prescritta qualora l'esecuzione della pena dell'arresto sia iniziata nel termine previsto". E poiché nel caso in esame la pena dell'arresto, con le modalità dell'affidamento in prova al servizio sociale, risulta regolarmente posta in esecuzione e attualmente ancora in corso, la pena dell'ammenda non può ritenersi prescritta. È bene precisare che sul punto specifico non risultano precedenti giurisprudenziali (ed è forse questa la ragione delle incertezze rilevabili nella pronuncia impugnata, nel ricorso e nella stessa requisitoria del Proc. Gen. presso questa Corte), ma la prevalente e più autorevole dottrina si è espressa nel senso qui accolto.
Del resto, alla soluzione adottata, non è di ostacolo alcuno degli argomenti indicati nel ricorso. Innanzi tutto, non è esatto ritenere che le disposizioni citate degli artt.172 co.3 e 173 co.2 c.p. si riferiscano solo all'ipotesi che "il condannato si sia sottratto volontariamente all'esecuzione già iniziata della pena":
siffatta interpretazione, infatti, introdurrebbe una limitazione estranea all'esplicito dettato legislativo, che ha, invece, chiaramente una portata di ordine generale;
inoltre, l'ipotesi prospettata è ex professo disciplinata dall'art. 172 co.4, richiamato dall'art. 173 co.3 (per cui del tutto superflua e asistematica sarebbe stata la anticipazione dello stesso principio nel co.3 dello stesso art. 172).
Neppure è esatto che la tesi qui accolta introdurrebbe una causa di interruzione non prevista dalla legge, perché si è visto che è la esplicita disposizione dell'art.173 co.2 c.p. a subordinare la prescrizione della pena pecuniaria alla già intervenuta prescrizione della pena detentiva.
Non è, inoltre, sostenibile che l'art. 172 c.p., espressamente richiamato dall'art. 173, nel prevedere differenti termini di prescrizione per la detenzione e la multa, fisserebbe però "un identico decorso del termine di prescrizione, intendendo riferirsi evidentemente, con ciò, al dies a quo dal quale la prescrizione corre". Una tale proposizione, infatti, confonde i termini di decorrenza e di decorso: il primo sta ad indicare il termine iniziale (nella specie, effettivamente eguale per pena pecuniaria e pena detentiva nell'ipotesi che le pene non siano inflitte congiuntamente); il termine decorso indica invece il compimento del termine (e tale decorso è, come si è visto, non più uguale per le due specie di pena, allorché le stesse siano inflitte congiuntamente, soccorrendo qui il disposto degli artt. 172 co.3 per detenzione e multa e l'art. 173 co.2 per arresto e ammenda). Neppure esatte, infine, sono le proposizioni secondo cui la tesi accolta nell'ordinanza impugnata comporterebbero "che la prescrizione della pena detentiva implichi prescrizione di quella pecuniaria e viceversa" e che "la pena pecuniaria non avrebbe mai modo di prescriversi una volta eseguita la pena detentiva". È, infatti, evidente che la prescrizione della pena pecuniaria è influenzata (nel senso che è stato sopra precisato) dal decorso del termine stabilito per l'arresto e non viceversa;
così come è evidente che la pena pecuniaria non può prescriversi quando sia in corso di esecuzione la pena detentiva, ma ben può prescriversi allorché la pena detentiva sia estinta o comunque sia stata espiata. In altri termini, le più volte richiamate disposizioni degli artt.172 co.3 e 173 co.2 hanno stabilito, per le pene pecuniarie, un decorso più ampio e collegato al decorso della pena detentiva, allorché le stesse siano state inflitte congiuntamente a quella detentiva, e non da sole (ipotesi nella quale ultima la pena solo pecuniaria si prescrive nel termini rispettivamente stabiliti per multa e ammenda, decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza). Sulla base di tali considerazioni deve concludersi che, essendo giuridicamente esatta la decisione impugnata nel punto in cui ha affermato (in base al disposto dell'art. 173 co.2 c.p.) non avvenuta la prescrizione della pena pecuniaria essendo stata regolarmente posta in esecuzione la congiunta pena detentiva, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 1998