Sentenza 24 gennaio 2007
Massime • 3
In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, è carente la motivazione con la quale il giudice del riesame confermi il titolo custodiale per il delitto di partecipazione all'associazione di tipo mafioso, valorizzando, ai fini del giudizio di gravità indiziaria, le dichiarazioni dei collaboranti circa la "vicinanza" dell'imputato ad un noto boss mafioso, quale elemento dotato di intrinseca valenza dimostrativa di appartenenza alla consorteria mafiosa per la particolare significazione che quel termine assume nel gergo malavitoso in uso in determinate aree territoriali, senza peraltro compiutamente esplicitarne il processo interpretativo, così da offrire ad una platea più ampia di lettori, anche estranei a quell'ambito geografico, la possibilità di comprendere la particolare accezione, sul piano semantico, del termine e come quel significato si traduca, sul piano del linguaggio tecnico - giuridico, in elemento emblematico di appartenenza mafiosa.
L'obbligo motivazionale della decisione del tribunale del riesame sulle misure cautelari personali, dovendo conformarsi - se pur con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare - al modello legale enucleabile dall'art. 546 cod. proc. pen., non può ritenersi soddisfatto da modalità redazionali, fondate sull'acritica trasposizione del testo di intere risultanze investigative, favorite da tecniche di videoscrittura (cosiddetto "taglia ed incolla"), ma richiede la concisa indicazione degli elementi indiziari, con la conclusiva determinazione che dia conto, in esito ad un percorso motivazionale immune da errori di diritto o da disfunzioni logiche, della deliberazione - necessariamente sommaria propria della fase cautelare - di gravità del compendio indiziario offerto dall'accusa, alla quale faccia riscontro l'indicazione degli elementi di segno contrario offerti dalla difesa, con l'indicazione delle ragioni per le quali sono stati disattesi.
In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'ordinanza cautelare personale che configuri il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso nella incondizionata disponibilità di un medico a prestare assistenza sanitaria ad esponenti mafiosi, deve esplicitare le ragioni per cui la suddetta attività, lungi da rappresentare l'ottemperanza ineludibile di doveri deontologici e professionali, che impongono al medico l'obbligo di prestare cura ed assistenza a chiunque ne abbia bisogno, si traduca nella piena consapevolezza di prestare - e piegare strumentalmente - la sua istituzionale attività di servizio, in forma organica e funzionale, alle esigenze di una consorteria mafiosa, della quale condivida natura, ispirazione e linee strategiche al perseguimento di obiettivi di potere, da perseguire con ogni mezzo e ad ogni costo.
Commentario • 1
- 1. La prestazione medico-assistenziale nei confronti del latitante: i contorni di punibilità tra liceità, favoreggiamento ed associazione di stampo mafioso.Avv. Gloria Biundo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/01/2007, n. 12679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12679 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 24/01/2007
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 103
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 33738/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. TRICOLI Roberto, difensore di ME VA, nato a [...] il 19.8.1947 il [...];
avverso l'ordinanza del 28 luglio 2006 del Tribunale di Palermo in funzione di giudice del riesame.
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Sentite le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Dr. Gioacchino Izzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Sentiti, inoltre, l'avv. Roberto Fabio Tricoli e l'avv. prof. VA Aricò, che, nell'interesse del ricorrente, hanno insistito nella richiesta di annullamento del provvedimento impugnato. OSSERVA
1. - Con ordinanza del 10 luglio 2006, il GIP del Tribunale di Palermo disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di ME VA, indagato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4 e 6 e, segnatamente per avere fatto parte,
unitamente ad altre numerose persone (tra le quali NO NA, PE TT, RÈ AN, Lo CO OR, LI PP, NE OM, NÀ AN, OT AN ed altri) dell'associazione mafiosa intesa SA OS, e per essersi, insieme, avvalsi della forma di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, per commettere delitti contro la vita, l'incolumità individuale, la libertà personale, il patrimonio, per acquisire in modo diretto od indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sè e gli altri, per intervenire sulle istituzioni e la pubblica amministrazione, più in particolare, per avere costituito un punto di riferimento per la cura degli interessi di NO NA, nel periodo della sua latitanza, per avere stretto rapporti con altri capimafia, come NE OM, NÀ AN e OT AN, funzionali alla realizzazione degli interessi facenti capo al sodalizio mafioso, tra l'altro, fornendo nel tempo il proprio ausilio e la disponibilità della struttura sanitaria della quale era socio per prestazioni sanitarie in favore degli associati, anche latitanti, e la redazione di documentazione sanitaria di favore, ricevendo l'appoggio elettorale di SA OS in occasione delle elezioni regionali cui era candidato ed inserendo nel proprio staff politico, a seguito delle indicazioni ricevute da NÀ AN e OT AN, altro soggetto anch'egli in stretto collegamento mafioso con gli stessi OT A. e NÀ A., in vista della candidatura alle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Palermo. La misura cautelare era disposta in esito ad una complessa attività investigativa e ad un corposo compendio indiziario, costituito da propalazioni accusatorie di noti collaboratori di giustizia, come VA US, II LO e RÈ AN, e da diverse captazioni telefoniche ed ambientali nonché riscontri documentali, tra i quali spiccava una lettera criptata inviata da NO LO al padre NA, latitante, e recante una successione numerica, che, decodificata dai reparti scientifici dei Carabinieri sulla base di particolari tecniche di decodifica, aveva evidenziato il nome del ME.
Pronunciando sulla richiesta di riesame proposta in favore dell'indagato, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame, confermava il titolo custodiale impugnato. Sulla scorta di una diffusa esposizione di tali emergenze investigative, il Tribunale del riesame si era convinto dell'esistenza di un quadro indiziario di particolare gravità e valenza dimostrativa in funzione del contestato inserimento del ME nel sodalizio delinquenziale, come stabile punto di riferimento per ogni necessità di cura sanitaria degli associati, prestata presso la clinica privata, di cui era contitolare, od in altre strutture sanitarie e per ogni altro bisogno da soddisfare tramite il reticolo di amicizie e conoscenze che egli vantava nel mondo sanitario e politico. Riteneva, altresì, giustificata l'ipotesi accusatoria di uno stabile collegamento del ME con componenti, anche di rilievo, ella consorteria mafiosa, favorito dal rapporto di parentela con il NE T..
Soggiungeva che gli elementi indiziari, acquisiti in epoca successiva alla riapertura delle indagini del settembre 2005, avevano consentito di individuare rilevanti conferme dei rapporti del ricorrente con SA nostra, che, dall'iniziale piena ed incondizionata disponibilità a rendere servizi di natura professionale, erano giunti al punto di assicurare allo stesso indagato il sostegno elettorale necessario per il successo in diverse competizioni elettorali. Tali rapporti sono stati ritenuti di tale pregnanza da escluderne la riconducibilità al paradigma del concorso esterno al delitto di cui all'art. 416 bis c.p., consentendo di optare per la tesi dell'inserimento organico. Si trattava, infatti, di ruolo stabilizzato e radicato nel tempo che, trovava nello scambio politico- mafioso, soltanto una delle sue forme esplicative. In tale compendio indiziario anche il vincolo parentale con il NE T. finiva con assumere valenza indiziante in funzione della ritenuta intraneità, proprio alla luce di molteplici elementi accusatori. Avverso l'anzidetta pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, con unico motivo, la violazione dell'art.606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione agli artt. 416 bis c.p. e artt. 273, 192 e 195 c.p.p.. In particolare, il ricorrente contesta, con diffusa ed impegnata argomentazione, il rilievo indiziario degli elementi investigativi addotti dal giudice del riesame, sostenendone l'inconsistenza e criticando il percorso motivazionale del provvedimento impugnato, fondato su argomentazioni di mera apparenza.
Lamenta, altresì, la violazione degli artt. 273 e 192 c.p.p. sul rilievo che il Tribunale aveva valorizzato dichiarazioni accusatorie, quali quelle del RÈ A., del tutto generiche (specie nella parte in cui riferivano di una vicinanza del ME al NO B.) e prive di riscontri individualizzanti.
3. - Il tema investigativo, proiettato sullo sfondo del titolo custodiale in esame, trova il suo momento qualificante nell'addebito al ME, primario presso una struttura sanitaria in Palermo, di essere organicamente inserito nella consorteria mafiosa intesa SA OS, di cui capo indiscusso era NO NA, di recente tratto in arresto dopo lunga latitanza. Sulla base di un compendio investigativo, in verità corposo e variegato, fatto di propalazioni accusatorie di collaboratori di giustizia nonché di captazioni ambientali e telefoniche, il giudice del riesame ha ritenuto di poter avvalorare quell'ipotesi d'accusa, riconoscendo la legittimità della custodia cautelare in carcere dell'indagato. In un tessuto motivazionale, assai diffuso e, per certi aspetti, persino ridondante ed inutilmente prolisso rispetto alla peculiare natura ed alle esigenze giustificative del provvedimento in esame e del contesto incidentale in cui si colloca - ha ritenuto di dover ravvisare elementi gravemente sintomatici della ritenuta appartenenza mafiosa alla stregua, in primo luogo, dell'informazione probatoria dei collaboratori di giustizia (RÈ A., US G. e II A.) relativa ad una pretesa vicinanza dell'indagato a NA NO;
della ritenuta piena disponibilità dello stesso ME ad offrire prestazioni sanitarie in favore di esponenti di SA OS;
e, in genere, del ruolo svolto come medico a disposizione della mafia per ogni necessità diagnostica o terapeutica dei sodali. Momenti di conferma sono stati, altresì, individuati nel biglietto criptato, cd. pizzino, con il quale il figlio di NO B. chiedeva l'autorizzazione a far visitare la madre dal ME ed il sostegno elettorale che, in occasione delle elezioni regionali, lo stesso professionista aveva ricevuto dalla consorteria mafiosa, asseritamente decisivo per il successo elettorale.
Orbene, l'ipotesi accusatoria secondo la quale SA OS beneficiasse - e benefici tuttora - di un reticolo esterno di riferimenti e sostegni, anche a livello istituzionale e nel mondo imprenditoriale, è tesi tutt'altro che fantasiosa od implausibile. Fatti conclamati di cronaca giudiziaria ed elementi di conoscenza maturati in altri procedimenti giudiziari possono, al riguardo, integrare la piattaforma giustificativa di un dato di comune esperienza, di affidabile orientamento. È, tuttavia, ovvio che, nel passaggio dall'ambito del notorio e dal momento sociologico od epistemologico a quello giudiziario, è necessario che il dato di conoscenza si attualizzi o storicizzi nelle forme dell'elemento probatorio, sul versante del processo ordinario, ovvero dell'indizio grave, ontologicamente funzionale non all'accertamento della responsabilità, ma di una qualificata probabilità di colpevolezza, sul diverso versante delle misure cautelari e, quindi, del procedimento incidentale de libertate. E per quanto riguarda quest'ultimo ambito di cognizione, è ben noto che il convincimento del giudice, in ordine all'esistenza non solo di meri indizi, ma di indizi particolari, dotati, cioè, dell'imprescindibile connotazione di gravità significativa, deve essere esteriorizzato con una motivazione che abbia le forme di una giustificazione idonea e congrua. È ius receptum, sulla scia dell'insegnamento di questa Corte regolatrice (cfr. Cass. Sez. Un. 22.3.2000 n. 11, rv. 215828), che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, un vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Nell'anzidetta occasione, la Corte ha avuto modo di evidenziare che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello legale enucleabile dall'art. 546 c.p.p., con gli adattamenti resi necessari dalla natura e dallo specifico contenuto della pronuncia cautelare, fondata non su prove, ma su gravi indizi. E, come è noto, quel modello legale postula, tra l'altro, alla lett. e), la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie. Adattando la formula alle peculiari connotazioni del provvedimento de libertate, è agevole considerare che la sintesi dell'esposizione, raccomandata dalla norma, è qualità ancor più apprezzabile per la pronuncia cautelare, stante le sue precipue caratteristiche e la sua collocazione funzionale in un procedimento o subprocedimento incidentale, con l'ovvia avvertenza che enunciazione di sintesi non deve equivalere a sacrificio della completezza, che è altra connotazione indeclinabile e coessenziale della motivazione-tipo. Rifuggendo da ricorrenti, stucchevoli, tecniche redazionali, fondate sull'acritica trasposizione del testo di intere risultanze investigative, favorita dalle ben note tecniche computeristiche di videoscrittura (cd. taglia ed incolla), la motivazione del provvedimento de libertate deve contenere la concisa indicazione degli elementi indiziari, da apprezzarsi sia analiticamente che in un contesto globale, con la conclusiva determinazione che dia conto, in esito ad un percorso motivazionale immune da errori di diritto o da disfunzioni logiche, della delibazione - necessariamente sommaria, propria della fase cautelare - di gravità del compendio indiziario offerto dall'accusa. Ed a tale concisa esposizione deve pure fare riscontro, sempre con enunciazione sintetica, l'indicazione degli elementi di segno contrario offerti dalla difesa, volti a contrastare la valenza dimostrativa di quelli accusatori, con indicazione delle ragioni per le quali gli stessi sono stati disattesi.
4. - Orbene, nel caso di specie, l'indagine intesa ad accertare se la motivazione del provvedimento impugnato, pur manchevole dell'apprezzabile qualità della concisione, risponda alle evidenziate esigenze di rappresentazione esterna, in funzione di una giustificazione logica e compiuta del giudizio di gravità indiziaria, non può avere esito positivo.
Ed invero, per quanto riguarda il primo elemento di conoscenza, quello proveniente dalle propalazioni accusatorie, il giudice del riesame ha particolarmente valorizzato un momento di convergenza delle stesse dichiarazioni, sul punto della riferita vicinanza del ME al NO B.. Evidentemente, non è sfuggita al giudice di merito la significazione peculiare che il termine vicinanza assume nel gergo malavitoso in uso in determinate aree territoriali, facendo, così, assurgere quel significato ad elemento rivelatore di appartenenza mafiosa, intrinsecamente dotato di valenza dimostrativa, sul piano giudiziario, perché proveniente da propalazioni accusatorie di collaudata attendibilità. Ma se così è, quel processo interpretativo avrebbe dovuto essere compiutamente esplicitato, in guisa da offrire ad una platea più ampia di lettori, anche estranei a quel ristretto ambito geografico, la possibilità di comprendere la particolare accezione, sul piano semantico, del termine vicinanza e come quel significato si traduca, sul piano del linguaggio tecnico-giuridico, in momento emblematico - e gravemente tale - di appartenenza mafiosa. Lo stesso processo esegetico avrebbe dovuto offrirsi per la colorita espressione creatura usata dal collaboratore RÈ A., nel senso che il ME sarebbe una creatura di NA NO.
Non solo. Ma il riferimento alla vicinanza del ME, come contributo conoscitivo dei collaboratori, si scontra sul piano dimostrativo, o almeno così sembra in apparenza, con altra indicazione pure riferita nell'impugnata ordinanza, come proveniente dal collaboratore II A., il quale, pur notoriamente accreditato di approfondite conoscenze dell'universo mafioso, aveva riferito che il ME non era uomo d'onore. Non è chiaro, allora, come sia possibile coniugare la vicinanza assunta, in sè, ad elemento dimostrativo di appartenenza alla consorteria mafiosa e la mancanza di qualità di uomo d'onore, che, di norma, almeno per le più qualificate partecipazioni, è connotato peculiare e distintivo di appartenenza. Anzi, sul punto, è dato rilevare una vistosa incongruenza logica nell'impianto motivazionale, giacché il giudice del riesame ha pure indicato i motivi per i quali, secondo il collaboratore, il ME non fosse uomo d'onore, in quanto, in occasione di vicissitudini familiari, aveva avuto la necessità di rivolgersi al parente mafioso OM NE perché, con il placet del NO B., venisse eliminato chi aveva osato arrecargli torto. Circostanza questa che, secondo il dire del collaboratore, sarebbe ostativa all'intraneità del ME all'associazione. A tale annotazione segue però, a f. 14, con assai scarsa consequenzialità e coerenza logica, la conclusione secondo cui sulla scorta di tali dichiarazioni emergerebbe che il ME era soggetto intraneo a cosa nostra e particolarmente vicino al NO B. - per il tramite del NE T. - tanto da rivolgersi all'organizzazione per una vicenda personale. L'esatto contrario di quanto, invece, avrebbe lasciato intendere il collaboratore. È evidente, inoltre, che una lettura corretta e plausibile del dato di giudizio deve pure fare i conti con la regola di comune esperienza secondo cui è ben difficile che un soggetto dal particolare carisma mafioso, che non può che derivargli dall'appartenenza, per di più sponsorizzata dal capo indiscusso di SA OS, possa subire un torto personale di quella fatta e che, per ordinarie finalità di vendetta, debba, poi, rivolgersi ad un congiunto, pure mafioso, il quale debba, a sua volta, intercedere presso quel capo supremo per ottenere l'assenso all'eliminazione del rivale. Anche in relazione all'altro elemento, secondo il quale il ME sarebbe medico a disposizione di SA OS nel senso della sua incondizionata disponibilità a prestare assistenza sanitaria ad esponenti mafiosi, il dato indiziario, per assumere la connotazione necessaria al conseguimento del rango di gravità, deve poter superare, nella rappresentazione giustificativa del provvedimento (e sia pure nell'angolazione prospettica della qualificata probabilità di colpevolezza), il punto delicato che segna il discrimine tra l'ottemperanza ineludibile di doveri deontologici e professionali, che impongono al medico l'obbligo di prestare cura ed assistenza a chiunque ne abbia bisogno (e sia pure con atteggiamento, nient'affatto commendevole, di riguardo e rispetto per esponenti mafiosi) e la piena consapevolezza di prestare - e piegare strumentalmente - la sua istituzionale attività di servizio, in forma organica e funzionale alle esigenze di una consorteria mafiosa, della quale condivida - in un perverso e scellerato patto - natura, ispirazione e linee strategiche al perseguimento di obiettivi di potere, da perseguire con ogni mezzo e ad ogni costo, se del caso anche con violenza, sopraffazione ed eliminazione fisica di chiunque osi contrapporsi (nei termini indicati nell'incolpazione provvisoria). Ed ancora, deve essere adeguatamente spiegato se l'assistenza sanitaria, di volta in volta prestata, fosse ragionevolmente leggibile, in virtù di verosimile conoscenza della caratura delinquenziale dei pazienti, come prestazione in favore di soggetto, se ed in quanto appartenente ad identica aggregazione delinquenziale, in ossequio ad un diabolico vincolo di sangue, o non piuttosto come prestazione ad personam, a beneficio esclusivo di quel determinato soggetto in quanto tale, al di fuori o indipendentemente da vincoli di appartenenza. Nella logica dell'enfatizzata disponibilità medico-sanitaria può risultare obiettivamente equivoco, se non inserito logicamente nella trama motivazionale, anche l'elemento accusatorio del pizzino, con il quale il figlio del boss chiedeva di autorizzarlo ad accompagnare la madre dal ME per una visita medica. È di intuitiva evidenza che l'elemento può anche essere distonico nella prospettiva accusatoria, nella misura in cui, sia pure nei soli termini prospettici dell'appartenenza organica, è illogico opinare che, se quel medico è davvero intraneo a SA OS, via sia necessità che si chieda al capo apposita autorizzazione per una visita da parte sua. Autorizzazione, invece, assai plausibile ed ovvia ove si tratti di rivolgersi a soggetto esterno, sia pure notoriamente a disposizione, che deve assicurare una prestazione potenzialmente rischiosa per le esigenze di sicurezza della latitanza del capo e dell'intero gruppo. Inoltre, è dato ininfluente che il nome del ME sia stato disvelato attraverso una raffinata tecnica di decodifica del cd. pizzino, in quanto il criptaggio ineriva alla stessa metodologia di comunicazione caratterizzante, per le anzidette esigenze di sicurezza, lo svolgimento di tutti i rapporti tra il boss ed i suoi congiunti e gli adepti. Nel senso che la richiesta di autorizzazione a rivolgersi a sanitario di fiducia non poteva che proporsi nelle consuete forme di approccio, non essendo logico che potesse aver luogo con modalità diverse.
Ed ancora, l'elemento indiziario rappresentato da pregressa disponibilità del ME nei confronti di US NA, elemento di spicco della consorteria mafiosa, emerge dalle propalazioni di US VA, che in merito alla vicenda del padre - per il quale era stata disposta, nel corso di un processo penale, una perizia medico-legale - non era stato, però, in grado di riferire niente di più preciso al riguardo perché era una cosa che si curava mio fratello AN f. 19. Poco più oltre, però, nello stesso provvedimento impugnato, si da atto che US AN, escusso a sua volta, aveva negato di avere contattato, in quell'occasione, il ME. Emerge, invece, dalle allegazioni difensive che l'accertamento diagnostico in persona del US B. era stato svolto, su richiesta del nosocomio in cui questi era ricoverato, nell'ambito di un accertamento peritale d'ufficio disposto dalla Corte di Assise palermitana. E non risulta che le conclusioni di quell'indagine siano state non rispondenti alla reale precarietà delle condizioni di salute del paziente. L'elemento accusatorio dei rapporti con NE OM è, poi, ambiguo ed ambivalente, in quanto, se appare, in sè, neutro e privo di valenza significativa, può nondimeno valere a spiegare, in senso favorevole alla tesi difensiva, contatti e rapporti di conoscenza con ambiente malavitoso ovvero assumere una particolare coloritura in senso contrario, sia pure in chiave di mera conferma, in un contesto indiziario aliunde collaudato nella sua capacità dimostrativa. Lo stesso interessamento che l'indagato avrebbe manifestato per la vicenda processuale del NE T., imputato in un processo di mafia, è elemento non univoco e, forse, pur esso distonico nella misura in cui sia tale da dimostrare un'attenzione nei confronti di un solo imputato, peraltro parente, e non già di altri imputati e, in genere, della consorteria mafiosa, della quale erano tutti ritenuti partecipi.
Infine, si rende necessaria una rilettura del materiale indiziario anche in relazione all'elemento accusatorio, rappresentato dall'appoggio elettorale offerto da SA OS, per verificare la compatibilità del dato inferenziale con la circostanza evidenziata dalla difesa secondo cui, per la tornata elettorale di riferimento, la mafia appoggiasse, in realtà, un diverso candidato. Dato questo incompatibile con la logica comune - che, però, non è detto sia coincidente con quella criminale (donde la necessità di ulteriore riflessione anche sul punto) - secondo la quale l'organizzazione mafiosa non può che sostenere un solo candidato e non più candidati in concorrenza e competizione tra loro. In ragione delle anzidette illogicità, che riguardano i principali elementi di accusa, è inevitabile una riconsiderazione anche degli altri elementi, specie di quelli emergenti dalle conversazioni captate, che possono assumere rilievo significativo a conferma dei primi solo ove questi ultimi siano, autonomamente, verificati nella loro valenza indiziaria in un contesto motivazionale immune da anomalie di sorta. 4. - Le segnalate incongruenze ed aporie motivazionali, inficiano, in nuce, l'impalcatura motivazionale, attentando gravemente - ed irriducibilmente - alla sua tenuta logica.
Si rende, pertanto, necessario un nuovo esame da parte del giudice del rinvio che, in esito ad una completa rivisitazione del compendio investigativo, renda motivazione immune dalle evidenziate disfunzioni, spiegando in che modo gli elementi indiziari, logicamente coordinati, raggiungano un livello di qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato in ordine alla tesi accusatoria del suo inserimento nel tessuto organizzativo di SA OS, con la garanzia di un apprezzabile contributo causale, da parte sua, al mantenimento in vita del sodalizio mafioso ed al perseguimento dei suoi obiettivi strategici.
Il nuovo esame si rende necessario - è bene dirlo - non tanto per sciogliere l'opzione di fondo tra le tipologie delittuose della partecipazione mafiosa o del concorso esterno, stante l'irrilevanza della connotazione giuridica della fattispecie sul piano della custodia cautelare, operando anche per il concorso esterno in associazione di stampo mafioso la presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275 c.p.p., comma 3, posto che anche il concorso integra, pur sempre, una forma di partecipazione nel reato associativo e, comunque, persegue il fine di agevolare l'attività di quel sodalizio (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 2, 18.11.2004, n. 48444, rv. 230512). Quanto, piuttosto, per la necessità di rappresentazione, in forma congrua e logicamente corretta, di elementi adeguatamente vagliati nella loro valenza indiziaria in funzione dell'opzione interpretativa prescelta (partecipazione o concorso esterno), da ritenersi al punto grave da legittimare la custodia cautelare in carcere.
5. - Per tutto quanto precede, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo esame. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 gennaio 2006. Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2007