Cass. pen., sez. V, sentenza 24/01/2007, n. 12679
CASS
Sentenza 24 gennaio 2007

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In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, è carente la motivazione con la quale il giudice del riesame confermi il titolo custodiale per il delitto di partecipazione all'associazione di tipo mafioso, valorizzando, ai fini del giudizio di gravità indiziaria, le dichiarazioni dei collaboranti circa la "vicinanza" dell'imputato ad un noto boss mafioso, quale elemento dotato di intrinseca valenza dimostrativa di appartenenza alla consorteria mafiosa per la particolare significazione che quel termine assume nel gergo malavitoso in uso in determinate aree territoriali, senza peraltro compiutamente esplicitarne il processo interpretativo, così da offrire ad una platea più ampia di lettori, anche estranei a quell'ambito geografico, la possibilità di comprendere la particolare accezione, sul piano semantico, del termine e come quel significato si traduca, sul piano del linguaggio tecnico - giuridico, in elemento emblematico di appartenenza mafiosa.

L'obbligo motivazionale della decisione del tribunale del riesame sulle misure cautelari personali, dovendo conformarsi - se pur con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare - al modello legale enucleabile dall'art. 546 cod. proc. pen., non può ritenersi soddisfatto da modalità redazionali, fondate sull'acritica trasposizione del testo di intere risultanze investigative, favorite da tecniche di videoscrittura (cosiddetto "taglia ed incolla"), ma richiede la concisa indicazione degli elementi indiziari, con la conclusiva determinazione che dia conto, in esito ad un percorso motivazionale immune da errori di diritto o da disfunzioni logiche, della deliberazione - necessariamente sommaria propria della fase cautelare - di gravità del compendio indiziario offerto dall'accusa, alla quale faccia riscontro l'indicazione degli elementi di segno contrario offerti dalla difesa, con l'indicazione delle ragioni per le quali sono stati disattesi.

In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'ordinanza cautelare personale che configuri il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso nella incondizionata disponibilità di un medico a prestare assistenza sanitaria ad esponenti mafiosi, deve esplicitare le ragioni per cui la suddetta attività, lungi da rappresentare l'ottemperanza ineludibile di doveri deontologici e professionali, che impongono al medico l'obbligo di prestare cura ed assistenza a chiunque ne abbia bisogno, si traduca nella piena consapevolezza di prestare - e piegare strumentalmente - la sua istituzionale attività di servizio, in forma organica e funzionale, alle esigenze di una consorteria mafiosa, della quale condivida natura, ispirazione e linee strategiche al perseguimento di obiettivi di potere, da perseguire con ogni mezzo e ad ogni costo.

Commentario1

  • 1La prestazione medico-assistenziale nei confronti del latitante: i contorni di punibilità tra liceità, favoreggiamento ed associazione di stampo mafioso.
    Avv. Gloria Biundo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 24/01/2007, n. 12679
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12679
Data del deposito : 24 gennaio 2007

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