Sentenza 25 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/02/2002, n. 2680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2680 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA NOS DE OPO IT IS ANO02680/02 UPRI||IAL I CASSAZIONE LA CORT Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO - Presidente R.G.N. 11945/99 - Consigliere 6405 Dott. Fernando LUPI Cron. Rel. Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Rep. Dott. Federico ROSELLI - Consigliere Ud. 19/12/01 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
VELIS PROVVIDENZA;
intimato avversO la sentenza n. 840/99 del Tribunale di CATANIA, depositata il 23/03/99 R.G.N. 197/97; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 5237 udienza del 19/12/01 dal Consigliere Dott. Luciano -1- VIGOLO;
udito il P.M Generale Dott. per il rigetto . in persona del Sostituto Procuratore Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza in data 6 febbraio 1995, il Pretore di Catania, accogliendo il ricorso proposto dalla sig.ra Provvidenza EL nei confronti del Ministero dell'interno dichiarava il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 6 febbraio 1995. Su appello dell'Amministrazione dell'interno, la decisione era confermata dal Tribunale della stessa sede, dopo nuova consulenza tecnica di ufficio, con sentenza 15 gennaio /23 febbraio 1999. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il Ministero con otto motivi. La EL è intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE. Col primo motivo di impugnazione, il Ministero dell'interno deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art.1 della 1. n. 18/80 in relazione all'art.360 primo comma n.3 c.p.c.; col secondo motivo lamenta, poi, motivazione omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 primo comma n.5 c.p.c. e censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale prestato adesione acritica alla relazione del proprio consulente, della quale si era limitato a trascrivere le conclusioni. La mera diagnosi di demenza senile non avrebbe comportato di per sé impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, tanto più che, nel caso di specie, ad una visita medica espletata in sede amministrativa il 25 febbraio 1994, la EL era 1194599.doc 3 stata riconosciuta non invalida e non era spiegabile come in pochi anni potesse essere sopraggiunta la più acuta forma di stato demenziale grave. I due motivi sono infondati. Rileva la Corte come il Tribunale abbia posto in rilievo che il proprio consulente aveva attendibilmente accertato che, sin dal febbraio del 1994, la EL, per lo stato di demenza arteriosclerotica dal quale ancora all'epoca risultava affetta, non era in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e, pertanto, da tale data andava riconosciuto il suo pieno diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Si trattava di conclusioni - rispetto alle quali il Ministero non aveva formulato critiche concordanti con quelle formulate dal consulente nominato in prime cure, rispetto alle quali, anzi, il secondo consulente di ufficio aveva indicato l'insorgenza dello stato invalidante in epoca anteriore. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo il quale, in sede di legittimità, non possono essere prospettati temi nuovi di dibattito non tempestivamente affrontati nelle precedenti fasi e tale regola deve applicarsi anche in relazione alle contestazioni mosse alla conclusioni del consulente tecnico ed alla sentenza di appello che le abbia recepite in sede di motivazione. In particolare è stato affermato dalla Corte suprema che contestazioni di tal genere sono ammissibili in sede di legittimità solo nel caso in cui risultino tempestivamente proposte avanti al giudice di merito e se la tempestività risulti dalla sentenza impugnata o da adeguate indicazioni contenute nel ricorso, con specifica segnalazione dell'atto processuale nel quale erano state formulate, onde consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità dell'asserzione, prima di esaminare 1194599.doc nel merito la questione sottopostale (cfr. Cass. 29 settembre 1998, n.9711; 27 luglio 1996, n.6792; 23 giugno 1995, n.7100; 8 luglio 1994, n.6428). Nel caso in esame, come detto, lo stesso Tribunale, nel sottolineare la concordanza delle conclusioni dei due consulenti nominati, rispettivamente, in ciascuno dei giudizi di merito (salvo l'anteriorità dell'insorgenza dello stato invalidante accertata dal consulente nominato in grado di appello), ha anche rilevato che le stesse non erano state oggetto di critiche da parte dell'Amministrazione. D'altra parte, non si vede come possa ritenersi ragionevolmente che persona in stato di demenza arteriosclerotica (secondo le conclusioni peritali espressamente prese in esame dal giudice di appello) possa compiere gli atti quotidiani della vita (in particolare tutte le pratiche attinenti alla cura della persona e del proprio stato di salute). A tale proposito le censure del Ministero sono del tutto generiche. Del tutto inconferente è poi il rilievo della stessa parte ricorrente secondo cui vi sarebbe stato un giudizio di non invalidità formulato, in sede amministrativa, nel 1994. Col terzo motivo, l'Amministrazione ricorrente deduce, subordinatamente ed in via alternativa, violazione e/o falsa applicazione dell'art.75 c.p.c. nonché dell'art.83 c.p.c. in relazione all'art.360 primo comma n.3 c.p.c.; e col quarto motivo, nullità della sentenza o del procedimento in relazione all'art.360 n.4 c.p.c.; infine, col quinto motivo, motivazione omessa o contraddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione all'art.360 n.5 c.p.c., sostenendo che la parte affetta da tanto grave deficit psichico era incapace assoluta di intendere e di volere e pertanto avrebbe dovuto ritenersi la nullità o l'inesistenza び び 1194599.doc 5 del procedimento instaurato dalla EL personalmente nonché la nullità o inesistenza della sentenza del Tribunale e della stessa procura ad agire in giudizio. Col sesto motivo, il Ministero denuncia sempre subordinatamente ed in via alternativa violazione e/o falsa applicazione dell'art.34 c.p.c. nonché dell'art.295 c.p.c. in relazione all'art.360 primo comma n.3 c.p.c.; con il settimo motivo deduce nullità del procedimento in relazione all'art.360 primo comma n.4 c.p.c. e con l'ottavo motivo lamenta motivazione omessa su un punto decisivo della controversia in relazione all'art.360 primo comma n.5 c.p.c. e rileva come il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento per l'accertata patologia psichica si risolve in un accertamento di status concernente la capacità di intendere e di volere, non accertabile in via incidentale, ma che avrebbe dovuto costituire oggetto dello speciale procedimento camerale previsto dagli artt.712 ss. c.p.c.. I motivi ora esposti (dal terzo all'ottavo), che meritano trattazione congiunta per la stretta connessione delle censure, sono infondati. Invero, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che l'art.75 c.p.c., nell'escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state legalmente private della capacità di agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione o con provvedimento di nomina di un tutore o di un curatore provvisorio e non alle persone colpite da incapacità naturale (Cass. 26 maggio 1999, n.5152; 3 dicembre 1994, n.10425). Infatti, è stato ulteriormente precisato, l'incapacità processuale è collegata all'incapacità legale di agire di diritto sostanziale e non alla mera incapacità naturale, cosicché l'incapace naturale conserva la piena capacità processuale sino a quando non sia stata pronunciata nei suoi confronti 1194599.doc una sentenza di interdizione, ovvero non gli sia stato nominato, durante il giudizio che fa capo a tale pronuncia, il tutore provvisorio ai sensi dell'art. 419 c.p.c. (Cass. 1° febbraio 1988, n.910; 14 giugno 1977, n.2480). Questa Corte ha, d'altro canto, sottolineato anche che, mentre l'incapacità legale risulta dai registri delle tutele e delle curatele e dai registri dello stato civile, la rilevanza dell'incapacità naturale, ai fini della validità della procura e della costituzione in giudizio della parte, richiederebbe un'assurda indagine da parte di chi agisce o resiste in giudizio, sulle condizioni mentali della controparte, il che costituisce ulteriore ragione per affermare che la incapacità naturale di un soggetto non basta a determinare la perdita della capacità processuale e non può essere allegata e fatta valere, in via di eccezione, dalla controparte (peraltro, l'amministrazione aveva negato che sussistesse una invalidità di carattere psichico tale da comportare il diritto all'indennità di accompagnamento), quale ragione di invalidità e inammissibilità delle iniziative processuali poste in essere da chi si assume essere naturalmente incapace (Cass. 4 giugno 1975, n.2227). Ancora, rileva la Corte che gli atti compiuti dall'incapace naturale, secondo la previsione dell'art.428 c.p.c., e quindi, secondo la prospettazione dell'amministrazione, lo stesso rilascio della procura ad litem, non sono nulli, ma annullabili e solo su istanza della persona medesima che si assume essere stata naturalmente incapace al momento del compimento dell'atto o dei suoi eredi o aventi causa e solo se ne risulti un grave pregiudizio all'autore (nel caso in esame dal conferimento del mandato e dalla lite instaurata col ministero del difensore così nominato risulta, allo stato degli atti, essere derivato alla EL un sicuro vantaggio). 1194599.doc 7 Deve, infine, escludersi che l'accertamento delle condizioni di invalidità o dei presupposti per l'indennità di accompagnamento ai fini previdenziali e assistenziali che ne conseguono costituisca accertamento sullo status della persona e cioè sulla di lei capacità di agire, perché altri sono i presupposti dell'interdizione o della inabilitazione (incapacità dell'interdicendo per le condizioni di abituale infermità di mente - e, in minor misura, dell'inabilitando - di provvedere ai propri interessi) ed altri i presupposti di invalidità e di incapacità a compiere da soli gli abituali atti della vita, necessari ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità o dell'indennità di accompagnamento. Occorre, pertanto, negare, altresì, che si sia verificato uno sconfinamento da parte del giudice delle cause di previdenza e assistenza sociale nell'ambito delle attribuzioni del Tribunale in sede camerale, previste dall'art.712 c.p.c.. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato. 3 Non deve provvedersi sulle spese in assenza di qualsiasi attività difensiva 3 0 5 1 A . . S I T N S R D A dell'intimata. A , T 3 ' , O 7 L - L A L L 8 S E - E O D 1 P P. T. M. B S I 1 I S I D N N E E G A G S La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. T O G I S E A A O L D P O E M T A , I Così deciso in Roma, addì 19 dicembre 2001. T L O I A L R R I D E T S D D E I T G O E N R E S IL PRESIDENTE E Valimi mu Gun. IL CONSIGLIERE ESTENSOONSIGLI faciam.Vi lille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 25 FEB. 2002 oggi, IL CANCELLIERECELLER 1194599.doc