Sentenza 29 novembre 1999
Massime • 1
I reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata e alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti, e di reati diversi. Invero, i due reati tutelano beni giuridici diversi: il primo l'ordine pubblico, sotto il particolare profilo della pericolosità sociale dell'esistenza di organizzazioni svolgenti attività, lecite e illecite, con modalità intimidatrici derivanti dalla natura della associazione e cagionando condizioni di assoggettamento e di omertà idonei al raggiungimento di scopi ingiusti; l'altro la difesa della salute individuale e collettiva contro l'aggressione della droga e della sua diffusione. Ne consegue che, è sufficiente che un'associazione di tipo mafioso si dedichi stabilmente anche al traffico di sostanze stupefacenti, perché risultino configurabili entrambi i reati; anche se non è necessario che tutti coloro che partecipano a un'associazione partecipino anche all'altra.
Commentario • 1
- 1. L'associazione finalizzata al narcotraffico: Gli elementi costitutivi delineati dalla giurisprudenzaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2022
Secondo la giurisprudenza i dati sintomatici dell'associazione finalizzata al narcotraffico vanno individuati nell'esistenza di un accordo, anche solo di fatto, tra tre o più persone, connotato dalla cd. affectio societatis, in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel traffico degli stupefacenti, nella piena consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale: ciò che ha rilevanza non è un accordo consacrato in atti di costituzione, iniziazione o in altre manifestazioni di formale adesione, ma l'esistenza, di fatto, della struttura prevista dalla legge, in cui si innesta …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/11/1999, n. 5791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5791 |
| Data del deposito : | 29 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Franco MARRONE Presidente del 29/11/1999
Dott. Francesco PROVIDENTI Consigliere SENTENZA
" Angelo DI POPOLO " N.5791
" Mario ROTELLA " REGISTRO GENERALE
" Aniello NAPPI " N.40686/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AR AO, n. a Siracusa il 9 settembre 1971
avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania depositata il 26 luglio Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI
Udite le conclusioni del P.M. Dr. G. Passacantando che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catania, quale giudice del riesame, confermò la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di AO AR, persona sottoposta a indagini per i delitti di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di spaccio di tali sostanze, aggravati dal collegamento a un'associazione di tipo mafioso.
Rilevarono i giudici del merito che l'esistenza dell'associazione di tipo mafioso denominata "S. Panagia" e il ruolo di spicco in essa svolto da AO AR si desumono con elevato grado di gravità indiziaria dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, confermate anche da intercettazioni telefoniche. Gravi indizi di colpevolezza esistono altresì, secondo i giudici del merito, dall'esistenza, accanto a tale associazione mafiosa, anche di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e dell'analogo ruolo di rilievo in essa assunto da AO AR sin dal 1994.
In particolare depongono in tal senso, ad avviso del tribunale, numerose intercettazioni telefoniche effettuate nell'abitazione di MA CC, relative a conversazioni in cui si parla esplicitamente della lavorazione e del commercio della droga, confermate dalle successive investigazioni e dai sequestri di sostanze stupefacenti eseguiti in conseguenza delle informazioni così acquisite. L'esistenza dell'associazione dedita al traffico della droga, del resto, è stata confermata dallo stesso CC, divenuto collaboratore dopo l'arresto, il quale ha ribadito l'indicazione di AO AR come partecipe anche di tale associazione, precisando che in una riunione dell'estate del 1997 AR aveva assicurato che avrebbe informato suo padre delle intenzioni del gruppo di occuparsi di eroina e di rifornirsene presso tal FU di Catania. E, infatti, il 9 ottobre 1997 era stata intercettata una conversazione in cui CC informava AO AR circa l'intervenuto accordo tra le diverse cosche per il traffico anche delle medesime sostanze stupefacenti, purché nel rispetto delle specifiche zone di influenza di ciascuna;
sicché quando AR l'avesse voluto il suo gruppo avrebbe iniziato a rifornirsi di nuove scorte di eroina.
Inoltre già in precedenza, l'1 ottobre 1997, era stata intercettata altra conversazione nella quale tal ER informava CC di aver effettuato una fornitura di stupefacenti del valore di un milione e cinquecentomila in favore di AR.
Sicché, essendo indiscussa la configurabilità del concorso con l'associazione di tipo mafioso, doveva ritenersi accertata l'esistenza dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, per la quale è sufficiente un collegamento stabile tra una rete di fornitori e una rete di rivenditori e spacciatori della droga.
2. Ricorre per cassazione AO AR, che propone due motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990. Lamenta che, dall'esistenza di gravi indizi in ordine dell'associazione di tipo mafioso, i giudici del merito abbiano desunto anche gli indizi dell'esistenza di un'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, senza considerare che, ai fini della configurabilità di tale reato, non è sufficiente che l'associazione mafiosa decida di dedicarsi anche al traffico di sostanze stupefacenti.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata. Rileva come dalle stesse dichiarazioni di CC si desume che solo nell'ottobre del 1997 gli fu proposto di occuparsi del traffico di sostanze stupefacenti;
e si rileva altresì il suo disinteresse a tale traffico. Mentre i giudici del merito fanno risalire al 1994 la sua partecipazione all'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti.
3. Il primo motivo del ricorso è infondato.
Secondo una consolidata giurisprudenza di questa Corte, invero, i reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione sia di reati concernenti il traffico degli stupefacenti sia di reati diversi (Cass., sez. I, 30 gennaio 1992, Altadonna, m. 190640, Cass., sez. I, 20 ottobre 1994, Candela, m. 200207, Cass., sez. II, 4 maggio 1995, Allegretto, m. 202811, Cass., sez. VI, 14 giugno 1995, Montani, m. 203643, Cass., sez. I, 28 marzo 1996, Angelini, m. 204549, Cass., sez. I, 24 aprile 1996, Marsano, m. 204902). Si ritiene, infatti, che i due reati tutelino "beni giuridici diversi: il primo l'ordine pubblico, sotto il particolare profilo della pericolosità sociale dell'esistenza di organizzazioni svolgenti attività, lecite e illecite, con modalità intimidatrici derivanti dalla natura della associazione e cagionando condizioni di assoggettamento e di omertà idonei al raggiungimento di scopi ingiusti;
l'altro la difesa della salute individuale e collettiva contro l'aggressione della droga e della sua diffusione" (Cass., sez. VI, 14 marzo 1997, Calabrò, m. 208883).
Ne consegue che, contrariamente a quanto il ricorrente sostiene, è sufficiente che un'associazione di tipo mafioso si dedichi stabilmente anche al traffico di sostanze stupefacenti, perché risultino configurabili entrambi i reati;
anche se non è necessario che tutti coloro che partecipano a un'associazione partecipino anche all'altra (Cass., sez. II, 22 marzo 1996, Arena, m. 206493). E nel caso in esame i giudici del merito hanno argomentato incensurabilmente sia in ordine allo stabile esercizio del traffico di stupefacenti da parte dell'associazione mafiosa sia in ordine all'inserimento in entrambi i sodalizi di AO AR. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile, perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento alle dichiarazioni del chiamante in correità CC, corroborate dalle intercettazioni telefoniche e dai sequestri di droga.
Il ricorrente sostiene che dalle dichiarazioni di CC si desume che l'inizio dell'attività di traffico di sostanze stupefacentì è tutt'al più riferibile al 1997, mentre la contestazione individua una sua partecipazione risalente al 1994. Va tuttavia precisato che all'ottobre del 1997 viene fatto risalire l'inizio del traffico specifico dell'eroina da parte del gruppo facente capo a AO AR, mentre risalirebbe al 1994 il più generico traffico di sostanze stupefacenti. E, comunque, ai fini che qui rilevano, è sufficiente la riferibilità anche al 1997 della prova indiziaria incensurabilmente ritenuta grave dai giudici del merito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 29 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2000