Cass. pen., sez. II, sentenza 15/05/2013, n. 36631
CASS
Sentenza 15 maggio 2013

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In tema di falso, la valutazione dell'inidoneità assoluta dell'azione, che dà luogo al reato impossibile, dev'essere fatta "ex ante", vale a dire sulla base delle circostanze di fatto conosciute al momento in cui l'azione viene posta in essere, indipendentemente dai risultati, e non "ex post"; tale principio riguarda, peraltro, i casi in cui il falso sia stato scoperto e si discuta se lo stesso fosse così grossolano da dover essere riconoscibile "ictu oculi" per la generalità delle persone, ovvero sia stato scoperto per effetto di particolari cognizioni o per la diligenza di determinati soggetti, non anche quelli in cui il falso non sia stato scoperto ed abbia prodotto l'effetto di trarre in inganno, nei quali, quindi, la realizzazione dell'evento giuridico esclude in radice l'impossibilità dell'evento dannoso o pericoloso di cui all'art. 49 cod. pen.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 15/05/2013, n. 36631
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36631
Data del deposito : 15 maggio 2013

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