Sentenza 15 maggio 2013
Massime • 1
In tema di falso, la valutazione dell'inidoneità assoluta dell'azione, che dà luogo al reato impossibile, dev'essere fatta "ex ante", vale a dire sulla base delle circostanze di fatto conosciute al momento in cui l'azione viene posta in essere, indipendentemente dai risultati, e non "ex post"; tale principio riguarda, peraltro, i casi in cui il falso sia stato scoperto e si discuta se lo stesso fosse così grossolano da dover essere riconoscibile "ictu oculi" per la generalità delle persone, ovvero sia stato scoperto per effetto di particolari cognizioni o per la diligenza di determinati soggetti, non anche quelli in cui il falso non sia stato scoperto ed abbia prodotto l'effetto di trarre in inganno, nei quali, quindi, la realizzazione dell'evento giuridico esclude in radice l'impossibilità dell'evento dannoso o pericoloso di cui all'art. 49 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/05/2013, n. 36631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36631 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 15/05/2013
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - rel. Consigliere - N. 1283
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 41499/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO EO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, in data 4 luglio 2012, di conferma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Torino, in data 14 ottobre 2011;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Franco Fiandanese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Aniello Roberto, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'avv. Malara Giovanni, che si è riportato alla memoria già depositata e ha depositato conclusioni e nota spese;
Udito il difensore, avv. Lombardi Giovanna, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 4 luglio 2012, confermava la condanna pronunciata il 14 ottobre 2011 dal G.U.P. del Tribunale di Torino alla pena di anni tre e giorni venti di reclusione nei confronti di CO EO, dichiarato colpevole di plurimi delitti di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falsità ideologiche e falsità materiali, furto aggravato, nonché al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili I.N.P.S. e A.S.L. TO/2. Propone ricorso per cassazione l'imputato personalmente, deducendo i seguenti motivi: 1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 49 c.p. con riguardo ai reati di cui agli artt. 640 bis, 48 e 480, 411 e 482 c.p.. Il ricorrente lamenta che la sussistenza del "falso grossolano" dedotta con i motivi di appello sia stata disconosciuta dal giudice del gravame con una valutazione ex post e non ex ante come richiesto dalla giurisprudenza della Corte di cassazione.
2) mancanza, contraddittorieta o manifesta illogicità della motivazione in riferimento all'art. 49 e in ordine ai reati di cui agli artt. 640 bis, 48 e 480, 411 e 482 c.p.. Il ricorrente lamenta che la tesi difensiva del falso grossolano sia stata respinta dalla Corte di Appello con riferimento al dato notorio che la pubblica amministrazione nell'adottare le sue determinazioni sulle istanze dei privati non sempre analizza e controlla la documentazione, ma la accetta in quanto tale. Tale argomentazione sarebbe apodittica e non terrebbe conto della circostanza che i certificati sanitari utilizzati nella commissione del reato risultano all'evidenza falsi.
3) mancanza di motivazione circa la prova della fatto relativo ai reati di cui all'art. 61 c.p., nn. 2 e 5, artt. 624 e 625 c.p.. Il ricorrente lamenta che la responsabilità del furto del timbro sia stata ritenuta per il solo fatto del possesso.
4) violazione di legge e/o contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione e nella determinazione del trattamento sanzionatorio. Il ricorrente ritiene che erroneamente la Corte di Appello abbia ritenuto che il vincolo della continuazione fosse già stato ritenuto sussistente dal primo giudice.
Ha depositato memoria il difensore della parte civile I.N.P.S., che chiede la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, rilevando che l'art. 49 c.p. non trova applicazione rispetto ai reati di falso per induzione, mentre per le altre ipotesi di falso il ricorrente non adduce alcun elemento volto a contestarne l'efficacia decettiva, peraltro, risultante dall'utilizzo di timbri ufficiali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati ovvero non consentiti nel giudizio di legittimità e devono essere dichiarati inammissibili. I motivi di ricorso con i quali si deduce la configurabilità del falso grossolano sono manifestamente infondati, poiché la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha chiarito che, in tema di falso, la valutazione della inidoneità assoluta dell'azione, che da luogo al reato impossibile deve essere fatta ex ante, vale a dire sulla base delle circostanze di fatto conosciute al momento in cui l'azione viene posta in essere, indipendentemente dai risultati, e non ex post, e che tale principio riguarda i casi in cui il falso sia stato scoperto e si discuta se lo stesso fosse così grossolano da dover essere riconoscibile ictu oculi per la generalità delle persone ovvero sia stato scoperto per effetto di particolari cognizioni o per la diligenza di determinati soggetti. Il suddetto principio non riguarda invece i casi in cui il falso non sia stato scoperto ed abbia prodotto l'effetto di trarre in inganno;
e nei quali, quindi, la realizzazione dell'evento giuridico esclude in radice l'impossibilità dell'evento dannoso o pericoloso di cui all'art. 49 c.p.. (Sez. 5, n. 2629 del 01/02/1992 - 19/03/1993, Zippo, Rv. 194322; Sez. 6, n. 12175 del 21/01/2005, Tarricone, Rv. 231485). La stessa sentenza impugnata rileva che "nella specie il falso era talmente poco grossolano che l'imputato ottenne, ed anzi in tempi più che brevi, i benefici previdenziali ed assicurativi subordinati alla presentazione di quella documentazione sanitaria". Anche il motivo di ricorso concernente il furto del timbro è manifestamente infondato, posto che la sentenza impugnata rileva che il medesimo timbro, reperito presso il domicilio dell'imputato, era stato sottratto "nel primo semestre del 2007, allorché lavorava presso la struttura privata Fisio" e di esso l'imputato aveva fatto uso per compilare 24 ricette mediche con apposizione di firma falsa. Infine, è manifestamente infondato il motivo di ricorso concernente il riconoscimento della continuazione, poiché, come esattamente rilevato dalla sentenza impugnata, nel dispositivo della sentenza del primo giudice è detto espressamente che tutti i reati sono unificati nel vincolo della continuazione e che la continuazione è stata esclusa all'interno del capo E), ma solo perché è stato ritenuto unico l'episodio criminoso. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende. Le spese in favore della parte civile devono essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende, nonché alla rifusione in favore della parte civile I.N.P.S. delle spese dallo stesso sostenute in questo grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2013