Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/06/1997, n. 8244
CASS
Sentenza 26 giugno 1997

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime4

L'omesso esame di una questione di legittimità costituzionale da parte del giudice di merito non costituisce causa di nullità della sentenza, ben potendo la questione stessa essere riproposta dinanzi al giudice superiore e alla stessa Corte di cassazione.

In tema di lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato in procedimento connesso l'art. 513 cod. proc. pen. stabilisce un identico regime probatorio con le dichiarazioni dell'imputato, richiedendo nell'uno e nell'altro caso che le dichiarazioni siano state rese "nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare", con esclusione della fase delle indagini integrative del Pubblico Ministero.

In tema di abuso di ufficio, a seguito della novella legislativa n. 86 del 1990, la condotta considerata dall'art. 323 cod. pen. non è "neutra" ma integra essa stessa l'offesa del bene protetto sicché la previsione del dolo specifico ha la funzione non di determinare il precetto, individuandone la condotta vietata, ma esclusivamente di restringere con riguardo all'elemento psicologico l'ambito della tutela penale oggettivamente individuato dall'illegittimità della condotta..

In tema di abuso di ufficio i due commi dell'art. 323 cod. pen. -come si desume dalla previsione alternativa delle due ipotesi di patrimonialità o non patrimonialità del vantaggio, oltre che dalla determinazione in modo autonomo delle relative pene- identificano due autonome figure d reato, riunite sotto il medesimo articolo per la comunanza di condotta materiale e per la qualifica del soggetto attivo.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/06/1997, n. 8244
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8244
    Data del deposito : 26 giugno 1997

    Testo completo