Sentenza 5 febbraio 2001
Massime • 1
Le forme e le modalità di assunzione di atti processuali all'estero soggiacciano alle regole processuali del luogo di assunzione, con la conseguenza che non è ravvisabile alcuna violazione di legge quando, come nella specie, le dichiarazioni rese all'estero non siano state registrate ai sensi dell'art. 141 bis cod. proc. pen., atteso peraltro che tale modalità di documentazione, richiesta dalla norma italiana, non attiene alla sfera dei principi di ordine pubblico interno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/2001, n. 10462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10462 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PASQUALE TROJANO - Presidente - del 05/02/2001
1. Dott. BRUNO OLIVA - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ILARIO S. MARTELLA - Consigliere - N. 541
3. Dott. ANTONIO S. AGRÒ - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - N. 18898/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1) PE IO, n. a S. Bartolomeo in Galdo il 15.12.1950 2) PE NO, n. a S. Bartolomeo in Galdo il 26.03.1953 avverso la ordinanza in data 27/29 marzo 2000 del Tribunale di Firenze Visti gli atti, la ordinanza denunziata e i ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giovanni Palombarini, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Fatto
Con ordinanza in data 27/29 marzo 2000, il Tribunale di Firenze, adito ex art. 310 c.p.p., rigettava l'appello proposto da PE IO e PE NO avverso l'ordinanza in data 1^ marzo 2000 del Tribunale di Pistoia con la quale veniva rigettata la richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere avanzata ex art. 299 c.p.p. in ordine ai reati di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti e altro, per i quali erano state emesse ordinanze applicative in data 16 giugno 1998 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze e in data 15 novembre 1999 del Tribunale di Pistoia.
Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione gli indagati, con distinti ma identici attì, denunciando:
1) la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, desunti dal Tribunale da fonti diverse dalle dichiarazioni - inutilizzabili ex art. 111 quarto comma Cost. - degli imputati di reato connesso che in dibattimento si erano avvalsi della facoltà di non rispondere;
osservandosi che tale residuo materiale indiziario (consistente in sostanza in servizi di polizia giudiziaria e in un sequestro operato in danno di terzi, e cioè di De LE IO) non aveva alcun autonomo valore dimostrativo, dovendo invece essere considerato alla stregua di "riscontro e elemento periferico";
2) la violazione di legge e il vizio di motivazione, sempre in punto di gravi indizi di colpevolezza, con riferimento all'art. 111 quarto comma Cost., rilevandosi che erroneamente il Tribunale ha ritenuto non essere venuti meno gli indizi costituiti dalle non utilizzabili dichiarazioni dei collaboranti in base alla considerazione che il dibattimento non era concluso, e che solo all'esito di esso avrebbe potuto stabilire quali elementi fossero utilizzabili e quali no;
3) quanto alle dichiarazioni rese all"autorità straniera in stato di detenzione da De LE IO, la violazione dell'art. 141-bis c.p.p., per mancanza di registrazione magnetofonica;
4) la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di sussistenza delle esigenze cautelari, atteso che l'ordinanza impugnata si sofferma circa la sussistenza del pericolo di fuga, esigenza che non era stata posta a base dei provvedimenti applicativi, che si basavano esclusivamente sul pericolo di reiterazione criminosa.
Diritto
I ricorsi sono manifestamente infondati.
Il 1^ marzo 2000, giorno in cui è stata emessa dal Tribunale di Pistoia l'ordinanza di rigetto della richiesta difensiva di revoca o sostituzione della misura custodiale, era entrato in vigore il d.l. 7 gennaio 2000, n. 2, come convertito dalla legge 1^ marzo 2000, n. 50
(pubblicata in pari data), che, nel comma 4 dell'art. 1, prevede che, nei procedimenti in corso, le "dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, sono valutate, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità". Il ricorrente sostiene che, in base a tale regola (transitoria) di utilizzazione probatoria, introdotta dal legislatore in ossequio all'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 199, n. 2, ove gli elementi addotti a sostegno della misura custodiale siano costituiti esclusivamente da dichiarazioni investigative non confermate in dibattimento, verrebbero meno i gravi indizi di colpevolezza, dato che, come dedotto dai ricorrenti, non sarebbe più formulabile una fondata prognosi di affermazione di responsabilità penale degli imputati. Il Tribunale ha obiettato che, non essendosi ancora esaurita l'istruttoria dibattimentale, la sottrazione al contraddittorio delle fonti di accusa non possa ritenersi definitiva, essendo sempre possibile, nello sviluppo dibattimentale, un mutamento di atteggiamento da parte dei collaboranti, anche attraverso l'iniziativa officiosa di cui all'art. 507 c.p.p. Una simile tesi non considera che, ai fini della valutazione circa la sussistenza degli indizi di colpevolezza per l'adozione di misure cautelari, rileva la consistenza attuale del quadro indiziario;
ne discenderebbe che il giudice è tenuto a considerare la valenza degli elementi addotti a carico dell'imputato in relazione alla loro utilizzabilità probatoria prescindendo da ipotesi future e incerte in punto di sviluppo della istruttoria dibattimentale.
Comunque sia, dall'ordinanza impugnata si desume che, accanto alle fonti indiziarie costituite dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia che in dibattimento si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, e che erano state già acquisite al fascicolo per il dibattimento in forza della disciplina vigente (e, cioè, ex art. 513 c.p.p., come integrato dalla sentenza Corte cost. n. 361 del 1998), a base del provvedimento cautelare stavano numerosi altri elementi, di diversa natura, quali varie conversazioni intercettate, i relativi tabulati, servizi di osservazione e pedinamento, sequestro di un ingente quantitativo di stupefacente (kg. 7 di cocaina), esiti di accertamenti di polizia giudiziaria nonché, almeno in un caso (rivelazioni di De LE IO, di notevole importanza ai fini della tesi accusatoria), dichiarazioni di soggetto non ancora esaminato in dibattimento.
Con riferimento alle dichiarazioni rese all'estero dal De LE, è appena il casi di precisare che non può configurarsi alcuna violazione di legge per la omessa registrazione delle stesse ex art. 141-bì s c.p.p., atteso che, come è pacifica giurisprudenza, le forme e le modalità di assunzione di atti all'estero soggiacciono alle regole processuali del luogo (v., ex plurimis, Cass., sez. VI, u.p. 13 luglio 1999, Pafumi;
Cass., sez. VI, u.p. 28 settembre 1995, Baldini), ne' può dirsi che la formalità richiesta dalla citata norma attenga alla sfera dei principi di ordine pubblico interno. Discende che, nel caso in esame, le dichiarazioni rese nelle indagini dai soggetti che si sono poi sottratti al contraddittorio dibattimentale ben possono utilizzate a fini cautelari (come lo potranno essere ai fini del giudizio di responsabilità all'esito del dibattimento) proprio in quanto la loro attendibilità, secondo quanto esposto dal Tribunale, risulta "confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità".
Quanto alla concreta consistenza del quadro indiziario, come sopra definito, i ricorrenti non svolgono alcuna specifica censura. D'altro canto, esiste giudicato cautelare circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza sulla esistenza di una organizzazione criminosa, della quale facevano parte i ricorrenti, volta programmaticamente a un sistematico traffico di stupefacenti, con l'apprestamento di mezzi strutturali e finanziari idonei al reperimento delle sostanze all'estero, all'organizzazione di viaggi, alla disponibilità di mezzi di trasporto, alla individuazione di luoghi di stoccaggio, all'allestimento della rete di vendita (v. Cass., sez. VI, c.c. 22 settembre 2000, r.g. 4400 del 2000) Quanto alle esigenze cautelari, contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale ha adeguatamente motivato anche circa la sussistenza del concreto pericolo di reiterazione criminosa, ex art. 274 comma 1, lett. a), c.p.p.; sicché anche la censura sul punto si rivela manifestamente infondata. Risulta peraltro che TR NO in data 6 luglio 2000 e LL IO in data 18 luglio 2000 sono stati posti agli arresti domiciliari.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in lire 1.000.000 (un milione).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno di lire 1.000.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2001