Massima: La tempestività della costituzione nel giudizio di costituzionalità deve essere valutata con riferimento al giorno della notifica a mezzo ufficiale giudiziario, e non a quello della notifica a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Infatti, attesa la specialità dei giudizi innanzi alla Corte costituzionale, la modalità della notifica mediante PEC non può, allo stato, ritenersi compatibile - né è stata sin qui mai utilizzata - per la notifica dei ricorsi in via principale o per conflitto di attribuzione. […]
Massima: Ai fini della tempestività, ed ammissibilità, dell'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri è sufficiente l'allegazione dell'attestazione, proveniente dal Segretario del Consiglio dei ministri, della delibera autorizzativa della resistenza in giudizio, e non anche la contestualità del suo deposito. (Nella specie, relativamente al conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Calabria a seguito della delibera del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2018 e del telegramma del 6 dicembre 2018, n. 6079/10.1, non è accolta l'eccezione di tardività - per mancanza del contestuale deposito della delibera del Consiglio dei ministri, autorizzativa della resistenza in giudizio - della costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri).
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