Articolo 121 della Costituzione
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1 gennaio 1948
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7 gennaio 2000
Art. 121.
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potesta' legislative (( . . . )) attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Puo' fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale e' l'organo esecutivo delle Regioni.
((Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne e' responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica)) .



Entrata in vigore il 7 gennaio 2000
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