Versione
1 gennaio 1948
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7 gennaio 2000
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Art. 121.
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potesta' legislative (( . . . )) attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Puo' fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale e' l'organo esecutivo delle Regioni.
((Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne e' responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica)) .
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potesta' legislative (( . . . )) attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Puo' fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale e' l'organo esecutivo delle Regioni.
((Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne e' responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica)) .
Commentari • 396
- 1. Art. 121 della Costituzione italiana: commento e spiegazione sempliceChiarastella Gabbanelli · https://www.lexplain.it/diritto/ · 17 giugno 2024 · 66.455734
L'art. 121 della Costituzione italiana stabilisce che gli organi della Regione sono il Consiglio regionale, la Giunta e il Presidente della Giunta. L'art. 121 della Costituzione si trova nella Parte II "Ordinamento della Repubblica", Titolo V. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 347
- 1. Corte Cost., sentenza 03/12/2024, n. 192Massima: Se una componente fondamentale della forma di stato delineata dalla Costituzione è il regionalismo, connotato dall'attribuzione alle regioni di autonomia politica, che si specifica in autonomia legislativa (art. 117 Cost.), amministrativa (art. 118 Cost.) e finanziaria (art. 119 Cost.), a cui si aggiunge la garanzia dell'autonomia degli enti locali, parimenti, però, la Costituzione definisce la Repubblica come «una e indivisibile» (art. 5 Cost.). […]Massima: Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 5 e 138 Cost., dell'intera legge n. 86 del 2024 e degli artt. 2, commi 1, 2 e 4, e 4, che disciplinano l'attuazione dell'autonomia differenziata. […]Leggi di più...
- regioni·
- regioni a statuto ordinario·
- disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata·
- insussistenza·
- non fondatezza delle questioni. (classif. 215015).·
- ricorso della regione autonoma sardegna·
- inammissibilità delle questioni. (classif. 215015).·
- non fondatezza della questione. (classif. 215015).·
- ricorso della regione puglia·
- illegittimità costituzionale. (classif. 215015).·
- violazione del principio di differenziazione di cui all'art. 116, terzo comma, cost.·
- illegittimità costituzionale in parte qua. (classif. 215015).·
- ricorso delle regioni toscana e campania·
- in genere·
- approvazione della legge quadro attuativa del precetto costituzionale