Articolo 1323 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1323.

(Norme regolatrici dei contratti).

Tutti i contratti, ancorche' non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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