(Norme regolatrici dei contratti).
Tutti i contratti, ancorche' non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo.
[…] Mi pare pacifico che la disposizione sia di ordine pubblico e quindi che una nota difforme sia nulla ai sensi dell'art. 1418 c.c. (che applicherei alla nota ex art. 1323 c.c.). […]
Leggi di più…[…] Tale contratto è soggetto alla disciplina dettata, oltre che dai patti negoziali, dalle norme generali contenute nel titolo II del libro IV del codice civile (art. 1323 c.c.), nonché, per quanto non previsto, dal titolo 1599 c.c. e 2643, n. 8, c.c. e, ove stipulato da un condominio per consentire a terzi l'installazione del ripetitore sul lastrico solare del fabbricato condominiale e richiede l'approvazione di tutti i condomini solo se la relativa durata sia convenuta per più di 9/nove anni […]”. […]
Leggi di più…[…] Brocardi, Actio in rem, disponibile all'indirizzo https://www.brocardi.it/A/actio-in-rem.html. [5] Tale regola troverebbe un addentellato in quella parte della Costituzione che tutela la libertà di iniziativa economica, in particolare gli articoli 41 e 42. [6] L'articolo 1323 c.c. sottolinea, infatti, come la disciplina dei contratti atipici sia data, oltre che dalle disposizioni generali sul contratto, anche dalle norme che disciplinano fattispecie analoghe. [7] I nuovi contratti devono, però, realizzare interessi che l'ordinamento ritiene degni di tutela e questo controllo è affidato al giudice in via successiva, non potendo provvedervi la legge in via preventiva. [8] M. […]
Leggi di più…[…]
Leggi di più…[…] Tale accordo, che abbia ad oggetto la disponibilità di una specifica area, deve essere letto alla luce delle norme generali contenute nel titolo II del libro IV del codice civile, ad esempio l'art. 1323 c.c.; nonché, per quanto non previsto dal titolo, in forza delle norme sul contratto tipico di locazione per ciò che è descritto all'art. 1953 c.c. e della pattuizione ammessa in deroga al principio dell'accessione che attribuisca lo jus tollendi alla compagnia di telecomunicazioni concessionaria del godimento del lastrico (salvo l'obbligo di ripristino del lastrico medesimo in caso di eventuali danneggiamenti derivanti dalle operazioni di rimozione); […]
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