Sentenza 7 ottobre 2009
Massime • 2
La nullità della notificazione eseguita all'imputato all'estero, erroneamente ritenuto latitante, è a carattere generale, ma non è assoluta e quindi resta sanata se non tempestivamente eccepita.
Non è sufficiente a integrare l'incompatibilità del difensore la diversità di posizioni giuridiche o di linee di difesa tra più imputati, ma occorre che la versione difensiva di uno di essi sia assolutamente inconciliabile con la versione fornita dagli altri assistiti, così da determinare un contrasto radicale e insuperabile, tale da rendere impossibile, per il difensore, sostenere tesi logicamente inconciliabili tra loro.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/2009, n. 41305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41305 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 07/10/2009
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 813
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 21958/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) JO DA N. IL 29/06/1971;
2) HE ND N. IL 24/12/1972;
avverso la sentenza n. 2844/2004 CORTE APPELLO di MILANO, del 29/11/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dott. RIELLO Luigi, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata nei confronti di KA, con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per il giudizio di primo grado per il giudizio;
per il rigetto del ricorso di RA.
Uditi i difensori degli imputati:
- per RA, l'avvocato ANCILOTTI Enrico, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi;
- per KA, l'avvocato VALIGNANI Valerio, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi.
RILEVA IN FATTO
1. - Con sentenza, deliberata il 29 novembre 2007 e depositata il 14 gennaio 2008, la Corte di appello di Milano, ridotte le pene per MI KA e per DI RA a dieci anni, sei mesi di reclusione e cento-tredicimila Euro di multa (pel primo) e a sette anni, un mese di reclusione e centottomilacinquecento Euro di multa (per l'altra), ha confermato, nel resto, la sentenza del Tribunale di Milano 4 dicembre 2003, di condanna (con le pene accessorie di legge) dei suddetti appellanti, imputati - entrambi - A) del delitto, in concorso con DI DE, SA DE, LE IN, MU ZE LE, TR AL, KA AR e ET HK, di associazione per delinquere finalizzata al reclutamento, al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione, previa introduzione clandestina nel territorio dello stato di meretrici straniere extra comunitarie, essendo KA il dirigente e l'organizzatore, mentre la RA conduceva le immigrate in Italia, le avviava al meretricio, forniva loro il supporto logistico, controllava la attività e riscoteva i proventi;
B) del delitto di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12 per aver favorito l'ingresso in Italia di AL SE e di ON IN, cittadine moldave, al fine di sfruttarne la prostituzione;
C) del delitto di cui alla L. 20 febbraio 1958, n. 75, artt. 3 e 4, per l'induzione, il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione della SE e della ON;
D) del delitto di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12 per aver favorito l'ingresso in Italia di svetlana RA, di CA RO e di MA NO, cittadine moldave, al fine di sfruttarne la prostituzione;
E) del delitto di cui alla L. 20 febbraio 1958, n. 75, artt. 3 e 4, per l'induzione, il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione delle precitate RA, CA e NO;
F) del delitto di cui al D.Lgs.25 luglio 1998, n. 286, art. 12 per aver favorito l'ingresso in
Italia di quattro straniere extracomunitarie, non meglio identificate, tra le quali una nome AN, al fine di sfruttarne la prostituzione;
G) del delitto di cui alla L. 20 febbraio 1958, n. 75, artt. 3 e 4, per l'induzione, il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione delle ridette donne;
H) del delitto di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12 per aver favorito l'ingresso in Italia di AL AU e di tale NA, entrambe cittadine rumene, al fine di favorirne la prostituzione;
L) del delitto di cui alla L. 20 febbraio 1958, n. 75, artt. 3 e 4, per l'induzione, il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione di AU AL;
- la sola RA - L) del delitto di false dichiarazioni continuate a un pubblico ufficiale sulla propria identità, ai sensi degli artt. 48, 81 e 495 c.p. per aver declinato, il 19 gennaio 2001, in occasione del proprio fermo, all'ufficiale di polizia giudiziaria, Matteo DE, le false generalità di KA Lanza, nata a [...] il [...]; e per aver, in precedenza, indotto la CA e la RA a dichiarare le false generalità, rispettivamente di LA RI e di NA GI, ai Carabinieri della Stazione di San Donato Milanese.
Sulla base compendio probatorio costituito: delle testimonianze delle persone offese, RA, NO, CA e AU;
delle individuazioni fotografiche effettuate da costoro, delle deposizioni degli ufficiali di polizia giudiziaria (TE, AN, ZO, DE M. e BE); delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche di KA con RA e con gli altri associati (in particolare delle telefonate del 17 dicembre 2000, del 18 dicembre 2000, del 19 dicembre 2000 e del 12 gennaio 2001); dei servizi di controllo del territorio e delle persone pericolose, eseguiti dalla Polizia e delle relative emergenze foto- dattiloscopiche;
i giudici di merito hanno accertato il coinvolgimento degli imputati nel delitto associativo e nei reati fine, nonché il delitto di false dichiarazioni perpetrato dalla RA;
l'istruttoria dibattimentale ha ricostruito l'attività della associazione criminale, dedita al reclutamento transfrontaliero delle prostitute, al favoreggiamento e allo sfruttamento del meretricio, protrattasi nell'arco di circa un anno;
a capeggiare l'organizzazione era KA dall'Albania; la RA, principale collaboratrice di KA, svolgeva un ruolo chiave;
costei gestiva stabilmente, la base logistica ubicata in un appartamento al quarto piano di edificio sito in Via Brembo, n. 11, a Milano;
impartiva alle ragazze le istruzioni circa le tariffe e le prestazioni;
somministrava loro l'abbigliamento, i profilattici e una modesta somma di denaro per il fabbisogno giornaliero;
riscoteva il provento del meretricio, pari fino a L. un milione e mezzo per ogni prostituta;
ragguagliava costantemente KA, col mezzo del telefono, dell'andamento della attività criminale;
il meretricio era esercitato nei pressi della via Emilia, in corrispondenza dello svincolo autostradale di San Donato Milanese;
tutte le vittime, prima di essere avviate alla prostituzione, erano state private della libertà e fatte oggetto di minacce e, in alcuni casi, di violenza sessuale in Albania da parte della organizzazione;
per impedire che, in Italia, si sottraessero al controllo i prosseneti avevano loro sottratto i documenti di identità; talvolta tutto il ricavato del meretricio, compresa la quota che gli sfruttatori avevano promesso di rimettere alle famiglie delle giovani, veniva incamerato dalla organizzazione criminosa.
Con riferimento ai motivi di gravame e in relazione a quanto assume rilievo nel presente scrutinio di legittimità, la Corte territoriale ha motivato nei termini che seguono.
Non sono fondate le eccezioni di nullità formulate dagli appellanti in ordine: 1) alla adozione dei decreti di latitanza, 2) alla notificazione del decreto dispositivo del giudizio, 3) alla celebrazione del giudizio di primo grado, alle ordinanze dibattimentali del 6 febbraio, del 2 aprile, del 4 luglio,del 24 settembre e del 19 novembre 2003 e alla sentenza, in dipendenza della ritenuta incompatibilità del difensore (avvocato Brunati), designato in sostituzione, ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4, "praticamente in tutte le udienze" dell'avvocato Grati, nominato di ufficio, 4) alla assunzione del teste AU, per l'omessa preventiva audizione della parti in ordine alla ammissione della prova de qua. Nè, infine, meritano accoglimento 5) le mozioni difensive di rinnovazione della istruzione dibattimentale.
1) L'assunto difensivo della mancanza dei verbali di vane ricerche è documentalmente smentito dei ridetti verbali, redatti in data 27 settembre 2001 per KA, in pari data e, ancora, in data 10 gennaio 2002 per la RA. Le ricerche eseguite presso le abitazioni dei coimputati e di altre persone coinvolte nella vicenda e, per la RA, anche nei luoghi ove ella soleva esercitare il meretricio risultano adeguate.
Nel contrasto tra gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità è condivisibile l'indirizzo secondo il quale la latitanza dell'imputato residente all'estero esclude l'applicazione degli adempimenti previsti dall'art. 169 c.p.p. e la "giuridica possibilità di eseguire notificazioni all'estero" non comporta la cessazione della latitanza (sentenza 29702/2003); e, d'altro canto, manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale dell'art. 296 c.p.p., per la supposta irragionevole disparità di trattamento tra latitante e irreperibile (sentenza 2024/1996). Non è influente - a tacere della circostanza che non può essere scartata l'ipotesi della saltuaria, pregressa presenza in Italia del KA - la circostanza che l'appellante risiedeva in Albania. Conta soltanto ai fini della latitanza l'assenza dell'imputato nel territorio dello Stato.
Dalle conversazioni intercettate si desume, peraltro, che KA era a conoscenza della ordinanza cautelare emessa a suo carico, tanto da commentare che a lui "non potevano fare nulla".
2) Il decreto dispositivo del giudizio è stato ritualmente notificato a KA e alla RA il 2 agosto 2002, preso lo studio del difensore di ufficio, avvocato Antonello Grati del foro di Milano, mediante consegna nelle mani del collaboratore addetto alla ricezione degli atti, indicato col cognome (GL). E nessuna altra specificazione onomastica era necessaria ai fini della validità della notificazione, non essendo messo in dubbio che la persona fisica, individuata dal cognome in parola, prestasse servizio con l'indicata mansione nello studio del legale.
3) Destituita di fondamento è la tesi degli appellanti circa la incompatibilità dell'avvocato Brunati, difensore della coimputata AR, designato in sostituzione dell'avvocato Grati, nominato di ufficio per KA e RA. Non sussiste, infatti, alcun contrasto di interessi, effettivo e reale, nel senso precisato dalla giurisprudenza di legittimità, tra le posizioni degli appellanti;
costoro sono imputati in concorso;
la responsabilità dell'uno è indipendente da quella degli altri;
la AR non è parte offesa dei reati attributi agli altri due;
ne' la RA è parte offesa dei reati ascritti a KA;
nessuna rilevanza assumono, in punto di incompatibilità, strategie e opzioni tecniche seguite dal difensore, non sindacabili nel merito, a dispetto dell'asserito pregiudizio derivato ai giudicabili.
4) Esclusa l'incompatibilità, sono utilizzabili gli atti acquisiti col consenso del difensore degli imputati. Nè ricorre la denunziata nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 525 c.p.p., in quanto la difesa ha consentito la utilizzazione degli atti di istruzione dibattimenti assunti dal Collegio in diversa composizione. 5) Al di là della erronea indicazione contenuta nel processo verbale della udienza del 2 aprile 2003, la AU non è "teste di riferimento"; si tratta di teste a carico indicato nella lista del Pubblico Ministero in data 17 dicembre 2001 e ammesso, nel contraddittorio dibattimentale, con l'ordinanza di ammissione della prove alla udienza del 4 novembre 2002.
6) Deve escludersi la ricorrenza di alcuna delle ipotesi contemplate nell'art. 603 c.p.p., commi 2 e 4; manca la prova della mancata conoscenza, senza colpa, da parte degli imputati dell'atto di citazione per il giudizio di primo grado;
rileva, in proposito, la considerazione degli stretti rapporti personali tra KA e la RA;
risultano, pertanto, prive di fondamento le richieste di rinnovazione della istruzione dibattimentale. Immotivate sono, innanzitutto, le istanze di nuovo esame di numerosi testi e della AR, già sentiti in prime cure, e di trascrizione e traduzione delle intercettazioni, oggetto della già espletata perizia trascrittiva. Non sono influenti i nuovi testimoni indicati, in ordine ai movimenti di KA o in ordine alla detenzione da questi subita in Albania;
la circostanza può, pure, supporsi come accertata, ma non è rilevante in considerazione della "maggiore ampiezza dell'arco temporale, dal 1999 al gennaio 2001, dei fatti addebitati", rispetto al periodo indicato della carcerazione (dal 6 ottobre 1999 al 18 settembre 2000), e della possibilità del mantenimento, non ostante la detenzione, di contatti anche indiretti con l'associazione.
Esaurito il vaglio delle censure di rito e delle richieste istruttorie, proposte dagli appellanti, la Corte territoriale, nel merito, ha considerato quanto appresso.
Al di là di fisiologhe imprecisioni, dovute a plausibili "difetti di memoria", a conoscenze incomplete, all'incertezza di dati onomastici, le testimonianze delle persone offese sono affatto attendibili: le rappresentazioni offerte presentano sostanziale concordanza;
difetta qualsivoglia interesse per la formulazione di accuse calunniose. In ordine al delitto associativo, non è decisiva l'obiezione difensiva che i contatti tra KA e la RA siano avvenuti col mezzo del telefono;
peraltro dalle conversazioni intercettate emerge che tra i due appellanti, legati anche da relazione sentimentale, intercorrevano "diversi tipi di contatti e incontri"; non contraddice la struttura unitaria della associazione per delinquere la divisione di compiti o zone di attività; ne', tampoco, è necessario che ogni associato sia coinvolto nella compartecipazione di tutti i reati fine;
l'associazione realizzava, piuttosto, una efficace organizzazione delle attività delittuose, mediante la "staffetta tra reclutatoti, scafisti, accompagnatori, addetti a biglietti, autisti";
lo sfruttamento avveniva in maniera coordinata.
In difetto di dichiarazioni espresse circa la immigrazione della SE e della ON soccorre la considerazione della loro oggettiva presenza nella base in via Brembo e della analogia con le altre speculari vicende a offrite la prova del delitto di cui al capo B). L'erronea indicazione della data dell'ingresso in Italia della SE è priva di rilevanza, laddove nel finale del capo di imputazione è correttamente indicato, che il reato fu consumato "in epoca antecedente all'8 gennaio 2000".
La responsabilità della condotte di prossenetismo, di cui al capo C), è certamente ascrivile, sulla base delle circostanziate deposizioni delle persone offese, a KA, il quale "teneva le fila" di tutta la illecita attività e alla RA che la organizzava materialmente.
Ricorrono le aggravanti del numero delle persone e della direzione della compartecipazione delittuosa, tenuto conto dei correi "non identificati, alcuni dei quali certamente operanti all'estero", i quali assicuravano il necessario supporto logistico prima della partenza per l'Italia.
In relazione ai delitti sub D) e sub E) le dichiarazioni di CA, NO e RA non necessitano di riscontri, trattandosi delle testimonianze delle persone offese;
non occorre la "perfetta ricostruzione" a opera di tutte e tre di ogni singolo dettaglio;
ne' - per le ragioni già esposte e in considerazione del ruolo svolto nella compartecipazione delittuosa - appare fondata l'obiezione difensiva circa la detenzione di KA. La deposizione della AU "chiara e precisa" offre adeguata dimostrazione della responsabilità degli appellanti in ordine ai delitti sub F), sub G), sub H) e sub I). In proposito, non rilevano l'omesso esame di una delle parti lese (AN) e la mancata identificazione delle altre tre, di cui al capo sub G); la AU ha riferito quanto appreso;
inoltre concorrono le emergenze delle intercettazioni telefoniche del 15 dicembre 2000 e dei giorni successivi in ordine alla organizzazione del viaggio da Bari a Milano delle quattro prostitute e al relativo addestramento. Dei reati di cui al capo sub L), quello commesso il 4 febbraio 2000 è estinto per maturata prescrizione. Mentre è incontestabile, alla stregua della testimonianza dell'ispettore DE M., la responsabilità della RA per le false dichiarazioni sulla propria identità del 19 luglio 2001.
La estrema gravita dei fatti e la assenza di "concreta resipiscenza" rendono gli indagati immeritevoli della concessione delle attenuanti generiche;
ne' giova per la RA la circostanza che anche costei si desse al meretricio, in considerazione della attiva collaborazione prestata nella compartecipazione delittuosa.
Quanto, infine, al trattamento sanzionatorio il reato più grave, ai fini della continuazione, è quello di cui al capo sub F). In base al principio della applicazione della norma più favorevole, nella successione di leggi penali, deve aversi riguardo alla novella del 30 luglio 2002, n. 189.
Tra i delitti di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, art. 12, scanditi ai capi sub B), sub D), sub F) e sub H), è certamente configurabile la continuazione, in quanto si tratta di autonomi reati, mentre la previsione della sanzione pecuniaria proporzionale in funzione del numero delle immigrate agevolate trova applicazione in relazione a ciascun singolo delitto.
Il riconoscimento della continuazione tra tutti i delitti e la individuazione del reato base, nei termini indicati rende superata la doglianza degli appellanti per la applicazione di plurimi e distinti aumenti di pena per i delitti sub C), sub E), sub G) e sub I), piuttosto che di un solo aumento pel delitto aggravato ai sensi della L. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 4, comma 1, n. 7, per la pluralità delle persone offese, in quanto deve tenersi conto, comunque, della gravita di "ogni specifico fatto".
La pena finale deve essere computata nella misura indicata, valutata la gravita e la reiterazione della condotte, sia in relazione alla pena base che agli aumenti a titolo di continuazione:
- per KA, pena base anni sei ed Euro centomila di multa (in ragione di Euro venticinquemila per ciascuna delle quattro persone);
aumentata ai sensi dell'art. 112, comma 1, n. 2 a sei anni ed Euro cento-cinquemila; ulteriormente aumentata, a titolo di continuazione, in ragione di mesi sei e di mille Euro per ciascuno degli altri otto delitti in continuazione;
- per RAl, pena base anni cinque, Euro centomila di multa (in ragione di Euro venticinquemila per ciascuna delle quattro persone);
aumentata, a titolo di continuazione, in ragione di tre mesi e di mille Euro per ciascuno degli altri otto delitti in continuazione e in ragione di un mese e cinquecento Euro per il delitto sub L). 3. - Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, KA e RA, col ministero dei rispettivi difensori di fiducia, avvocati Valerio Valignani ed Enrico Ancelotti.
3.1 - KA, mediante atto recante s.d. depositato il 17 marzo 2008, sviluppa tredici motivi.
Con successivo atto, inoltrato col servizio postale il 13 settembre 2009 e pervenuto il 23 settembre 2009, il difensore, avvocato Valignani, sviluppa le censure formulate nel primo e nel quinto motivo di ricorso e formula due motivi aggiunti.
3.1.1 - Col primo motivo denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione agli artt. 165, 169, 295 e 296 c.p.p. con riferimento al decreto 4 ottobre 2001, recante la declaratoria della latitanza, e deduce la nullità delle notificazioni eseguite in virtù del provvedimento e - per propagazione - di tutti gli atti consecutivi dipendenti, compresi quelli della udienza preliminare e dei giudizi, dei dibattimenti di merito e delle sentenze di entrambi i gradi.
Il difensore espone, con ampio corredo di riferimenti, che le risultanze investigative, fatte proprie dai giudici, conclamano univocamente la costante presenza di KA, in Albania e, precisamente, a Durazzo, luogo della sua residenza, per tutto l'arco di tempo interessato dalla vicenda processuale;
dal dibattimento è anche emerso che addirittura l'imputato era stato tratto in arresto, per altra causa, in Albania e incarcerato in quel Paese dal dicembre 1999 al settembre 2001; secondo lo stesso accertamento di merito, infine, KA esercitava la direzione della attività delittuosa, associativa e concorsuale, a lui attribuita, operando da Durazzo. Argomenta, quindi, il difensore: difettano palesemente le condizioni per la dichiarazione della latitanza;
KA non è mai fuggito dal territorio dello Stato;
ne' mai si è sottratto alle ricerche della polizia giudiziaria italiana, essendo sempre rimasto all'estero, nel luogo di residenza, senza che il giudice procedente avesse mai promosso l'estradizione, ne' curato di far notificare gli atti col rito prescritto dall'art. 165 c.p.p. per gli imputati residenti all'estero; priva di pregio e inconferente è la menzione della Corte territoriale circa le ricerche dell'imputato eseguite dalla polizia giudiziaria in Italia e, dunque, in luoghi dove il ricercato non poteva sicuramente trovarsi, secondo quanto emerso dalle indagini già espletate;
ne' è seriamente prospettabile la congettura del Collegio che KA potesse aver fatto ingresso clandestinamente in Italia, laddove risulta che l'imputato si trovava in Albania, in carcere dal 6 ottobre 1999 al 18 settembre 2000 e, successivamente, agli arresti domiciliari fino al 16 ottobre 2001;
epperò era escluso che, al momento della emissione della ordinanza di custodia cautelare in carcere del 17 settembre 2001 KA, avesse inteso sottrarsi alla esecuzione della misura;
la circostanza che successivamente, attraverso contatti con gli altri imputati, il giudicabile potesse aver avuto notizia del provvedimento è irrilevante non potendosi, evidentemente, configurare il caso della fuga (presupposto della latitanza) per chi stabilmente e da tempo si trovava all'estero; laddove l'accertata, pacifica assenza dal territorio e la mancata esecuzione della ordinanza coercitiva - contrariamente al contrario, erroneo avviso della Corte territoriale - non sono sufficienti a integrare la situazione giuridica della latitanza;
e ha errato, ancora, il Collegio nel ritenere, a dispetto dell'arresto di legittimità invocato dall' appellante, non applicabili al caso in esame, le disposizioni dell'art. 169 c.p.p.;
diversamente opinando si prospetta - in gradata ipotesi - la questione della legittimità costituzionale degli artt. 165, 169, 295 e 296 c.p.p. per violazione degli artt. 24, 11, 111 e 117 Cost., in relazione all'art. 6, comma 1, lett. a) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Roma il 4 novembre 1950, "nella parte in cui prevedono che, allorché alla data di emissione di una ordinanza di custodia cautelare sia noto che il destinatario della medesima non si trova sul territorio dello Stato, ne' vi si è mai trovato dalla data del reato per cui si procede, e sia del medesimo noto un domicilio estero, l'autorità giudiziaria procedente possa procedere alla dichiarazione di latitanza e a ogni successiva notifica mediante consegna al difensore, anziché procedere con le forma dell'art. 169 c.p.p. per le notifiche all'imputato residente all'estero";
l'ordinamento, infatti, certamente non addossa all'imputato l'onere di informarsi dell'accusa a suo carico ne', tampoco, quello di immigrare nello Stato del giudice procedente per consegnarsi alla autorità.
3.1.2 - Col secondo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione agli artt. 168 e 171 c.p.p.. L'impugnativa investe la notificazione all'imputato del decreto che ha disposto il giudizio di primo grado e tutti gli atti successivi. Il difensore deduce: è incerta la identità della persona fisica che (nello studio dell'avvocato Grati) ricevette materialmente la copia del decreto: la grafia del cognome è leggibile, piuttosto che come GL, diversamente come IE ovvero SA;
la abbreviazione della qualità del consegnatario, interpretata dalla Corte territoriale, nei termini di addetto alla ricezione, non specifica la natura del rapporto di costui con il professionista, ne' le relative mansioni nello studio legale. Consegue, pertanto, la nullità della notificazione.
3.1.3 - Col terzo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, à sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p., in relazione agli artt. 97 e 106 c.p.p.. Il difensore deduce: l'avvocato Grati, nominato di ufficio difensore del ricorrente, non è intervenuto ad alcuna udienza del dibattimento di primo grado;
il Tribunale ha designato in sostituzione, ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4, l'avvocato Brunati, difensore di fiducia della coimputata AR;
il medesimo avvocato Brunati è stato designato in sostituzione dell'avvocato Grati anche per la difesa della RA;
tra le posizioni del ricorrente e quelle delle due imputate (AR e RA) sussiste incompatibilità; è errata la distinzione operata dalla Corte territoriale "tra incompatibilità di posizioni e incompatibilità per atteggiamenti difensivi"; l'istituto della incompatibilità è posto a presidio della effettività della difesa, in relazione alla insorgenza di "situazioni di conflitto di interessi" tra le parti assistite dal medesimo legale. Dopo aver citato gli interventi difensivi dell'avvocato Brunati alle udienze del 6 febbraio, del 2 aprile, del 4 luglio e del 24 settembre 2003, nel controesame dei testi AN, DE M., TE, RA, ZO, NO, CA e AU, il ricorrente aggiunge: il legale non ha formulato domande in ordine alla posizione di KA e per la sua difesa;
il teste TE ha, peraltro, dichiarato nel controesame che AU era divenuta alla fine "il punto di riferimento di KA"; la strategia difensiva era essenzialmente volta ad accreditare la tesi che la posizione della AR fosse equiparabile a quella delle vittime dello sfruttamento;
l'avvocato Brunati, pur concludendo per l'assoluzione di KA dal delitto associativo, ha chiesto, per gli altri reati solo il contenimento della pena nel minimo;
mentre per la AR ha sollecitato l'assoluzione per non aver commesso il fatto da tutti i reati (contestati in concorso con KA); nel corso del dibattimento il professionista ha prestato il consenso per l'acquisizione di vari atti di indagine e, in precedenza, appellando, nell'interesse della AR, il provvedimento di rigetto della istanza di revoca custodia cautelare, aveva dimostrato di non dubitare della esistenza della organizzazione criminale capeggiata da KA;
sicché il pregiudizio per la difesa del ricorrente era "in re ipsa" e manifesto.
3.1.4 - Col quarto motivo il ricorrente deduce "violazione dell'art.603 c.p.p. per l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale".
Il difensore ribadisce che è decisiva la prova circa la detenzione subita in Albania, essendo illogico supporre che in concomitanza della restrizione il giudicabile potesse dirigere l'associazione e l'attività dei compartecipi nella perpetrazione dei delitti fine. Sostiene, quindi, il ricorrente che la rinnovazione doveva essere disposta, in relazione a tutte le altre richieste difensive, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 4, argomentando che il gravame prontamente proposto avverso la sentenza di primo grado dimostrerebbe la mancanza della pregressa conoscenza della citazione e che - per le considerazioni in precedenza esposte - non ricorre l'ipotesi della volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti del procedimento. 3.1.5 - Col quinto motivo il ricorrente denunzia, à sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione al delitto di cui al capo sub B).
Il difensore oppone: manca la prova dell'ingresso illegale in Italia di SE e di ON;
l'immigrazione clandestina non può essere desunta dal successivo sfruttamento della prostituzione delle due donne;
costoro ben possono essere venute legalmente in Italia ed essere state, poi, indotte alla prostituzione;
nessuna emergenza suffraga la dimostrazione del ruolo di organizzatore, attribuito al ricorrente, e della aggravante del numero delle persone;
l'esclusione, inoltre, della responsabilità di DE DI contraddice la ricostruzione della Corte territoriale. 3.1.6 - Col sesto motivo il ricorrente formula analoga censura di vizio della motivazione, in relazione ai delitti di cui ai capi sub D) e sub E), con riferimento alla condotta concernente la parte lesa CA, deducendo: la testimone non ha individuato fotograficamente KA;
non ha avuto rapporti con lui;
è pervenuta in Italia via terra, col treno dalla Romania, seguendo un diverso itinerario;
durante il soggiorno in Italia della donna, KA era detenuto in Albania.
3.1.7 - Col settimo motivo il ricorrente ripropone la medesima censura, sempre in relazione al capo sub D), con riferimento alla condotta concernente la parte lesa NO, deducendo: la Corte territoriale non ha considerato le deduzioni difensive;
il racconto della testimone circa l'ingresso clandestino in Italia è lacunoso e impreciso;
ella non ha riconosciuto KA;
ne' ha reso dichiarazioni a carico del ricorrente.
3.1.8 - Con l'ottavo motivo il ricorrente denunzia, ancora, vizio di motivazione, nei sensi indicati, in relazione ai delitti di cui ai capi sub F) e sub G), opponendo: la AU non ha riferito alcuna circostanza circa l'ingresso clandestino delle tre ragazze non identificate;
dalle intercettazioni si desume che RA prelevò e accompagnò solo AN;
nessuna risultanza conforta la supposta prostituzione delle tre giovani e, tampoco, il coinvolgimento di KA.
3.1.9 - Col nono motivo il ricorrente investe con analoga censura il punto relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, obiettando: KA all'epoca dei fatti era trentenne;
era sicuramente incensurato;
la sua identità è affatto certa;
la gravita dei fatti ha formato oggetto di valutazione nella commisurazione della pena.
3.1.10 - Col decimo motivo - e con quelli che seguono - il ricorrente dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. h) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Il mezzo di impugnazione concerne la determinazione della pena base del delitto di cui al capo sub F).
Il difensore censura: la Corte territoriale ha operato illegittimo riferimento al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 3 bis, novellato dal D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito nella L. 12 novembre 2004, n. 271, e inapplicabile, pel divieto della retroattività della legge penale meno favorevole, alla condotta dell'imputato; dalle considerazioni svolte dalla medesima Corte, in ordine alla determinazione della pena per la RA, si desume che il giudice a quo ha inteso effettivamente applicare la norma successiva che ha inasprito il trattamento sanzionatorio. 3.1.11 - Con l'undicesimo motivo il ricorrente si duole degli aumenti operati a titolo di continuazione per i delitti di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, riportati ai capi sub B), sub D) e sub
H); e obietta che, in base al meccanismo sanzionatorio della norma incriminatrice, doveva essere esclusivamente incrementata la pena base pecuniaria, restando inalterata quella detentiva. Il difensore argomenta: il reato è a condotta libera;
è irrilevante l'epoca dell'ingresso di ogni straniero;
per ogni gruppo di stranieri, di cui il soggetto attivo del reato abbia agevolato l'ingresso, non è data la consumazione di un nuovo e distinto reato, come immotivatamente ha assunto dalla Corte territoriale. 3.1.12 - Col dodicesimo motivo il ricorrente censura la irrogazione dei plurimi aumenti di pena, applicati ai sensi dell'art. 81 c.p., comma 2, per i delitti di lenocinio di cui ai capi sub C), sub E) e sub I); stigmatizza il fraintendimento dei motivi di gravame sul punto e la svalutazione della questione sollevata dalla difesa, ritenuta di "scarsa rilevanza pratica", a dispetto della "distinzione concettuale e normativa" tra il reato aggravato e il reato continuato e del criterio di proporzione. Il difensore, con richiamo di pertinenti arresti di legittimità, deduce: la speciale previsione della L. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 4, comma 1, n. 7, deroga al regime generale della continuazione;
il concorso di delitti aggravati ai sensi della citata disposizione, in continuazione tra loro, è configurabile solo nella ipotesi di "distinti episodi di sfruttamento, segmentati e separati nel tempo", restando esclusa la applicazione dell'art. 81 c.p., comma 2, "quando non vi è alcuna soluzione di continuità nello sfruttamento di più prostitute";
nella specie l'attività di sfruttamento della associazione si è, per l'appunto, protratta "senza soluzione di continuità" dal gennaio 2000 al gennaio 2001.
3.1.13 - Col tredicesimo motivo il ricorrente denunzia che immotivatamente e in violazione del criterio di proporzione, la Corte territoriale ha applicato lo stesso, indifferenziato aumento di pena per tutti i reati in continuazione, non ostante le differenze delle pene edittali e del numero della persone offese, relativamente ai delitti di identico titolo;
affatto illogico risultando il riferimento alla gravita dei singoli fatti.
3.1.14 - Col quattordicesimo motivo di ricorso (primo dei motivi aggiunti) il ricorrente eccepisce la sopravvenuta prescrizione del delitto di cui al capo sub I), sul presupposto della maturazione, in data 13 settembre 2008, del termine massimo (tenuto conto degli atti interruttivi), assertivamente pari a sette anni e sei mesi. 3.1.15 - Col quindicesimo motivo di ricorso (secondo motivo aggiunto) il ricorrente formula analoga eccezione, nei termini anzidetti, in relazione al delitto di cui al capo sub G), che afferma prescritto il 13 luglio 2008.
3.2 - RA, mediante atto dell'8 marzo 2009, sviluppa otto motivi.
3.2.1 - Col primo motivo denunzia, à termini dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, à sensi dell'art. 179 c.p.p., in relazione agli artt.165 e 296 c.p.p.. Il difensore, ribadisce l'eccezione di nullità del decreto di latitanza del 14 gennaio 2002 e deduce che le ricerche, documentate dal processo verbale redatto il 10 gennaio 2002, eseguite con esito infruttuoso, presso il casello di Melegnano, in viale Sarca e la strada Binaschese, furono incongrue e incomplete, e neppure ripetute nei luoghi ove la RA aveva dimorato (Via Brembo, Via Parrini) o era stata notata (Via Tracia) e presso i quali era stata, peraltro, in precedenza ricercata, giusta verbale del 27 settembre 2001.
3.2.2 - Col secondo motivo la ricorrente denunzia, ai termini dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, à sensi dell'art. 179 c.p.p., in relazione agli artt. 168 e 171 c.p.p., riproponendo l'eccezione di nullità della notificazione del decreto che ha disposto il giudizio di primo grado.
Il difensore ribadisce che è assolutamente incerta l'identità della persona cui l'ufficiale giudiziario consegnò la copia del decreto e obietta che la mancata partecipazione al dibattimento dell'avvocato Grati avrebbe comportato la "impossibilità della difesa di dimostrare, come suggerito dalla Corte di appello, che nessun addetto alla ricezione di nome GL (o IE, oppure GL, oppure AR etc...) prestava la propria attività presso lo studio dell'avvocato Gratf.
3.2.3 - Col terzo motivo la ricorrente denunzia, ai termini dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, à sensi dell'art. 179 c.p.p., in relazione all'art. 106 c.p.p., dichiarando, altresì, di rinnovare l'impugnazione delle ordinanze dibattimentali del 4 luglio 2003, del 24 settembre 2003 e del 19 novembre 2003.
Il difensore ripropone la tesi della incompatibilità dell'avvocato Brunati. In proposito sostiene che la difesa della RA sarebbe stata "inconciliabilè con quella AR (difesa di fiducia dal legale); assume che il professionista, in occasione di un incidente cautelare nel corso delle indagini preliminari, nel redigere l'atto di appello avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari di rigetto della richiesta di revoca della custodia cautelare, avrebbe prefigurato "come certa l'appartenenza della RA DI alla organizzazione criminale capeggiata dal KA MI, indicando i medesimi quali responsabili anche del coinvolgimento della medesima AR"; argomenta, ancora, che l'avvocato Brunati "non ha di fatto svolto... alcuna attività nell'interesse della RA, con conseguente grave danno"; e che il consenso prestato dal legale alla acquisizione di due comunicazioni di notizie di reato, di due annotazioni di polizia giudiziaria, di un verbale di sommarie informazioni testimoniali (non meglio illustrati) e alla utilizzazione degli atti assunti dal Collegio in diversa composizione "ha avuto effetti rilevanti su tutta l'attività processuale".
3.2.4 - Col quarto motivo la ricorrente denunzia, ai termini dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in relazione agli artt. 195 e 468 c.p.p.. Nel reiterare l'eccezione di inutilizzabilità della testimonianza della AU, il difensore, richiamando le considerazioni svolte in proposito dalla Corte territoriale, obietta che la copia della lista testimoniale del Pubblico Ministero in suo possesso non è "completamente leggibile", sicché a esso difensore "non risulta che la teste in questione sia stata inserita regolarmente nelle liste testimoniali".
Aggiunge, infine, la ricorrente che la testimonianza della AU è inutilizzabile in relazione alle dichiarazioni de relato, riferite alle altre persone offese non esaminate a dibattimento. 3.2.5 - Col quinto motivo la ricorrente denunzia, à sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla favoreggiamento della immigrazione della SE e della ON.
Il difensore oppone: lo sfruttamento della prostituzione delle due vittime non consente di inferire che l'ingresso nel territorio dello stato sia stato agevolato da RA;
sotto tale profilo la Corte territoriale ha assolto DI DE;
una delle due donne è rientrata "in Italia con modalità assolutamente estranee a quelle addebitate alla organizzazione"; non può escludersi l'ipotesi del reclutamento successivo al regolare ingresso;
parimenti difetta la prova della aggravante del numero delle persone.
3.2.6 - Col sesto motivo la ricorrente dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 48 e 495 c.p., nonché mancanza e/o "insufficienza" della motivazione, sostenendo che "il consiglio di dare false generalità" non integra l'ipotesi della condotta determinata da errore, indotto dall'inganno, e censurando che la Corte territoriale ha omesso considerare le deduzioni, formulate in proposito con l'appello. 3.2.7 - Col settimo motivo la ricorrente dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), "violazione ed erronea applicazione della legge", in relazione al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12 e L. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3, nonché mancanza, "insufficienza", contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, circa il trattamento sanzionatorio.
Il difensore censura, innanzi tutto, l'affermazione della Corte di appello secondo la quale la pena base del delitto di cui al capo sub F) avrebbe dovuto essere aumentata da un terzo alla metà, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 3-ter, e, in proposito rileva che il Collegio ha erroneamente fatto riferimento al testo della norma, siccome successivamente modificato dal D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito nella L. 12 novembre 2004, n. 271,
inapplicabile retroattivamente alla condotte pregresse. Il difensore, poi, si duole degli aumenti applicati a titolo di continuazione e sostiene: per i delitti di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12 doveva essere esclusivamente aumentata la pena pecuniaria, fermo - in difetto di impugnazione del Pubblico Ministero - il limite di mille Euro per ciascuna immigrata, in quanto la norma incriminatrice sanziona la condotta con la pena pecuniaria proporzionale in funzione di ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso, senza che rilevi se la immigrazione sia o no contemporanea;
non è configurabile la continuazione;
l'assunto è avvalorato dalla circostanza che il Pubblico Ministero ha formulato, scandendole nei singoli capi di imputazione, "contestazioni singole non ostante vi siano riportati episodi di ingresso avvenuti a notevole distanza di tempo"; per i delitti di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione la sussunzione delle contestate condotte nella speciale aggravante della L. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 4 non consente di configurare la continuazione, in difetto di alcuna "soluzione di continuità nello sfruttamento di più persone"; ne' l'aumento di pena "per un solo reato aggravato dalla presenza di più persone sfruttate" può essere pari alla somma degli incrementi "per più reati autonomi";
gradatamente, la entità degli aumenti per la continuazione praticati in misura uguale e indifferenziata per tutti i reati - sub A), sub B), sub C), sub D), sub E), sub F), sub G), sub H) ed sub I) - è iniqua, illogica e inficiata dalla motivazione "insufficiente" e contraddittoria, avendo, poi, il Collegio computato l'aumento per il delitto sub L), in misura minore rispetto a quello degli altri delitti e, comunque, trascurato di considerare le differenze dei minimi edittali e il dato numerico delle persone coinvolte nelle condotte delittuose.
3.2.8 - Con l'ottavo motivo la ricorrente denunzia, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in ordine al confermato diniego delle attenuanti generiche.
Il difensore oppone: RA aveva all'epoca dei fatti ventisei anni;
è incensurata;
la stessa Corte ha ridotto la pena, valutando meno severamente la gravita dei fatti;
non è logico escludere il sospetto di uno sfruttamento della prostituzione in danno della ricorrente, considerate le sue condizioni di vita;
mentre il Collegio ha, addirittura, assolto la AR, non ostante costei avesse svolto analogo "ruolo di riferimento", in seno alla organizzazione, "sostituendo di fatto la RA" dopo l'arresto della ricorrente. 4. - La Corte rileva, in limine, la prescrizione maturata per tutti i delitti ascritti alla RA al capo sub L).
Già la Corte territoriale nella motivazione della sentenza impugnata - a dispetto della omessa pertinente declaratoria nel dispositivo di conferma della sentenza appellata anche relativamente al capo concernente la condanna per i reati in esame - ha accertato che per le condotte delittuose commesse il 4 febbraio 2000 era scaduto il termine prescrizionale. Di tal che il giudice a quo, nella determinazione della pena, ha applicato l'aumento, a titolo di continuazione, con esclusivo riferimento al più recente delitto di false dichiarazioni sulla propria identità personale, perpetrato dalla RA il 19 gennaio 2001.
Ma, nelle more della fase degli atti successivi alla deliberazione della sentenza di secondo grado e prima dell'inoltro a questa Corte, anche per detto ultimo reato è spirato, il 19 luglio 2008, il termine prescrizionale massimo (di anni sette e mesi sei), computato il prolungamento per l'interruzione, à sensi degli artt. 157, 160 e 161 c.p.. Conseguono, laddove non è dato apprezzare - ne' dalla difesa è stata prospettata - la ricorrenza della evidenza prevista dal capoverso dell'art. 129 c.p.p., l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata, nei confronti di RA, limitatamente ai delitti, di cui al capo sub L, perché i reati sono estinti per prescrizione, e la eliminazione della pena di un mese di reclusione e di cinquecento Euro di multa.
La pena residua finale resta determinata (in esito alla reiezione del ricorso nel resto, v. infra il paragrafo che segue) in anni sette di reclusione e in Euro centottomila di multa.
5. - Il ricorso di KA e, nel resto, quello di RA sono infondati.
5.1 - Le questioni di nullità, agitate da entrambi i ricorrenti con il primo motivo dei rispettivi ricorsi, non possono essere prese in considerazione.
5.1.1 - Le nullità ipotizzate (in relazione ai decreti di latitanza) pur rivestendo carattere generale, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) (v. Cass., Sez. 1^, 17 dicembre 2008, n. 5032/2009,
Caccavallo, massima n. 243345: "L'erronea dichiarazione di latitanza, formulata in assenza di prove della volontaria irreperibilità qualificata dalla consapevolezza che il provvedimento restrittivo è stato o può essere emesso, determina la nullità degli atti conseguenti, in specie della citazione a giudizio e della sentenza contestualmente pronunciata, che pertanto dev'essere annullata senza rinvio") non rientrano, tuttavia, nel novero delle nullità assolute (Sez. Un., 27 ottobre 2004, n. 119/2005, Palumbo, massima n. 229539:
In tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 c.p.p. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita informe diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p."). Tanto comporta che, non avendo le parti eccepito nel corso del giudizio di primo grado la invalidità degli atti impugnati (tutti risalenti alla fase processuale anteriore), la nullità non può essere dedotta (nè rilevata) dopo la scadenza del termine di decadenza, scandito dalla data della deliberazione della sentenza di primo grado, pel divieto stabilito dall'art. 180 c.p.p.. 5.1.2 - Peraltro - a prescindere dalle considerazioni operate della Corte territoriale in ordine alla eventualità della presenza (clandestina) del giudicabile in Italia sulla base delle intercettazioni delle comunicazioni telefoniche del 9, del 13 e del 19 gennaio 2001 e in relazione alla comunicazione della notizia di reato del 6 aprile 2001, v. p. 9 della sentenza - giova considerare, in relazione al più generale profilo circa l'effettiva conoscenza da parte del giudicabile del procedimento pendente a suo carico, che i giudici di merito hanno accertato che KA si teneva al corrente delle indagini mediante contatti telefonici con i coimputati: "AR comunica al KA che la RA è stata arrestata, (..) entrando in dettaglio, mostrando di essersi premurata a raccogliere e comunicare quante più notizie possibile per mettere sull'avviso KA delle indagini avviate sulla organizzazione" (pp. 14-15 della sentenza di primo grado) e, inoltre, soccorre il rilievo dei "rapporti stretti" tra il ricorrente e "i coimputati e, soprattutto, con RA DI" (p. 13 della sentenza impugnata). 5.1.3 - Con particolare riferimento alla impugnazione del (secondo) decreto di latitanza del 14 gennaio 2002, relativo alla RA, è, infine, appena il caso di aggiungere che la questione neppure ha formato oggetto di doglianza in sede di appello, concernendo il gravame il precedente decreto del 4 ottobre 2001. Sicché concorre l'ulteriore profilo di inammissibilità ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3, trattandosi di violazione di legge non dedotta con i motivi di appello.
Manifestamente irrilevante si prospetta, pertanto, la proposta eccezione di legittimità costituzionale, concernendo questione estranea all'oggetto del presente scrutinio di legittimità. 5.2 - Prive di fondamento sono le eccezioni di nullità delle notificazioni del decreto dispositivo del giudizio formulate dai ricorrenti.
Entrambe le notificazioni furono eseguite dall'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 165 c.p.p., presso lo studio - in Milano alla Via Rancati, 6 - del difensore di ufficio degli imputati, avvocato Antonello Grati, il 2 agosto 2002.
L'indicazione del cognome della persona che ricevette l'atto, presso lo studio legale dell'avvocato Grati, con la specificazione (quantunque abbreviata) che si trattava di addetto alla ricezione:
"add. ric.", vale a identificare univocamente il consegnatario. E, comunque, consentiva alla difesa ogni opportuna indagine e controllo, malgrado le prospettate (e, peraltro, meramente soggettive) difficoltà di interpretazione dei caratteri di alcune lettere del cognome dell'addetto.
Nè è dato comprendere come l'assenza in aula dell'avvocato Grati abbia pregiudicato o reso impossibile siffatta indagine. Assorbente e affatto esaustiva - per i profili che rilevano ai fini della validità della notificazione - è, infine, la indicazione che la persona fisica la quale materialmente ricevette le copie degli atti, era, per l'appunto, addetta all'uopo. Nessuna rilevanza assumono le ulteriori mansioni eventualmente disimpegnate dal consegnatario, ne' il tipo o la natura dei rapporti intrattenuti col professionista titolare dello studio legale.
Sicché priva di pregio alcuno è la doglianza difensiva per la carenza della indicazione di tali dati nella relazione di notificazione.
5.3 - Non ricorre la denunziata incompatibilità dell'avvocato Brunati - difensore di fiducia di KA AR, imputata in concorso con i ricorrenti nel delitto associativo (capo sub A) e in due dei reati scopo (capi sub G e sub I) - a esercitare, in sostituzione dell'avvocato Grati, ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4, la difesa (cumulativa) di KA e RA.
È, innanzitutto, da escludere che nelle posizioni processuali di persone giudicabili imputate, in concorso tra loro, dei medesimi reati possa ravvisarsi veruna aprioristica incompatibilità (cfr. circa il carattere meramente formale della speciale e atipica ipotesi di incompatibilità introdotta dall'art. 106 c.p.p., comma 4 bis e circa le conseguenze della inosservanza della disposizione: Sez. Un., 22 febbraio 1997, n. 21834, Dike, massima n. 236373). La giurisprudenza di questa Corte ha fissato il principio di diritto secondo il quale "non è sufficiente ad integrare l'incompatibilità la diversità di posizioni giuridiche o di linee di difesa tra più imputati, ma occorre che la versione difensiva di uno di essi sia assolutamente incompatibile con la versione fornita dagli altri assistiti, così da determinare un contrasto radicale ed insuperabile, tale da rendere impossibile la prospettazione di tesi difensive logicamente inconciliabili da parte di un difensore comune" (Sez. 2, 19 gennaio 2006, n. 5918, Bagnasco, massima n. 233497; Sez. 6, 5 luglio 1999, n. 2547, Merolla, massima n. 214931; Sez. 5, 10 settembre 1998, n. 11847, Panariello, massima n. 211921; Sez. 1, 6 maggio 1996, n. 6286, Valente, massima n. 205182; Sez. 6, 11 luglio 1994, n. 11369, Kamoumi, massima n. 199370). Questa Corte ha avuto anche modo di chiarire che, neppure nel caso in cui un imputato abbia reso "affermazioni di significato pregiudizievole per l'altro", è apprezzabile la incompatibilità del comune difensore, "quando affermazioni di tal genere, pure intervenute, non possono essere comunque utilizzate a fini di prova" (Sez. 1, 10 novembre 2003, n. 4178/2004, Longo, massima n. 229988). Tale indirizzo di rigore, tradizionalmente osservato, deve essere tenuto fermo. Trova, infatti, ulteriore ancoraggio e conforto in seguito alla riforma del giusto processo.
Il ripudio dell'ordinamento per il modello inquisitorio, in virtù della legge costituzionale del 23 novembre 1999, n. 2, comporta l'abbandono di ogni ipertrofica configurazione del ruolo e delle funzioni del giudice, sicché, nella verifica sulla compatibilità della difesa cumulativa, à termini dell'art. 106 c.p.p., l'accertamento e l'apprezzamento del giudicante devono essere operati nel rispetto della intangibile autonomia del magistero difensivo e della insindacabilità delle scelte tecniche del difensore, sia tattiche che strategiche, risultando, peraltro impraticabile, per la gnoseologia del processo (orientato verso il modello accusatorio) il controllo di merito da parte del giudice (non a conoscenza - a differenza delle parti - del complesso delle emergenze investigative nella loro interezza) circa la concreta efficacia della difesa. Orbene, i difensori non hanno offerto la dimostrazione dell'assunto della inconciliabilità delle difese, sotto il profilo che la difesa della AR (peraltro condannata in prime cure e assolta in appello) avrebbe compromesso la difesa dei ricorrenti o di alcuno di essi;
ne' hanno rappresentato e documentato che, nel corso del dibattimento, il legale abbia formulato enunciati o sostenuto tesi, pregiudizievoli, in fatto o in diritto, per KA e/o RA, nel senso, cioè, che l'innocenza di uno dei giudicabili postulasse la personale responsabilità degli altri.
Al riguardo, sotto nessun aspetto, implicano la conclusione della "inconciliabilità delle difese" la valutazione (meramente soggettiva dei difensori ricorrenti) della condotta processuale dell'avvocato Brunati e la censura delle scelte tecniche operate dal professionista, a) in relazione alle conclusioni rassegnate nella discussione finale;
b) in relazione al consenso prestato per la acquisizione di alcuni atti di indagine ovvero per la utilizzazione di atti della istruzione dibattimentale, assunti dal Collegio in diversa composizione;
c) in relazione alla scelta, adottata in occasione degli interventi in controesame, di astenersi dal formulare domande concernenti la posizione di KA. E, palesemente, affatto irrilevanti sono la considerazione della risposta, fornita da un teste in seguito a domanda del difensore concernente la AR, o il rilievo della attività difensiva prestata, fuori del dibattimento, nel corso delle indagini preliminari, in sede di incidente cautelare, con riferimento alla redazione dell'appello de libertate per la AR.
5.4 - Affatto ritualmente e validamente il giudice a quo ha ammesso e assunto la testimonianza della parte lesa AU.
All'accertamento operato dalla Corte territoriale, circa la inclusione della teste AU nella lista depositata dal Pubblico Ministero, la ricorrente oppone (soltanto) che la copia dell'atto in possesso del difensore non sarebbe completamente leggibile sicché il dato non risulterebbe al legale.
La palese irrilevanza della dedotta circostanza dispensa da ogni ulteriore considerazione.
5.5 - In relazione alla ulteriore denunzia delle inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato rese della ridetta testimone, con riferimento alle confidenza apprese da altra persona offesa, è appena il caso di aggiungere che "debbono essere ritenute utilizzabili le dichiarazioni de relato quando nessuna delle parti processuali si sia avvalsa del diritto di chiedere che sia chiamato a deporre il teste di riferimento, in quanto l'art. 195 c.p.p. circoscrive l'ipotesi di inutilizzabilità solo al caso in cui il giudice abbia omesso la citazione dei testimoni diretti, nonostante l'espressa richiesta diparte" (Cass., Sez. 6, 24 ottobre 2003, n. 46795, De Rose, massima n. 226930; Sez. 1, 25 febbraio 2001, n. 989, Puzzo, massima n. 186743; Sez. 2, 1 marzo 1996, n. 4022, Esposito, massima n. 204755; Sez. 6, 15 dicembre 1998, n. 1691/1999, Leone, massima n. 212504; Sez. 5, 5 ottobre 1999, n. 12890, Boraggine, massima n. 215547; Sez. 3, 28 novembre 2001, n. 1948/2002, Muscas, massima n. 221060; Sez. 4, 4 ottobre 2004, n. 46556, Biancoli, massima n. 231465; Sez. 4, 24 ottobre 2005, n. 1151/2006, Cannellino, massima n. 233170; Sez. 2, 10 gennaio 2006, n. 3632, Zaccaro, massima n. 233337; Sez. 3, 29 novembre 2006, n. 9801/2007, Baldi, massima n. 236005; e, da ultimo: Sez. 5, 25 gennaio 2007, n. 6522, Pusceddu, massima n. 236057: "in tema di dichiarazioni de relato, in assenza della richiesta di parte - formulata in primo grado - di sentire il teste di riferimento il giudice può esercitare anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., il potere di disporre l'audizione di detto teste di riferimento;
ma l'omesso esercizio di tale potere officioso non rende inutilizzabile la deposizione de relato"). 5.6 - Destituite di fondamento sono le censure di KA per la reiezione della mozione di rinnovazione della istruzione dibattimentale.
Con riferimento al particolare tema della detenzione in Albania del ricorrente, ripreso nel ricorso, la Corte territoriale ha spiegato che la circostanza non aveva influenza alcuna in relazione all'accertamento delle condotte di KA;
e, comunque, nell'argomentare ha supposto - sul piano dialettico - come dimostrata la circostanza medesima.
Tanto dimostra la palese insussistenza della ipotesi prevista dall'art. 603 c.p.p., comma 1, che il giudice del gravame non fosse in grado di decidere allo stato degli atti.
In relazione, poi, alla concorrente, generale mozione di rinnovazione della istruzione dibattimentale, formulata ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 4, infondata è la censura del ricorrente in ordine al rilievo della Corte territoriale, circa la omessa prova da parte dell'interessato della mancata conoscenza del decreto di citazione;
prive di pregio sono, infatti, le obiezioni difensive imperniate sulla considerazione del rito seguito per le notificazioni, sulla condotta processuale del giudicabile (di non univoca valenza e significazione) e sul richiamo delle deduzioni, in precedenza sviluppate per accreditare la tesi che KA non si sia sottratto alla esecuzione della ordinanza coercitiva, laddove, sul tema pertinente della volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti del procedimento il giudice a quo ha offerto congrua e adeguata spiegazione dei motivi del proprio convincimento.
5.7 - Effettivamente nella motivazione della sentenza impugnata è dato rilevare il riferimento erroneo, operato dalla Corte territoriale, alla aggravante ad effetto speciale, introdotta dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 3 bis, nel testo novellato dal D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito nella L. 12 novembre 2004, n. 271 la quale comporta l'ulteriore inasprimento della sanzione detentiva, prevista nel precedente comma, da un terzo alla metà, secondo la formulazione meno favorevole per l'imputato. Tale erronea citazione non ha, tuttavia, avuto alcun effetto sul dispositivo.
Per quanto riguarda la ricorrente RA tanto risulta in modo formale ed esplicito dal medesimo testo della sentenza. L'errore in cui è incorso il giudice a quo è stato, infatti, neutralizzato, dal contestuale rilievo della Corte di merito la quale ha considerato che, in difetto dell'appello del Pubblico Ministero, la pena irrogata dal primo giudice - nel rispetto dei limiti della norma vigente al momento del fatto e in misura pari al minino edittale - non poteva essere elevata.
Anche per quanto concerne KA l'errore non ha inciso sul trattamento sanzionatorio.
La Corte di appello dichiarando (peraltro contraddittoriamente) di applicare - in accoglimento - della richiesta dell'appellante il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12 nel testo modificato dalla L.30 luglio 2002, n. 189, art. 11 (più favorevole per il reo,
comminando la congiunta sanzione pecuniaria proporzionale nella minor somma di venticinquemila Euro, a fronte di L. cinquanta milioni - pari a Euro venticinquemilaottocentoventidue e ottantaquattro centesimi - previsti dalla originaria disposizione) ha ridotto a sei anni la pena base detentiva (commisurata dal Tribunale in ragione di sette anni nella osservanza dei limiti edittali - da cinque a quindici anni - previsti dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 3 nella primigenia formulazione).
La Corte ha, dunque, espressamente operato esclusivamente sulla pena base (peraltro riducendola), senza applicare in alcun modo la aggravante a effetto speciale, introdotta dal ridetto D.L. 14 settembre 2004, n. 241, siccome risulta palese dall'analitica e specifica determinazione delle componenti della sanzione finale, in quanto il computo non reca alcun cenno all'applicazione dell'aumento per la aggravante in parola.
Sicché sul punto è sufficiente procedere, ai sensi dell'art. 619 c.p.p., alla correzione, nei sensi indicati, della motivazione della sentenza, rilevando, altresì, che la Corte di appello lombarda ha erroneamente affermato che la aggravante in questione era stata introdotta dalla precedente novella 30 luglio 2002, n. 189. 5.8 - Il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 3 (applicabile nella specie, secondo la più favorevole disposizione per l'imputato, nel testo novellato dalla L. 30 luglio 2002, n. 198, sub comma 3 ter) commina la sanzione detentiva (della reclusione da cinque a quindici anni) e la congiunta la sanzione pecuniaria proporzionale (in funzione del numero degli stranieri di cui è il soggetto attivo ha favorito l'immigrazione), per ogni singola condotta agevolatrice dell'ingresso illegale in Italia di una o più persone, integrante il delitto de quo.
La norma incriminatrice deroga in tal guisa alla generale previsione contenuta nell'art. 81 c.p., comma 1. Nel caso di plurime, autonome condotte delittuose, perpetrate in esecuzione del medesimo disegno criminoso dallo stesso soggetto, trova, poi, vigore la generale disposizione della continuazione, ai sensi dell'art. 81 c.p., comma 2. Di tali principi la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione al caso di specie, sicché infondate sono le censure difensive di inosservanza o erronea applicazione della legge penale. 5.9 - Circa l'applicazione della continuazione in relazione alle ipotesi dei delitti di lenocinio previsti dalla L. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3, nel concorso della aggravante del numero delle persone offese, di cui al n. 7 del comma 1 del seguente art., questa Corte ha fissato il principio di diritto, ricordato dalla ricorrente, secondo il quale "l'aumento di pena per la continuazione è compatibile con l'aggravante speciale di aver favorito la prostituzione di più persone nel caso in cui alla cessazione di plurimi episodi di contemporaneo favoreggiamento di più persone dedite alla prostituzione segua la commissione di altre condotte analoghe" (Cass., Sez. 3^, 25 febbraio 2009, n. 15057, Gianardi, massima n. 243481).
Tale ipotesi ricorre per l'appunto nel caso in esame tra le condotte descritte ai capi sub C) e sub E), con cessazione della permanenza alla data del 6 novembre 2000, da una parte, e le ulteriori condotte di cui ai capi sub G) e sub I) con inizio della permanenza a far tempo dal 15 dicembre 2000, dall'altra parte, risultando, per l'appunto, tra i due gruppi apprezzabile intervallo cronologico (dal 6 novembre al 15 dicembre 2000).
In proposito la difesa (nella negativa di ogni soluzione di continuità) incorre in errore confondendo la identità della condotta delittuosa di compartecipazione nella perpetrazione dei delitti in esame (interrotta) con la (diversa) condotta associativa (permanente e continua) ovvero con la identità del modus operandi e dell'immanente contesto logistico e organizzativo. Pertanto, la Corte territoriale ha operato correttamente due (dei quattro) aumenti a titolo di continuazione per i delitti di cui alla L. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3 e art. 4, comma 1, n.
7. Residua la questione della continuazione ritenuta dai giudici di merito anche tra le condotte di ciascuno dei due gruppi (nei rispettivi ambiti) e dei conseguenti, ulteriori due aumenti, erroneamente operati dal giudice a quo ai sensi dell'art. 81 c.p., comma 2. Ma anche tale errore in cui la Corte di merito è incorsa nella motivazione, non ha avuto influenza decisiva sul dispositivo. Il giudice a quo ha espressamente chiarito che aveva quantificato gli aumenti ex art. 81 c.p. in funzione della valutazione (frazionata) delle singole, specifiche, concrete condotte delittuose dei giudicabili riferite a ciascuna vittima, sicché "presentava scarsa rilevanza pratica" la "alternativa fra effettuare un unico aumento di pena per tutti i reati contestati ai capi C), E), G) e i)" - conseguentemente ragguagliando la relativa "entità" al numero e alla gravità dei fatti considerati - ovvero più aumenti "separati", commisurati "allo specifico fatto", risultando inalterato il trattamento sanzionatorio finale.
E nella specie appare, dunque, evidente che, se al raddoppio (indebito) degli aumenti (da due a quattro), si correla il dimezzamento del relativo ammontare, la somma aritmetica resta perfettamente uguale.
Occorre aggiungere che gli aumenti operati a titolo di continuazione per i delitti in questione dalla Corte territoriale - in ragione di complessivi due anni e quattromila Euro per KA e in ragione di un anno di e quattromila Euro per RA - sono ampiamente contenuti nei limiti dell'aumento ex art. 81 c.p., teoricamente praticabile anche nell'ipotesi del concorso, in continuazione, di uno solo dei delitti previsti e puniti dalla L. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3 e art. 4, comma 1, n. 7.
Il giudice di merito ha, pertanto, esercitato il proprio potere discrezionale della quantificazione del trattamento sanzionatorio della continuazione, concernente i reati in parola, nei limiti di legge.
L'errore di diritto - affatto privo di concreta influenza (per il motivo indicato) sulla determinazione della pena, complessivamente irrogata per i fatti di cui ai capi sub C), sub E), sub G) e sub I) - in cui la Corte territoriale è incorsa è emendato, in base al richiamato principio di diritto, ai sensi dell'art. 619 c.p.p.. 5.10 - Per il resto non ricorre - alla evidenza - alcuna violazione di legge:
- ne' sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);
- ne' sotto il profilo della erronea applicazione, avendo la Corte di appello di Milano esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, ne', oltretutto, opponendo il ricorrente alcuna alternativa interpretazione a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato.
5.11 - In ordine all'accertamento delle condotte delittuose, alle relative circostanze ritenute, in ordine al diniego delle generiche e in ordine al trattamento sanzionatorio dei ricorrenti (sia per quanto concerne la determinazione della pena base, relativa al delitto più grave, sia per quanto riguarda la commisurazione degli aumenti per gli altri reati in continuazione) la Corte territoriale ha dato conto adeguatamente - come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. - delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. 1^, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4^, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.
Il giudice a quo ha fondato il proprio accertamento sulla coordinata valutazione del composito compendio probatorio, correttamente apprezzando le emergenze, investigative e dibattimentali, nel contesto del delitto associativo e della organizzata compartecipazione delittuosa;
e (per quanto riguarda fatti e circostanze che non hanno formato oggetto di rappresentazione diretta e immediata delle prova orale) traendo corrette inferenze, sul piano della prova logica, alle stregua delle regole empiriche desunte, con prudente apprezzamento di fatto, dall'assetto e dalla metodologia criminale della societas sceleris.
Nella dosimetria della pena la discrezionalità è stata esercitata in finzione dell'apprezzamento, sulla base del criterio della gravita, delle condotte dei giudicabili siccome accertate e rappresentate.
Mentre i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dai ricorrenti, benché inscenati sotto la prospettazione di vitia della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili à termini dell'art. 606 c.p.p., comma 3. 5.12 - Affatto infondate sono, infine, le richieste, formulate con i motivi aggiunti dal ricorrente KA per la declaratoria di estinzione dei delitti di cui ai capi sub G) e sub I) per prescrizione.
Nella specie, risalendo la sentenza di condanna di prime cure al 4 dicembre 2003, trova applicazione la norma di diritto intertemporale di cui alla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10 con conseguente ultrattività delle disposizioni contenute negli artt. 157 e 160 c.p., nel testo previgente alla entrata in vigore della novella,
circa la durata dei termini di prescrizione (in particolare: pei delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni) e circa il prolungamento massimo del termine conseguente alla interruzione.
Epperò nella specie, avuto riguardo al titolo dei reati (puniti con la pena della reclusione non inferiore ad anni cinque) e alle date di commissione, il termine prescrizionale massimo di anni quindici (risultante per effetto del prolungamento del termine ordinario di anni dieci in dipendenza delle interruzioni conseguite alle condanne in primo grado e in grado di appello) non è, ancora, spirato per nessuno dei due delitti in parola.
5.13 - Conseguono il rigetto del ricorso di KA e, nel resto, di quello della RA;
la condanna del primo al pagamento delle spese processuali;
la trasmissione di copia della presente sentenza alla Corte di appello di Milano, in relazione alla correzione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 625 c.p.p., comma 3.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata nei confronti di RA DI, limitatamente al delitto di cui al capo sub L, perché il reato è estinto per prescrizione, ed elimina la pena relativa di un mese di reclusione e di cinquecento Euro di multa, rideterminando la pena residua in anni sette di reclusione e in Euro centottomila di multa.
Rigetta, nel resto, il ricorso della RA.
Rigetta, altresì, il ricorso di KA MI che condanna al pagamento delle spese processuali.
Manda la cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza alla Corte di appello di Milano ai sensi dell'art. 625 c.p.p., comma 3. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2009