Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2006, n. 5918
CASS
Sentenza 19 gennaio 2006

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L'incompatibilità che, a norma dell'art. 106 cod. proc. pen., vieta l'affidamento della difesa di più imputati ad un unico difensore, sussiste in presenza di una situazione di interdipendenza di posizioni processuali per la quale un imputato ha interesse a sostenere una tesi che risulti pregiudizievole per l'altro imputato. Ne consegue che non è sufficiente ad integrare l'incompatibilità la diversità di posizioni giuridiche o di linee di difesa tra più imputati, ma occorre che la versione difensiva di uno di essi sia assolutamente incompatibile con la versione fornita dagli altri assistiti, così da determinare un contrasto radicale ed insuperabile, tale da rendere impossibile la prospettazione di tesi difensive logicamente inconciliabili da parte di un difensore comune.

In materia di diritto d'autore, nella individuazione dell'azione tipica del reato configurato dall'art. 171 ter, lett. c), L. 22 aprile 1941 n. 633, introdotto dall'art. 17 D.Lgs. 6 novembre 1994 n. 685 (vendita o noleggio di supporti privi del contrassegno della SIAE), la formula "vende" o "noleggia" deve essere intesa non come effettivo compimento di un atto di vendita o di noleggio, bensì come attività che consiste nel porre in vendita o rendere disponibili per il noleggio cassette o altri supporti privi del citato contrassegno (fattispecie relativa a fatti commessi antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 248 del 2000).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2006, n. 5918
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5918
    Data del deposito : 19 gennaio 2006

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