Sentenza 19 gennaio 2006
Massime • 2
L'incompatibilità che, a norma dell'art. 106 cod. proc. pen., vieta l'affidamento della difesa di più imputati ad un unico difensore, sussiste in presenza di una situazione di interdipendenza di posizioni processuali per la quale un imputato ha interesse a sostenere una tesi che risulti pregiudizievole per l'altro imputato. Ne consegue che non è sufficiente ad integrare l'incompatibilità la diversità di posizioni giuridiche o di linee di difesa tra più imputati, ma occorre che la versione difensiva di uno di essi sia assolutamente incompatibile con la versione fornita dagli altri assistiti, così da determinare un contrasto radicale ed insuperabile, tale da rendere impossibile la prospettazione di tesi difensive logicamente inconciliabili da parte di un difensore comune.
In materia di diritto d'autore, nella individuazione dell'azione tipica del reato configurato dall'art. 171 ter, lett. c), L. 22 aprile 1941 n. 633, introdotto dall'art. 17 D.Lgs. 6 novembre 1994 n. 685 (vendita o noleggio di supporti privi del contrassegno della SIAE), la formula "vende" o "noleggia" deve essere intesa non come effettivo compimento di un atto di vendita o di noleggio, bensì come attività che consiste nel porre in vendita o rendere disponibili per il noleggio cassette o altri supporti privi del citato contrassegno (fattispecie relativa a fatti commessi antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 248 del 2000).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2006, n. 5918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5918 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 19/01/2006
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - N. 66
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 014483/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BAGNASCO GIANLUIGI, N. IL 30/12/1974;
avverso SENTENZA del 13/12/2004 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAGANO FILIBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MURA Antonio che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il difensore di BA IG ricorre avverso la sentenza sopra indicata che ha accertato la responsabilità del prevenuto in ordine al delitto ricettazione ed introduzione in commercio di software e compact disk abusivamente riprodotti detenuti nel proprio esercizio commerciale (artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 648 c.p., comma 2; L. n. 633 del 1941, art. 171 ter e succ. mod., fatto commesso il
14/06/1998). Deduce violazione dell'art. 603 c.p.p. e difetto di motivazione in ordine al diniego di rinnovazione del dibattimento in grado di appello con l'acquisizione delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari dal coindagato NN UC, successivamente prosciolto, dichiarazioni con le quali lo stesso NN si attribuiva "l'esclusiva ed effettiva disponibilità di tali compact disk" lasciati nel negozio del BA in assenza di costui.
Con altro motivo deduce la violazione dell'art 106 c.p.p. per essere in primo grado stato difeso dallo stesso difensore del NN in una posizione di incompatibilità con conseguente nullità della decisione rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. Eccepisce violazione di legge per indeterminatezza del capo di accusa con cui è stato contestato di avere posto in commercio i videogiochi abusivamente riprodotti senza l'indicazione che gli stessi erano provenienti da delitto. Deduce ancora che la detenzione di oggetti privi di marchio SIAE non rientra nella fattispecie sanzionata dalla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter, lett. c essendo sanzionata la sola vendita.
Il primo motivo di ricorso è infondato in quanto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello ha carattere eccezionale ed il mancato accoglimento della richiesta volta ad ottenere detta rinnovazione in tanto può essere censurato in sede di legittimità in quanto risulti dimostrata la oggettiva necessità dell'adempimento in questione e quindi l'erroneità di quanto ritenuto dal giudice di merito circa la possibilità di "decidere allo stato degli atti", come previsto dall'art. 603 c.p.p., comma 1. Ciò significa che deve dimostrarsi l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in sede di appello (Cass. 1^ 16/07/99 n. 9151, ud. 28/06/99, rv. 213923). Nella concreta fattispecie la verifica di logicità dell'apparato motivazionale sul punto evidenzia la piena congruità logica della non necessità del mezzo istruttorio considerato che la presenza degli oggetti nell'esercizio commerciale dimostra di per sè la detenzione per la vendita e che comunque la colpevolezza del BA non può essere esclusa. È infatti del tutto logica la considerazione della corte di Palermo che ha rilevato la pretestuosità del motivo di appello considerato che in primo grado nè il BA ne' il NN si sono presentati in dibattimento per sostenere con una qualche concretezza una non credibile versione dei fatti, mentre il ricorrente è rimasto contumace anche in grado di appello.
Il secondo motivo di gravame concernente la dedotta incompatibilità del difensore è manifestamente infondato. Per aversi incompatibilità del difensore, in relazione all'assunzione da parte sua della difesa di più imputati nello stesso procedimento, occorre che sussista una situazione di interdipendenza di posizioni processuali per la quale un imputato abbia interesse a sostenere una tesi che risulti di pregiudizio per l'altro imputato;
ne consegue che non è sufficiente una diversità di posizioni giuridiche o una divergenza di linee di difesa tra più imputati, ma occorre che la versione difensiva di uno di questi sia assolutamente incompatibile con la versione degli altri assistiti, così da determinare un contrasto radicale ed insuperabile, tale da rendere impossibile la prospettazione delle tesi difensive logicamente inconciliabili da parte di un difensore comune (Cass. 6^ 21/07/99 n. 2547, ud. 5/07/99, rv. 214931; Cass. 5^ 16/11/98 n. 11847, ud. 10/09/98, rv. 211921). Nella concreta fattispecie non sussistevano concreti contrasti tra i prevenuti in assenza di accuse dell'uno verso l'altro. Anche il motivo di ricorso relativo alla genericità del capo di accusa è inammissibile ex art. 606 c.p.p., comma 3 perché non proposto con i motivi di appello. Si osserva comunque che i due capi di imputazione contengono in fatto le ipotesi delittuose addebitate dalle quali l'imputato è stato posto in grado di difendersi. In ordine al quarto motivo di ricorso questa corte condivide la prevalente giurisprudenza da ultimo ribadita anche da questa sezione (Cass. 2^ 24/06/05 n. 23769, ud. 4/05/05, rv. 231517) secondo la quale l'espressione "vende o noleggia" deve essere intesa non come effettivo compimento di un atto di vendita o di noleggio, bensì come attività che consiste nel porre in vendita o disponibili per il noleggio i supporti privi del necessario contrassegno, trattandosi di condotte lessicamente assimilabili e di pari offensività perché dirette a trarre profitto dagli oggetti abusivamente riprodotti. Deve essere confermato il principio secondo il quale in materia di diritto d'autore, nella individuazione dell'azione tipica del reato configurato dalla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter, lett. c) introdotto dal D.Lgs. 6 novembre 1994, n. 685, art. 17 (vendita o noleggio di supporti privi del contrassegno della SIAE), la formula vende o noleggia deve essere intesa non come effettivo compimento di un atto di vendita o di noleggio, bensì come attività che consiste nel porre in vendita o disponibili per il noleggio cassette o altri supporti privi del citato contrassegno, atteso che già con la L. 29 luglio 1981, n. 406, art. 1 il momento consumativo del reato allora previsto dalla L. n. 633, art. 171 risultava anticipato configurandosi con la semplice detenzione a scopo di vendita. Nè può argomentarsi a contrario a seguito della abrogazione della citata L. n. 406, artt. 1 e 2 ad opera dello stesso D. n. 685, in quanto il contenuto delle norme abrogate è stato trasfuso nel testo della legge fondamentale di settore (633/1941), attraverso un'attività di riformulazione e risistemazione organica della materia che non ha determinato alcuna "abolitio criminis". Questa Corte peraltro rileva di ufficio che il fatto contestato come delitto di cui all'art. 648 c.p. a seguito dell'introduzione della L. 18 agosto 2000, n. 248 non è più previsto dalla legge come reato,
essendo stato reintrodotto solo con D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68. Come statuito dalle S.U. con decisione 20/12/2005 n. 47164, imputato Marino, sentenza depositata il 23/12/05 (RG n. 35289), nel vigore della L. n. 248 del 2000 il concorso del reato di ricettazione era escluso, in quanto la condotta di acquisto di supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, ove non costituisse concorso in uno dei reati previsti dalla L. 22 aprile 1941, n. 633, artt. 171-171 octies integrava l'illecito amministrativo di cui all'art. 16 della stessa legge, anche se l'acquisto fosse destinato al commercio. In base al D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, che ha abrogato della L. n. 248 del 2000 (art. 4), l'art. 16 e l'ha sostituito con il nuovo testo della L. n. 633 del 1941 (art. 28), art. 174 ter solo con l'entrata in vigore di dette norme può configurarsi il concorso tra il reato di ricettazione e quello di cui alla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter mentre può configurarsi l'illecito meramente amministrativo previsto dalla L. n. 633 del 1941, art. 174 ter soltanto quando l'acquisto o la ricezione siano destinati a uso esclusivamente personale.
Nella concreta fattispecie, trattandosi di fatto del 1998, si applica la successiva disciplina temporale più favorevole introdotta nel 2000 con accertamento che il fatto previsto dall'art, 648 c.p. non è più previsto dalla legge come reato. All'annullamento senza rinvio in ordine al delitto di ricettazione segue la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo per la determinazione della pena per il delitto di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter non essendo ad oggi detto delitto prescritto, in quanto ai sette anni e mesi sei dai fatti devono aggiungersi giorni 42 di sospensioni chieste dalla difesa in primo grado, con la conseguenza che detto termine sarebbe caduto solo il 26/01/06. Va conseguentemente affermato il passaggio in giudicato dell'affermazione di colpevolezza per il delitto rinviato al giudice di merito, in quanto nella fattispecie vate infatti il principio che in caso di rinvio per la sola determinazione della pena il giudicato (progressivo) formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive successive all'annullamento parziale, trattandosi di cause sopravvenute non incidenti su quanto deciso in maniera definitiva (Cass. S.U. 23/05/97 n. 4904, ud. 26/03/97, rv. 207640).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 648 c.p. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo per la determinazione della pena del reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2006