Sentenza 25 febbraio 2009
Massime • 1
In tema di reati concernenti la prostituzione, l'aumento di pena per la continuazione è compatibile con l'aggravante speciale di aver favorito la prostituzione di più persone nel caso in cui alla cessazione di plurimi episodi di contemporaneo favoreggiamento di più persone dedite alla prostituzione segua la commissione di altre condotte analoghe.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/2009, n. 15057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15057 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 25/02/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 476
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 38834/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova;
avverso la sentenza del GIP del Tribunale della Spezia in data 11.06.2008 che ha condannato:
AR RE, nato a [...] il [...], alla pena di mesi 10 giorni 20 di reclusione Euro 400,00 di multa per il reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., L. n. 75 del 1958, art. 3, n. 8;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG Dott. IZZO Gioacchino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza;
Sentito il difensore dell'imputato, avv. Sofi Vincenzo Maria, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza 11.06.2008 il GIP del Tribunale della Spezia, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante del fatto commesso in danno di più persone, condannava RE AR, con la diminuente del rito abbreviato, alla pena di mesi 10 giorni 20 di reclusione quale colpevole di avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, favorito la prostituzione di più persone conducendole e prelevandole dai luoghi ove si prostituivano.
Proponeva ricorso immediato per cassazione il PG denunciando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale sull'omessa applicazione dell'aumento di pena per la contestata e ritenuta continuazione in relazione alla pluralità dei fatti di favoreggiamento.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Il ricorso è fondato.
È stata contestata all'imputato la circostanza aggravante di avere favorito la prostituzione di più persone anche se nell'imputazione non è stato riportato della L. n. 75 del 1958, l'art. 4, n.
7. Però, quello che rileva ai fini della contestazione dell'accusa è la compiuta descrizione del fatto, non l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati Cassazione SU n. 18/2000, Franzo, RV. 216430.
Pertanto correttamente il Tribunale ha tenuto conto dell'aggravante ai fini della comparazione delle circostanze giudicando prevalenti sulla stessa le circostanze attenuanti generiche.
Il Tribunale ha anche ritenuto che l'imputato abbia reiterato il favoreggiamento accompagnando e prelevando sul luogo della prostituzione più soggetti in diverse occasioni con ciò ravvisando plurime condotte di favoreggiamento con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso senza applicare l'aumento di pena per la continuazione che è compatibile con la circostanza aggravante di cui alla L. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 4, n. 7 nel caso di più episodi di contemporaneo favoreggiamento, prima, di più soggetti dediti alla prostituzione e poi, cessato tale episodio, di altri episodi di favoreggiamento di altri soggetti che esercitano la prostituzione. Cassazione Sez. 3^, n. 3275/1987 RV. 175376. Ne consegue che, sul punto, la sentenza deve essere annullata con rinvio per la determinazione della pena.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al mancato aumento della pena per la continuazione e rinvia alla Corte d'Appello di Genova.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 25 febbraio 2009. Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2009