Sentenza 5 luglio 1999
Massime • 2
Ai fini dell'emissione del provvedimento della custodia cautelare in carcere, non è necessario che la chiamata di correo presenti le caratteristiche e il livello probatorio voluti dall'articolo 192 cod. proc. pen. per il giudizio definitivo di colpevolezza tipico della sentenza di condanna, ma è sufficiente che le dichiarazioni accusatorie del coimputato o dell'imputato del reato connesso o collegato, valutate unitamente a tutti gli altri elementi di prova, ritualmente acquisiti al procedimento, quale che ne sia la natura, siano soggettivamente e oggettivamente attendibili e consentano, con valutazione allo stato degli atti, di ritenere, con qualificata probabilità, l'esistenza del reato e della colpevolezza dell'imputato.
L'incompatibilità, che a norma dell'art. 106 cod. proc. pen. vieta l'affidamento della difesa di più imputati ad un unico difensore, è causa di nullità della decisione soltanto se il contrasto di interessi tra coimputati è obiettivamente effettivo e reale nel senso cioè che sussista un conflitto che renda impossibile la proposizione di tesi difensive tra loro logicamente conciliabili e una posizione processuale che renda concretamente inefficiente e improduttiva la comune difesa. Ne consegue che non basta ad integrare l'incompatibilità la diversità di posizioni giuridiche fra coimputati e una semplice divergenza tra le affermazioni di costoro, ma occorre la sussistenza di un concreto interesse a fare affermazioni difensive pregiudizievoli per l'altro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/07/1999, n. 2547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2547 |
| Data del deposito : | 5 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato PISANTI Presidente del 5/7/1999
1. Dott. AN ROMANO Consigliere SENTENZA
2. Dott. Ugo Luigi SCELFO Consigliere N.2547
3. Dott. Ilario Salvatore MARTELLA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Arturo CORTESE Consigliere N.16185/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER LU, avverso l'ordinanza depositata il 27.1.1999 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, l'impugnata ordinanza e il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Ilario S. MARTELLA;
udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Vincenzo VERDEROSA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Osserva in
FATTO E DIRITTO
1. ER LU, indagato per i reati di cui agli artt.li: a) 110, 575, 577 n. 4 e 61 n. 1 c.p. (concorso in omicidio pluriaggravato di EN LO LE;
b) 110, 81 cpv. c.p. e 73 D.P.R. 309/90 (concorso in spaccio di droga continuato); c) 74 D.P.R. 309/90 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti), essendo stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, con provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Napoli, emesso in data 21.12.1998, proponeva istanza di riesame avverso detto provvedimento coercitivo chiedendo l'annullamento del provvedimento custodiale per l'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati e, in subordine, la sostituzione della misura in atto con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari a seguito di una rivalutazione delle esigenze cautelari.
Il Tribunale adito, con l'ordinanza indicata in epigrafe, annullava il provvedimento emesso dal G.I.P. limitatamente al reato ex art. 74 D.P.R. 309/90, confermando, per il resto, l'ordinanza impugnata.
2. Ricorre, nell'interesse dell'indagato, l'avv. Saverio SENESE che deduce i seguenti motivi:
a) violazione dell'art. 546 n. 1 lett. e) c.p.p. e 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt.li 106 e 178 c.p.p.. Si sostiene il vizio di omessa motivazione per avere il Tribunale affermato, con motivazione illogica e solo apparente, la insussistenza della dedotta ipotesi di incompatibilità della difesa (con riguardo alle posizioni processuali dei coindagati NA DI ed TR LO avendo fatto dichiarazioni reciprocamente accusatorie), con conseguente nullità, ex art. 178 lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 106 c.p.p., degli interrogatori resi dal NA DI e dall'TR LO in data 12.9.1998, nonostante l'evidente incolmabile contrasto di interessi esistenti tra i due coindagati, rilevabile dal testo stesso dell'impugnata ordinanza nella parte nella quale sono integralmente riportate le dichiarazioni rese dai propalanti, senza alcuna enunciazione delle ragioni per le quali sono state ritenute non attendibili le contrarie argomentazioni difensive;
b) violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt.li 273 c.p.p. e 546 n. 1 lett. e), per avere il Tribunale del riesame:
- ritenuto con motivazione illogica e solo apparente, costituire grave indizio di colpevolezza a carico del ricorrente - in ordine al delitto in contestazione di concorso in omicidio pluriaggravato, una chiamata di correo valutata con altra chiamata di correo non coincidente su elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti, omettendo di compiere la necessaria previa verifica circa l'intrinseca attendibilità di ciascuno dei due chiamanti e la mancanza di una previa concertazione;
- omesso di motivare in ordine a tutte le deduzioni difensive circa l'inattendibilità dei chiamanti in reità e la mancanza di coincidenza tra le dichiarazioni rispettivamente rese;
c) violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt.li 273 c.p.p., 546 co. 1^ lett. e) e 575 c.p., per omessa ed illogica motivazione, per avere il Tribunale del riesame:
- confermato, con motivazione illogica e solo apparente, la ordinanza di custodia cautelare nei confronti del ricorrente - in ordine al delitto in contestazione - in assenza degli elementi integranti la fattispecie in contestazione (omicidio volontario) sia sotto il profilo psicologico che sotto il profilo materiale;
- omesso di motivare il ordine a tutte le puntuali e motivate deduzioni difensive, circa l'insussistenza dei gravi indizi richiesti ex art. 273 c.p.p.;
d) violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt.li 273 c.p.p. e 546 co. 1^ lett. e), per avere il Tribunale del riesame ritenuto con motivazione illogica e solo apparente, costituire grave indizio di colpevolezza a carico del ricorrente - in ordine al delitto di spaccio di sostanze stupefacenti - una chiamata di correo con altra chiamata di correo, omettendo di compiere la necessaria previa verifica circa l'intrinseca attendibilità di ciascuno dei due chiamanti e la mancanza di una previa concertazione;
- omesso di motivare in ordine a tutte le puntuali e fondate deduzioni difensive.
3. Si premette in fatto.
Verso le ore 13,30 del 2.9.1998, al confine tra i comuni di Boscoreale e Terzigno si verificava un incidente stradale. Dagli accertamenti espletati nell'immediato dalla p.g., emergeva che il conducente di un ciclomotore aveva sbandato, invadendo l'opposta corsia di marcia e collidendo con due autovetture provenienti dalla direzione contraria detto conducente, poi identificato per EN LO LE, per le gravi lesioni riportate, veniva soccorso e trasportato da un'autovettura di passaggio all'ospedale civile di Scafati, dove giungeva cadavere. Il certificato redatto dai sanitari attestava che il cadavere presentava numerose ferite penetranti da punta e da taglio in corrispondenza del dorso, dell'addome, del capo e degli arti inferiori.
Nel corso delle indagini, in data 12.9.1998, venivano interrogati dal P.M. presso il Tribunale di Nola, ai sensi dell'art. 210 c.p.p., TR LO e NA DI, assistiti dallo stesso difensore, avv. Giuseppe RAVOTTI. I predetti, presenti al grave fatto di sangue verificatosi, rendevano dichiarazioni, che qui appare opportuno in via di sintesi richiamare.
L'TR LO si dichiarava partecipante al sodalizio criminoso, avente ad oggetto lo spaccio di sostanze stupefacenti, facente capo ad UI LE e chiamava in correità NA DI. Riferiva l'TR che il EN, pochi giorni prima del decesso, aveva consegnato al NA un pacco contenente un kg. di sostanza stupefacente del tipo marijuana perché provvedesse a rivenderla e che la mattina del 2.9.1998 lo stesso EN si era portato nella zona di smercio della droga, al fine di riscuotere il ricavato della vendita dello stupefacente. Quella stessa mattina il ER LU, venuto a conoscenza della presenza del EN, si portava in loco. Tra i due si verificava una discussione piuttosto accesa, all'esito della quale il ER colpiva, con un corpo contundente il EN, che si allontanava, quindi, dal rione a bordo del suo ciclomotore. Il NA DI, a sua volta, riferiva di avere in passato svolto attività di spaccio di sostanze stupefacenti per conto di UI LE (detto "LE ZZ), per cui percepiva la somma di lire 250.000 settimanali, che gli veniva direttamente corrisposta da TR LO, il cui compito era quello di ripartire le somme a coloro che, per conto dell'UI, smerciavano droga.
In riferimento all'omicidio del EN, dichiarava di essere a conoscenza che questi, poco prima del decesso, si era portato al rione "Piano Napoli", richiedendo con minacce i presenti (sparando anche alcuni colpi di pistola) di vendere droga per suo conto e, in particolare, con l'intento di consegnare un kg. di marijuana all'TR LO, perché provvedesse allo spaccio. La mattina del 2.9.1998 il EN tornava sul posto e l'TR, quindi, di tale presenza rendeva edotto, chiamandolo sulla utenza cellulare, il ER LU. Questi, intervenuto, iniziava col EN una discussione alquanto accesa al cui esito il NA costatava che il ER colpiva più volte il EN "con un coltellino sia nella parte anteriore che in quella posteriore". Mentre il EN tentava di scappare in direzione del suo ciclomotore, veniva colpito con un calcio ed un pugno da tal DI DA AN. Il ER, quindi, lo raggiungeva e ancora una volta lo colpiva con un coltello in corrispondenza degli arti inferiori.
Osserva il Collegio che, alla stregua di tali risultanze, fondatamente il G.I.P. prima e il Tribunale, in serie di riesame, hanno ritenuto sussistenti a carico del ER LU i gravi indizi richiesti dall'art. 273 c.p.p., sia in relazione al delitto di omicidio in danno di EN LO LE, sia in relazione al delitto di spaccio di sostanze stupefacenti, talché il proposto ricorso è da ritenersi infondato.
Va richiamato il principio che, ai fini dell'emissione del provvedimento cautelare della custodia in carcere, non è necessario che la chiamata di correo presenti le caratteristiche e il livello probatorio voluti dall'art. 192 c.p.p. per il giudizio definitivo di colpevolezza tipico della sentenza di condanna, ma è sufficiente che le dichiarazioni accusatorie del coimputato o dell'imputato del reato connesso o collegato, valutate unitamente a tutti gli altri elementi di prova, ritualmente acquisiti al procedimento, quale che ne sia la natura, siano soggettivamente e oggettivamente attendibili e consentano, con valutazione allo stato degli atti, di ritenere, con qualificata probabilità, l'esistenza del reato e della colpevolezza dell'imputato (cfr.: Cass. S.U., 21.4.1995, Costantino). In applicazione di tale principio, motivatamente il giudice del riesame ha ritenuto, sotto il profilo intrinseco, attendibili le chiamate in correità dell'TR e del NA, ove si tenga conto che i chiamanti, senza che risultassero specifici elementi a loro carico, hanno dichiarato di aver partecipato all'attività inerente la vendita della sostanza stupefacente e, per quanto, attiene alle dichiarazioni relative all'indagato, queste si caratterizzano per la loro specificità e non si evidenziano motivi, alla cui stregua, presumere che l'accusa sia conseguita a motivi di astio o rancore nei confronti del ER da parte degli stessi chiamanti.
Sotto il profilo estrinseco, il giudice a quo ha sottolineato che le dichiarazioni complessivamente rese dall'TR e dal NA si riscontrano reciprocamente, "essendo sostanzialmente sovrapponibili sia quanto all'omicidio del EN, alla causale e modalità dello stesso, sia quanto all'attività inerente la vendita di sostanza stupefacente posta in essere dall'indagato, al provento percepito e ai compartecipi all'attività delittuosa". Con riferimento a quest'ultimo episodio, le dichiarazioni rese trovano riscontro sia nelle risultanze inerenti il decesso del EN, in particolare in ordine al tipo e alla localizzazione delle ferite riscontrate, sia nelle accertate frequentazioni tra l'UI e il coindagato ER LU, in particolare sulla base delle informative di p.g. in atti. Dette risultanze, correttamente valutate nella loro complessità e interdipendenza dal giudice del riesame, non appaiono scalfite dalle discrasie riscontrate dal ricorrente, nel corso delle dichiarazioni rese dall'TR e del NA.
In ordine alla prospettata violazione dell'art. 106 c.p.p., va richiamato il principio che l'incompatibilità, che a norma del citato articolo di legge, vieta l'affidamento della difesa di più imputati ad un unico difensore, è causa di nullità della decisione soltanto se il contrasto di interessi tra coimputati è obiettivamente effettivo e reale nel senso cioè che sussista un conflitto che renda impossibile la proposizione di tesi difensive tra loro logicamente conciliabili e una posizione processuale che renda concretamente inefficiente e improduttiva la comune difesa. Non basta dunque ad integrare l'incompatibilità la diversità di posizioni giuridiche fra coimputati e una semplice divergenza tra le affermazioni di costoro, ma occorre la sussistenza di un concreto interesse a fare affermazioni difensive pregiudizievoli per l'altro (cfr.: Cass., 11.7.1994, Kamouni). Peraltro la prospettata inutilizzabilità delle due chiamate in correità, come difensivamente sostenuta, non può trovare accoglimento, in considerazione della carenza di interesse da parte dell'indagato ER, essendo egli estraneo alla tutela della norma dell'art. 106 c.p.p., che concerne esclusivamente gli imputati che nello stesso procedimento abbiano un difensore comune, per cui il vizio, ove sussistente, potrebbe essere fatto valere solo dai diretti interessati.
Per quanto, poi, attiene alle altre censure prospettate, come il numero degli autori dell'aggressione subita dal EN, l'epilogo della vicenda, con particolare riferimento alla causa della morte del predetto che - si è difensivamente rilevato - sotto l'effetto della droga si sarebbe allontanato alla guida del proprio motorino dal luogo dell'aggressione, trattasi chiaramente di censure in fatto e, pertanto, di questioni non verificabili in questa Sede. Peraltro il giudice a quo, in ordine alla volontà omicida del ER, si è adeguatamente soffermato, evidenziando che sia da quanto dichiarato dal NA e dall'TR, sia sulla base del referto medico in atti (attestante il numero cospicuo di ferite "da punta e da taglio" inferte al EN, nonché la plurima localizzazione delle stesse, inferte in parti del corpo connesse ad organi vitali o a zone particolarmente irrorate di sangue), tali emergenze rappresentino un grave quadro indiziario in relazione alla descritta attività inerente l'accoltellamento da parte del ER nei confronti del EN e al conseguente decesso di questi.
Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
la Corte di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 5 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 1999