Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/07/1999, n. 2547
CASS
Sentenza 5 luglio 1999

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Ai fini dell'emissione del provvedimento della custodia cautelare in carcere, non è necessario che la chiamata di correo presenti le caratteristiche e il livello probatorio voluti dall'articolo 192 cod. proc. pen. per il giudizio definitivo di colpevolezza tipico della sentenza di condanna, ma è sufficiente che le dichiarazioni accusatorie del coimputato o dell'imputato del reato connesso o collegato, valutate unitamente a tutti gli altri elementi di prova, ritualmente acquisiti al procedimento, quale che ne sia la natura, siano soggettivamente e oggettivamente attendibili e consentano, con valutazione allo stato degli atti, di ritenere, con qualificata probabilità, l'esistenza del reato e della colpevolezza dell'imputato.

L'incompatibilità, che a norma dell'art. 106 cod. proc. pen. vieta l'affidamento della difesa di più imputati ad un unico difensore, è causa di nullità della decisione soltanto se il contrasto di interessi tra coimputati è obiettivamente effettivo e reale nel senso cioè che sussista un conflitto che renda impossibile la proposizione di tesi difensive tra loro logicamente conciliabili e una posizione processuale che renda concretamente inefficiente e improduttiva la comune difesa. Ne consegue che non basta ad integrare l'incompatibilità la diversità di posizioni giuridiche fra coimputati e una semplice divergenza tra le affermazioni di costoro, ma occorre la sussistenza di un concreto interesse a fare affermazioni difensive pregiudizievoli per l'altro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/07/1999, n. 2547
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2547
    Data del deposito : 5 luglio 1999

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