Sentenza 24 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di prova testimoniale, l'inutilizzabilità della dichiarazione "de relato" resa dal testimone deriva esclusivamente dall'inosservanza della disposizione del comma primo dell'articolo 195 cod. proc.pen., allorchè il giudice, "richiesto dalla parte", non abbia disposto che sia chiamata a deporre l'altra persona a cui si è riferito il testimone per la conoscenza dei fatti. In mancanza della richiesta di parte, il giudice può anche esercitare il potere d'ufficio conferitogli dall'articolo 507 cod. proc.pen. (richiamato dall'art.195, comma secondo, cod.proc.pen.), ma la circostanza che egli non ritenga di avvalersi di tale potere non comporta l'inutilizzabilità della dichiarazione "de relato".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/10/2005, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 24/10/2005
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 1521
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 24000/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA GI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 12 febbraio 2003 dal Giudice di Pace di VARALLO SESIA;
udita in Pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. BAGLIONE Tindari, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 12 febbraio 2003 il Giudice di Pace di VARALLO SESIA dichiarava GI CA colpevole della contravvenzione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, articolo 186, comma 2, commessa in PIODE l'8 marzo 2002, e lo condannava,
riconosciuta la sussistenza delle circostanze attenuanti di cui all'articolo 62 bis c.p., alla pena di Euro 1.000,00 di ammenda ed alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di giorni quindici.
Il Giudice individuava le prove della responsabilità dell'imputato nelle dichiarazioni rese in dibattimento dal Maresciallo AR Alan, comandante della Stazione Carabinieri di VARALLO SESIA. Questi riferiva che l'appuntato BO, intorno alle ore 18 dell'8 marzo 2002, aveva chiesto il suo aiuto perché, mentre rientrava in caserma alla guida della propria autovettura, aveva "incrociato" il CA, persona da lui conosciuta, che teneva una condotta di guida anomala e pericolosa.
L'appuntato, a quel punto, oltre a chiamare il proprio superiore, aveva ritenuto opportuno bloccare il traffico al fine di evitare che la condotta del CA potesse essere causa di incidenti. Poco dopo, CA era di nuovo transitato e l'appuntato BO gli aveva intimato l'alt, ma senza successo.
Il maresciallo AR spiegava che al momento del suo arrivo CA aveva già fermato il veicolo in un parcheggio di PIODE. Si era allora avvicinato ed aveva "bussato" al finestrino per farlo scendere, ma CA dapprima non aveva dato segno alcuno di risposta, quindi, alla domanda se stesse bene, aveva risposto che si era fermato in un bar di SCOPELLO a bere un'aranciata. AR lo aveva allora invitato a scendere dal veicolo e CA, appena messi i piedi a terra, si era piegato sulle ginocchia al punto che il militare era stato costretto a sorreggerlo per evitare che cadesse a terra.
2. Propone ricorso per Cassazione l'imputato, chiedendo l'annullamento della sentenza.
Con unico motivo il ricorrente denuncia l'erronea applicazione della legge penale, osservando che l'affermazione di responsabilità era fondata unicamente sulle dichiarazioni de relato del Maresciallo AR (che non lo aveva visto alla guida del veicolo) e che l'appuntato BO non era stato sottoposto ad esame in dibattimento avendovi il Pubblico Ministero rinunciato dopo che il testimone, ritualmente citato, non era comparso adducendo un legittimo impedimento.
Non si era, pertanto, formata la prova che lui avesse guidato in quelle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato.
La testimonianza del maresciallo AR è, invero, integralmente utilizzabile.
Va premesso che l'inutilizzabilità delle dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone deriva dall'inosservanza della disposizione dell'articolo 195 c.p.p., comma 1, applicabile anche agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria in virtù del disposto del comma 4 del medesimo articolo. L'articolo 195 c.p.p., comma 1, prevede, peraltro, che quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il Giudice deve disporre che queste siano chiamate a deporre se vi è richiesta di parte, secondo il principio generale di cui all'articolo 190 c.p.p., comma 1, (fermo restando che, in mancanza di istanza proveniente dalle parti, il Giudice può anche esercitare il potere d'ufficio conferitogli dall'articolo 507 c.p.p.). L'inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato sanziona, dunque, la mancata audizione del testimone di riferimento soltanto qualora la parte interessata l'abbia chiesta (cfr. Cass. 5^, 5 ottobre 1999, Borragine, RV 215547; nello stesso senso v. Cass. 6^, 25 maggio 1993, Loddo, RV 196918 e, più recentemente, Cass. 4^, 4 ottobre 2004, Biancoli, RV 231465).
A questo si aggiunga che la circostanza che il Giudice ritenga di non avvalersi del potere attribuitogli dall'articolo 507 c.p.p. non comporta, invece, inutilizzabilità alcuna.
Ciò premesso, va rilevato che, nel caso in esame, non solo il testimone di riferimento è stato chiamato a deporre, ma, quando il Pubblico Ministero, a seguito del legittimo impedimento a comparire del teste medesimo, vi ha rinunciato, il difensore dell'imputato non ha ritenuto di formulare richiesta alcuna.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2006