Cass. pen., sez. III, sentenza 28/11/2001, n. 1948
CASS
Sentenza 28 novembre 2001

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In caso di annullamento con rinvio la Corte deve trasmettere gli atti al giudice di appello in tutte le ipotesi in cui, pur essendosi verificato il vizio che determina l'annullamento nel corso del giudizio di primo grado, sussista la possibilità di procedere alla rinnovazione degli atti ai sensi dell'art.604,comma 5 cod. proc. pen., dovendosi viceversa disporre la trasmissione al primo giudice solo nelle ipotesi di nullità indicate dai commi 1 e 4 del medesimo articolo 604. (In applicazione di tale principio la Corte ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte di Appello in un'ipotesi in cui la sentenza impugnata era stata annullata per avere il primo ed il secondo giudice ritenuto erroneamente utilizzabili alcune testimonianze "de relato").

È viziata da inutilizzabilità ai sensi dell'art.195 cod. proc. pen. la testimonianza indiretta allorché il giudice abbia omesso di procedere, nonostante la richiesta della difesa, all'assunzione del testimone diretto, anche nel caso in cui quest'ultimo sia persona minore di età. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di merito in quanto il giudice aveva erroneamente ritenuto non presentata dalla difesa una specifica istanza di audizione del minore, vittima di un reato di violenza sessuale, ed aveva, di conseguenza, utilizzato per la decisione le sole dichiarazioni dei testimoni "de relato").

Commentario1

  • 1Mutamento del giudice nell'abbreviato condizionato (Cass. 6930/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 febbraio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 28/11/2001, n. 1948
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1948
Data del deposito : 28 novembre 2001

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