Sentenza 15 dicembre 1998
Massime • 1
In tema di prova, l'art. 195 cod. proc. pen. (testimonianza indiretta) commina l'inutilizzabilità delle deposizioni indirette solo se sia disattesa l'espressa richiesta di parte di audizione dei testi di riferimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/12/1998, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 15.12.1998
1. Dott. Oreste Ciampa Consigliere SENTENZA
2. " Ugo Scelfo " N.1726
3. " Francesco Serpico " REGISTRO GENERALE
4. " Arturo Cortese " N.26809/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
EO ON, n. 27.12.1961
Avverso
la sentenza emessa il giorno 30.03.1998 dalla Corte d'appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Febbraro, che ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna alle spese;
Udito il difensore, avv. Daluiso, che chiede l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con sentenza del 30.03.1998 la Corte d'appello di Milano confermava la penale responsabilità di EO ON per i delitti di illecita detenzione e cessione continuata di cocaina (capo A della rubrica), illecita detenzione di Kg.
1.750 di hashish (Capo B), cessione, concertata con il contraffattore o intermediario, di una banconota falsa di L. 100.000 (capo D).
Ricorre l'imputato, deducendo:
- col primo motivo, relativo ai capi sub A e D,
l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese al P.M. dall'imputato di reato connesso NA FR, avvalsosi in dibattimento della facoltà di non rispondere, in quanto acquisite in violazione del novellato art. 513 cpp.;
- col secondo motivo, relativo al capo sub B,
l'inutilizzabilità delle deposizioni dei testi Forte e Denaro, in quanto rese de relato, e non accompagnate dall'audizione dei testi di riferimento, che doveva essere disposta indipendentemente da richieste di parte;
- col terzo ed ultimo motivo, la contraddittorietà della motivazione, che giudica univoche e convergenti le dichiarazioni accusatorie del NA e del UT, pur riconoscendo che risultano contrastanti sulla essenziale circostanza relativa a chi dei due effettivamente teneva i contatti con l'imputato in merito al presunto traffico di cocaina.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
In relazione, invero, al primo motivo di ricorso, relativo all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese al P.M. dall'imputato di reato connesso NA FR, avvalsosi in dibattimento della facoltà di non rispondere, rilevasi che, come si evince dalla sentenza di 1x grado, le dichiarazioni in parola sono state acquisite nel rispetto della norma transitoria dell'art. 6 L. 267/97. Quanto al secondo motivo, relativo all'inutilizzabilità delle deposizioni dei testi Forte e Denaro, in quanto rese de relato, e non accompagnate dall'audizione dei testi di riferimento, va rilevato che l'art. 195 cpp. commina l'inutilizzabilità delle deposizioni indirette solo se sia disattesa l'espressa richiesta di parte, che nella specie è mancata, di audizione dei testi di riferimento. Non sussiste, infine, il vizio denunciato col terzo e ultimo motivo - contraddittorietà della motivazione, in relazione alla valutazione delle dichiarazioni accusatorie del NA e del UT -, posto che l'impugnata decisione illustra in modo congruo e logico le ragioni di attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni in questione, dando correttamente atto del comprensibile tentativo di ciascuno dei due chiamanti, vanificato peraltro dall'univocità delle risultanze delle intercettazioni telefoniche e in sè ulteriormente confermativo del carattere non concordato delle due versioni, di attenuare il proprio livello di responsabilità a svantaggio dell'altro chiamante.
P. Q. M.
visti gli artt. 615 e 616 cpp., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 1999