Sentenza 10 gennaio 2006
Massime • 1
In tema di testimonianza indiretta, la sanzione di inutilizzabilità è collegata al mancato accoglimento della richiesta di parte volta alla citazione del testimone di riferimento, e non già al mero fatto dell'omessa audizione di quest'ultimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2006, n. 3632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3632 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 10/01/2006
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 5
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 037471/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AC IC, N. IL 05/01/1952;
2) AL AL, N. IL 15/07/1960;
avverso SENTENZA del 13/05/2003 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASUCCI GIULIANO;
Udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. PALOMBARINI Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 13 maggio 2003, la Corte d'Appello di Bari, 3^ sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Trinitapoli, con la quale CA LI e NO SA erano stati condannati alla pena di due anni quattro mesi di reclusione ed Euro 800,00 di multa, perché dichiarati colpevoli di ricettazione di motori, attrezzature agricole e di autocarro mod. 616 FIAT. La Corte Territoriale riteneva che la disponibilità dei beni, risultati compendio di più furti, era provata dalla prova dichiarativa acquisita in ordine agli accertamenti compiuti in merito alla proprietà dei fondi da parte degli imputati e dell'utilizzo dei motori e delle attrezzature a servizio dei fondi stessi. La mancanza di giustificazioni sulla provenienza dei beni giustificava il convincimento di responsabilità anche sotto il profilo soggettivo;
non ricorrevano i presupposti per riconoscere le attenuanti generiche (in considerazione dei precedenti penali) e l'ipotesi attenuata di cui al capoverso dell'art. 648 c.p. per il valore non trascurabile dei beni, in particolare dell'autocarro.
Contro tale decisione hanno proposto tempestivo ricorso entrambi gli imputati, che, proposta preliminare istanza di concessione di termine per valutare l'opportunità di procedere alla richiesta di applicazione della pena a norma della L. n. 134 del 2003, art. 5, comma 2, ne hanno chiesto l'annullamento atteso che i fondi non erano recintati e che al momento dell'accertamento gli imputati non erano presenti. La Corte di Appello, escludendo in quanto generico il rilievo difensivo secondo il quale il terreno non era di proprietà degli imputati, ha imposto un'illegittima inversione dell'onere della prova. La testimonianza del verbalizzante era inutilizzabile in quanto ha fatto riferimento a circostanze apprese da altre persone, che però non sono state chiamate a deporre. Si è ritenuto che attrezzature agricole prive di segni identificativi fossero di provenienza furtiva senza alcuna valida motivazione sul punto. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La richiesta preliminare è inammissibile. Ed invero la disciplina transitoria di cui alla L. 12 luglio 2003 n. 134, art. 5 esclude che il cd. patteggiamento allargato possa trovare applicazione nei giudizi di impugnazione. In tal senso milita la disposizione di cui al comma 1 del citato articolo 5 che riserva l'applicabilità "anche nei processi penali in corso di dibattimento" e che al comma 2 prevede la sospensione del "dibattimento" per periodo non inferiore a 45 gg.. L'ultimo comma conforta il limite suddetto perché per la sostituzione della pena nella nuova determinazione fa riferimento "ai procedimenti in corso" ed espressamente prevede l'applicabilità diretta in cassazione (cfr. Cass. S.U. 24/09 - 10/12/2003 n. 47289;
Cass. Sez. 2^ 13/02 - 31/03/2004 n. 15393; Cass. Sez. 5, 07/05 - 30/12/2004 n. 28644).
2. La denuncia di violazione di legge, per avere la Corte Territoriale asseritamene preteso un'inammissibile inversione dell'onere della prova, è manifestamente infondata. La sentenza impugnata ha previamente ritenuto sufficiente come prova d'accusa la testimonianza del verbalizzante sull'accertamento compiuto in ordine alla circostanza che gli imputati erano proprietari del terreno sul quale i beni provento di furto vennero trovati. A fronte di tale accertamento ha ritenuto solo generica l'affermazione difensiva contraria, con ciò non proponendo un'inversione dell'onere della prova ma la genericità della deduzione.
3. Il ricorso è manifestamente infondato laddove denuncia inutilizzabilità della prova testimoniale de relato per non essere stata assunta la testimonianza del teste di riferimento. L'art. 195 c.p., comma 1 prevede l'obbligo di citazione del teste di riferimento solo se vi sia stata richiesta di parte. La sanzione di inutilizzabilità comminata dal successivo terzo comma è quindi collegata al mancato accoglimento della richiesta e non all'omessa audizione del teste di riferimento.
4. La denuncia di mancato accertamento della provenienza da delitto dei beni diversi dall'autocarro è inammissibile, perché propone in questa sede un accertamento in fatto e quindi di merito, come tale non consentito in questa sede, tenuto conto che la sentenza di primo grado ha dettagliatamente dato conto dell'avvenuto riconoscimento dei beni da parte dei derubati e che solo genericamente con l'appello si era rilevato che, a parte l'autocarro, si trattava di beni di uso comune, senza contestare cioè in maniera specifica la correttezza dei riconoscimenti effettuati. L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il Giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al Giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30/04 - 02/07/1997 n. 6402, ric. Dessimone e altri;
Cass. S.U. 24/09 - 10/12/2003 n. 47289, ric. Petrella).
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere in conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, che in ragione dei motivi di inammissibilità, si stima equo liquidare in Euro 600,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 600,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2006