Sentenza 5 ottobre 1999
Massime • 1
In tema di dichiarazioni "de relato", la sanzione dell'inutilizzabilità non ha modo di operare qualora nel dibattimento di primo grado la parte non abbia fatto uso della facoltà di chiedere che siano chiamati a deporre i testi di riferimento, ne' ad una tale omissione può ovviarsi con la richiesta di rinnovazione -anche parziale- del dibattimento in appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/10/1999, n. 12890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12890 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Alfonso Malinconico Presidente del 15.10.1999
1. Dott. Giuliana Ferrua Consigliere SENTENZA
2. " Nunzio Cicchetti " N.1644
3. " Giuseppe Sica " REGISTRO GENERALE
4. " EL PP " N.48717/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
GG MA nato a [...] il [...].
avverso la sentenza Corte d'Assise d'appello di Roma del 25.09.1998. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nunzio Cicchetti.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gianfranco Ciani che ha concluso per rigetto del ricorso
Udito il difensore avv. Domenico Cartolaro.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza confermava quella della corte d'Assise di Roma che in data 18.07.1997 aveva condannato GG MA alla pena di anni 11 e mesi 6 di reclusione per il reato di omicidio preterintenzionale aggravato del padre, deceduto nel corso di un litigio a seguito di un colpo di bottiglione sul capo. La scomparsa della vittima (già convivente con la famiglia dell'imputato), avvenuta sin dal 02.12. 1994, era stata dichiarata sola il 06.02.1995. La vicenda giudiziaria era iniziata allorché la figlia minorenne dell'attuale ricorrente aveva riferito ad alcune parenti quanto accaduto in casa la notte del 02.12.1994. Il racconto della piccola, come, riferito, dai testi "de relato", risultava - nell'economia della struttura argomentativa - confortata da vari altri elementi probatori.
La corte d'Assise d'appello aveva rigettato la richiesta di riapertura del dibattimento per audizione della piccola AN GG, richiamo di altri testi e perizia del DNA su indumento appartenente all'imputato.
Il ricorrente allegava i seguenti motivi:
1) Violazione artt. 195 co. 1 - 3 c.p.p. sulla inutilizzabilità della testimonianza indiretta.
La richiesta di rinnovazione del dibattimento, volta a risentire anche altri testi, era stata disattesa immotivatamente. Il difensore, già nominato previa ammissione, dell'imputato al gratuito patrocinio in grado d'appello, ha chiesto - con l'annullamento dell'impugnata sentenza - la liquidazione delle spese a carico dello Stato.
Ritiene questa corte di dover rigettare il ricorso.
Entrambi i motivi sono infondati.
Quanto al primo, l'art. 195 co. 1 c.p.p. prevede che il giudice debba ammettere la chiamata a deporre delle persone, cui il teste faccia riferimento per la conoscenza dei fatti, "a richiesta di parte". In mancanza di istanza proveniente dalle parti, il giudice può anche esercitare il potere d'ufficio conferito dall'art. 507 c.p.p. L'inosservanza della disposizione del comma 1 art. 195 c.p.p. "rende inutilizzabili le dichiarazioni relative ai fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone... " (art 195 co. 3 c.p.p.). Risulta subito evidente dalla lettura della norma che l'utilizzabilità delle dichiarazioni "de relato" sanziona la mancata audizione del teste di riferimento solo qualora una delle parti l'abbia chiesta.
Il mancato uso del potere ex art. 507 c.p.p. non comporta alcuna inutilizzabilità.
La richiesta della parte deve avvenire secondo le disposizioni che regalano la prova nella fase degli atti preliminari al dibattimento (art. 468 c.p.p. e di quelli introduttivi (493 c.p.p.). Non può più parlarsi di inutilizzabilità ex art. 195 co. 3 c.p.p., qualora nel dibattimento di;
primo grado la parte non abbia fatto usa della facoltà di chiedere che siano chiamati a deporre i testi di riferimento.
Nè ad una tale omissione può ovviarsi con la richiesta di rinnovazione - anche parziale - del dibattimento in appello. All'art. 603 c.p.p., infatti, può farsi ricorso - a richiesta di parte - solo quando il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (comma 1) ovvero, in ogni caso, per l'assunzione di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado (comma 2) ed a :;favore dell'imputato contumace in casi particolari (co. 4); infine "ex officio" ove ritenuta assolutamente necessaria (co. 3).
La mancata rinnovazione del dibattimento, tuttavia, non può più comportare - nel caso in cui stata chiesta l'audizione del teste di riferimento nell'ambito dell'"assunzione di nuove prove" - l'inutilizzabilità prevista dall'art. 195 co. 3 c.p.p., poiché la legale presunzione di completezza dell'istruttoria in primo grado trova applicazione anche quando la parte non abbia ritenuto di far uso del potere dispositivo ex art. 195 co. 1 c.p.p. La richiesta in appello, pertanto, va valutata e motivata dal giudice sulla base dei diversi criteri processuali propri dell'istituto della rinnovazione del dibattimento.
Nella specie, in definitiva, la richiesta di audizione del teste di riferimento è mancata in primo grado e, pertanto, non può trovare spazio la sanzione dell'inutilizzabilità della dichiarazione "de relato".
Tanto chiarito, la motivazione di rigetto dell'istanza di rinnovazione del dibattimento (nel controllo della cui logicità deve consistere il sindacato di questa corte) risulta completa e congrua nella misura in cui ne può essere dedotta la possibilità di decisione allo stato degli atti e la superfluità di ogni altro mezzo istruttorio, ivi compresa la nuova assunzione dei testi già escussi in primo grado.
Al rigetto globale del ricorso deve conseguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Sul punto relativo alla liquidazione spese a favore del difensore, in conseguenza dell'ammissione al gratuito patrocinio dell'imputato, l'art. 32 Disp. Att. c.p.p. impone che la nomina provenga dal giudice procedente, ma l'art. 12 co. 2 L. 30.07.1990 n. 217 (richiamato dalla stessa disposizione d'attuazione sopraindicata) fissa in ogni caso la competenza del giudice di merito (che abbia pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ovvero - nel caso di annullamento - del giudice di rinvio) in ordine alla liquidazione delle spese per il grado di legittimità, salva restando la questione in ordine alla sussistenza del diritto.
P. T. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 1999