Sentenza 20 settembre 2017
Massime • 1
Il momento consumativo del reato di lottizzazione abusiva "mista" si individua, per tutti coloro che concorrono o cooperano nel reato, nel compimento dell'ultimo atto integrante la condotta illecita, che può consistere nella stipulazione di atti di trasferimento, nell'esecuzione di opere di urbanizzazione o nell'ultimazione dei manufatti che compongono l'insediamento; ne consegue che, ai fini del calcolo del tempo necessario per la prescrizione, per il concorrente non è rilevante il momento in cui è stata tenuta la condotta di partecipazione, ma quello di consumazione del reato, che può intervenire anche a notevole distanza di tempo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/09/2017, n. 48346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48346 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2017 |
Testo completo
massimaris 48346-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 2407Sent. n. Sez. Aldo Fiale Presidente - PU - 20/09/2017 Aldo Aceto Relatore Giovanni Liberati R.G.N. 20343/2017 Ubalda Macrì Alessandro Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. RT RI, nato a [...] il [...];
2. OR EL, nato a [...] il [...], 3. MM AR RI, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 23/11/2016 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione del reato;
udito l'avv. Gianrico Rainaldi, difensore di fiducia di RI RT e sostituto processuale del difensore di fiducia di AR RI MM, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1.I sigg.ri RI RT, EL OR e AR RI MM ricorrono per l'annullamento della sentenza del 23/11/2016 della Corte di appello di Roma che, per quanto qui rileva, ha confermato la condanna alla pena di nove mesi di arresto e 35.000,00 euro di ammenda ciascuno inflitta dal Tribunale di Cassino per il reato di lottizzazione abusiva di cui agli artt. 110, cod. pen., 30 e 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001. Si contesta agli imputati di aver in concorso, o comunque cooperazione colposa tra loro, nella rispettiva qualità, il RT di progettista e amministratore unico della società G.R. COSTRUZIONI S.r.l.>>, titolare dei permessi di costruire, il OR di responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Cassino che aveva rilasciato i permessi di costruire n. 3079 del 2005 e 3471 del 2009, lo MM di dirigente del settore Lavori Pubblici che aveva attestato la presenza di opere di urbanizzazione primaria nel comprensorio, realizzato una lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio, in zona C2, comparto edificatorio n. 11, prevista quale zona di espansione dal PRG vigente e quale zona di espansione residua con rinvio alle zone agricole a destinazione mista dal PRG adottato dal Comune di Cassino, di complessivi mq. 133.000, attuata mediante trasformazione urbanistica ed edilizia dell'area di terreno di mq. 35.173 in origine in catasto al fg. 36, mappali 55 e 128, fg. 34, mappali 460, 720, 721, 722, 723, 724, 725, in via Casilina Sud, senza l'applicazione di un Piano Particolareggiato o di un Piano di Lottizzazione di iniziativa privata, in contrasto con l'art. 21 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, degli artt. 51 e 49 delle N.T.A. della variante al P.R.G. adottato, dell'art. 9, comma 2, d.P.R. n 380 del 2001, dell'art. 1, legge reg. Lazio n. 30 del 1974, dell'art. 23, legge reg. Lazio n. 15 del 2008, dell'art. 28, legge n. 1150 del 1942. Secondo l'editto accusatorio, la G.R. COSTRUZIONI S.r.l.>>, dopo aver acquistato con atto notarile del 13/10/2003 l'intera area di mq. 35.173, sulla quale esisteva il complesso industriale della società MUSILLI PREFABBRICATI S.r.l.>>, composto da quattro fabbricati, il 17/05/2004 aveva richiesto ed ottenuto il permesso di costruire n. 3079 del 06/04/2005 per la demolizione degli edifici esistenti (aventi una volumetria complessiva di mc. 21.721,28 mc e destinazione industriale-commerciale) e relativa ricostruzione di tre nuovi edifici di cui due a destinazione commerciale-residenziale e uno a destinazione commerciale, per una volumetria complessiva di 11.636,93 mc.. Con D.I.A. n. 97 del 06/07/2006 aveva effettuato una variante in corso d'opera che comportava un aumento di cubatura per i due fabbricati residenziali pari a mc. 265,44. Con richiesta del 04/03/2009 aveva chiesto ed ottenuto il rilascio del permesso di costruire n. 3471 del 03/07/2009 in luogo del precedente permesso n. 3372 del 2008, decaduto per rinuncia, per la costruzione di cinque fabbricati a destinazione commerciale-residenziale per complessivi 24.614,52, mc. La Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per il reato di lottizzazione abusiva connesso al rilascio del primo permesso di costruire perché estinto per prescrizione ed ha ribadito la affermazione della penale responsabilità degli imputati per il medesimo reato connesso al rilascio dell'ultimo permesso di costruire.
2.RI RT articola, per il tramite del difensore di fiducia, cinque motivi.
2.1.Con il primo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione conseguente all'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità (artt. 240, 333, comma 3, 359, 495, 501, cod. proc. pen.) relativamente alle dichiarazioni rese dal CT del PM, arch. Alfredo Fava, all'udienza del 09/05/2012, nonché all'acquisizione dell'elaborato di consulenza al fascicolo del dibattimento disposta alla medesima udienza. Deduce, al riguardo, che la Corte di appello (e prima ancora il Tribunale) ha posto a fondamento della condanna le dichiarazioni rese dal CT del PM e il relativo elaborato tecnico, acquisito all'udienza dibattimentale del 09/05/2012, benché l'incarico fosse stato conferito ed espletato in base ad una notizia di reato anonima ed al fine di assumere dati conoscitivi diretti a verificare se dall'anonimo potessero ricavarsi estremi utili per l'individuazione di una notizia di reato. Ne deriva, prosegue, la totale carenza di potere del consulente tecnico, non sanabile dalla sua deposizione testimoniale e illegittimamente ammessa nonostante le eccezioni difensive inutilmente sollevate in primo grado.
2.2.Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione risultante sia dal testo della sentenza impugnata che dal travisamento di prove dichiarative e documentali specificamente indicate, nonché l'erronea applicazione degli artt. 125, 192, 533, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., 42 e 43, cod. pen., 3, comma 1, lett. d), 9, 10, lett. c), 30, 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, 23, legge reg. Lazio n. 15 del 2008 e 28, legge n. 1150 del 1942. Oggetto di censura è l'affermazione della Corte di appello secondo la quale, posto che il reato di lottizzazione sussiste quando difetta la prova rigorosa della preesistenza e sufficienza delle opere di urbanizzazione primaria, tale prova non sarebbe stata fornita nel caso di specie perché le opere di urbanizzazione, pur esistenti, risultavano del tutto carenti e inadeguate. 3 Premessa la natura circolare del ragionamento seguito dalla Corte di appello, che svaluta i tratti distintivi del fatto tipico del reato di lottizzazione abusiva, il ricorrente ne eccepisce in primo luogo la illogicità intrinseca, in secondo luogo il contrasto con la norma che definisce la lottizzazione abusiva. Il reato in questione, afferma, presuppone che le opere edilizie insistano su suolo inedificato, che siano state abusivamente eseguite in violazione delle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti o adottati o comunque stabilite da leggi statali e/o regionali, che riguardino un'area per la prima volta interessata da un'attività capace di provocarne una profonda trasformazione socio-economica che renda necessario dotarla di una struttura viaria e di tutte le relative infrastrutture che impongono alla pubblica amministrazione di sostenere costi non preventivati legati alla concentrazione imprevista del carico urbanistico ed al conseguente necessitato intervento della medesima pubblica amministrazione per garantire luce, acqua, gas e fognature ai soggetti insediati. Orbene, sostiene il ricorrente, le opere assentite con i permessi di costruire n. 3079/05 e 3471/09 rilasciati dal Comune di Cassino non avrebbero modificato la destinazione/vocazione urbanistica dell'area di sedime di riferimento e, del pari, non avrebbero imposto l'adozione di un piano attuativo. Specifici atti processuali (allegati al ricorso in dedotto ossequio al principio di autosufficienza) contraddicono il contrario ragionamento della Corte di appello che non fa buon governo della disciplina urbanistica di riferimento. La Corte, infatti, non affronta il tema imposto dalla mancanza di violazione della destinazione edilizia ed urbanistica dell'area di sedime e da ciò deriva la mancata analisi della disciplina urbanistica da applicare al caso di specie. L'area di sedime oggetto degli interventi incriminati ricade in zona C (cd. zona di espansione) del PRG del Comune di Cassino approvato nel 1980, per cui essa era e continua ad essere destinata alla realizzazione di “nuovi complessi insediativi", come confermato dallo stesso consulente tecnico del PM e da quello della difesa. Inoltre, la Corte di appello omette completamente di esaminare il tema relativo alle condizioni che, secondo la giurisprudenza di legittimità e quella amministrativa, alternativamente sottraggono l'edificazione alla necessaria adozione di un piano di lottizzazione: a) la dotazione dell'area delle opere di urbanizzazione che assicurano i cd. servizi di minima (luce, acqua, gas, fognature); b) la sua inclusione tra aree già completamente urbanizzate;
c) il tipo di intervento (ristrutturazione edilizia e manutenzione ordinaria) seppur riguardante singole unità immobiliari o parti di esse. Orbene, come dimostrato dalle numerose prove documentali e testimoniali acquisite nel corso del dibattimento e del tutto travisate dalla Corte di appello: a) la compiuta urbanizzazione dell'area di sedime di proprietà della GR Costruzioni S.r.l.>> è stata affermata dal CT del PM ma è stata anche accertata e censita direttamente dalla Regione Lazio in sede di redazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale pubblicato il 14/02/2008, dal quale risulta che l'area in questione rientra totalmente in "ambito urbanizzato"; b) le preesistenze edilizie presenti nel comparto 11/C2 erano rilevanti e, sotto il profilo funzionale, promiscue (residenziale, commerciale e industriale), presenti sin da molti anni prima del 2004; c) l'area di proprietà della GR Costruzioni S.r.I.>>, infatti era servita da opere di urbanizzazione e da opere necessarie per allacciare l'area ai pubblici servizi, adeguate a fronteggiare le esigenze insediative derivanti dalla realizzazione delle opere assentite con i permessi rilasciati nel 2005 e nel 2009; d) la società si era anche impegnata a realizzare un'area destinata a parcheggio pubblico, estesa circa 800 metri quadrati;
e) le opere da realizzare non avrebbero compromesso la vocazione residenziale/commerciale dell'area (zona C2 di espansione); f) il comparto 11/C2 si affaccia sulla principale e trafficata via di accesso alla città di Cassino ed è intercluso tra aree completamente urbanizzate;
g) la più vasta area nella quale è compresa la zona C2 del comparto edificatorio 11, corrispondente con il tracciato della SS Casilina Sud, è compitamente urbanizzata poiché vi insistono strade residenziali, spazi di sosta e parcheggio, fognature, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas e relative stazioni di trasformazione e distribuzione, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato (campi di calcio, calcetto e bocce nel quartiere PEEP), consistentissimi aggregati urbani a carattere prevalentemente residenziale, con cospicui spazi destinati all'istruzione pubblica, aggregati urbani destinati a servizi pubblici per tutti i comparti limitrofi a detta area. Da ultimo, il permesso di costruire n. 3471 del 2009 è conforme agli indici fondiari fissati dal PRG nella zona di intervento, pari a 1,19 mc/mq. In conclusione: a) il nuovo intervento edilizio autorizzato con permesso di costruire n. 3471 del 2009 ricade in una zona parzialmente edificata ma sufficientemente urbanizzata e all'interno di un lotto intercluso, per cui non v'è necessità di adottare un piano di lottizzazione;
b) l'intervento è conforme, per destinazione d'uso, volumetria, altezze e superfici edilizie, alle previsioni di piano.
2.3. Con il terzo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione risultante sia dal testo della sentenza impugnata che dal travisamento di prove dichiarative e documentali specificamente indicate, nonché l'erronea applicazione degli artt. 125, 129, comma 2, 192, 533, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., 42 e 43, cod. pen., 3, comma 1, lett. d), 9, 10, lett. c), 30, 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, 1, legge reg. Lazio n. 30 del 1974, 54 e 55, legge reg. Lazio n. 38 del 1999, 23, legge reg. Lazio n. 15 del 2008 e 28, legge n. 1150 del 1942. Oggetto di censura è la dichiarazione di estinzione del reato di lottizzazione abusiva correlato al rilascio del permesso di costruire n. 3079 del 2005 ed, in particolare, il criterio di giudizio adottato dalla Corte di appello che, nell'affermare che, in caso di reato prescritto, la prova dell'innocenza deve risultare "ictu oculi", ha fatto riferimento alla intrinseca complessità del "thema decidendum". Confutando le considerazioni svolte dal CT del PM circa la tipologia degli interventi assentiti con il permesso di costruire del 2005 e richiamando anche gli argomenti proposti con il secondo motivo di ricorso in ordine alla possibilità di intervenire direttamente in lotti già urbanizzati ed interclusi, eccepisce, in buona sintesi, che: a) l'intervento autorizzato consisteva in una ristrutturazione e demolizione, con modifica della destinazione d'uso, dei precedenti immobili e sensibile riduzione della volumetria preesistente e del relativo carico urbanistico;
b) la traslazione dell'area di sedime è stata imposta dal rispetto delle distanze imposte dal codice della strada;
c) la ristrutturazione edilizia non è subordinata alla previa formazione del piano attuativo e legittima il mutamento di destinazione d'uso compatibile con le previsioni del PRG.
2.4.Con il quarto motivo, lamentando l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio (pari a poco meno della metà del massimo edittale della pena detentiva e superiore alla metà del massimo edittale di quella pecuniaria) commisurato anche alla consumazione del reato dichiarato prescritto e l'omessa motivazione circa la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione quale conseguenza dell'erronea applicazione degli artt. 25, 26 e 133, cod. pen., in materia di dosimetria della pena.
2.5. Con l'ultimo motivo, lamentando la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, iett. b) ed e), cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione sul punto quale conseguenza dell'erronea applicazione degli artt. 133 e 175, cod. pen.. 3.EL OR articola, per il tramite del difensore, i seguenti tre motivi.
3.1. Con il primo eccepisce la nullità della sentenza che, non pronunciandosi sull'analoga eccezione proposta avverso quella di primo grado, lo ha condannato per un fatto diverso da quello descritto nel capo di imputazione (la realizzazione di una cubatura maggiore di quella dei fabbricati preesistenti).
3.2.Con il secondo motivo eccepisce la nullità della "CTU" che ha "plagiato", adattandola al caso di specie, una relazione tecnico-giuridica in diritto urbanistico 6 scaricata dal sito internet Altalex. Non si è trattato, pertanto, dell'utilizzo indebito di materiale dottrinario come sostiene la Corte di appello.
3.3.Con il terzo motivo, richiamando le prove assunte nel corso del dibattimento (e in parte anche gli argomenti sviluppati dal RT) e lamentando che la Corte di appello si è acriticamente adagiata sulle conclusioni del primo Giudice, affronta il merito della vicenda e contesta la sussistenza del reato affermando che l'area oggetto di intervento era completamente urbanizzata e che gli attestati rilasciati in tal senso dal dirigente del settore urbanistica e lavori pubblici (peraltro sentito anche come testimone addotto dal PM invece di essere rinviato a giudizio), utilizzati ai fini del rilascio del permesso di costruire, sono stati trattati alla stregua di "pareri", piuttosto che, appunto, di "attestati". Il parere del prof. UD (che invece è stato assolto dal medesimo reato), redatto sulla base degli atti trasmessi dal Comune, è stato incredibilmente valutato alla stregua di un subdolo espediente per aggirare il divieto di edificazione diretta. In realtà, la Corte di appello non ha considerato che, secondo la giurisprudenza amministrativa, la decadenza dei vincoli di piano legittima l'edificazione diretta sulla base degli indici stabiliti dall'art. 15.8 delle NTA. Mancano dunque i presupposti fattuali e giuridici per affermazione che possa aver commesso con dolo il reato addebitatogli.
4.AR RI RM propone, per il tramite del difensore di fiducia, quattro motivi.
4.1. Con il primo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., la violazione del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza. Deduce, a sostegno, che nessuno dei testimoni e dei consulenti escussi ha affermato che l'attestazione da lui rilasciata non corrispondesse a vero.
4.2.Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla errata valutazione dell'attestazione da lui rilasciata, errore frutto della confusione operata dai Giudici di merito circa i distinti concetti di "comprensorio" (più vasto e oggetto della sua attestazione) e di "comparto". L'aver, dunque, asserito che il "comprensorio" è servito da opere di urbanizzazione primaria pubbliche può costituire un'affermazione generica (come riconosciuto dal CT del PM e dal perito del Tribunale) ma non falsa. Il proprio collocamento a riposo pochi giorni dopo il rilascio dell'attestazione e due anni prima deila domanda di permesso di costruire spezza il nesso di causalità, oggettivo e soggettivo, tra il reato e la condotta incriminata, non potendosi egli nemmeno lontanamente immaginare l'uso che sarebbe stato fatto del certificato.
4.3.Con il terzo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. l'errata o comunque l'omessa valutazione del terzo motivo di appello con il pen., 7 quale era stata censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva affermato che le opere di urbanizzazione erano insufficienti a servire un futuro probabile insegnamento, laddove l'attestazione da lui rilasciata riguardava l'esistenza delle opere, non la loro sufficienza e proporzionalità.
4.4.Con il quarto motivo eccepisce l'errata o comunque l'omessa valutazione della prescrizione maturata prima della sentenza impugnata, avuto riguardo sia al termine iniziale (la data di rilascio dell'attestazione, 03/01/2006), sia alla eccepita natura permanente del reato stesso, sia all'erroneo computo, ai fini della sospensione, del rinvio del dibattimento per impedimento del PM. In ogni caso, conclude, il reato è ad oggi prescritto. MOTIVI DELLA DECISIONE 5.I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito illustrate.
6.I fatti sono stati così ricostruiti dal Tribunale di Cassino.
6.1. La società G.R. COSTRUZIONI S.r.l.>> (d'ora in poi GR), legalmente rappresentata dal RT, aveva realizzato, all'interno del comparto 11 della zona C2 di espansione del PRG del Comune di Cassino, tre nuovi edifici, di cui due a destinazione residenziale e uno a destinazione commerciale. L'intervento era stato autorizzato con permesso di costruire n. 3079 del 06/04/2005 e prevedeva la demolizione e la ricostruzione degli edifici industriali esistenti di proprietà della società MUSILLI PREFABBRICATI S.r.l.>>. Nello specifico, a seguito dell'intervento, era stata realizzata una volumetria complessiva di 11.636,93 metri cubi a fronte dei 21.721,28, preesistenti.
6.2.Con successivo permesso di costruire n. 3471 del 03/07/2009 era stata autorizzata la realizzazione "ex novo" di cinque fabbricati a destinazione commerciale e residenziale per complessivi mc. 24.614,52. 6.3. Tutti gli interventi ricadevano nel territorio di Cassino, Via Casilina Sud, su terreni di estensione complessiva, tra superficie coperta e scoperta, di mq. 35.173, già di proprietà della Musilli Prefabbricati ed acquistati dalla GR nel 2003. I terreni ricadevano nel comparto edificatorio n. 11, classificato come zona omogenea C2 del PRG di Cassino approvato con delibera regionale del 20/08/1980, nel quale l'edificazione era subordinata alla adozione di un piano attuativo di iniziativa pubblica o privata. I piani di iniziativa pubblica però non sono mai stati approvati. La variante al PRG, adottata con delibera consiliare del 23/12/2004 ma mai approvata, aveva mutato il regime edilizio del comparto, classificato come zona di “espansione residua" del PRG vigente, normato dagli artt. 48 e 51 delle NTA in variante secondo i quali la destinazione d'uso principale era quella ad attività agricola, residenziale e turistico-alberghiera con 8 destinazioni complementari di commercio diffuso, servizi e artigianato di servizio e produttivo, compatibilmente con l'esercizio dell'attività agricola. In ogni caso l'edificazione era subordinata ad un piano di lottizzazione da presentare, a cura dei proprietari consorziati, entri due anni dalla adozione della variante di piano.
6.4.Ne consegue, ha affermato il Tribunale, che in detta area avrebbero potuto essere realizzati solo gli interventi edilizi specificamente indicati dall'art. 9, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 e in conformità alle prescrizioni in esso richiamate, con esclusione degli interventi di nuova costruzione, quali quelli effettuati dalla GR in esecuzione del permesso di costruire n. 3079 del 2005, e comunque delle ristrutturazioni di uno o più edifici che comportassero modificazioni della destinazione d'uso superiore al 25 per cento delle destinazioni preesistenti.
6.5.A favore di tale conclusione militano, in estrema sintesi, secondo il Tribunale, le seguenti considerazioni:
6.5.1.l'intervento edilizio richiesto ed assentito con il permesso di costruire del 2005 prevedeva la completa demolizione degli immobili esistenti e la ricostruzione di tre nuovi edifici di cui due a destinazione residenziale e uno a destinazione commerciale, per una volumetria complessiva di mc. 11.636,93 (a fronte di una volumetria preesistente di 21.721,28 mc);
6.5.2.in sede istruttoria, a fronte delle perplessità sulla qualificazione degli interventi come "ristrutturazione" che avrebbero imposto senz'altro il rigetto della domanda, fu invece richiesto il parere di un esperto di diritto urbanistico (il prof. Felice UD) che concluse nel senso della qualificazione degli interventi come ristrutturazione e della loro liceità ai sensi dell'art. 9, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, senza premurarsi di accertare la sussistenza delle ulteriori condizioni alle quali detta norma subordina tali interventi nelle cd. "zone bianche", insussistenti nel caso di specie (di qui la definizione della richiesta di parere come "uno scaltro espediente giuridico" utilizzato, alla luce delle considerazioni che seguono, per consentire un intervento non ammissibile e dissimulare l'atteggiamento di acconciscendenza dell'amministrazione a favore del privato e di un'iniziativa immobiliare chiaramente speculativa);
6.5.3.per effetto dell'intervento richiesto (e autorizzato), infatti, la precedente destinazione d'uso industriale sarebbe stata radicalmente mutata in misura superiore al 25 per cento, tant'è che la volumetria residenziale corrispondeva al 49,06 per cento di quella preesistente;
6.5.4.gli immobili ristrutturati, inoltre, non solo non erano progettualmente identici, per sagoma e volume, a quelli demoliti, secondo la definizione di ristrutturazione all'epoca vigente, ma ne era prevista la ricostruzione in area di sedime diversa rispetto a quella originaria (in contrasto con gli artt. 8, legge reg. 9 Lazio n. 36 del 1987 e 17, legge reg. Lazio n. 15 del 2008 e con la definizione stessa di ristrutturazione);
6.5.5.la traslazione dell'area di sedime non era giustificata da motivi di circolazione stradale, posto che la Via Casilina si sarebbe trovata a 100 metri di distanza e che non vi sarebbe stata alcuna interferenza con la cd. strada di penetrazione;
in realtà lo spostamento, così come la realizzazione di una volumetria inferiore a quella preesistente, si erano resi necessari per far spazio, all'interno del comparto, alla programmata edificazione, da parte della GR, degli ulteriori cinque fabbricati che sarebbero stati assentiti con il permesso di costruire n. 3471 del 2009 ed erano giustificati, pertanto, da mera finalità speculativa;
6.5.6.tuttavia, anche a voler qualificare gli interventi come ristrutturazione, nessuno aveva richiesto al titolare del permesso di costruire l'impegno scritto a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, come prevede l'art. 9, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001; 6.5.7.inoltre, la precedente destinazione ad uso industriale non avrebbe potuto essere mantenuta perché in contrasto con le previsioni di piano relative al comparto 11/C2 (espansione residenziale);
6.5.8.la profonda incisività dell'intervento edilizio si concretizzava in un insieme di interventi edilizi comportanti modifiche dei lotti e della rete viaria di raccordo tra quella esistente e i vari edifici ricostruiti implicante una trasformazione urbanistica visibile sin dalla presentazione del progetto su aree prive di rete fognaria, idrica ed elettrica;
6.5.9.il comparto non era affatto urbanizzato, come sostenuto dal CT del PM e dal Perito nominato dal Tribunale e come dimostrano le fotografie aeree realizzate all'epoca dei fatti dalle quali si apprezzano vasti appezzamenti di terreno liberi da abitazioni o strutture pubbliche e solo qualche casa sparsa;
6.5.10.non rileva il fatto che esistesse una fognatura corrispondente alla strada di penetrazione alla quale il Comune aveva autorizzato l'allaccio delle fognature, sia perché tale fognatura non sarebbe stata in grado di reggere il carico dell'intero comparto (non dei soli nuovi insediamenti), sia perché mancava una programmazione di insieme delle strutture da raccordare alle strutture dei comparti finitimi, quali reti fognarie di raccordo, strade, illuminazione pubblica, marciapiedi, parcheggi pubblici a disposizione dei non residenti, strade di raccordo con quella di accesso ai due edifici residenziali, delimitata da un cancello all'ingresso e chiusa da un muro alla fine (sicché è del tutto preclusa la possibilità di armonizzare la zona con strade e marciapiedi pubblici, oltre che con pubblica illuminazione); del tutto stravolta la previsione di spazi verdi e attrezzati per il gioco dei bambini. 10 6.6.1l reato di lottizzazione collegato all'esecuzione delle opere realizzate in conformità al permesso di costruire del 2005 è stato dichiarato estinto per prescrizione alla data del 07/09/2013, corrispondente al quinto anno successivo all'ultimazione dei lavori (aprile/maggio 2007), aumentato dei periodi durante i quali il dibattimento è stato sospeso.
6.7.Cor. il permesso di costruire n. 3471 del 03/07/2009, era stata autorizzata la costruzione di altre cinque palazzine residenziali adiacenti all'area oggetto del permesso di costruire del 2005. Nel complesso, l'intervento avrebbe comportato nuovi volumi nella misura di 24.614,52 metri cubi, 2.292,35 dei quali destinati ad attività commerciale, il resto a destinazione residenziale, per complessivi 55 alloggi e una capacità insediativa di 322 nuovi abitanti.
6.8.Al progetto era stata allegata una perizia giurata, sottoscritta dallo stesso RT, attestante lo stato di "notevole processo edificatorio in itinere della zona", relativo, in particolare, al comprensorio 17-C2, completamente edificato con la realizzazione di villini residenziali e relative opere di urbanizzazione, e al confinante comparto 7-C2 nel quale erano in corso di realizzazione edifici residenziali pluripiano e le seguenti opere di urbanizzazione primaria esistenti ed in corso di realizzazione: strada di penetrazione del comparto 7-C2, che collega la SS Casilina con la strada comunale Iannaccone a servizio anche dell'area in esame;
strade di collegamento interne previste sia nei vicini comparti che nella stessa proprietà della GR, facente parte dell'intervento autorizzato con il permesso n. 3079 del 2005; pubblica illuminazione, collettore fognario, impianto idrico, gas, elettrico, telefonico.
6.9.Alla domanda era stata allegato un attestato del 03/01/2006, rilasciato su richiesta del RT dal geom. MM RI, all'epoca dirigente del settore Lavori Pubblici, nel quale si dava atto che la zona oggetto di intervento era servita da opere di urbanizzazione primarie pubbliche>>.
6.10.Il geom. OR, all'epoca dirigente del Settore Urbanistica, si era inizialmente determinato in senso contrario all'accoglimento della domanda formalizzando il suo dissenso nel preavviso di diniego spedito il 22/06/2006. La sua decisione si fondava espressamente sul contrasto dell'intervento con gli artt. 21 delle NTA del PRG vigente e 51 delle NTA del PRG adottato che subordinava l'edificazione alla approvazione di un piano di lottizzazione redatto dai privati proprietari consorziati. Con memoria del 14/07/2016, la GR aveva obiettato che l'area era già parzialmente urbanizzata, così come risultava dal certificato rilasciato dal geom. MM, sicché non era necessario alcun piano intermedio. Di qui le perplessità del Corracchia che si determinò alla nomina del prof. UD onde ottenere un (nuovo) parere "pro-veritate". 6.11.1 12/07/2007 il nuovo dirigente del settore Lavori Pubblici, ing. Palombo, aveva rilasciato un secondo attestato del seguente contenuto: la zona di espansione residua del PRG previgente risulta servita dalle seguenti opere di urbanizzazione primaria: rete idrica e fognante, in corso di realizzazione giusta permesso di costruire n. 3004/2004; Rete viaria. Via Casilina sud esistente;
Via Iannaccone esistente;
strada di Piano in corso di realizzazione giusta permesso di costruire n. 3004/2004; Pubblica illuminazione esistente sia in via Casilina Sud che in via Iannaccone ed in corso di realizzazione sulla costruenda strada di piano attuativo>>.
6.12.Tuttavia ha chiosato il Tribunale osservando la planimetria del comprensorio (estesa 14,7 ettari) non si può affermare che le opere di urbanizzazione servissero la zona 11-C2, risultando, al più, di mero contorno rispetto al luogo della nuova edificazione. Sotto altro profilo, la strada di piano era ancora in corso di costruzione, così come le altre opere oggetto di permesso di costruire n. 3004 del 2004, laddove la via Iannaccone era una vecchia strada comunale a servizio della zona PEEP e residenziale del quartiere san Bartolomeo, distante dal luogo di edificazione centinaia di metri. La SS Casilina, inoltre, è l'asse stradale storico che lambisce la zona 11/C2 ed è dotata di collettore fognario certamente utilizzabile per la raccolta delle acque reflue provenienti dall'intera zona C2, tuttavia, osservava il Tribunale, mancava nel progetto per la realizzazione dei cinque fabbricati la previsione delle infrastrutture a rete anche di una rete fognaria di raccordo che tenesse conto della capacità di ricezione del collettore esistente lungo la strada di piano a servizio degli insediamenti del limitrofo comparto F e del carico complessivo dei nuovi abitanti gravanti sul comparto C/2 per effetto degli interventi realizzati e richiesti stimati in numero di almeno 394. 6.13.Inoltre, secondo quanto riferito dal CT del PM e dal Perito del Tribunale, mancavano le strade di penetrazione e di collegamento tra i vari lotti e tra questi e i lotti limitrofi, né risultavano esistenti le strade di collegamento interne alla proprietà GR visto che, secondo quanto emergeva dai rilievi fotografici effettuati dal perito, i due edifici residenziali realizzati in base al permesso del 2005, erano chiusi da una cancellata e da un muro alle due estremità. Dall'esame del progetto, inoltre, non risultava la strada a sud del nuovo insediamento a confine con i due edifici residenziali, faisamente data per esistente dal RT nella sua perizia giurata. Anche i progettati parcheggi pubblici o ad uso pubblico risultano in realtà destinati a servizio degli abitanti dei cinque nuovi edifici, piuttosto che del traffico proveniente dall'esterno. In ultima analisi, ha concluso il Tribunale, il nuovo insediamento mancava completamente di strutture di collegamento con il resto del comprensorio. In termini più generali, nel comprensorio n. 11 risultavano 6700 metri quadri di superficie coperta, pari al 4,7 per cento dell'intero comprensorio (esteso 14,7 ettari). 12 6.14.Quanto ai profili di responsabilità, il Tribunale, indiscussa quella dolosa del RT, ha ritenuto quella del OR e dello MM in considerazione del comportamento amministrativo tenuto dal primo (che avrebbe dovuto senz'altro dar seguito alla preannunciata intenzione di diniego invece di recepire acriticamente i certificati dello MM e del Palombo in punto di sufficienza delle opere di urbanizzazione), e dell'attestato rilasciato dal secondo (funzionale al rilascio del permesso di costruire del 2009).
6.15.L'entità della lottizzazione, l'intensità del dolo (o della colpa dei due pubblici ufficiali) e la gravità degli effetti del reato sul territorio comunale, hanno determinato il Tribunale a quantificare la pena nella misura di nove mesi di arresto e 35.000,00 euro di ammenda e a rigettare la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
7.La Corte di appello ha disatteso le impugnazioni degli odierni ricorrenti evidenziando quanto segue:
7.1.le informazioni contenute in una denunzia anonima possono stimolare l'attività investigativa del PM e della PG e gli elementi in tal modo acquisiti, ove integrino una notizia di reato, possono essere utilizzati;
7.2.il fatto che il perito si sia avvalso di materiale scaricato da internet non determina la nullità della perizia stessa laddove la non pertinenza al caso di specie delle risposte fornite pone solo questioni di valutazione, nel merito, della relativa prova;
7.3.a fronte degli indiscutibili elementi di riscontro della fondatezza dell'accusa, come indicati dal Tribunale, manca l'evidenza della prova dell'innocenza del RT in ordine al reato di lottizzazione dichiarato prescritto;
7.4.si può prescindere dall'adozione dei piani intermedi di attuazione o di lottizzazione solo quando l'area interessata dalle nuove costruzioni è completamente urbanizzata, dotata, cioè, di infrastrutture primarie e secondarie, la prova della cui esistenza deve essere rigorosa;
7.5.nel caso di specie il Tribunale, in modo aderente alle risultanze processuali, aveva ampiamente e condivisibilmente motivato in ordine alla palese insufficienza delle opere di urbanizzazione primaria esistenti nella zona che, aggiunge la Corte di appello, erano del tutto carenti e inadeguate avuto riguardo all'impatto urbanistico derivante dai nuovi insediamenti e alla risalenza a dodici anni prima del collettore fognaric lungo la via Casilina e a venti anni prima della tubazione idrica;
7.6.nello specifico: la preesistenza edilizia nel comparto 11/C2 era costituita da un impianto industriale (la Musilli Prefabbricati), alcune attività commerciali di limitatissimo impatto per la particolare tipologia merceologica (una concessionaria Mercedes, un'azienda specializzata in macchine agricole e un 13 سے centro di stoccaggio petroli) e cinque villette, insediamenti sufficienti per la valutazione dell'area come "già urbanizzata" a fini paesaggistici ma non per eludere l'obbligo di adottare un piano intermedio necessario per l'ulteriore edificazione;
7.7.l'attestato rilasciato dal OR non è stato valutato alla stregua di un parere, come eccepito dall'imputato, ma in relazione al suo contenuto, dissonante rispetto al vero;
ricadeva su di lui, a causa delle funzioni svolte e del ruolo rivestito, l'obbligo di accertare la concreta compatibilità del nuovo insediamento edilizio rispetto all'effettivo stato di urbanizzazione della zona, accertamento non surrogabile dall'acquisizione di astratti pareri "pro-veritate" richiesti al mondo dell'accademia e formulati senza la conoscenza diretta del territorio (come nel caso di specie, visto che il prof. UD è stato assolto per difetto dell'elemento psicologico sul rilievo che il suo parere si era fondato esclusivamente sulla documentazione trasmessa dal Comune);
7.8.di qui la corretta imputazione del fatto anche a titolo di colpa visto che il OR disponeva di tutti gli elementi e gli strumenti necessari a conoscere il reale stato di fatto;
7.9.l'attesto rilasciato dallo MM, tutt'altro che generico e riferito all'intero comprensorio, era invece strettamente e immediatamente strumentale al rilascio del secondo permesso di costruire richiesto dal RT, relativo proprio al terreno oggetto di intervento, di qui la sua corresponsabilità nel reato di lottizzazione cui era causalmente collegato;
7.10.la pena è congrua, avendo il Tribunale tenuto conto di (e disatteso) tutti gli elementi di una sua possibile attenuazione proposti dagli imputati;
7.11.il RT non può beneficiare della non menzione della condanna trattandosi dell'unico strumento idoneo a innescare un procedimento virtuoso di revisione critica della propria condotta. Il ricorso di RI RT 8.Il ricorso del RT è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
8.1. L'eccezione sollevata con il primo motivo è generica e non decisiva. L'imputato, in primo luogo, non specifica quale sia l'oggetto della sua censura, se cioè la documentazione acquisita dal CT, oppure il suo elaborato o, ancora, gli esiti dell'attività da lui compiuta, o la sua testimonianza. In secondo luogo, il Tribunale, nelia ricognizione del'e prove utilizzate ai fini della ricostruzione del fatto, ha fatto costantemente riferimento anche alla perizia, sempre associata, per identità di conclusioni alla CT del PM, oltre che alla numerosa documentazione acquisita.
8.2.Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili perché generici, manifestamente infondati e proposti al di fuori dei casi consentiti dalla legge. 14 8.3.Occorre innanzitutto richiamare in questa sede l'insegnamento costante di questa Corte secondo il quale: a) l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato per espressa volontà del legislatore a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); b) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dai testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903); c) il travisamento della prova è configurabile solo quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel crocesso o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia;
il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499).
8.4.Il travisamento della prova, è necessario ribadirlo, consiste in un errore percettivo (e non valutativo) della prova stessa tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad esso presiede. In particolare, consiste nell'affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti. Il travisamento della prova rende la motivazione insanabilmente contraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento così come illustrate nel provvedimento impugnato, una diversità tale da non reggere all'urto del
contro
-giudizio logico sulla tenuta del sillogismo. 15 Il travisamento è perciò decisivo quando la frattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta è irreparabile. Come recentemente ribadito da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n.m. sul punto, il travisamento delle prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato).
8.5.Poiché il vizio riguarda la ricostruzione del fatto effettuata utilizzando la prova travisata, se l'errore è imputabile al giudice di primo grado la relativa questione deve essere devoluta al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione, in caso di c.d "doppia conforme", il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438; Sez. 6, n. 5146 del 2014, cit.), a meno che, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, il giudice di secondo grado abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (nel qual caso il vizio può essere eccepito in sede di legittimità, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi, Rv. 258438).
8.6.Ne consegue che: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata;
b) l'esame può avere ad oggetto direttamente la prova quando se ne denunci il travisamento, purché l'atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali;
c) la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli;
d) non è consentito, in caso di cd. "doppia conforme", eccepire il travisamento della prova mediante la pura e semplice riproposizione delle medesime questioni fattuali già devolute in appello sopratutto quando, come nel caso di specie, la censura riguardi il medesimo compendio probatorio non avendo la Corte territoriale attinto a prove diverse da quelle scrutinate in primo grado.
8.7.Non è dunque consentito, in sede di legittimità, proporre un'interlocuzione diretta con la Suprema Corte in ordine al contenuto delle prove già ampiamente scrutinate in sede di merito sollecitandone l'esame e proponendole quale criterio di valutazione della illogicità manifesta della 16 motivazione;
in questo modo si sollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione a quella dei Giudici di merito laddove, come detto, ciò non è consentito, nemmeno cuando venga eccepito il travisamento della prova. Il travisamento non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento come detto per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della - sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento.
8.8.E' agevole allora notare, dal confronto tra i motivi di ricorso e la motivazione della sentenza impugnata, che l'imputato attinge a piene mani al fatto onde dimostrare, in base ad una diversa valutazione delle prove, sollecitata mediante l'eccepito vizio di motivazione, che l'area oggetto di intervento era già completamente urbanizzata. Nella proposizione diretta degli argomenti a favore dell'urbanizzazione dell'area, il RT neglige completamente quelli espressamente indicati in sede di merito per escluderla e per disattendere le sue eccezioni.
8.9.Come già affermato da questa Corte, il reato di lottizzazione abusiva è configurabile nel caso in cui i permessi di costruire, destinati a creare nuovi insediamenti abitativi in una zora in cui il P.R.G. subordini l'attività edificatoria all'adozione di piani di lottizzazione convenzionata, siano stati rilasciati in assenza dei prescritti strumenti attuativi e difetti la prova della preesistenza e sufficienza delle opere di urbanizzazione primaria che rendevano, questi ultimi, superflui. La valutazione del corretto stato di urbanizzazione deve coincidere con l'intero perimetro del comprensorio oggetto di pianificazione attuativa e non può limitarsi alle sole aree di contorno dell'edificio progettato, costituendo tale valutazione una questione di fatto, insindacabile in sede di legittimità (Sez. 3, n. 23646 del 12/05/2011, Tarantino, R.v. 250521; Sez. 3, n. 12426 del 07/02/2008, Bardini, Rv. 239343; cfr. altresi Sez. 3, n. 35880 del 25/06/2008, Mancinelli, Rv. 241031, secondo cui il reato non è escluso dall'eventuale preesistenza d'opere d'urbanizzazione secondaria). I Giudici di merito hanno correttamente fatto riferimento all'intero perimetro del comprensorio e hanno ampiamente illustrato le ragioni per le quali hanno ritenuto insufficienti ed inadeguate, alla luce di tutti gli insediamenti autorizzati (compresi quelli per i quali è stata dichiarata la prescrizione del relativo reato), lc (assai poche) opere di urbanizzazione primaria già esistenti (sulla necessità di una valutazione globale ed unitaria di tutti gli intervent assentiti, cfr. Sez. 3, n. 20363 del 16/03/2010, Marrella, Rv. 247175; Sez. 3, n. 4048 del 06/11/2002, Tucci, Rv. 223365).
8.10.I Giudici di merito hanno dunque fatto buon governo del principio (da essi richiamato) secondo il quale il reato di lottizzazione abusiva è configurabile anche con riferimento a zone di nuova espansione o scarsamente urbanizzate relativamente alle quali sussiste un'esigenza di raccordo con il preesistente aggregato abitativo e di potenziamento delle opere di urbanizzazione, quando 17 l'attività edificatoria è eseguita in assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale, in quanto l'approvazione del piano di lottizzazione di un suo equipollente, salvo diverse e specifiche indicazioni dettate dalla legge o dall'atto di pianificazione generale, si pone come condizione di legittimità per il rilascio dei singoli permessi di costruire (Sez. 3, n. 6629 del 07/10/2014, Giannattasio, Rv. 258932). Peraltro, ogni qualvolta l'incompletezza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria non permetta di qualificare una zona come quartiere stabilizzato e completo, l'edificazione di un complesso residenziale, per il quale il piano regolatore imponga l'approvazione di un piano di lottizzazione, senza averne chiesto l'approvazione, configura la condotta del reato di lottizzazione abusiva, essendo superflua ogni indagine diretta ad accertare la effettiva consistenza delle opere comunque presenti nella zona (Sez. 3, n. 3074 del 07/12/2002, Russo, Rv. 223226; nello stesso senso, Sez. 3, n. 37472 del 26/06/2008, Belloi, Rv. 241097, che ha precisato che mentre il reato di lottizzazione abusiva deve escludersi con riferimento a zone completamente urbanizzate, lo stesso è configurabile sia con riferimento a zone assolutamente inedificate sa con riferimento a zone parzialmente urbanizzate in cui sussista un'esigenza di raccordo con il preesistente aggregato abitativo e di potenziamento delle opere d'urbanizzazione; nel senso che nell'ipotesi di asservimento per la prima volta di un'area non ancora urbanizzata ad insediamento edilizio, la previsione del piano regolatore generale della sola rete delle principali vie di cornunicazione stradale, in assenza di regolamentazione delle altre opere di urbanizzazione primaria, quali fognature, rete idrica e di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato, di sosta e di parcheggio, nel caso di specie rimandati alla pianificazione intermedia, non esaurisce quanto occorre per la trasformazione edilizia del territorio, sussistendo in tal caso gli elementi materiali del reato di lottizzazione abusiva, Sez. 3, n. 8062 ael 29/04/1983, Ambrosini, Rv. 160533).
8.11.Manca, inoltre, una corretta analisi della limitata attitudine edificatoria delle cd. "zone bianche" di cui all'art. 9, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 cui pure il Tribunale aveva fatto ampiamente riferimento per escludere la legittimità del consistente intervento edilizio oggetto di scrutinio proprio (e non solo) perché la precedente destinazione d'uso è stata modificata in termini percentuali superiori a quelli consentiti dalla norma, e ciò a prescindere dal fatto che lo spostamento delle aree di sedime dei fabbricati realizzati in esecuzione del primo permesso di costruire non consente in radice la qualificazione dell'intervento come "ristrutturazione", qualunque ne sia la causa. Peraltro è evidente che in alcun modo la costruzione dei nuovi cinque fabbricati può essere qualificata alla stregua di una ristrutturazione, sicché certamente la loro realizzazione non può che essere qualificata come "nuova costruzione", non consentita dall'art. 9, cit.. 18 8.12.In ultima analisi, nel far riferimento alla sussistenza delle condizioni che legittimano l'intervento diretto in aree formalmente soggette alla approvazione di un piano intermedio, il ricorrente, oltre a non far buon governo dei princip sopra richiamati, attinge al fatto per dimostrare la completa urbanizzazione dell'area e/o la sua inclusione totale tra aree già urbanizzate, circostanza di fatto esclusa dai Giudici di merito (sia con riferimento all'urbanizzazione del comparto, sia alla inadeguatezza delle poche opere presenti) n base ad una insindacabile valutazione delle prove non viziata da alcun travisamento.
8.13.Le considerazioni che precedono legittimano ampiamente anche la confermata dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di lottizzazione abusiva collegato all'esecuzione dei primi interventi, non emergendo "ictu oculi" l'insussistenza del reato (bensì il contrario).
8.14.Il quarto motivo è generico e manifestamente infondato. La Corte di appello spiega ampiamente le ragioni per le quali ha ritenuto di non attenuare la condanna inflitta all'imputato dal Tribunale di Cassino condividendo correttamente il giudizio sulla gravità della condotta alla luce del suo complessivo impatto sul territorio. Non si tratta, come afferma il ricorrente, di applicazione della pena anche al reato prescritto, bensì della compiuta valutazione delle conseguenze del reato anche alla luce dei comportamenti anteatti. Ai fini della determinazione della pena ed anche della concessione o meno delle circostanze attenuant generiche, il giudice può trarre elementi di valutazione non scio dalle condanne penali ma anche dai reati amnistiati o prescritti in quanto espressione della condotta del reo antecedente al reato e significativi della sua personalità (Sez. 4, n. 18795 del 07/04/2016, Rv. 266705; Sez. 5, n. 39473 del 13/06/2013, Paderni, Rv. 257200). Logicamente inaccettabile, infine, trasformare in fattore attenuante della gravità del reato il rilascio dei permessi di costruire che ne è elemento costitutivo.
8.15.Infine, è inammissibile anche l'ultimo motivo di ricorso che non costituisce altro se non la sostanziale riedizione dell'analogo motivo di appello, anch'esso supportato dalla generica critica della mancata concessione del beneficio negato sin dal primo grado. Il ricorso di EL OR 9.11 ricorso di EL OR è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
9.1.Il primo motivo è manifestamente infondato. Non corrisponde a vero che l'imputato è stato condannato per un fatto diverso da quello a lui ascritto posto che la questione che egli deduce riguarda, 19 semmai, l'intervento edilizio per il quale il Tribunale ha dichiarato la prescrizione del relativo reato. Egli quindi, in disparte la manifesta infondatezza dell'eccezione, non ha alcun interesse a coltivarla.
9.2.1 secondo motivo è anch'esso manifestamente infondato e generico. Pur ipotizzando che il perito abbia "plagiato" una relazione tecnico-giuridica in diritto urbanistico pubblicata sul sito Altalex, resta il fatto che il ricorrente non spiega in che modo (e dove) ciò possa aver influito sul giudizio della Corte di appello che, invece, pur dando atto che il perito si era effettivamente avvalso di materiale dottrinario reperito in rete, mostra di condividere le conclusioni del Tribunale sulla base della valutazione autonoma, critica e coerente delle prove. Peraltro, come correttamente affermato dalla Corte territoriale, il fatto che il perito si avvalga di materiale non suo nello svolgimento dell'incarico non è motivo di nullità.
9.3.Il terzo motivo è manifestamente infondato, generico e proposto per motivi non consentiti dalla legge.
9.4. L'imputato, che reitera pressoché alla lettera l'analogo motivo di appello, fa malgoverno dei principi in materia di lottizzazione abusiva già ampiamente illustrati in sede di esame del ricorso del RT e inevitabilmente attinge alle prove onde sostenere, al pari di quest'ultimo, l'esistenza delle condizioni che avrebbero consentito l'edificazione diretta. Diversamente da quanto eccepito, né il Tribunale, né la Corte di appello hanno trattato gli attestati prodromici al rilascio del permesso di costruire del 2009 alla strega di pareri;
tutt'altro. Come già evidenziato in sede di sintesi del contenuto delle due sentenze, i Giudici di merito hanno affermato che gli attestati dei responsabili del settore Urbanistico e dei Lavori Pubblici erano già sufficienti a giustificare il rigetto della domanda piuttosto che suggerire il ricorso a inutili pareri esterni. Diversamente da quanto sostiene il ricorrente l'esistenza o meno di opere di urbanizzazione e la loro adeguatezza a servire çli insediamenti nuovi costituisce un fatto che non può essere trasformato nel suo contrario sol perché se ne sostiene l'insindacabilità in sede amministrativa. Altri sono, all'evidenza, i criteri di giudizio del giudice penale rispetto a quello amministrativo nella valutazione dei fatti costituenti il reato di lottizzazione abusiva. I fatti accertati nel processo penale dicono che l'area non era urbanizzata e che ciò era evincibile anche dagli attestati rilasciati dal settore Lavori Pubblici del Comune e questo è sufficiente per affermare la sussistenza del reato e la colpevole compartecipazione dell'imputato che rilasciò il permesso di costruire del 2009. Il ricorso di AR RI MM 10. Anche il ricorso dello MM è inammissibile. 20 10.1.Il primo motivo propone, in realtà, questioni di merito: la dissociazione tra il fatto contestato e quello cggetto di condanna è cosa ben diversa dalla eccepita infondatezza dell'accusa. 10.2.Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato. 10.3.La Corte di appello ha ben spiegato (e trascritto) il contenuto dell'attestazione rilasciata dall'imputato il quale aveva espressamente dato atto della esistenza di opere di urbanizzazione primaria pubbliche relative al terreno distinto in catasto al foglio n. 34 mappale n. 360>>. Il ricorrente prescinde completamente da questo specifico passaggio della motivazione e torna sulla distinzione tra comparto e comprensorio per ribadire, contro ogni evenienza, che egli si riferiva a quest'ultimo. 10.4.Ne segue la manifesta infondatezza anche del terzo motivo che continua a basarsi suila errata premessa che oggetto della sua attestazione fosse il comprensorio. 10.5.Anche l'ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Ai fini della prescrizione del reato di lottizzazione non conta il momento nel quale è stata tenuta la specifica condotta di partecipazione, bensì quella di consumazione del reato stesso che può perfezionarsi anche ad anni di distanza. Come correttamente ribacito dalia Corte di appello, il momento consumativo del reato di lottizzazione abusiva (nel caso di specie) "mista" si individua, per tutti coloro che concorrono o cooperano nel reato, nel compimento dell'ultimo atto integrante la condotta illecita, che può consistere nella stipulazione di atti di trasferimento, nell'esecuzione di opere di urbanizzazione o nell'ultimazione dei manufatti che compongono l'insediamento (Sez. 3, n. 35968 del 14/07/2010, Rusani, Rv. 248483). E non v'è dubbio che il ricorrente ha fornito un contributo causale rilevante all'esecuzione del reato nella sua forma mista, rilasciando un attestato allegato alla domanda di permesso che si inseriva a pieno titolo nella sequenza procedimentale prodromica al suo rilascio. Al riguardo si deve aggiungere che l'imputato non ha mai eccepito, nemmeno in appello, di essere stato all'oscuro delle ragioni della richiesta di attestato da parte del RT. 10.6.Da ultimo, la Corte di appello ha escluso dal computo del termine i 139 giorni di sospensione del dibattimento provocati dall'impedimento del PM giungendo alla conclusione che il reato si sarebbe prescritto il 25/01/2017. 11.Alia declaratoria di inammissibilità dei ricorsi (che impedisce di rilevare la prescrizione maturata in epoca successiva alla sentenza impugnata) consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa 21 delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 2.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e concanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20/09/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Fiale Aldo Aceto Aerofale Alolo Acel DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20 OTT 2017 L CANCELLIERE Luana Mariani าา 1