Cass. pen., sez. III, sentenza 14/07/2010, n. 35968
CASS
Sentenza 14 luglio 2010

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Integra il reato di lottizzazione abusiva negoziale il trasferimento di un terreno, sulla base di quote societarie che conferiscono al suolo un assetto proprietario frazionato in lotti, ove risulti in modo inequivoco la destinazione dei lotti a scopo edificatorio. (Nella specie, al versamento della quota da parte di ciascun indagato, socio di una s.r.l. proprietaria del terreno, conseguiva, contestualmente al conferimento, l'assegnazione in esclusiva di una piazzola su cui veniva posizionata una roulotte o un caravan, di fatto realizzando un frazionamento a scopo edilizio dell'area, in contrasto con il PRG e le norme di attuazione).

Il momento consumativo del reato di lottizzazione abusiva "mista" si individua, per tutti coloro che concorrono o cooperano nel reato, nel compimento dell'ultimo atto integrante la condotta illecita, che può consistere nella stipulazione di atti di trasferimento, nell'esecuzione di opere di urbanizzazione o nell'ultimazione dei manufatti che compongono l'insediamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/07/2010, n. 35968
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35968
    Data del deposito : 14 luglio 2010

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