Sentenza 14 luglio 2010
Massime • 2
Integra il reato di lottizzazione abusiva negoziale il trasferimento di un terreno, sulla base di quote societarie che conferiscono al suolo un assetto proprietario frazionato in lotti, ove risulti in modo inequivoco la destinazione dei lotti a scopo edificatorio. (Nella specie, al versamento della quota da parte di ciascun indagato, socio di una s.r.l. proprietaria del terreno, conseguiva, contestualmente al conferimento, l'assegnazione in esclusiva di una piazzola su cui veniva posizionata una roulotte o un caravan, di fatto realizzando un frazionamento a scopo edilizio dell'area, in contrasto con il PRG e le norme di attuazione).
Il momento consumativo del reato di lottizzazione abusiva "mista" si individua, per tutti coloro che concorrono o cooperano nel reato, nel compimento dell'ultimo atto integrante la condotta illecita, che può consistere nella stipulazione di atti di trasferimento, nell'esecuzione di opere di urbanizzazione o nell'ultimazione dei manufatti che compongono l'insediamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/07/2010, n. 35968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35968 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 14/07/2010
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - rel. Consigliere - N. 1101
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 36710/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI SASSARI;
nei confronti di:
1) NI EL N. IL *28/07/1939* C/;
2) RU NI A\ N. IL *13/08/1943* C/;
3) OR IN N. IL *22/10/1952* C/;
4) VE CO N. IL *15/12/1954* C/;
5) TA NI IN N. IL *22/09/1956* C/;
6) OR NI E\, N. IL *22/07/1950* C/;
7) AN AT N. IL *24/07/1950* C/;
8) \D O\ N. IL *09/10/1959* C/;
9) RI NI\ N. IL *24/07/1950* C/;
10) CH CE N. IL *05/08/1949* C/;
11) PP US N. IL *20/03/1952* C/;
12) OR NI\ NI N. IL *08/01 /1942* C/;
13) TA NI\ N. IL *09/10/1931* C/;
14) \P AT N. IL *04/10/1948* C/;
15) NA CO N. IL *09/12/1939* C/;
avverso l'ordinanza n. 27/2009 TRIB. LIBERTÀ di SASSARI, del 18/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
sentite le conclusioni del PG, Dott. Mazzotta Gabriele il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Udito il difensore Avv. PORCU Salvatore il quale ha chiesto il rigetto del ricorso del P.M..
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Sassari, con ordinanza del 18.6.2009 - in accoglimento delle istanze di riesame proposte nell'interesse di \R EL, \\ IO IA, OR NI, IV RA, \\ IO NO, OR IO E\, CA VA, DE NO, RI IO\, GH A\, AP O\, NI IO IO\, \\ IO\, \P NA e \\ TI - annullava il decreto 9.5.2009 con cui il G.I.P. di quello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di svariati lotti di un terreno sito in agro del Comune di *Alghero, località Sant'Igori*, nell'ambito di un procedimento penale instaurato nei confronti di 256 persone, indagate per il reato di cui:
- al D.P.R. n. 380 del 2001, art 30, comma 1, e art. 44, lett. c) perché, in concorso tra loro, quali soci della s.r.l. "Liberturist" e proprietari del terreno classificato nel piano regolatore generale del Comune di Alghero come zona H3 di "salvaguardia assoluta ed ecologica", acquistando le singole piazzole nelle quali il terreno era stato frazionato, ponevano in essere una lottizzazione abusiva, in quanto trasformavano urbanisticamente il territorio da zona H3 in un insediamento abitativo stabile a vocazione turistico-residenziale, in contrasto con le prescrizioni del PRG e delle sue norme di attuazione;
trasformazione urbanistica che avveniva prima attraverso il frazionamento a scopo edilizio del terreno in circa 250 piazzole (di estensione variabile da 100 a 200 mq., a seconda delle quote di partecipazione societaria poste in vendita), successivamente dalla vendita delle stesse nell'arco di diversi anni e fino all'attualità e, infine, nella realizzazione di opere edilizie quali viabilità interna, prefabbricati ad uso abitativo di varie tipologie, locali deposito, roulotte, caravan di fatto inamovibili ubicate su piazzole cementificate e pavimentate e coperte da strutture ombreggiami di varia natura ed estensione, nonché munite di attacchi elettrici e idraulici oltre ad impianti igienici.
Il Tribunale del riesame, quindi, ordinava la restituzione dei beni sequestrati agli aventi diritto.
Rilevava il Tribunale che:
- a norma del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 30 (TU), si ha lottizzazione abusiva qualora vengono "iniziate" le opere aventi le caratteristiche in esso descritte. Nella fattispecie in esame, le opere indicate nell'imputazione provvisoria sono state sicuramente "iniziate" in un tempo assai remoto e, anche a voler sostenere che taluna di esse sia iniziata nel periodo attuale, non è dato conoscere quali e quante opere aventi carattere lottizzatorio sono state realizzate "almeno in epoca recente";
- nessuno tra gli odierni indagati, almeno sul piano formale, può ritenersi proprietario del terreno di cui si tratta oppure di frazione di esso, perché l'intera estensione territoriale già assoggettata a sequestro è di proprietà della s.r.l. "Liberturist", che ha sempre e soltanto trasferito e ceduto quote ideali di partecipazione alla società, mentre l'equiparazione della quota ideale alla proprietà di un lotto ben definito appare, allo stato, mera congettura del tutto indimostrata;
- per il principio dell'accessione, di rilievo civilistico, è la società proprietaria del suolo che è divenuta proprietaria anche dei manufatti edificati dai singoli soci su specifiche porzioni del terreno;
- il frazionamento in singole piazzole è stato effettuato in data antecedente al 17 marzo 1985, sicché non può essere applicata la disciplina posta dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30 stante l'esclusione espressamente prevista dal comma 10 di detto articolo ed in una situazione in cui l'accusa non ha individuato specificamente quali violazioni siano state poste in essere nel periodo di vigenza della disciplina attuale.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, il quale ha eccepito violazioni di legge nell'applicazione del D.P.R. n. 389 del 2001, art. 30 prospettando che:
- le opere edilizie che hanno trasformato il terreno in oggetto, sebbene siano effettivamente iniziate nell'anno 1982, sono poi proseguite nel tempo, senza alcuna soluzione di continuità, con sostituzioni ed aggiunte di manufatti, con il posizionamento stabile di roulotte e di case mobili prefabbricate, di verande e di pergolati, con migliorie degli impianti idrici ed elettrici, con pavimentazioni e piastrellamenti vari, sino ad arrivare alla attuale definitiva trasformazione urbanistica dell'intera area. Dall'attività investigativa espletata risulta (anche attraverso riproduzioni fotografiche) che l'attività trasformativa del territorio è ancora in corso, in quanto sono stati recentemente realizzati circa una trentina di nuovi interventi ed è proseguita l'attività di messa in vendita di alcuni lotti a mezzo di inserzioni nella rete internet;
- l'attività ai frazionamento abusivo di un terreno può realizzarsi anche in mancanza di atti formali di vendita dei lotti, in presenza di elementi indiziali che consentono tuttavia di riconoscere l'esistenza di quegli "atti giuridici equivalenti alla vendita" idonei a configurare anch'essi una lottizzazione abusiva. Nella specie esistono sintomatici ed univoci elementi indiziali in quanto: a) la società "Liberturist" ha ceduto a nuovi soci quote corrispondenti al valore di piazzole estese 100 o 200 mq. conferendo l'uso ed il godimento permanente ed esclusivo della singola piazzola da parte del socio;
b) alcuni lotti risultano tuttora messi in vendita su siti internet;
c) è stata rinvenuta documentazione attinente alla vendita di una piazzola alienata dai soci NN NT e NT IO a tale EO AN (nel *luglio del 2008* e per la somma complessiva di Euro 19.000); d) una delle indagate aveva riferito agli inquirenti che da 16 anni non era più soda della "Liberturist", avendo venduto quote e piazzola, nell'anno *1993*, per L. 24 milioni, con la precisazione che la scelta e la cessione dei lotti avveniva normalmente presso gli uffici del campeggio e senza la presenza di notaio;
- secondo la giurisprudenza di legittimità, anche il frazionamento di un terreno in lotti avvenuto prima del *17 marzo 1985* rileva al fine di configurare il reato di lottizzazione abusiva;
- nella vicenda in esame il complesso degli interventi realizzati non è riconducibile alla nozione di "campeggio" quale delineata dalla Legge Statale n. 326 del 1958 e dalla L.R. Sardegna n. 22 del 1984. Il difensore degli indagati ha depositato memoria redatta in data 2.2.2010.
Il ricorso del P.M. è fondato e va accolto.
1. Appare anzitutto necessaria, per la comprensione della vicenda, una ricostruzione sommaria dei fatti.
Il terreno in questione è classificato dal piano regolatore generale del Comune di Alghero come "zona H3 - di salvaguardia assoluta e ecologica", nella quale "è vietata ogni modificazione dello stato dei luoghi e in particolare qualunque tipo di costruzione, anche a titolo precario".
L'intera proprietà del terreno medesimo risulta appartenere alla s.r.l. "Liberturist", costituita nel 1982.
Tale società diede inizio all'insediamento di tende e roulotte sul terreno in oggetto, e realizzò il campeggio *Sant'Igori*, avvalendosi della Delib. Commissario Prefettizio Comune Alghero 20 aprile 1983, n. 349 con la quale - mentre si faceva divieto per tutto il litorale di *Albero* di installare tende, roulotte e strutture consimili "su tutti i suoli pubblici e privati" - a tale divieto si poneva espressa deroga mi soli casi (del tutto eccezionali) in cui si trattasse di suoli "di proprietà dei campeggiatori". Tale deroga era stata prevista per consentire solo ad un limitato numero di persone di poterne usufruire e per periodi significativamente limitati. Secondo l'impostazione accusatoria è stata progressivamente realizzata, invece, una totale trasformazione della zona, in (pianto:
- dapprima si è proceduto al frazionamento dell'area, suddivisa in 250 lotti individuanti ciascuno una piazzola per un numero pressoché pari a quello dei soci che via via sono stati iscritti nella società;
- poi sono state posizionate strutture divenute sempre più stà bili, ancorate al terreno su basi di cemento o di mattoni autobloccanti e dotate di servizi igienici;
- per delimitare le singole piazzole, esse sono state delimitate nei contini da una serie di ringhiere, siepi divisorie e grigliati di varia natura;
- è stata realizzata, infine, una viabilità interna, costituita da parti comuni del terreno su cui hanno accesso le singole piazzole;
- presso la Camera di commercio di Sassari sono stati acquisiti documenti comprovanti, tra l'altro, la corrispondenza in concreto delle quote con te piazzole, con la conseguenza, ad esempio, che i soci che dispongono di 100 quote hanno diritto ad un lotto di 50 mq., quelli che dispongono di 200 quote hanno diritto ad un lotto di 100 mq. e cosi via;
- l'attività di progressiva installazione di manufatti risultava ancora in corso alla data del *9.4.2009* (secondo gli accertamenti effettuati dalla Guardia Forestale di Alghero) ed a quella data risultava ancora in atto la vendita dei lotti, come dimostrato da annunci su internet nei quali i numeri di recapito telefonico di coloro che si proponevano come venditori erano riferibili a soci della "Liberturist".
2. Tanto premesso in punto di fatto, va ribadito in diritto che il reato di lottizzazione abusiva - secondo concorde interpretazione giurisprudenziale - nella molteplicità di forme che esso può assumere in concreto, può essere posto in essere da una pluralità di soggetti, i quali, in base ai principi che regolano il concorso di persone nel reato, possono partecipare alla commissione del fatto con condotte anche eterogenee e diverse da quella strettamente costruttiva, purché ciascuno di essi apporti un contributo causale alla verificazione dell'illecito (sia pure svolgendo ruoli diversi ovvero intervenendo in fasi circoscritte della condotta illecita complessiva) e senza che vi sia alcuna necessità di un accordo preventivo (vedi, tra le decisioni più recenti, Cass., Sez. 3:21.12.2009, n 48924, Tortora ed altri;
8.10.2009, n. 39078, Apponi ed altri;
22.9.2009, a 36844, Contò; 29.4.2009, n. 17865, P.M. in proc. Quarta ed altri).
3. Il D.P.R. n. 380 del 2001, art 3, comma 1, lett. e.5), ricomprende fra gli "interventi di nuova costruzione" - come tali subordinati, ai sensi del successivo art. 10, al rilascio del permesso di costruire - "l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee". Nella specie, però, bob possono legittimamente rilasciarsi permessi di costruire, perché, come già si è detto, il terreno interessato dalla installazione permanente dei manufatti le cui caratteristiche sono state dianzi descritte è classificato dal piano regolatore generale del Comune di Alghero come "zona H3 - di salvaguardia assoluta e ecologica", nella quale "è vietata ogni modificazione dello stato dei luoghi e in particolare qualunque tipo di costruzione, anche a titolo precario".
3.1 Allo stato l'intera area - dopo le trasformazioni, tutt'altro che precarie, in essa effettuate - non può considerarti più come "campeggio", allorché si consideri che: -- la L. n. 213 del 1958, n.326, art. 1, comma 3, prevede che "sono campeggi parchi attrezzati per la sosta di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi di pernottamento autonomi ed accessoriati dotati di mensa o spaccio";
- la L.R. Sardegna 14 maggio 1984, n. 22, art 5, comma 3, prevede, a sua volta, che "sono campeggi le aziende organizzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento che siano trasportabili dal turista per via ordinaria e senza ricorrere a trasporto eccezionale". La vicenda in esame, invece, è caratterizzata dalla intervenuta installazione di manufatti fissi, che non possono considerarsi "mezzi autonomi di pernottamento che siano trasportabili dal turista per via ordinaria e senza ricorrere a trasporto eccezionale". Non configurandosi più l'esistenza di un "campeggio", non può trovare applicazione il regime derogatorio posto dalla Delib. Commissario prefettizio Comune Alghero 20 aprile 1983, n. 349 applicabile eccezionalmente soltanto ai suoli "di proprietà dei campeggiatori.
4. La L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 3, comma 9, (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) dispone che:
"Al fine di garantire migliori condizioni di competitività sul mercato internazionale e dell'offerta di servizi turistici, nelle strutture turistico-ricettive all'aperto, le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente, per l'esercizio dell'attività, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici.
A giudizio del Collegio non possono farsi rientrare nella disposizione derogatoria anzidetta le strutture abitative in concreto installate nell'area in oggetto, poiché tali strutture non sono riconducibili alla nozione di "mezzi mobili di pernottamento" e non ottemperano "alle specifiche condizioni strutturati e di mobilita" stabilite dall'ordinamento regionale della Sardegna. Deve rilevarsi, infatti, che la caratteristica precipua del "mezzo mobile di pernottamento" va individuata nella sua naturale destinazione ad offrire all'utilizzatore la possibilità di abbinare la facilità di spostamento con la costante disponibilità di un alloggio nel quale anche pernottare.
5. Deve concludersi, dunque, che nella fattispecie in esame, allo stato attuale dell'attività di indagine, appare realizzata una trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, che ha conferito ad una porzione di esso un assetto non permesso dalla pianificazione generale comunale, con modalità non consentitoli neppure attraverso la predisposizione di un piano attuativo. Razionalmente perciò il GIP. del Tribunale di Sassari ha ritenuto configurabile una lottizzazione abusiva mista, in un intreccio di atti materiali e giuridici comunque finalizzati ed idonei a snaturare la programmazione dell'uso del territorio stesso quale delineata dallo strumento urbanistico generale.
6. Il trasferimento di un terreno, sulla base di quote societarie che conferiscono sostanzialmente al suolo un assetto proprietario frazionato in lotti, è idoneo ad integrare il reato di lottizzazione abusiva cd. "negoziale", tutte le volte che da elementi indiziari - indicati con elencazione non tassativa dalla L. n. 47 del 1985, art.18, comma 1, ed attualmente dall'art. 30, comma 1, cit. T.U. -
risulti in modo non equivoco la destinazione dei lotti a scopo edificatorio.
Il frazionamento di un terreno, infatti, può realizzarsi con qualsiasi forma di suddivisione fattuale dello stesso, dovendosi ritenere che il termine "frazionamento" - già nella L. n. 47 del 1985, art. 18, comma 1, ed attualmente nell'art. 30, comma 1, cit.
T.U. - sia stato utilizzato dal legislatore in modo atecnico, con riferimento a qualsiasi attività giuridica che abbia per effetto la suddivisione in lotti di una più ampia estensione territoriale, comunque predisposta od attuata ed anche se avvenuta in forma non catastale, attribuendone la disponibilità ad altri al fine di realizzare una non consentita trasformazione urbanistica o edilizia del territorio (vedi Cass., Sez. 3: 26.10.2007, Gasile;
29.2.2000, n. 3668, Pennelli). Nella vicenda in esame la quota versata dal singolo socio costituisce, sotto il profilo formale, la misura della partecipazione dello stesso alla società, ma l'assegnazione di una specifica porzione di terreno di esclusiva pertinenza (la singola piazzola di varia estensione), contestuale al versamento del conferimento, evidenzia l'intimo nesso di connessione tra la cd. "quota" ed una porzione ben individuata dell'intero terreno facente parte del patrimonio sociale e tale connessione è palesemente riconducibile alla sostanziale predisposizione delle quote di liquidazione spettanti a ciascun socio una volta che si proceda allo scioglimento della società.
Viene posto in essere in tal modo - a fronte di un vero e proprio frazionamento effettivo ed operante - un espediente dissimulatorio al fine di aggirare il divieto di lottizzazione posto dal legislatore.
7. Infondato è l'assunto di inconfigurabilità del reato di lottizzazione abusiva anteriormente all'entrata in vigore della L. n.47 del 1985. Va ricordato, al riguardo, che la nozione di "lottizzazione edilizia" assumeva, già nell'impianto originario della L. n. 1150 del 1942, il significato di "operazione di frazionamento di un terreno preordinata ad agevolarne l'utilizzazione a scopo edilizio" ed in proposito la stessa legge urbanistica generale prevedeva, all'art. 28, che fosse vietato procedere, prima dell'approvazione del piano particolareggiato, a lottizzazioni di terreno a scopo edilizio senza la preventiva autorizzazione comunale correlata ad un apposito progetto.
Una più idonea disciplina della materia venne introdotta dall'art. 8 della Legge-Ponte 6 agosto 1967, n. 765 (che modificò la L. n. 1150 del 1942, art. 28), al fine di garantire: a) che le singole iniziative private si armonizzassero con le scelte più generali della pianificazione territoriale, previa autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale;
b) che qualsiasi nuovo insediamento di una certa dimensione venisse autorizzato solo previa partecipazione dei privati costruttori alla realizzazione delle infrastrutture necessarie ed al pagamento dei relativi oneri.
La L. n. 10 del 1977, art. 17, lett. b), già conteneva una norma sanzionatoria "dell'inosservanza del disposto della L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 28 e successive modificazioni", che però non forniva una accezione definita del lottizzare, ma configurava varie ipotesi aventi in comune l'elemento materiale di una durevole trasformazione urbanistica di una consistente porzione di territorio senza la contemporanea attuazione dei servizi e delle infrastrutture necessarie per la razionalità e l'organico inserimento ambientale del nuovo insediamento. Ipotesi che si distinguevano fra loro in relazione alla non-lottizzabilità del terreno, alla mancanza di autorizzazione alla lottizzazione, alla non-autorizzabilità di essa, ed infine alla illegittimità o inefficacia della medesima. La L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18, comma 1, ha poi fornito una articolata definizione della "lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio", con disposizioni testualmente riprodotte nell'art. 30, comma 1 cit. T.U..
Improprie sono, nel sistema normativo dianzi delineato, le argomentazioni riferite dal Tribunale del riesame all'attuale formulazione dell'art. 30, u.c., cit. T.U., ove viene disposto che "Le disposizioni di cui sopra si esplicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985".
Tale previsione è riferita, invero, alle sanzioni ed "civili" previste per le lottizzazioni abusive e va interpretata nel senso che - ai fini della validità della vendita di un terreno facente parte di una lottizzazione che sia stata stipulata anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 47 del 1985 - non si deve avere riguardo alla disciplina posta dalla stessa L. n. 47, art. 18 bensì a quella contenuta nella L. n. 1150 del 1942, art. 31 come modificato dalla Legge-Ponte n. 765 del 1967, art. 10 il quale prevedeva, ove la lottizzazione non fosse autorizzata, non la nullità del contratto, ma soltanto l'annullabilità dello stesso su istanza dell'acquirente ignaro dell'abuso vedi Cass. civ., Sez. 2 27.12.2004, n. 24013.
8. La contravvenzione di lottizzazione abusiva è "reato progressivo nell'evento", ed in proposito le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno rilevato che: "sussiste il reato di lottizzazione abusiva anche quando l'attività posta in essere sia successiva agli atti di frazionamento o ad opere già eseguite, perché tali attività iniziali, pur integrando la configurazione del reato, non definiscono l'iter criminoso che si perpetua negli interventi che incidono sull'assetto urbanistico. Infatti, tenuto conto che il reato in questione è, per un verso, un reato a carattere permanente e progressivo e per altro verso a condotta libera, si deve considerare in primo luogo che non vi è alcuna coincidenza tra il momento in cui la condotta assume rilevanza penale e il momento di cessazione del reato, in quanto anche la condotta successiva alla commissione del reato da luogo ad una situazione antigiuridica di pari efficacia criminosa;
in secondo luogo che se il reato di lottizzazione abusiva si realizza anche mediante atti negoziali diretti al frazionamento della proprietà, con previsioni pattizie rivelatoci dell'attentato al potere programmatorio dell'autorità comunale, ciò non significa che l'azione criminosa si esaurisca in questo tipo di condotta perché l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria ulteriormente compromettono le scelte di destinazione e di uso del territorio riservate alla competenza pubblica" (Cass., Sez. Unite, 24 aprile 1992, Fogliari). Nella specie risultano realizzati ulteriori manufatti abusivi tra il *2006 ed il 9 aprile 2009* e, nell'ipotesi di concorso nel reato di lottizzazione abusiva mista, il momento di cessazione della permanenza deve farsi coincidere per tutti gli acquirenti, che hanno accettato il rischio derivante dalla violazione della volontà programmatoria espressa dallo strumento urbanistico, o con il sequestro o con l'ultimazione dell'operazione lottizzatile ovvero con la desistenza volontaria da provare in maniera rigorosa (vedi Cass., sez. 3 8 novembre 2000, Petrachi). Tutti i concorrenti e coloro che hanno cooperato rispondono della lottizzazione abusiva nella sua interezza e, conseguentemente, la prescrizione inizia a decorrere, per tutti, dal compimento dell'ultimo atto integrante la condotta illecita, che può consistere nella stipulazione di atti di trasferimento, nell'esecuzione di opere di urbanizzazione, nell'ultimazione dei manufatti che compongono l'insediamento.
9. L'ordinanza impugnata, per tutte le argomentazioni dianzi svolte, deve essere annullata senza rinvio, con conseguente ripristino della mirarli di cautela reale disposta dal GIP. del Tribunale di Sassari con provvedimento del 9.5.2009.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE visti gli artt. 127 e 325 c.p.p., annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2010. Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2010