Articolo 44 del Codice di procedura penale
Articolo 33 noviesArticolo 34
Versione
24 ottobre 1989
Art. 44. Sanzioni in caso di inammissibilita' o di rigetto della dichiarazione di ricusazione 1. Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione, la parte privata che l'ha proposta puo' essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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