Art. 44. Sanzioni in caso di inammissibilita' o di rigetto della dichiarazione di ricusazione 1. Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione, la parte privata che l'ha proposta puo' essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale.
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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
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- 1. Cassazione penale n. 47811/2003https://www.brocardi.it/
(massima n. 1) In tema di ricusazione, il provvedimento discrezionale con il quale, in applicazione dell'art. 44 c.p.p., il giudice condanna la parte ricusante al pagamento di una somma alla cassa delle ammende è sufficientemente motivato quando le sue ragioni siano desumibili dalle circostanze illustrate per giustificare il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità della ricusazione stessa (nel caso di specie la corte ha giudicato rilevanti le considerazioni svolte dal giudice di merito sull'entità del ritardo intercorso tra la cognizione del fatto posto a base della ricusazione e la presentazione della relativa dichiarazione da parte dell'imputato).
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- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/05/2025, n. 18752Provvedimento: […] rilevato, ancora, che, con il ricorso che occupa, nell'interesse dell'SI, si adduce l'assenza di qualsivoglia argomentazione a sostegno della condanna al pagamento disposto in favore della Cassa delle ammende, in asserita violazione dell'art. 44 cod. proc. pen.; ritenuto che, sebbene non vi sia un'espressa motivazione specificamente riferita alla comminatoria della sanzione pecuniaria a carico dell'odierno ricorrente, va tuttavia osservato che, in tema di ricusazione, il provvedimento discrezionale con il quale, in applicazione dell'art. 44 cod. proc. pen., il giudice condanna la parte ricusante al pagamento di una somma alla cassa delle ammende si considera sufficientemente Penale Sent. […]Leggi di più...
- onere motivazionale·
- manifesta infondatezza·
- ricusazione·
- condanna cassa delle ammende·
- art. 44 cod. proc. pen.·
- art. 616 cpp·
- inammissibilità ricusazione