Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2011, n. 23646
CASS
Sentenza 12 maggio 2011

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Il progettista, consapevole dell'abusività dell'intervento, è responsabile del reato di lottizzazione abusiva, in quanto arreca un determinante contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso, diretto a condizionare la riserva pubblica di programmazione territoriale.

È configurabile il reato di lottizzazione abusiva nel caso in cui i permessi di costruire, destinati a creare nuovi insediamenti abitativi in una zona in cui il P.R.G. subordini l'attività edificatoria all'adozione di piani di lottizzazione convenzionata, siano stati rilasciati in assenza dei prescritti strumenti attuativi e difetti la prova della preesistenza e sufficienza delle opere di urbanizzazione primaria che rendevano, questi ultimi, superflui. (In motivazione la Corte ha precisato che la valutazione del grado di urbanizzazione dell'area costituisce una questione di fatto).

È configurabile il reato di lottizzazione abusiva nel caso in cui l'attività edificatoria sia stata autorizzata a seguito del rilascio di un permesso di costruire fraudolentemente ottenuto, includendovi una porzione di area già sottoposta ad atto d'obbligo di asservimento, così alterando l'indice fondiario di fabbricabilità. (Nella specie le aree private destinate a strade erano state sottoposte ad atto d'obbligo di asservimento e non potevano essere computate per l'edificazione, sicchè ne era derivata l'alterazione dell'indice fondiario di fabbricabilità).

Commentario1

  • 1L’illegittimità del permesso di costruire nel reato ex art. 44, lett. b), d.p.r. 380/01
    Apollonio Gianfranco · https://www.diritto.it/ · 11 dicembre 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2011, n. 23646
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23646
Data del deposito : 12 maggio 2011

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