Articolo 49 del Codice della strada
Articolo 48Articolo 46
Versione
1 gennaio 1993
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Versione
30 giugno 1993
Art. 49. Veicoli a trazione animale 1. I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o piu' animali e si distinguono in:
a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;
c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole.
2. I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte.
((4)) ---------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.
Entrata in vigore il 30 giugno 1993
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