Sentenza 17 dicembre 2002
Massime • 1
Ogni qualvolta l'incompletezza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria non permetta di qualificare una zona come quartiere stabilizzato e completo, l'edificazione di un complesso residenziale, per il quale il piano regolatore imponga l'approvazione di un piano di lottizzazione, senza averne chiesto l'approvazione, configura la condotta del reato di lottizzazione abusiva, essendo superflua ogni indagine diretta ad accertare la effettiva consistenza delle opere comunque presenti nella zona.
Commentario • 1
- 1. Lottizzazione abusiva: evoluzione normativa e profili penalihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/2002, n. 3074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3074 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 17/12/2002
1. Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - N. 2402
3. Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 29056/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. SS CA, nato in [...] il [...],
2. UL NI, nato a [...] il [...],
3. IT NI, nato in [...] il [...],
4. IT VI, nato in [...] il [...],
avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno in data 1.03.2002 che ha confermato la condanna alla pena dell'arresto e dell'ammenda loro inflitta nel giudizio di primo grado per il reato di cui agli art. 20 lett. c) legge n. 47/1985;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e i ricorsi;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. Dott. Vincenzo Veneziano, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
Sentiti i difensori dei ricorrenti, avv.ti NI Clemente e Massimo Krogh, i quali hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
OSSERVA
Con sentenza 1.03.2002 la Corte di Appello di Salerno confermava la condanna alla pena dell'arresto e dell'ammenda inflitta nel giudizio di primo grado a SS CA, UL NI, IT NI e IT VI, quali responsabili, il primo, quale amministratore della SAPA s.r.l., il secondo, quale direttore dei lavori, il terzo e il quarto, quali proprietari/venditori del terreno sito in agro di Agropoli e ricompreso nella zona B1 del programma di fabbricazione, di avere eseguito una lottizzazione abusiva mediante la realizzazione di un insediamento unitario con oltre 60 appartamenti idonei a trasformare in modo rilevante e definitivo l'assetto urbanistico della zona.
Proponevano ricorso per Cassazione gli imputati denunciando SS e UL:
- violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla configurabilità del reato di lottizzazione abusiva poiché, nel caso in esame, l'intervento era stato da loro eseguito in zona urbanizzata. I giudici di merito, invece, avevano affermato la sussistenza del reato senza, comunque, indicare gli elementi mancanti o insufficienti dell'urbanizzazione ed avevano ignorato il principio secondo cui la totale o quasi completa urbanizzazione dell'area rende superflua l'adozione del piano di lottizzazione oltre che le determinazioni comunali che avevano qualificato di completamento l'area de qua, costituente lotto intercluso e ricadente in zona B, rilasciando la concessione edilizia. Inoltre, la lottizzazione andava esclusa per l'assenza di frazionamento della zona e di attività negoziale diretta alla formazione di altri lotti;
- inapplicabilità della confisca nel caso di prescrizione del reato avendo, nella specie, la PA riconosciuto la legittimità delle procedure seguite ed autorizzate;
- mancanza di motivazione in punto di rinnovazione del dibattimento per l'esame del consulente di parte o per l'acquisizione della relazione tecnica dallo stesso redatta, nonché in punto di elemento psicologico del reato alla stregua dei provvedimenti adottati dal Comune;
IT NI e IT VI:
- violazione di legge e delle norme giuridiche richiamate;
mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata acquisizione di elementi decisivi relativi alla dedotta preesistenza all'intervento de quo, su un lotto residuo, di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché in ordine all'accertamento dell'intervenuta decadenza del programma di fabbricazione in forza della giurisprudenza costituzionale e per l'intervento di altri piani e strumenti di salvaguardia. Inoltre, nella specie, il privato si era trovato nell'impossibilità di presentare un piano di lottizzazione convenzionata per l'attivazione da parte del Comune, nell'ambito della zona B1, di procedure d'esproprio finalizzate all'urbanizzazione che avevano strutturalmente modificato il regime dei suoli. In ogni caso, risultando la zona de qua interamente urbanizzata, non occorreva adottare il piano di lottizzazione, essendo sufficiente accedere al regime concessorio, come riconosciuto dal Comune con la richiesta di pagamento degli oneri di urbanizzazione. Andava, comunque, riconosciuta la buona fede, attesa la presunzione di legittimità degli atti amministrativi e l'insistenza del manufatto in zona di completamento o adeguatamente urbanizzata (c.d. stabilizzata). Chiedevano l'annullamento della sentenza, quanto meno per intervenuta prescrizione.
Va, preliminarmente, rilevato che il reato è prescritto, essendo decorso dalla data della consumazione (1.03.1998) il termine massimo anni 4 mesi 6.
Pertanto, non ricorrendo le condizioni previste dall'art. 129 c.p.p. per il pieno proscioglimento degli imputati, la sentenza va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Il reato di lottizzazione abusiva, a condotta libera, si realizza con varie modalità mediante operazioni con cui il suolo viene abusivamente utilizzato per la realizzazione di una pluralità di insediamenti residenziali.
In esso confluiscono condotte convergenti verso un'operazione unitaria caratterizzata dal nesso causale che lega le condotte dei vari partecipi dirette a condizionare la riserva pubblica di programmazione territoriale.
Può essere realizzato mediante atti giuridici, frazionando il terreno e vendendo i lotti fabbricabili, ovvero con attività materiali come la costruzione di edifici o la realizzazione di opere di urbanizzazione e giunge a compimento con l'ultimazione dell'attività giuridica o materiale volta alla trasformazione del territorio in violazione delle prescrizioni urbanistiche. Pertanto, la lottizzazione si configura anche nel caso di vendita di lotti rimasti in proprietà dell'originario venditore e successivamente edificati, e la sua durata nel tempo non può che comprendere l'attività negoziale e di edificazione, frazionata e progressiva, fino al momento consumativo costituito dalla ultimazione dei manufatti da parte dei proprietari dei singoli lotti (Cass. Sez. 3^, n. 12250, 18.06.1987, Politi;
n. 3506, 6.04.1996, Mele;
n. 11436, 15.10 1997, Sapuppo). Non è configurabile la lottizzazione soltanto nell'ipotesi di costruzioni eseguite all'interno di una zona completamente dotata di opere di urbanizzazione, sicché, per effetto della costruzione, non sorga la necessità di eseguirne altre, mentre se aree di notevole estensione non comprese in un centro abitato, anche se fornite di alcune opere di urbanizzazione, siano divise in lotti a scopo di sfruttamento edilizio, la lottizzazione ricorre essendo facilmente prevedibile un sensibile incremento degli abitanti nelle zone stesse. L'incompletezza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria non permette di qualificare la zona interessata come quartiere stabilizzato e completo e, pertanto, ai fini dell'edificazione, è necessaria l'approvazione di un previo piano di lottizzazione. Nella specie, il giudice d'appello, nel richiamare espressamente la motivazione del Tribunale, ha correttamente ritenuto, alla stregua degli elementi acquisiti e dei principi affermati da questa Corte sul punto ("il rilascio di concessione edilizia può non essere preceduto dall'approvazione del piano di lottizzazione soltanto quando la zona sia quasi interamente urbanizzata o la sua edificazione sia completa. Nelle situazioni intermedie, invece, la lottizzazione è necessaria, perché svolge una funzione di raccordo con il preesistente aggregato abitativo e di potenziamento delle opere di urbanizzazione. Quest'ultima, infatti, deve essere programmata per zone e non avvenire in occasione dell'edificazione dei singoli lotti", Cass. Sez. 3^ n. 146/1997, Volpe, RV. 207598), che la realizzazione di un complesso residenziale di circa 60 unità immobiliari in zona B1 del Comune di Agropoli, per la quale il vigente P.R. imponeva l'approvazione di un piano di lottizzazione, deponesse inequivocabilmente per l'incompletezza dell'edificazione ed imponesse la previa stipula di una convenzione di lottizzazione, dato che l'entità dell'insediamento richiedeva l'esecuzione di nuove opere di urbanizzazione primaria e secondaria, donde la superfluità di qualsiasi indagine diretta ad accertare la consistenza delle opere presenti nella zona e la compatibilita con le stesse del nuovo insediamento edilizio.
È infondato anche il motivo relativo all'insussistenza dell'elemento psicologico del reato per errore incolpevole sull'esecuzione dell'opera nella ragionevole convinzione che non fosse richiesto il piano di lottizzazione, donde l'esclusione della rilevanza penale dei fatti.
Infatti, la sussistenza del reato non può essere esclusa sotto il profilo soggettivo per errore sulla non necessità del piano di lottizzazione perché nemmeno in virtù del criterio della ignoranza inevitabile teorizzato nella sentenza C. Cost. n. 364/1988 è possibile scusare chi esegue opere che incidono sul tessuto urbanistico comportando la necessità dell'esecuzione di nuove opere di urbanizzazione o di potenziamento di quelle esistenti senza informarsi delle leggi penali che disciplinano la materia, incombendo all'interessato l'onere di verificare la conformità delle opere alle norme urbanistiche di cui è presunta la conoscenza ex art. 5 cod. pen.. L'accertamento in sede penale della lottizzazione abusiva comporta ope legis la confisca del terreno e delle opere abusivamente eseguite ed è, quindi, irrilevante l'intervenuta declaratoria di estinzione per prescrizione del reato perché la sanzione amministrativa della confisca è connessa con l'oggettiva illiceità della cosa ed opera automaticamente, ove sia accertata la lottizzazione abusiva, a prescindere dalla persona del condannato, sicché non si procede alla confisca soltanto nel caso, nella specie non ricorrente, in cui sia giudizialmente accertata l'insussistenza del fatto.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione e rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2003