Cass. pen., sez. III, sentenza 26/06/2008, n. 37472
CASS
Sentenza 26 giugno 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime5

Sono manifestamente infondate le questioni di costituzionalità dell'art. 19 della L. 28 febbraio 1985, n. 47 (oggi sostituito dall'art. 44, comma secondo, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) che prevede la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite per presunta violazione degli artt. 3, 25, comma secondo, 27, 42 (in relazione all'art. 6 della C.E.D.U. ed all'art. 1 del Protocollo n. 1), 97, 111 e 117, comma primo (in relazione agli artt. 5 e 7 della C.E.D.U. ed al relativo Protocollo) della Costituzione, sia perché non sussiste alcun contrasto tra la disposizione censurata ed un diritto garantito dalla C.E.D.U., sia perché la confisca non opera anche nei confronti delle parti di terreno non interessate da alcun frazionamento o lottizzazione, sia, infine, perché sussiste una ragionevole giustificazione nel sacrificio del diritto di proprietà che la confisca comporta. (cfr. decisione 30 agosto 2007, Corte Europea Dir. Uomo; Corte Cost. 22 ottobre 2007, n. 348).

In materia edilizia, mentre il reato di lottizzazione abusiva deve escludersi con riferimento a zone completamente urbanizzate, lo stesso è configurabile sia con riferimento a zone assolutamente inedificate, sia con riferimento a zone parzialmente urbanizzate in cui sussista un'esigenza di raccordo con il preesistente aggregato abitativo e di potenziamento delle opere d'urbanizzazione.

In materia edilizia, è configurabile la responsabilità dell'acquirente di un terreno abusivamente lottizzato a fini edificatori ove questi non acquisisca elementi circa le previsioni urbanistiche e pianificatorie di zona, in quanto con tale imprudente e negligente condotta egli si pone colposamente in una situazione di inconsapevolezza che apporta un determinante contributo causale all'attività illecita del venditore.

In materia edilizia, nel caso in cui si accerti un preventivo frazionamento di un'area abusivamente lottizzata, la confisca prevista dall'art. 44, comma secondo, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 investe l'intera area interessata dall'intervento lottizzatorio e dalla previsione delle relative infrastrutture ed opere urbanizzative, non rilevando l'esistenza in atto di un'attività edificatoria; diversamente, nel caso in cui si sia conferito di fatto un diverso assetto al territorio senza predisporre un frazionamento fondiario, la confisca deve limitarsi a quella porzione territoriale effettivamente interessata dalla vendita di lotti separati, dall'edificazione e dalla realizzazione delle infrastrutture.

In materia edilizia, la confisca dei terreni abusivamente lottizzati è applicabile anche ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della L. 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto la norma dell'art. 30, comma decimo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 che stabilisce l'applicabilità delle disposizioni in materia di lottizzazione abusiva "agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985", si riferisce alle sole sanzioni civili previste per le lottizzazioni abusive.

Commentari7

Mostra tutto (7)
  • 1Diritto Amministrativo
    https://www.ildirittoamministrativo.it/

    OSSERVAZIONI A MARGINE SU LOTTIZZAZIONE ABUSIVA E PRESCRIZIONE CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE PENALI,SENTENZA 30 aprile 2020, n. 13539 Dalle Sezioni unite via libera alla “confisca nomofilattica”, ragionando su “riserva di codice”, relazione “marasca” e valutazione di proporzionalità secondo i principi enunciati dalla Grande Camera nella sentenza del 28 giugno 2018 (Case of g.i.e.m. s.r.l. and others v. Italy) Di LORENZO BRUNO MOLINARO ABSTRACT [En]: This legal paper critically addresses the decision-making process underlying the recent judgment of the united sections of Italian Supreme Court (April 30th, 2020 n. 40380), regarding illegal lotting and confiscation, with particular …

     Leggi di più…

  • 2Sentenza Cassazione Penale n. 3455 del 20
    https://www.laleggepertutti.it/

    Penale Sent. Sez. 3 Num. 3455 Anno 2013 Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA Relatore: GRAZIOSI CHIARA SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) DI ROSA CONCETTA N. IL 20/01/1944 avverso l'ordinanza n. 15/2012 TRIB. LIBERTA' di LATINA, del 02/02/2011 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI; lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Uditi difensor Avv.; Data Udienza: 20/11/2012 23198/2012 CONSIDERATO IN FATTO 1. Il Tribunale di Latina, con ordinanza del 2 febbraio 2012, ha respinto le richieste di riesame proposte da Esposito Giovanni, D'Onofrio Gaetano, Del Santo Nunziatina, Guarino Giuseppe e Di Rosa Concetta (nella qualità di curatrice speciale della minore Di Tella …

     Leggi di più…

  • 3Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 24 luglio 2012 di condanna di P. Ignazio alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi due di arresto ed euro 60.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato, in data 7 ottobre 2008, in qualità di legale rappresentante della ditta edile Kallipoli S.r.l., la lottizzazione abusiva di un'area sita nel Comune di Furnari (segnatamente in relazione alla costruzione solo parziale delle opere di urbanizzazione primaria oggetto della concessione …

     Leggi di più…

  • 4DIRITTO URBANISTICO: Reato di lottizzazione abusiva analisi giurisprudenziale.
    Di Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    di Fulvio Conti Guglia. Il reato di lottizzazione abusiva è a consumazione alternativa, potendo realizzarsi sia per il difetto dell'autorizzazione a lottizzare correlata all'approvazione di un piano attuativo di lottizzazione sia per il contrasto con le prescrizioni della legge o degli strumenti urbanistici; al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha elaborato, inoltre, una ormai consolidata descrizione generale dell'attività lottizzatoria (Cass. Sez. Unite, n. 5115 dell'8.2.2002, nonché Sez. 3: n. 24096 del 13.6.2008; n. 37472, del 2.10.2008; n. 3481 del 26.1.2009; n. 39078 dell'8.10.2009). Questa può dirsi configurata: – attraverso qualsiasi utilizzazione del suolo che, …

     Leggi di più…

  • 5Abuso d'ufficio: condannato il dirigente comunale per omessa vigilanza sull’attività edilizia
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 25 agosto 2023

    La massima In tema di abuso di ufficio, integra la violazione di specifiche regole di condotta previste dalla legge, come richiesto dalla nuova formulazione dell' art. 323, c.p. ad opera dell' art. 16 d.l. 16 luglio 2020, n. 76 , conv. nella l. 11 settembre 2020, n. 120 , l'inosservanza, da parte del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, del dovere di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, in quanto l' art. 27 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 , ne impone l'osservanza onde assicurare la conformità dell'anzidetta attività alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità fissate nei titoli abilitativi (Cassazione …

     Leggi di più…
Mostra tutto (7)

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 26/06/2008, n. 37472
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37472
Data del deposito : 26 giugno 2008

Testo completo