Sentenza 26 giugno 2008
Massime • 5
Sono manifestamente infondate le questioni di costituzionalità dell'art. 19 della L. 28 febbraio 1985, n. 47 (oggi sostituito dall'art. 44, comma secondo, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) che prevede la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite per presunta violazione degli artt. 3, 25, comma secondo, 27, 42 (in relazione all'art. 6 della C.E.D.U. ed all'art. 1 del Protocollo n. 1), 97, 111 e 117, comma primo (in relazione agli artt. 5 e 7 della C.E.D.U. ed al relativo Protocollo) della Costituzione, sia perché non sussiste alcun contrasto tra la disposizione censurata ed un diritto garantito dalla C.E.D.U., sia perché la confisca non opera anche nei confronti delle parti di terreno non interessate da alcun frazionamento o lottizzazione, sia, infine, perché sussiste una ragionevole giustificazione nel sacrificio del diritto di proprietà che la confisca comporta. (cfr. decisione 30 agosto 2007, Corte Europea Dir. Uomo; Corte Cost. 22 ottobre 2007, n. 348).
In materia edilizia, mentre il reato di lottizzazione abusiva deve escludersi con riferimento a zone completamente urbanizzate, lo stesso è configurabile sia con riferimento a zone assolutamente inedificate, sia con riferimento a zone parzialmente urbanizzate in cui sussista un'esigenza di raccordo con il preesistente aggregato abitativo e di potenziamento delle opere d'urbanizzazione.
In materia edilizia, è configurabile la responsabilità dell'acquirente di un terreno abusivamente lottizzato a fini edificatori ove questi non acquisisca elementi circa le previsioni urbanistiche e pianificatorie di zona, in quanto con tale imprudente e negligente condotta egli si pone colposamente in una situazione di inconsapevolezza che apporta un determinante contributo causale all'attività illecita del venditore.
In materia edilizia, nel caso in cui si accerti un preventivo frazionamento di un'area abusivamente lottizzata, la confisca prevista dall'art. 44, comma secondo, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 investe l'intera area interessata dall'intervento lottizzatorio e dalla previsione delle relative infrastrutture ed opere urbanizzative, non rilevando l'esistenza in atto di un'attività edificatoria; diversamente, nel caso in cui si sia conferito di fatto un diverso assetto al territorio senza predisporre un frazionamento fondiario, la confisca deve limitarsi a quella porzione territoriale effettivamente interessata dalla vendita di lotti separati, dall'edificazione e dalla realizzazione delle infrastrutture.
In materia edilizia, la confisca dei terreni abusivamente lottizzati è applicabile anche ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della L. 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto la norma dell'art. 30, comma decimo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 che stabilisce l'applicabilità delle disposizioni in materia di lottizzazione abusiva "agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985", si riferisce alle sole sanzioni civili previste per le lottizzazioni abusive.
Commentari • 7
- 1. Diritto Amministrativohttps://www.ildirittoamministrativo.it/
OSSERVAZIONI A MARGINE SU LOTTIZZAZIONE ABUSIVA E PRESCRIZIONE CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE PENALI,SENTENZA 30 aprile 2020, n. 13539 Dalle Sezioni unite via libera alla “confisca nomofilattica”, ragionando su “riserva di codice”, relazione “marasca” e valutazione di proporzionalità secondo i principi enunciati dalla Grande Camera nella sentenza del 28 giugno 2018 (Case of g.i.e.m. s.r.l. and others v. Italy) Di LORENZO BRUNO MOLINARO ABSTRACT [En]: This legal paper critically addresses the decision-making process underlying the recent judgment of the united sections of Italian Supreme Court (April 30th, 2020 n. 40380), regarding illegal lotting and confiscation, with particular …
Leggi di più… - 2. Sentenza Cassazione Penale n. 3455 del 20https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3455 Anno 2013 Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA Relatore: GRAZIOSI CHIARA SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) DI ROSA CONCETTA N. IL 20/01/1944 avverso l'ordinanza n. 15/2012 TRIB. LIBERTA' di LATINA, del 02/02/2011 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI; lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Uditi difensor Avv.; Data Udienza: 20/11/2012 23198/2012 CONSIDERATO IN FATTO 1. Il Tribunale di Latina, con ordinanza del 2 febbraio 2012, ha respinto le richieste di riesame proposte da Esposito Giovanni, D'Onofrio Gaetano, Del Santo Nunziatina, Guarino Giuseppe e Di Rosa Concetta (nella qualità di curatrice speciale della minore Di Tella …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 24 luglio 2012 di condanna di P. Ignazio alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi due di arresto ed euro 60.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato, in data 7 ottobre 2008, in qualità di legale rappresentante della ditta edile Kallipoli S.r.l., la lottizzazione abusiva di un'area sita nel Comune di Furnari (segnatamente in relazione alla costruzione solo parziale delle opere di urbanizzazione primaria oggetto della concessione …
Leggi di più… - 4. DIRITTO URBANISTICO: Reato di lottizzazione abusiva analisi giurisprudenziale.Di Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
di Fulvio Conti Guglia. Il reato di lottizzazione abusiva è a consumazione alternativa, potendo realizzarsi sia per il difetto dell'autorizzazione a lottizzare correlata all'approvazione di un piano attuativo di lottizzazione sia per il contrasto con le prescrizioni della legge o degli strumenti urbanistici; al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha elaborato, inoltre, una ormai consolidata descrizione generale dell'attività lottizzatoria (Cass. Sez. Unite, n. 5115 dell'8.2.2002, nonché Sez. 3: n. 24096 del 13.6.2008; n. 37472, del 2.10.2008; n. 3481 del 26.1.2009; n. 39078 dell'8.10.2009). Questa può dirsi configurata: – attraverso qualsiasi utilizzazione del suolo che, …
Leggi di più… - 5. Abuso d'ufficio: condannato il dirigente comunale per omessa vigilanza sull’attività ediliziaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 25 agosto 2023
La massima In tema di abuso di ufficio, integra la violazione di specifiche regole di condotta previste dalla legge, come richiesto dalla nuova formulazione dell' art. 323, c.p. ad opera dell' art. 16 d.l. 16 luglio 2020, n. 76 , conv. nella l. 11 settembre 2020, n. 120 , l'inosservanza, da parte del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, del dovere di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, in quanto l' art. 27 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 , ne impone l'osservanza onde assicurare la conformità dell'anzidetta attività alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità fissate nei titoli abilitativi (Cassazione …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/06/2008, n. 37472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37472 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 26/06/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1656
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 8389/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. LL LV TO IA, nato a [...] il [...];
2. IA IA, nata a [...] il [...];
3. SO LV EL, nato a [...] il [...];
4. TU TE, nata a [...] il [...];
5. CA AS, nato a [...] il [...];
6. LL NN SA, nata a [...] il [...];
7. LE RI US, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 29.1.2007 della Corte di Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
Udita, in Pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dott. SALZANO Francesco, il quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori, Avv.ti Gianfranco Cualbu e Rafaele Soddu, i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 29.1.2007, confermava la sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Nuoro in data 15.4.2005, che aveva dichiarato (tra l'altro):
a) non doversi procedere per intervenuta prescrizione:
- nei confronti di OI LV TO IA, IA IA, SO LV EL, NT TE, MA AS, OI NN SA e ED RI US in ordine ai reati di cui:
- alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c), per avere concorso alla lottizzazione abusiva a scopo edilizio di un appezzamento di terreno - già destinato a zona "F turistica" dal piano regolatore generale del Comune di Nuoro e poi a zona "H di rispetto" dalla vigente variante approvata il 12.9.1988, nonché sottoposto a vincolo paesaggistico - vendendo il OI S. A. M. ed acquistando gli altri imputati distinti lotti frazionati, che, per le loro caratteristiche ed in rapporto all'attività lavorativa degli acquirenti, denunziavano in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio - in agro di Nuoro, località "Sa Corra Chervina del monte Ortobene", dal 1981 con permanenza);
- alla L. n. 431 del 1985, art. 1 sexies, per avere concorso a modificare lo stato dei luoghi sottoposti a vincolo paesaggistico con D.M. 10 marzo 1956, mediante l'esecuzione di interventi realizzati in assenza della prescritta autorizzazione di cui alla L. n. 1497 del 1939, art. 7;
- nei confronti di SO RE EL in ordine al reato di cui:
- alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c), (edificazione senza concessione edilizia, nel lotto acquistato di circa 1.000 mq., sottoposto a vincolo paesaggistico, di un fabbricato per civile abitazione a due piani su una superficie di circa 60 mq. - acc. nel novembre 1991, con opere in corso di realizzazione);
- nei confronti di NT TE in ordine al reato di cui:
- alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c), (edificazione senza concessione edilizia, nel lotto acquistato di circa 250 mq., sottoposto a vincolo paesaggistico, di un fabbricato a piano terra di circa 40 mq. - in epoca prossima all'anno 1986);
- nei confronti di MA AS in ordine al reato di cui:
- alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c), (edificazione senza concessione edilizia, nel lotto acquistato di circa 1.000 mq., sottoposto a vincolo paesaggistico, di una abitazione unifamiliare di circa 70 mq. - in epoca anteriore al 1986);
- nei confronti di OI NN SA e ED RI US in ordine al reato di cui:
- alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c), (edificazione senza concessione edilizia, nel lotto acquistato di circa 1.180 mq., sottoposto a vincolo paesaggistico, di un prefabbricato di circa 50 mq. - in epoca anteriore al 1986);
b) non doversi procedere per precedente giudicato:
nei confronti di IA IA in ordine al reato di cui:
- alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c), (edificazione senza concessione edilizia, nel lotto acquistato di circa 1.000 mq., sottoposto a vincolo paesaggistico, di un seminterrato di circa 30 mq. e di una casa prefabbricata di circa mq. 60 - nel luglio 1984);
c) ed aveva disposto "la confisca e l'acquisizione al Comune di Nuoro dell'area individuata catastalmente al foglio 48 (mappali 23, 291 e 195) e al foglio 48/A (mappali 94 e 94/a) nonché delle costruzioni sopra realizzate".
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati dianzi indicati.
I ricorrenti, con doglianze sostanzialmente comuni, hanno eccepito:
- l'insussistenza della contravvenzione di lottizzazione abusiva, poiché tutti gli atti traslativi ed i manufatti edilizi sarebbero stati realizzati tra il 1981 ed il 1983, mentre il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30, u.c., considererebbe "penalmente irrilevanti, ai fini della lottizzazione abusiva, le vendite ed i frazionamenti anteriori al 17 marzo 1985";
- l'insussistenza della contravvenzione di lottizzazione abusiva, poiché la zona edificata è stata qualificata come zona "H di rispetto", nella quale l'edificazione privata non è consentita, solo a decorrere dalla variante di PRG approvata il 12.9.1988; la precedente classificazione di zona "F turistica", invece, "prevedeva anche la realizzabilità di nuove costruzioni con un indice di edificabilità fondiaria di 1 mc./mq.";
- l'impossibilità di disporre la confisca dei lotti in relazione agli atti di acquisto perfezionatisi in epoca antecedente all'entrata in vigore della L. n. 47 del 1985, che tale sanzione ha introdotto (art. 19) per la prima volta nel nostro ordinamento;
- la violazione dell'art. 495 c.p.p., comma 2, avendo "il giudice dell'appello, senza motivare, omesso di accogliere la richiesta di rinnovazione della perizia".
Il OI S. A. M. ha ulteriormente lamentato:
- la violazione dell'art. 106 c.p.p., poiché nel giudizio di primo grado era stato nominato suo difensore di ufficio l'avv.to Renato Soddu, il quale, nel medesimo processo, era altresì difensore (di fiducia o di ufficio) di altri soggetti coimputati del reato di lottizzazione abusiva quali acquirenti di lotti da lui venduti. In una situazione siffatta sarebbe esistita una posizione processuale di contrasto di interessi che, incidendo sull'intervento obbligatorio della difesa, integrerebbe nullità assoluta ed insanabile;
- la violazione del principio del "ne bis in idem", ex art. 649 c.p.p., in quanto egli "per il medesimo reato di lottizzazione abusiva riguardante lo stesso terreno sito in Nuoro, località monte Ortobene, foglio 4.8, mappale 23", era stato già giudicato dalla Corte di Appello di Palermo, che, con sentenza divenuta definitiva il 29.6.2002, aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione;
- la violazione dell'art. 191 c.p.p. e art. 407 c.p.p., comma 3, da correlarsi alla inutilizzabilità, nei suoi confronti (affermata dalla stessa Corte di Appello), della scrittura privata di permuta intercorsa con il coimputato TO VE, trattandosi di documento sequestrato quando per lui era già scaduto il termine per le indagini preliminari. Tale scrittura, però, è stata considerata - contraddittoriamente - utilizzabile nei confronti dello stesso VE ed in tal modo si sarebbe conseguito illegittimamente l'effetto di spostare il termine della permanenza del reato di lottizzazione abusiva in epoca successiva all'entrata in vigore della L. n. 47 del 1985, sì da giustificare surrettiziamente la disposta confisca;
- la illegittimità della disposta confisca nella parte in cui è stata estesa ai terreni non frazionati in lotti, ne' alienati ad alcuno o edificati;
- la mancata valutazione dell'affidamento in lui generato dal comportamento degli organi comunali, che nessuna irregolarità avevano contestato nel lungo tempo trascorso dall'inizio della condotta oggi configurata come illecita e che lo avevano anche autorizzato (in data 24.6.1992) ad esercitare nell'estensione complessiva del terreno di sua proprietà, ritenuto ricompreso in azienda agricola, l'attività agrituristica di ricezione ed ospitalità;
- la violazione dell'art. 603 c.p.p., poiché la Corte di merito incongruamente avrebbe ritenuto di non acquisire documentazione idonea a dimostrare l'effettiva estensione della porzione di terreno "non interessata da alcun intervento lottizzatorio";
- carenza assoluta di motivazione quanto alla impugnata declaratoria di prescrizione per il reato di cui alla L. n. 431 del 1985, art. 1 sexies, avendo la difesa prospettato, invece, la inconfigurabilità
di detto reato sul presupposto che la norma incriminatrice sarebbe entrata in vigore "quando la supposta attività materiale volta al frazionamento ed all'alienazione dei fondi si era esaurita". OI NN SA e ED RI US hanno specificamente lamentato, infine, il mancato riconoscimento dell'estinzione, per intervenuto condono edilizio, del reato di edificazione abusiva ad essi contestato.
Il difensore di OI LV TO IA - con "motivi nuovi" depositati il 10.6.2008 - ha sollevato questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2 per assunto contrasto:
- con l'art. 7 Cost., art. 25 Cost., comma 2, artt. 27, 111 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, in relazione all'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU);
- con gli artt. 3 e 97 Cost., in relazione all'art. 5 del Trattato della Comunità Europea ed al Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;
- con l'art. 42 Cost., in relazione all'art. 6 della CEDU ed all'art. 1 del Protocollo n. 1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le doglianze comuni svolte dai ricorrenti devono essere rigettate, perché infondate.
2. Gli elementi fattuali della vicenda.
Nella specie risulta accertato, in punto di fatto, che:
- L'area interessata dalla ravvisata lottizzazione è sita in agro di Nuoro, nella località denominata "Sa Corra Chervina" alle pendici del monte Ortobene, ed è ricompresa in un'ampia superficie di terreno, estesa circa 23 ettari, appartenente a OI LV TO IA.
Essa, nella pianificazione comunale, era originariamente qualificata come zona "F turistica", ove veniva prevista anche la realizzabilità di residenze di tipo prevalentemente stagionale, con un indice di edificabilità fondiaria massima di 0,001 mc./mq., ma solo "previo opportuno studio di disciplina". Detta qualificazione poi, con variante di PRG approvata il 12.9.1988, è stata trasformata in zona "H di rispetto", ove non è consentita l'edificazione di nuovi manufatti residenziali.
- La stessa area è stata assoggettata a vincolo paesaggistico con D.M. 10 marzo 1956. - Porzioni di detta area (aventi rispettivamente un'estensione compresa fra i 600 e i 2.000 mq.) sono state progressivamente vendute dal OI S. A. M., a decorrere dall'anno 1981 - ad imprenditori, dipendenti pubblici e privati, pensionati e casalinghe - senza la preventiva effettuazione di un frazionamento catastale e mediante semplici scritture private (non con atti pubblici). - Sull'area in oggetto, nel corso del tempo, sono stati effettuati dagli acquirenti interventi edilizi, recinzioni, e strade interne. - L'ufficio tecnico del Comune di Nuoro ha dato inizio alla procedura sanzionatoria amministrativa, emettendo l'ordinanza di sospensione attualmente prevista dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30, comma 7. - Sono state rilasciate varie concessioni in sanatoria, in relazione al condono edilizio concesso dalla L. n. 47 del 1985, tutte però esclusivamente per singoli manufatti realizzati in epoca anteriore al mutamento in zona "H" della qualificazione territoriale (per l'impossibilità di calcolare gli oneri concessori, stante la mancata previsione di contributi di urbanizzazione per la zona "H").
3. La lottizzazione edilizia.
Infondato è l'assunto di inconfigurabilità del reato di lottizzazione abusiva anteriormente all'entrata in vigore della L. n.47 del 1985. La nozione di "lottizzazione edilizia" assumeva, già nell'impianto originario della L. n. 1150 del 1942, il significato di "operazione di frazionamento di un terreno preordinata ad agevolarne l'utilizzazione a scopo edilizio" ed in proposito la stessa legge urbanistica generale prevedeva:
- all'art. 13, che i piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale dovessero determinare "la suddivisione degli isolati in lotti fabbricabili" secondo la tipologia indicata nei piani medesimi;
- all'art. 28, che fosse vietato procedere, prima dell'approvazione del piano particolareggiato, a lottizzazioni di terreno a scopo edilizio senza la preventiva autorizzazione comunale correlata ad un apposito "progetto".
Una più idonea disciplina della materia venne introdotta dalla Legge Ponte 6 agosto 1967, n. 765, art. 8 (che modificò la L. n. 1150 del 1942, art. 28), al fine di garantire:
a) che le singole iniziative private si armonizzassero con le scelte più generali della pianificazione territoriale, previa autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale;
b) che qualsiasi nuovo insediamento di una certa dimensione venisse autorizzato solo previa partecipazione dei privati costruttori alla realizzazione delle infrastrutture necessarie ed al pagamento dei relativi oneri.
Per la realizzazione di tali finalità, dunque (non essendo mai stato abrogato la L. n. 1150 del 1942, art. 28) - qualora i Comuni non abbiano Proceduto alla formazione dei piani particolareggiati - la legge consente ai privati (che intendano attuare iniziative rivolte a conferire un diverso assetto ad una porzione del territorio comunale) di inserirsi nella disciplina urbanistica presentando appositi piani di lottizzazione, contenenti prescrizioni di dettaglio sostitutive di quelle omesse dalle Amministrazioni.
La lottizzazione, però, è subordinata al rilascio, in esito ad una procedura complessa, di un apposito provvedimento autorizzativo del Comune, che la legge condiziona:
- sotto il profilo della validità: all'esistenza di uno strumento urbanistico di carattere generale (piano regolatore generale o programma di fabbricazione);
- sotto il profilo della operatività: alla stipulazione di una convenzione con cui il privato assume a proprio carico specifici oneri patrimoniali connessi alla urbanizzazione primaria e secondaria, fornendo congrue garanzie per l'adempimento. Il Ministero dei lavori pubblici - con la circolare di applicazione della Legge Ponte (28 ottobre 1967, n. 3110) - ha precisato che costituisce lottizzazione edilizia qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dall'entità del frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici, a scopo residenziale, turistico o industriale, che postulino l'attuazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria occorrenti per le necessità dell'insediamento.
Dall'elaborazione giurisprudenziale si evincono le seguenti principali specificazioni:
a) si ha lottizzazione allorché si tratti di asservire per la prima volta un'area non ancora urbanizzata ad un insediamento di carattere residenziale o produttivo, mediante la costruzione di uno o più fabbricati, che obiettivamente esigano, per il loro armonico raccordo col preesistente aggregato abitativo, la realizzazione o il potenziamento delle opere e dei servizi necessari a soddisfare taluni bisogni della collettività (strada, spazi di sosta, fognature, reti di distribuzione del gas, dell'acqua, dell'energia elettrica, scuole, etc.), vale a dire la realizzazione o il potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (vedi già C. Stato, Sez. 5, 1.2.1985, n. 162). b) La fattispecie lottizzatoria esula dalle situazioni di zone completamente urbanizzate, però sussiste non soltanto nelle ipotesi estreme di zone assolutamente inedificate, ma anche in quelle, intermedie, di zone parzialmente urbanizzate, nelle quali si configuri un'esigenza di raccordo col preesistente aggregato abitativo e di potenziamento delle opere di urbanizzazione. Anzi, per escludere la lottizzazione, deve sussistere una situazione di pressoché completa e razionale edificazione della zona tale da rendere del tutto superfluo un piano attuativo (vedi C. Stato, Sez. 5, 15.2.2001, n. 790; 7.1.1999, n. 2; 25.10.1997, n. 1189). Nella specie, invece, il terreno lottizzato non poteva sicuramente considerarsi "completamente urbanizzato", poiché, ad esempio, non era servito da strade di penetrazione e la condotta fognaria non era mai entrata in uso.
4. Il reato di lottizzazione abusiva.
4.1 La L. n. 10 del 1977, art. 17, lett. b), già conteneva una norma sanzionatoria "dell'inosservanza del disposto della L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 28 e successive modificazioni", che però non forniva una accezione definita del lottizzare, ma configurava varie ipotesi aventi in comune l'elemento materiale di una durevole trasformazione urbanistica di una consistente porzione di territorio senza la contemporanea attuazione dei servizi e delle infrastrutture necessarie per la razionalità e l'organico inserimento ambientale del nuovo insediamento. Ipotesi che si distinguevano fra loro in relazione alla non lottizzabilità del terreno, alla mancanza di autorizzazione alla lottizzazione, alla non autorizzabilità di essa, ed infine alla illegittimità o inefficacia della medesima.
4.2 Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema (con la sentenza 28-11- 1981, ric. Giulini), fissarono, in proposito, i seguenti principi fondamentali:
- il reato di lottizzazione abusiva si estrinseca sia nel compimento di atti giuridici, come la suddivisione del terreno e l'alienazione dei lotti fabbricabili, sia nella esplicazione di attività materiali, come la costruzione di edifici o la delimitazione dei singoli lotti, richiedendosi solo che gli anzidetti atti ed attività risultino funzionalizzati ad un nuovo insediamento urbano e quindi limitino o condizionino, con ostacoli di fatto o di diritto, la riserva pubblica di programmazione territoriale;
- per la configurabilità del reato, di cui all'art. 17, lettera b), ultima ipotesi, della L. n. 10 del 1977, la nozione di lottizzazione abusiva a scopo edilizio comprende i casi di frazionamento di area nonché qualsiasi forma di frazionamento urbano, non autorizzato, realizzato attraverso l'utilizzazione edilizia del territorio, ciò perché si determina in ogni caso il pregiudizio delle autonome scelte programmatiche sull'uso del territorio, scelte riservate dalla legge alla competenza dello Stato e del Comune, nonché il condizionamento della pubblica Amministrazione ad eseguire le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
4.3 La L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18, comma 1, ha poi fornito una duplice definizione della "lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio", ricollegandola:
a) ad un'attività materiale: "quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione";
b) ad un'attività giuridica: "quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio". Questo secondo tipo di lottizzazione viene denominato "negoziale" o "cartolare" e si fonda sulla presenza di elementi indiziari, da cui risulti, in modo non equivoco, la destinazione a scopo edificatorio del terreno.
Tali elementi indiziari (descritti con elencazione normativa non tassativa) non devono essere presenti tutti in concorso fra di loro, in quanto è sufficiente anche la presenza di uno solo di essi, rilevante ed idoneo a fare configurare, con margini di plausibile veridicità, la volontà di procedere a lottizzazione (in questo senso è orientata anche la giurisprudenza amministrativa: vedi C. Stato, Sez. 5, 14.5.2004, n. 3136). I due tipi di attività illecite dianzi descritti (lottizzazione materiale e negoziale) possono essere espletati, ad evidenza, anche congiuntamente (c.d. lottizzazione abusiva mista), in un intreccio di atti materiali e giuridici comunque finalizzati a realizzare una trasformazione urbanistica e/o edilizia dei terreni non autorizzata oppure in violazione della pianificazione vigente.
4.4 Le disposizioni della L. n. 47 del 1985, art. 18 sono state testualmente riprodotte nel D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30, comma 1. 4.5 Secondo la giurisprudenza più recente di questa Corte Suprema, inoltre, il reato di lottizzazione abusiva può configurarsi (vedi Cass., Sez. Unite, 28.11.2001, Salvini ed altri, nonché Sez. 3:1.7.2004, Lamedica ed altri;
22.5.2003, n. 22551, Matarrese ed altri):
- in presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell'assetto preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione di un piano esecutivo e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche dell'intervento di nuova realizzazione;
- ma anche allorquando detto intervento non potrebbe in nessun caso essere realizzato poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con previsioni di zonizzazione e/o di localizzazione dello strumento generale di pianificazione che non possono essere modificate da piani urbanistici attuativi.
4.6 La fattispecie che ci occupa integra un'ipotesi di lottizzazione abusiva mista.
Risulta effettuata la vendita di lotti separati di un terreno, previo progressivo frazionamento di fatto dello stesso, e sussistono più elementi, non soltanto indiziari, manifestanti un inequivoco scopo edificatorio: il numero rilevante dei lotti;
la ridotta dimensione di essi;
la effettiva realizzazione di numerose costruzioni sui terreni compravenduti.
Gli imputati hanno concorso ad attuare, pertanto, "una trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio", predisposta a conferire e che effettivamente ha conferito ad una porzione di esso un assetto diverso da quello pianificato, con modalità non consentibili neppure attraverso la predisposizione di un piano attuativo (stante la violazione delle previsioni della pianificazione generale). A decorrere dal 12.9.1988, la zona è qualificata, nella pianificazione comunale, come zona "H di rispetto" ed in essa non è consentita l'edificazione di fabbricati residenziali. Non esclude, però, la configurabilità del reato la precedente qualificazione a zona "F turistica", poiché - quale che fosse il previsto indice di edificabilità fondiaria massima - trattavasi pur sempre di zona "F", destinata quindi alla localizzazione dei servizi di pubblici interesse e delle opere pubbliche, ove era possibile (vedi deposizione resa dal teste Ruiu, dell'ufficio tecnico comunale) l'edificazione di "residenze di tipo prevalentemente stagionale" ma solo "previo opportuno studio di disciplina" e cioè l'edificazione residenziale privata, pure ammessa in ambito limitata, non era assentibile con concessione diretta, in assenza di pianificazione urbanistica esecutiva.
5. L'elemento soggettivo della contravvenzione di lottizzazione abusiva.
Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema - con sentenza del 3.2.1990, ric. Cancilleri ð avevano affermato che il reato di lottizzazione abusiva si configura come una contravvenzione di natura esclusivamente dolosa, "per la cui sussistenza è necessario che l'evento sia previsto e voluto dal reo, quale conseguenza della propria condotta cosciente e volontaria diretta a limitare e condizionare, con ostacoli di fatto o di diritto, la riserva pubblica di programmazione territoriale".
Tale interpretazione, però, è stata superata da plurime successive sentenze di questa 3^ Sezione con argomentazioni alle quali (per economia di esposizione) si rinvia e che il Collegio pienamente condivide.
In dette decisioni è stato in conclusione rilevato che, dopo che le Sezioni Unite - con la sentenza 28.11.2001, Salvini - hanno riconosciuto (in perfetta aderenza, del resto, al testuale dettato normativo) che il reato di lottizzazione abusiva è a consumazione alternativa, potendo realizzarsi sia per il difetto di autorizzazione sia per il contrasto con le prescrizioni della legge o degli strumenti urbanistici, risulta ad evidenza contraddittorio escludere (alla stessa stregua di quanto pacificamente ritenuto per la contravvenzione di esecuzione di lavori in assenza o in totale difformità dalla concessione edilizia) che la contravvenzione medesima, sia negoziale che materiale, possa essere commessa per colpa (vedi Cass., Sez. 3: 13.10.2004, n. 39916, Lamedica ed altri;
11.5.2005, Stiffi ed altri;
5.3.2008, n. 9982, Quattrone;
10.1.2008, Zortea).
Deve ribadirsi, pertanto, che non è ravvisabile alcuna eccezione al principio generale stabilito per le contravvenzioni dall'art. 42 c.p., comma 4, restando ovviamente esclusi i casi di errore scusabile sulle norme integratrici del precetto penale e quelli in cui possa trovare applicazione l'art. 5 c.p. secondo l'interpretazione fornita dalla pronuncia n. 364/1988 della Corte Costituzionale. Nella specie, i giudici del merito hanno congruamente evidenziato:
gli elementi volontari ed internazionali dei soggetti agenti e la finalità edificatoria dei loro acquisti (essendo irrilevante la circostanza che poi taluni degli acquirenti non abbiano svolto attività costruttiva); la consapevolezza, da parte degli acquirenti medesimi, della contraria volontà programmatoria espressa dallo strumento urbanistico.
Nei reati di lottizzazione (che sono caratterizzati da una articolazione particolarmente ampia di possibili modalità esecutive ma si configurano già come reati di pericolo) il legislatore ha anticipato il momento di rilevanza penale del fenomeno, per evitare che lo stesso possa incidere in modo irrimediabile sull'assetto del territorio;
non occorre, però, che la volontà dell'agente sia protesa a vanificare le anzidette finalità di tutela, essendo sufficiente che egli compia attività rivolte alla trasformazione di terreni, con inizio di opere edilizie o di urbanizzazione, ma anche soltanto con atti giuridici indirizzati a realizzare l'edificazione, in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite da leggi statali o regionali. Il reato si connette sempre e soltanto all'inosservanza delle "prescrizioni" urbanistiche anzidette, sicché il proprietario di un terreno non può predisporne l'alienazione in una situazione produttrice di alterazione o immutazione circa la programmata destinazione della zona in cui esso è situato ed il soggetto che acquista un fondo per edificare deve essere cauto e diligente nell'acquisire conoscenza delle previsioni urbanistiche e pianificatorie di zona riferite all'area in cui vuole costruire. Il compratore che omette di acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità dell'acquisto si pone colposamente in una situazione di inconsapevolezza che fornisce, comunque, un determinante contributo causate all'attività illecita del venditore. Il tardivo intervento repressivo dell'amministrazione comunale è inidoneo a configurare alcuna incolpevole presunzione di legittimità.
Nè vale a configurare errore scusabile del OI S. A. M. la circostanza che gli organi comunali lo abbiano autorizzato (in data 24.6.1992) ad esercitare nell'estensione complessiva del terreno di sua proprietà, ritenuto ricompreso in azienda agricola, l'attività agrituristica di ricezione ed ospitalità. Ciò è coerente, infatti, con la destinazione sia a "zona F" sia a "zona H", mentre si pone in relazione di assoluta estraneità rispetto al ben diverso realizzato sfruttamento del terreno a fini residenziali.
6. La confisca dei terreni abusivamente lottizzati. Legittimamente è stata disposta, a norma della L. n. 47 del 1985, art. 19 (riprodotto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2), la confisca dei terreni abusivamente lottizzati".
Trattasi - secondo la giurisprudenza prevalente e largamente maggioritaria di questa Corte Suprema - di sanzione amministrativa che deve essere obbligatoriamente applicata dal Giudice penale che accerti la sussistenza di una lottizzazione abusiva, indipendentemente da una pronuncia di condanna, eccettuata esclusivamente l'ipotesi di assoluzione perché il fatto non sussiste (vedi Cass., Sez. 3: 30.9.1995, n. 10061, ric. Barletta ed altri;
20.12.1995, n. 12471, ric. P.G. in proc. Besana ed altri;
12.12.1997, n. 11436, ric. Sapuppo ed altri;
23.12.1997, n. 3900, ric. Farano ed altri;
11.1.1999, n. 216, ric. Iorio Gnisci Ascoltato ed altri;
8.11.2000, n. 3740, ric. Petrachi ed altri;
4.12.2000, n. 12999, ric. Lanza;
22.5.2003 n. 22557, ric. Matarrese ed altri;
4.10.2004, n. 38728, ric. Lazzara;
13.10.2004, n. 39916, ric. Lamedica ed altri;
21.3.2005, n. 10916, ric. Visconti;
15.2.2007, n. 6396, ric. Cieri;
21.9.2007, n. 35219, ric. Arcieri ed altri;
7.2.2008, n. 6080, ric. Casile ed altri;
5.3.2008, n. 9982, ric. Quattrone). Eccepiscono i ricorrenti che la sanzione in oggetto, introdotta dalla L. n. 47 del 1985, art. 19 non potrebbe applicarsi in relazione a condotte tenute anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge.
Al riguardo deve però osservarsi che nella specie la confisca ha riguardato un'attività lottizzatoria protrattasi fino al 23.1.1989 (atto di permuta tra il OI S. A. M. e TO VE sequestrato presso l'abitazione di quest'ultimo anche egli prosciolto per intervenuta prescrizione).
La contravvenzione di lottizzazione abusiva, infatti è "reato progressivo nell'evento", ed in proposito le Sezioni Unite hanno rilevato che: "sussiste il reato di lottizzazione abusiva anche quando l'attività posta in essere sia successiva agli atti di frazionamento o ad opere già eseguite perché tali attività iniziali, pur integrando la configurazione del reato, non definiscono l'iter criminoso che si perpetua negli interventi che incidono sull'assetto urbanistico. Infatti tenuto conto che il reato in questione è, per un verso, un reato a carattere permanente e progressivo e per altro verso a condotta libera si deve considerare in primo luogo che non vi è alcuna coincidenza tra il momento in cui la condotta assume rilevanza penale e il momento di cessazione del reato, in quanto anche la condotta successiva alla commissione del reato dà luogo ad una situazione antigiuridica di pari efficacia criminosa;
in secondo luogo che se il reato di lottizzazione abusiva si realizza anche mediante atti negoziali diretti al frazionamento della proprietà, con previsioni pattizie rivelatrici dell'attentato al potere programmatorio dell'autorità comunale ciò non significa che l'azione criminosa si esaurisca in questo tipo di condotta perché l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria ulteriormente compromettono le scelte di destinazione e di uso del territorio riservate alla competenza pubblica" (cass. Sez. Unite 24 aprile 1992, Fogliani). Nella specie risulta che dopo l'entrata in vigore della L. n. 47 del 1985, è stato stipulato, quanto meno un'ulteriore atto traslativo e sono state realizzate opere edilizie e nell'ipotesi di concorso nel reato di lottizzazione abusiva mista il momento di cessazione della permanenza deve farsi coincidere per tutti gli acquirenti che hanno accettato il rischio derivante dalla violazione della volontà programmatoria espressa dallo strumento urbanistico o con il sequestro o con l'ultimazione dell'operazione lottizzatrice ovvero con la desistenza volontaria da provare in maniera rigorosa" (vedi Cass., sez. 3, 8 novembre 2000, Petrachi). Improprie sono le argomentazioni difensive riferite all'attuale formulazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30, u.c., ove viene disposto che "Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985".
Tale previsione è riferita, invero, alle sanzioni cd. "civili" previste per le lottizzazioni abusive e va interpretata nel senso che - ai fini della validità della vendita di un terreno facente parte di una lottizzazione che sia stata stipulata anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 47 del 1985 - non si deve avere riguardo alla disciplina posta dalla L. n. 47 del 1985, art. 18, bensì a quella contenuta nella L. n. 1150 del 1942, art. 31, come modificato dalla Legge Ponte n. 765 del 1967, art. 10, il quale prevedeva, ove la lottizzazione non fosse autorizzata, non la nullità del contratto, ma soltanto l'annullabilità dello stesso su istanza dell'acquirente ignaro dell'abuso (vedi Cass. civ.; Sez. 2, 27.12.2004, n. 24013).
7. La questione di legittimità costituzionale.
Il ricorrente OI S. A. M. - nei "motivi nuovi" depositati il 10.6.2008 - ha eccepito la illegittimità costituzionale della L. n.47 del 1985, art. 19 (attualmente D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2).
7.1 Il primo profilo di incostituzionalità viene riferito all'assunto contrasto della norma denunciata con l'art. 3 Cost., art.25 Cost., comma 2, artt. 27, 111 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, in relazione all'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Viene prospettato, al riguardo, che la Corte Europea dei diritti dell'uomo - con decisione del 30.8.2007 - ha ritenuto l'ammissibilità del ricorso (n. 75909/01) proposto contro l'Italia dalla s.r.l. "Sud Fondi" ed altri, rilevando che la confisca già prevista dalla L. n. 47 del 1955, art. 19:
- è classificata tra le "sanzioni penali" dal testo unico sull'edilizia del 2001;
- "non tende alla riparazione pecuniaria di un danno ma mira nella sua essenza a punire per impedire la reiterazione di trasgressioni a prescrizioni stabilite dalla legge".
- è, quindi, una "pena" e la previsione dell'irrogabilità di tale "pena" al di fuori di ipotesi di responsabilità penale incorre nell'infrazione dell'art. 7 della CEDU. Si argomenta, quindi, che l'esercizio della potestà legislativa dello Stato, a norma dell'art.117 Cost., comma 1, è condizionato al rispetto degli obblighi internazionali, tra, i quali indubbiamente rientrano quelli derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nell'interpretazione data dalla Corte europea, sicché la disposizione normativa censurata, sarebbe illegittima per violazione della disposizione costituzionale in oggetto.
Viene eccepito poi - però con formulazione assolutamente generica che non consente a questa Corte alcuna possibilità di corretta valutazione - "la violazione dei principi di uguaglianza, del principio della riserva penale di legge e di quello della personalità della responsabilità penale".
Trattasi di eccezioni manifestamente infondate.
Va precisato, anzitutto, che la citata decisione della Corte europea di Strasburgo ha effettivamente affermato che "la confisca in contestazione è una pena ai sensi dell'art. 7 della Convenzione". Non ha affermato però, che vi sia infrazione dell'art. 7 CEDU e, quanto alla verifica del rispetto di detto art. 7, si è limitata a dichiarare ricevibile e non manifestamente infondato (ai sensi dell'art. 35, p. 3 della Convenzione) il ricorso sottoposto al suo esame, rilevando che "il capo di imputazione pone seri problemi di fatto e di diritto che necessitano un esame nel merito" (La Corte di Appello di Bari infatti - con l'ordinanza di rimessione 9.4.2008, citata nei "motivi nuovi" - non ha denunciato contrasto con l'art.117 Cost.). Appare opportuno, poi, evidenziare in proposito che:
Le nozioni di "reato" (infraction; criminal offence) di cui all'art. 7 della CEDU e di "materia penale" (matiere penale;
criminal offence) di cui al precedente art. 6 risultano oggetto di valutazione autonoma da parte degli organi della Convenzione, al fine di poter prescindere (attraverso l'utilizzazione di parametri sostanziali capaci di cogliere l'intima essenza dell'illecito) dalle peculiarità delle legislazioni degli Stati membri, sì da escludere una frammentazione su scala nazionale dei termini e dei concetti utilizzati all'interno della Convenzione.
L'ambito applicativo dell'art. 7 CEDU si estende ben al di là degli illeciti e delle sanzioni qualificati come "penali" in base al diritto interno, finendo per ricomprendere tutte le norme e tutte le misure considerate "intrinsecamente penali" in base alla concezione autonomista accolta dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, lasciando comunque alla discrezionalità degli Stati membri la soluzione del problema relativo alla individuazione delle fonti penali legittime e concentrando la propria attenzione sugli aspetti sostanziali della legge e sulle garanzie che da essi derivano. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 348 del 22.10.2007:
a) ha affrontato la questione relativa alla posizione ed al ruolo delle norme della CEDU ed alla loro incidenza sull'ordinamento giuridico italiano, rilevando che dette norme, diversamente da quelle comunitarie, non creano un ordinamento giuridico sopranazionale e sono pur sempre norme internazionali pattizie, che vincolano lo Stato ma non producono effetti diretti nell'ordinamento interno. Il nuovo testo dell'art. 117 Cost., comma 1, introdotto dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha reso inconfutabile la maggiore forza di resistenza delle norme CEDU (nell'interpretazione ad esse data dalla Corte europea per i diritti dell'uomo) rispetto alle leggi ordinarie successive, trattandosi di norma costituzionale che sviluppa la sua concreta operatività solo se posta in stretto collegamento con altre norme (cd. "fonti interposte", di rango subordinato alla Costituzione ma intermedio tra questa e la legge ordinaria), destinate a dare contenuti ad un parametro che si limita ad enunciare in via generale una qualità che le leggi in esso richiamate devono possedere;
b) ha attratto le stesse norme CEDU come interpretate dalla Corte europea (quali norme - diverse sia da quelle comunitarie sia da quelle concordatarie - che, rimanendo pur sempre ad un livello sub- costituzionale, integrano però il parametro costituzionale), in ipotesi di asserita incompatibilità con una norma interna, nella sfera di competenza della Corte Costituzionale, alla quale viene demandata la verifica congiunta della compatibilità della norma interposta con la Costituzione e della legittimità della norma legislativa ordinaria rispetto alla stessa norma interposta;
c) ha escluso che le pronunce della Corte di Strasburgo siano incondizionatamente vincolanti ai fini del controllo di costituzionalità delle leggi nazionali, evidenziando che "tale controllo deve sempre ispirarsi al ragionevole bilanciamento tra il vincolo derivante dagli obblighi internazionali, quale imposto dall'art. 111 Cost., comma 1, e la tutela degli interessi costituzionalmente protetti contenuta in altri articoli della Costituzione".
L'art. 7 CEDU dispone che:
"1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, era un crimine secondo i principi generali riconosciuti dalle nazioni civili".
Nella decisione del 30.8.2007 della Corte di Strasburgo - come si è rilevato dianzi - non è stata affermata l'esistenza di un contrasto tra la disposizione censurata ed un diritto garantito dalla CEDU, sicché non vi è attualmente questione di possibile interpretazione del nostro ordinamento in modo conforme alla stessa Convenzione ne' si pone l'alternativa tra interpretazione conforme ed incidente di costituzionalità.
Va evidenziato, del resto, che - nel presente caso - la lottizzazione abusiva sussiste in tutti gli elementi previsti dalla legge penale (è stata accertata, cioè, una condotta "che, al momento in cui è stata commessa, costituiva reato secondo il diritto interno") ed al commesso reato è stata esclusa l'applicazione della pena principale per il solo decorso del tempo, il cui effetto sull'inflizione delle sanzioni penali è regolato dal legislatore interno secondo una discrezionalità sulla quale non sembra che abbiano incidenza le disposizioni della Convenzione europea.
7.2 Il secondo profilo di incostituzionalità viene riferito all'assunto contrasto della norma denunciata con gli artt. 3, 97, 111 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, in relazione all'art. 5 del Trattato
della Comunità Europea ed al Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
Eccepisce, in proposito, il ricorrente che - qualora questa Corte ritenga che la L. n. 47 del 1955, art. 19 (attualmente D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2) impone la confisca anche nei confronti di quelle parti del terreno non interessate da alcun frazionamento o lottizzazione - la norma medesima sarebbe costituzionalmente illegittima "per violazione del principio di ragionevolezza, del principio di proporzionalità compreso nell'art. 97 Cost., nonché dell'art. 5 del Trattato della Comunità Europea e dal Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. In forza del principio di proporzionalità, le autorità comunitarie e nazionali non possono imporre, sia con atti normativi, sia con atti amministrativi, obblighi e restrizioni alle libertà del cittadino, tutelate dal diritto comunitario, in misura superiore, cioè sproporzionata, rispetto a quella strettamente necessaria nel pubblico interesse per il raggiungimento dello scopo che l'autorità è tenuta a realizzare".
La questione è manifestamente infondata, poiché manifestamente infondato è lo stesso presupposto di essa: quello, cioè, secondo il quale la confisca opererebbe anche nei confronti di quelle parti del terreno non interessate da alcun frazionamento o lottizzazione. Nel D.P.R. n. 380 del 2001: art. 44, comma 2, riferisce la misura ai "terreni abusivamente lottizzati" ed alle "opere abusivamente costruite" e l'art. 30, comma 8, dispone che "le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del Comune" (con formulazioni testuali perfettamente identiche a quelle già rinvenibili nella L. n. 47 del 1985, art. 19 e art. 18, comma 8). La giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che la confisca:
- "comprende anche i terreni lottizzati non ancora interessati da attività edificatoria" (Cass., Sez. 3, 22.5.2003, n. 22557, ric. Matarrese ed altri);
- "deve estendersi a tutta l'area interessata dall'intervento lottizzatorio, compresi i lotti non ancora edificati o anche non ancora alienati al momento dell'accertamento del reato, atteso che anche tali parti hanno perso la loro originaria vocazione e destinazione rientrando nel generale progetto lottizzatorio (Cass. Sez. 3, 9.5.2005, n. 17424, ric. Agenzia Demanio in proc. Matarrese);
I "terreni lottizzati" ovvero "rientranti nel generale progetto lottizzatorio" vanno identificati - però - in quelli che risultano oggetto di un'operazione di frazionamento preordinata ad agevolarne l'utilizzazione a scopo edilizio. Ove esista, pertanto, un preventivo frazionamento, va confiscata tutta l'area interessata da tale frazionamento nonché dalla previsione delle relative infrastrutture ed opere urbanizzative, indipendentemente dall'attività di edificazione posta concretamente in essere. Nell'ipotesi, invece, non sia stato predisposto un frazionamento fondiario e tuttavia si sia conferito, di fatto, un diverso assetto ad una porzione di territorio comunale, la confisca va limitata a quella porzione territoriale effettivamente interessata dalla vendita di lotti separati, dalla edificazione e dalla realizzazione di infrastrutture.
7.3 Il terzo profilo di incostituzionalità si correla al denunciato contrasto della L. n. 47 del 1955, art. 19 (attualmente D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2) con l'art. 42 Cost., in relazione all'art. 6 CEDU ed all'art. 1 del Protocollo n. 1.
Nella prospettazione del ricorrente la confisca in oggetto "inciderebbe sul diritto di proprietà di un soggetto non colpevole o con riguardo ad una parte del suo terreno estranea alla lottizzazione abusiva, onde si risolverebbe in una indebita ed illegittima violazione del diritto di proprietà priva di ogni ragionevole giustificazione".
Questa 3^ Sezione - già con le sentenze 15.2.2007, n. 6396, Cieri e 15.3.2005, n. 10037, Vitone ed altri - ha affermato, con argomentazioni pienamente condivise da questo Collegio - che non è ravvisabile alcun contrasto della norma denunciata con l'art. 42 Cost., comma 2, tenuto comparativamente conto della riconosciuta funzione sociale della proprietà e dell'esigenza primaria di tutela e salvaguardia del territorio, cosicché, nel contrasto tra interesse collettivo ed interesse privato, e quindi tra diritti della collettività e del privato tutti costituzionalmente garantiti, è razionale che debbano prevalere i primi.
L'art. 1 del Protocollo 1 della CEDU dispone che: "Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi e delle ammende". La Corte Europea dei diritti dell'uomo - con l'anzidetta decisione del 30.8.2007 - ha omesso di esaminare i denunciati profili di illegalità e carattere sproporzionato della confisca in relazione alla disposizione protocollare dianzi trascritta, rilevando anche a tale proposito, pure non riconoscendone la manifesta infondatezza, che "questa parte del ricorso pone seri problemi di fatto e di diritto che... necessitano un esame nel merito".
Non vi è alcun motivo, pertanto, per discostarsi dalle già adottate pronunzie di manifesta infondatezza della dedotta questione di costituzionalità.
8. L'accoglimento della doglianza riferita dal OI S. A. M. all'estensione territoriale della disposta confisca. Le argomentazioni dianzi svolte al precedente paragrafo 7.2 impongono l'accoglimento del motivo di ricorso riferito dal OI S. A. M. alla illegittimità della disposta confisca nella parte in cui questa è stata estesa ai terreni non frazionati in lotti ne' alienati ad alcuno o edificati.
Si è precisato, al riguardo che i "terreni lottizzati", dei quali la legge impone la confisca in esame, vanno identificati in quelli che risultano oggetto di un'operazione di frazionamento preordinata ad agevolarne l'utilizzazione a scopo edilizio. Nella vicenda che ci occupa, però, non risulta predisposto un preventivo frazionamento fondiario, sicché la confisca non può estendersi - contrariamente a quanto è stato disposto dai giudici del merito - a tutta "l'area individuata catastalmente al foglio 48 (mappali 23, 291 e 195) e al foglio 48/A (mappali 94 e 94/a)", ma deve essere limitata a quella porzione territoriale già interessata dalla vendita di lotti separati, dalla edificazione e dalla realizzazione di infrastrutture.
9. Le eccezioni procedurali svolte nei ricorsi.
Infondate sono le eccezioni di rito svolte nei ricorsi.
9.1 Lamenta il OI S. A. M. la violazione dell'art. 106 c.p.p., poiché nel giudizio di primo grado era stato nominato suo difensore di ufficio l'avv.to Renato Soddu, il quale, nel medesimo processo, era altresì difensore (di fiducia o di ufficio) di coimputati del reato di lottizzazione abusiva quali acquirenti di lotti da lui venduti. In una situazione siffatta egli eccepisce nullità assoluta ed insanabile, prospettando incompatibilità della difesa per l'esistenza di posizioni processuali di contrasto di interessi. L'eccezione è priva di pregio, poiché - secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema - l'incompatibilità che, a norma dell'art. 106 c.p.p., comma 1, vieta l'affidamento della difesa di più imputati ad un unico difensore, è causa di nullità della decisione soltanto se il contrasto di interessi tra coimputati è effettivo, nel senso cioè che sussista un conflitto che renda impossibile la proposizione di tesi difensive tra loro logicamente conciliabili e una posizione processuale che renda concretamente inefficiente e improduttiva la comune difesa.
Nella fattispecie in esame, invece, lo stesso ricorrente si limita ad ipotizzare ragioni di incompatibilità meramente eventuali e non evidenzia l'esistenza in concreto di situazioni difensive tra loro inconciliabili.
9.2 Neppure è configurabile la violazione del principio del "ne bis in idem", ex art. 649 c.p.p. denunciata dal Bollei S. A. M. sull'assunto che egli "per il medesimo reato di lottizzazione abusiva riguardante lo stesso terreno sito in Nuoro, località monte Ortobene, foglio 48, mappale 23". sarebbe stato già giudicato dalla Corte di Appello di Palermo, che, con sentenza divenuta definitiva il 29.6.2002, aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
Quella pronuncia, infatti, riguardava la vendita di tre lotti, ricavati da un'esigua parte sempre del fondo del Bollei S. A. M. sito in località "Sa Corra Chervina" (complessivamente esteso 23 ettari). effettuata anch'essa in assenza di un preventivo frazionamento catastale e, ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando via sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (vedi Cass. Sez. Unite 28.9.2005, n. 34655). Nella fattispecie in esame non vi è completa identità di condizioni di tempo, di luogo e di persona, la contestazione si riferisce a periodi diversi ed a differenti episodi di trasferimento immobiliare, sicché a nulla rileva - ai fini della previsione dell'art. 649 c.p.p. - la configurabilità del reato come permanente (vedi Cass.,
Sez. 1, 30.6.1990, n. 1483).
9.3 Quanto alle eccezioni di inutilizzabilità della scrittura privata di permuta intercorsa con il coimputato TO VE (ritualmente sequestrata presso l'abitazione di quest'ultimo), deve anzitutto rilevarsi che improprio è il riferimento, in ricorso, all'art. 191 c.p.p., non trattandosi di prova vietata dalla legge. In relazione, invece, al disposto dell'art. 407 c.p.p., comma 3, va evidenziato che i termini di durata delle indagini preliminari non erano scaduti nei confronti del VE allorquando il documento venne sequestrato, sicché correttamente è stata valutata la valenza probatoria di tale documento in rapporto alla ravvisabilità del reato di lottizzazione abusiva ascritto anche a quest'ultimo.
9.4 A norma dell'art. 603 c.p.p., comma 1, la rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello ha natura di istituto eccezionale rispetto all'abbandono del principio di oralità nel secondo grado, ove vige la presunzione che l'indagine probatoria abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento già svoltosi. A tale istituto di carattere eccezionale può farsi ricorso solo quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità di non poter decidere allo stato degli atti ed un'impossibilità siffatta può sussistere quando i dati probatori già acquisiti siano incerti nonché quando l'incombente richiesto rivesta carattere di decisività nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali suddette incertezze ovvero sia di per sè oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza.
L'error in procedendo in cui si sostanzia il vizio che l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), ricomprende fra i motivi di ricorso per
Cassazione, rileva pertanto - secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema - solo quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti "decisiva", cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa.
Nella fattispecie in esame legittimamente non sono state accolte le richieste di rinnovazione istruttoria perché:
- (quanto alla doglianza svolta dal OI S. A. M.) sicuramente non poteva inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento dei giudici di merito la acquisizione di documentazione idonea a dimostrare l'effettiva estensione della porzione di terreno "non interessata da alcun intervento lottizzatorio" (sussistendo il riscontro, invece, della parte lottizzata);
- (quanto alla doglianza svolta da altri ricorrenti) va rilevato che la richiesta riguardava "l'esperimento di una nuova perizia che specifichi in modo chiaro e definitivo la reale situazione urbanistica ed edilizia" e - secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema (vedi, fra le decisioni più recenti, Cass.:
sez. 3, 2.2.2006 Biondillo ed altri;
sez. 4, 6.2.2004, n. 4981; sez. 4, 28.2.2003, n. 9279; sez. 5, 21.10.1999, n. 12027; sez. 3, 14.2.1998, n. 13086) - la perizia non può farsi rientrare nel concetto di "prova decisiva", essendo un mezzo di accertamento neutro, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice.
10. Le ulteriori doglianze di merito.
10.1 Lamenta OI LV carenza assoluta di motivazione quanto alla prospettata inconfigurabilità del reato di cui alla L. n. 431 del 1985, art. 1 sexies, sul presupposto che detta norma incriminatrice sarebbe entrata in vigore "quando la supposta attività materiale volta al frazionamento ed all'alienazione dei fondi si era esaurita".
L'eccezione è infondata, essendosi già dato conto dell'accertato protrarsi dell'attività negoziale di lottizzazione fino al 23.1.1989 (atto di permuta OI S. A. M.-VE) e avuto riguardo dell'esecuzione di interventi modificativi del territorio anche in epoca successiva (vedi, ad esempio, l'attività edilizia contestata al SO S. A. ed allo stesso VE).
10.2 Infondata è la doglianza svolta da OI NN SA e ED RI US, i quali hanno lamentato il mancato riconoscimento dell'estinzione, per intervenuto condono edilizio, del reato di edificazione abusiva ad essi contestato (installazione di un prefabbricato di circa 50 mq. in epoca anteriore al 1986). Il reato è prescritto anteriormente all'1/7/1990, mentre nulla viene specificato in ricorso quanto alla data di emissione ed all'effettiva portata del provvedimento sanante, sicché legittima deve ritenersi la prevalenza della causa estintiva anteriore.
11. Al rigetto integrale dei gravami proposti dai ricorrenti diversi dal OI S. A. M. segue la condanna solidale degli stessi al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di illegittimità costituzionale. Limita il provvedimento di confisca ai soli terreni oggetto di trasferimento ed agli immobili edificati sugli stessi. Rigetta nel resto il ricorso del OI S. A. M..
Rigetta gli altri ricorsi e condanna gli altri ricorrenti al pagamento solidale delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2008