Sentenza 16 marzo 2010
Massime • 1
Integra il reato di lottizzazione abusiva l'artificiosa suddivisione dell'attività edificatoria complessiva, attuata mediante il conseguimento di titoli abilitativi per le singole opere edilizie che concorrono a realizzarla, in quanto, ai fini dell'individuazione del titolo abilitativo necessario per la sua realizzazione, l'intervento edilizio deve essere considerato unitariamente nel suo complesso, senza possibilità di scindere e considerare separatamente le sue componenti. (Nella specie gli interventi edilizi, assentiti da d.i.a. preventiva, consistevano nella realizzazione di fognature ed impianti di distribuzione elettrica ed idrica, in realtà costituenti opere di urbanizzazione primaria necessitanti del permesso di costruire poiché rientranti nel concetto di nuove costruzioni).
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- 1. Il ristretto ambito di applicazione della sanatoria per “doppia conformità” di cui all’art. 36 d.p.r. 380/2001 di Luca RamacciLuca Ramacci · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Il presente lavoro prende in esame la procedura di sanatoria degli abusi edilizi “formali” considerandone le caratteristiche e l'ambito di operatività così come delineato dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità, i cui interventi si sono spesso resi necessari a causa di distorte prassi finalizzate la recupero di interventi abusivi che secondo una corretta lettura dell'art. 36 d.P.R. 380\2001 sarebbero, invece non sanabili. Viene posto in evidenza come, in realtà, la disposizione in esame abbia un'applicazione molto limitata e come siano conseguentemente limitati gli effetti estintivi delle contravvenzioni urbanistiche previsti dall'art. 45 del d.P.R. 380\01. Sommario: 1. …
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Il presente lavoro prende in esame la procedura di sanatoria degli abusi edilizi “formali” considerandone le caratteristiche e l'ambito di operatività così come delineato dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità, i cui interventi si sono spesso resi necessari a causa di distorte prassi finalizzate la recupero di interventi abusivi che secondo una corretta lettura dell'art. 36 d.P.R. 380\2001 sarebbero, invece non sanabili. Viene posto in evidenza come, in realtà, la disposizione in esame abbia un'applicazione molto limitata e come siano conseguentemente limitati gli effetti estintivi delle contravvenzioni urbanistiche previsti dall'art. 45 del d.P.R. 380\01. Sommario: 1. …
Leggi di più… - 3. Doccia esterna: è abuso edilizio?Paolo Florio · https://www.laleggepertutti.it/ · 19 maggio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2010, n. 20363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20363 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 16/03/2010
Dott. FIALE Aldo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 467
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 27297/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA LO, N. IL 09/01/1970;
avverso l'ordinanza n. 59/2009 TRIB. LIBERTÀ di LECCE, del 24/04/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
sentite le conclusioni del PG Dr. Montagna Alfredo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Lecce - con ordinanza del 24.4.2009 - rigettava l'appello proposto nell'interesse di MA GE avverso il provvedimento 13.3.2009 con il quale il GIP. di quel Tribunale aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo di un'area costiera in località "Li Foggi" del Comune di Gallipoli, ove erano in corso opere consistenti nella realizzazione di scavi con contestuale posizionamento di tubazioni di rete fognante, cavidotti per linee elettriche e tubazioni per rete idrica (misura di cautela reale adottata (il 9.11.2007) in relazione agli ipotizzati reati di lottizzazione abusiva, di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), e di realizzazione di lavori in zona SIC - ZPS assoggettata a vincolo paesaggistico senza la prescritta autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, di cui al D.Lgs. n.42 del 2004, art. 181 - configurati nei confronti del MA
quale rappresentante legale della committente s.p.a. "Praia del Sud").
Il Tribunale rilevava che il decreto impositivo della misura di cautela reale non era stato a suo tempo impugnato con istanza di riesame e che la richiesta di revoca del sequestro aveva inteso mettere in discussione il fumus del reati ipotizzati alla stregua di un "fatto nuovo" rappresentato dalla sentenza n. 2063 del 12.3.2008, pronunciata dal T.a.r. Puglia, Sez. di Lecce. Con tale sentenza, divenuta esecutiva per mancata impugnazione, lo stesso T.a.r. aveva annullato tre atti amministrativi emessi dai competenti organi tecnici del Comune di Gallipoli, con i quali si sospendevano, fra l'altro, gli effetti della DIA n. 68/2006, in base alla quale erano state iniziate le opere oggetto di sequestro preventivo: l'Amministrazione, in particolare, aveva sospeso i lavori perché non ritenuti eseguibili mediante semplice presentazione di DIA, ma il giudice amministrativo riteneva trattarsi di interventi edilizi non rientranti tra quelli per i quali è necessario il permesso di costruire ex D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10. Il Tribunale di Lecce, sulla questione - condividendo le argomentazioni del GIP - affermava che il T.a.r. aveva valutato soltanto l'intervento edilizio oggetto della DIA n. 68/2006, senza prendere minimamente in esame il complessivo e ben più ampio intervento edilizio che si intendeva realizzare, palesato dalla presentazione illegittimamente parcellizzata di ben tre richieste di permessi di costruire finalizzati all'ampliamento di una preesistente struttura turistico-ricettiva, già giudicata abusiva (sotto i profili edilizio e paesaggistico) dalla magistratura penale, che ne aveva altresì ordinato la demolizione.
La destinazione agricola dell'area interessata dall'intervento, poneva lo stesso pure in contrasto con le prescrizioni della pianificazione vigente.
Avverso tale ordinanza il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando l'erronea applicazione della legge penale e la incongrua valutazione delle prospettazioni difensive, sugli assunti che:
- il T.a.r. Puglia "aveva ben chiaro l'intero quadro in cui si inserivano i lavori oggetto del sequestro", mentre il Tribunale di Lecce avrebbe effettuato un non consentito "processo alle intenzioni" in una situazione in cui "l'attuale assetto urbanistico del territorio consentirebbe il completamento della struttura turistica in questione";
- le opere in corso di realizzazione concernevano esclusivamente "impianti tecnologici a servizio di strutture esistenti, in relazione alle quali non è stata accertata in maniera definitiva l'illiceità o anche soltanto l'illegittimità", dovendosi escludere la possibilità che esse fossero finalizzate alla successiva edificazione di ulteriori manufatti si da realizzare una lottizzazione abusiva.
Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato. Nella vicenda in esame - secondo l'impostazione accusatoria - in zona SIC - ZPS avente destinazione agricola ed assoggettata a vincolo paesaggistico sono state realizzate piazzole di sosta attrezzate per tende e camper ed effettuati scavi per vere e proprie opere di urbanizzazione (fognature ed impianti di distribuzione elettrica ed idrica). In località adiacente (non assoggettata al sequestro in oggetto) è stato realizzato, inoltre, uno stradone di collegamento e sono stati predisposti 54 miniappartamenti mobili, composti ognuno da camera da letto, cucina e soggiorno, poggianti su ruote gommate ed installati su binari longitudinali in ferro.
L'intervento complessivo non è stato autorizzato e non potrebbe esserlo poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con la destinazione programmata del territorio comunale. Tale situazione non risulta valutata, in tutte le emergenze fattuali anzidette, dal giudice amministrativo, sicché logiche e coerenti appaiono le deduzioni del Tribunale riferite ad un evidente progettato ampliamento della struttura turistico-ricettiva preesistente, già giudicata abusiva (sia pure con sentenza non definitiva) dal giudice penale, che ne ha pure ordinato la demolizione.
La realizzazione delle descritte opere urbanizzative si connette razionalmente a detto ampliamento, che necessita di autorizzazione riferita all'intervento complessivo e non può essere autorizzato con artificiosa parcellizzazione.
Il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso, infatti, attraverso la suddivisione dell'attività edificatoria finale nelle singole opere che concorrono a realizzarla, astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più limitate per la loro più modesta incisività sull'assetto territoriale.
L'opera deve essere considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti, e ciò ancor più nel caso di interventi su preesistente opera abusiva (vedi Cass., Sez. 3: 29.1.2003, Tucci;
11.10.2005, Daniele).
Nè risulta (ed anzi appare palesemente smentito) che, nella specie, l'interessato si sia lecitamente determinato, in tempi successivi, ad eseguire le singole opere, non programmate sin dall'inizio. L'anticipata esecuzione (previo inoltro di DIA separata) dei lavori riguardanti le fognature e gli impianti di distribuzione elettrica ed idrica appare, anzi, (allo stato) fittiziamente predisposta per celarne la vera natura di opere sostanzialmente di urbanizzazione primaria (ex D.P.R. n. 380 del 2001, art. 16, comma 7), che il cit. T.U., art. 3, comma 1 - lett. e, riconduce alla nozione di "nuove costruzioni".
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 127 e 325 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010