Sentenza 3 marzo 2017
Massime • 1
In tema di associazione di tipo mafioso, va considerato comportamento concludente idoneo, sul piano logico, a costituire indizio di intraneità al sodalizio criminale la presenza e la partecipazione attiva ad una cerimonia di affiliazione, essendo illogico ritenere che il rito di affiliazione o di conferimento di un grado gerarchico all'interno di un'organizzazione mafiosa possa essere officiato da soggetti estranei. (Fattispecie in cui la Corte ha giudicato immune da censure l'ordinanza impugnata, la quale aveva ritenuto che l'appartenenza dell'imputato alla 'ndrangheta fosse dimostrata, in particolare, dalla sua presenza al pranzo di affiliazione di altri sodali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/03/2017, n. 27428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27428 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2017 |
Testo completo
2742 8 -17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 03/03/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA NI PRESTIPINO Dott. - N. 533 - Consigliere - Dott. LUCIANO IMPERIALI REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. SERGIO BELTRANI N. 51067/2016 Dott. GIUSEPPE COSCIONI - Consigliere - Dott. GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO nei confronti di: SE NI N. IL 21/01/1974 inoltre: SE NI N. IL 21/01/1974 avverso l'ordinanza n. 1461/2016 TRIB. LIBERTA' di TORINO, del 08/11/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
Moniz use lette/sentite le conclusioni del PG Dott. me ون است که نگار حادة ال he Ra OS = 1 Re men OM , tipe تنا ما i ن e e'veagh is getts s he 233 خنامه سال she 2005 pops حالمه Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO Con ordinanza dell'8 novembre 2016 il Tribunale del riesame di Torino, adito ex art. 309 c.p.p., ha annullato l'ordinanza emessa il 29 settembre 2016 nel procedimento 5497/2016 R.G.N.R., disponendo la scarcerazione di RE AN per questo titolo, mentre ha confermato l'ordinanza pronunciata in data 17 ottobre 2016 nel procedimento R.G.N.R. 14467/2016. Con le menzionate ordinanze il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino aveva applicato all'indagato RE AN, in atti generalizzato, la misura della custodia cautelare in carcere in relazione - quanto all'ordinanza del 29.9.2016 - al reato di cui agli artt. 110 c.p., 12 quinquies L. n. 356/1992, art. 7 d.l. n. 152/1991, "perché in concorso tra loro, al fine di eludere l'applicazione delle misure di prevenzione e di agevolare la commissione di uno del delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., RE AN e AN ES, entrambi da ritenersi gli effettivi "domini" della s.r.l. Build Up (corrente in via Bellini, n. 16 di Moncalieri Torino, società attiva nel campo dell'edilizia), ne attribuivano fittiziamente la titolarità a LV LO;
con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire l'organizzazione mafiosa denominata 'ndrangheta, operante in Calabria, Torino e nel territorio piemontese, e segnatamente per favorire: il gruppo mafioso dei BO di Vibo Valentia, provvedendo all'assunzione di BO AL e BO NI;
il gruppo mafioso dei Greco di San Mauro Marchesato, intrattenendo rapporti economici con la s.r.l. Gruppo Rea di NI TE, nonché D'OS LA, dominus effettivo della società ITALIA COSTRUZIONI insieme con LO ES, entrambi già sottoposti alla sorveglianza speciale con decreto della Corte d'appello di Torino 26 del 8.11.2012 in quanto "riciclatori" della cosca facente capo a LO AN di Ciminà". L'ordinanza del 17.10.2016 è stata emessa in relazione al reato di cui all'art. 416 bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 8, c.p., "per avere fatto parte dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, i cui componenti si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti: -rivestendo in essa quantomeno il grado di camorrista;
- essendo egli esponente ed elemento di riferimento in Piemonte per attività criminose del gruppo mafioso BO, parte di detta associazione, in particolare per gli affiliati BO AL, classe 74, e BO NI, classe 76; essendo altresì persona di riferimento per altri appartenenti a detta associazione, tra i quali i membri dell'articolazione associativa operante prevalentemente in Torino, facente capo a RE AD, DO OS e UI, collegata con le strutture organizzative insediate in Calabria e dotata di propria autonomia e capacità di azione;
in particolare, in accordo con i promotori e dirigenti di quest'articolazione RE DO OS e RE UI, oltre a concordare la compravendita di stupefacenti, partecipava alle cerimonie di affiliazione di UN MA, UL AN, AR LO in modo tale da favorire il perseguimento del programma criminoso ed il rafforzamento dell'articolazione medesima;
con l'aggravante di essere l'associazione armata dal momento che egli stesso teneva in luogo di deposito alcune armi. Contro l'ordinanza del 29.9.2016 ha proposto ricorso il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, deducendo l'erronea applicazione della legge penale nonché la mancanza e la contraddittorietà della motivazione, per avere il Tribunale del riesame compiuto una valutazione in contrasto con il prevalente orientamento della Corte di cassazione, secondo cui il delitto di trasferimento fraudolento di valori è reato di pericolo astratto, che richiede una valutazione ex ante del pericolo. Ad avviso del ricorrente, sarebbe stato difatti sufficiente esaminare i precedenti penali dei coindagati AN ES e RE AN per comprendere come entrambi avessero seri motivi per temere l'avvio di un procedimento di prevenzione personale e/o patrimoniale nei loro confronti. Ciò tanto più ove si fosse considerato che l'indagato RE era coinvolto nell'operazione Minotauro, nel cui ambito erano stati evidenziati i suoi stretti rapporti di cointeressenza economica con RE DO OS (ossia colui che lo stesso Tribunale indica quale sodale di RE in un'associazione mafiosa) in relazione alla gestione delle macchinette videopoker, che venivano installate nei locali del circolo "La briscola" ed i cui proventi erano destinati al sostentamento dei familiari dei soggetti detenuti del sodalizio mafioso facente capo alla famiglia RE. Inoltre, il Tribunale del riesame, nel ritenere che RE rivestiva solo la qualità di amministratore di fatto, non avrebbe considerato una serie di elementi, che ne evidenziavano il ruolo apicale nell'effettiva gestione della Build Up. Segnatamente, aveva trascurato non solo che RE AN si era occupato in prima persona dell'assunzione di BO AL ed aveva ricevuto una cospicua somma di denaro da parte della Build Up ma anche che i denari della Build Up erano stati utilizzati per pagare il difensore di suo fratello, ossia RE LE. Avverso l'ordinanza del 17.10.2016 ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo: 1) violazione di legge penale e processuale con riferimento agli artt. 416 bis c.p. e 273 c.p.p.. L'ordinanza sarebbe: a) illogica e in violazione di legge nell'accertamento della gravità indiziaria, riferita alla condotta di partecipazione, in quanto, dopo l'accertamento, 2 effettuato dalla sentenza della Corte d'Assise di Appello di Catanzaro, in merito all'inesistenza del clan BO, l'ordinanza impugnata avrebbe fatto riferimento all'appartenenza dell'indagato alla 'ndrangheta, anche se non specificamente al clan BO, valorizzando le dichiarazioni rese da UN (con riguardo alla partecipazione dell'indagato alla cerimonia dell'affiliazione sua, di AR e Pedullà), che, però, sarebbero generiche, contraddittorie e non corroborate da riscontri individualizzanti;
b) illogica con riferimento alla circostanza aggravante ex art. 416 bis comma IV c.p.: il possesso di armi da parte del ricorrente non condurrebbe in termini logici dimostrare la gravità indiziaria di una partecipazione ad una cosca a ndranghetista armata;
c) illogica e in violazione di legge con riferimento alla circostanza aggravante ex art. 416 bis comma VI c.p.: dall'annullamento dell'ordinanza con riguardo all'imputazione provvisoria ex art. 12 quinquies L. n. 356/92 si sarebbe dovuto desumere la mancanza di riferimenti indizianti afferenti ad attività economiche di riciclaggio. Con memoria depositata il 3 marzo 2017 RE AN, condividendo le ragioni poste a fondamento dell'annullamento dell'ordinanza del 29 settembre 2016, ha affermato che, contrariamente a quanto ritenuto dal Pubblico ministero, non potrebbero ritenersi esistenti nella sua condotta elementi sufficienti ad integrare la fattispecie di cui all'art. 12 quinquies L. n. 356/1992. Con distinta memoria, depositata sempre il 3 marzo 2017, il ricorrente RE ha censurato l'ordinanza del Tribunale del riesame, la cui motivazione sarebbe connotata da violazione di legge e vizi di motivazione laddove ha ritenuto il ricorrente partecipe di un'associazione mafiosa armata. All'odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell'art. 127 c.p.p., si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi vanno rigettati.
1.1 Deve premettersi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la carenza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando proponga censure che riguardino la ricostruzione dei fatti accolta dal giudice di merito, risolvendosi in una diversa valutazione delle circostanze esaminate, sempre che detta ricostruzione non sia decisivamente inficiata da 3 documentati travisamenti (Cass. pen., Sez. V, sentenza n. 46124 dell'8 ottobre 2008, CED Cass. n. 241997; Sez. VI, sentenza n. 11194 dell'8 marzo 2012, CED Cass. n. 252178). In particolare, con riguardo ai limiti entro i quali la Corte di cassazione può esercitare il sindacato di legittimità sulla motivazione delle ordinanze applicative di misure cautelari personali, va osservato che secondo l'orientamento, che il Collegio condivide, nei casi in cui sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate>> (Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 11 del 22 marzo 2000, CED Cass. n. 215828; nel medesimo senso, dopo la novella dell'art. 606 c.p.p., Sez. IV, sentenza n. 22500 del 3 maggio 2007, CED Cass. n. 237012).
1.2 Alla luce di queste necessarie premesse possono essere esaminati i motivi degli odierni ricorsi. Riguardo a quello proposto dal Pubblico Ministero, deve osservarsi che il Tribunale del riesame ha innanzitutto ritenuto non provato che i due coindagati RE e AN dovessero all'epoca dei fatti temere l'avvio di un procedimento in materia di misure di prevenzione, come invece ritenuto dal GIP e asserito dall'odierno ricorrente. In particolare, ha affermato che "è ben possibile che AN, costituendo la Build Up e conferendo a LV la qualità di socio e amministratore unico abbia voluto evitare che determinate non precisate - risorse economiche venissero assoggettate ad un procedimento di prevenzione. D'altronde, l'attribuzione a LV della qualità di amministratore unico era funzionale a molti altri scopi, come quello di poter eventualmente concorrere ad appalti pubblici o di renderlo responsabile di violazioni fiscali o di altro genere;
AN ha fatto riferimento nella tel. progr. 2014 alla "certificazione" probabilmente antimafia, per cui era importante poter contare Su นก amministratore incensurato;
peraltro RE è stato destinatario nel 2013 di un decreto penale per violazione di norme relative alla sicurezza sul lavoro;
il che ne dimostra il ruolo di generale "parafulmine". Al di là dei problemi esistenti in ordine alla configurabilità del dolo specifico richiesto dall'art. 12 quinquies L. n. 356/1992, il menzionato Tribunale ha کرنا rimarcato che non erano emersi elementi atti a far ritenere che l'indagato fosse socio, seppure occulto, della Build Up. In particolare, ha affermato che, a differenza che per AN, non risultavano interventi del RE nella fase di costituzione e di inizio dell'attività della società Build Up. Nel giugno 2011, a distanza di sei mesi dalla costituzione della società, era stata intercettata una conversazione con BO AL, relativa all'assunzione di questi nella Build Up, primo momento in cui era emerso un rapporto dell'indagato con la società; gli ulteriori contatti rilevanti risalivano, poi, al periodo maggio-giugno 2012, non risultando nel periodo intermedio interventi di RE. Tali contatti, però, secondo il giudice del riesame "dimostravano un forte interesse di RE nella società, anche se in alcuni casi non forzatamente ricollegabile ad un ruolo di dominus ma in ipotesi anche di soggetto che godeva di un forte prestigio personale e poteva permettersi di fare raccomandazioni o chiedere favori". La presenza del RE nell'ambito della società era divenuta assidua in tempi più vicini ma le circostanze emerse più recentemente e l'anzidetta presenza al più consentirebbero di ritenere l'indagato un amministratore di fatto;
qualifica che, tuttavia, il medesimo Tribunale, richiamando giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. V, n. 50289 del 7.7.2015), ha reputato non sufficiente a fondare la contestazione ex art. 12 quinquies L. n. 356/1992. Siffatte argomentazioni con cui sostanzialmente il giudice del riesame ha rimarcato il difetto degli elementi costitutivi del reato de quo risultano congrue - rispetto ai canoni della logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, con la conseguenza che il ricorso della parte pubblica non può trovare accoglimento.
1.3 Quanto al ricorso dell'indagato, il Tribunale del riesame, pur escludendo l'appartenenza dell'indagato al clan AV (risultato inesistente sulla base di sentenze già pronunciate), ha affermato la sussistenza di un quadro indiziario idoneo a farlo ritenere appartenente ad una cosca di 'ndrangheta. Ciò valorizzando le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NT e TO, la cui attendibilità era stata vagliata anche in procedimenti conclusi con sentenze passate in giudicato, e quelle di UN MA, individuato come partecipe dell'associazione di stampo mafiosa, promossa e diretta dai fratelli RE AD e RE DO OS, operante in Torino. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, le dichiarazioni dell'UN del quale si era dato conto del percorso che lo aveva portato alla collaborazione - con l'autorità giudiziaria, essendo stato inizialmente vittima di usura ed essendo finito per farsi coinvolgere in rapporti illeciti anche con i RE, fino all'applicazione della misura cautelare disposta con ordinanza del 22.12.2015 - 5 میرے sono state considerate credibili all'esito del rigoroso vaglio, effettuato alla luce dei principi enunciati in sede di legittimità dal giudice per le indagini preliminari e condiviso dal Tribunale del riesame. Si è rimarcato, infatti, che UN MA aveva acquisito un importante patrimonio conoscitivo sulle attività dei RE e aveva auto modo di incontrare e frequentare le persone a loro legate. Il che costituiva già una base di attendibilità delle sue dichiarazioni. I racconti dell'UN sono stati ritenuti, "oltre che coerenti, molto precisi e ricchi di particolare, il che facilita peraltro la verifica della loro attendibilità; particolarmente rilevante è il fatto che egli si sia accusato anche di ipotesi non emergenti fino ad allora dalle indagini, come ad es. di avere svolto la funzione di custode delle armi acquistate dai RE". Le anzidette dichiarazioni trovavano anche riscontri esterni nella fotografia inviata alla Zita, nei tabulati telefonici, nelle dichiarazioni di PA e nei servizi di osservazioni. Alla luce di quanto precede è evidente che il Tribunale del riesame ha sottoposto ad un rigoroso vaglio critico le dichiarazioni accusatorie, rese dall'UN, ritenendole, oltre che intrinsecamente attendibili, corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato. Sulla base degli elementi raccolti, il Tribunale del riesame ha ritenuto che l'appartenenza del RE alla 'ndrangheta era in particolare dimostrata dalla presenza del medesimo al pranzo in cui era avvenuta l'affiliazione di UN, Pedullà e AR e anche alla riunione in cui si era discusso della sospensione di RE Mario, atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di associazione di tipo mafioso, va considerato comportamento concludente idoneo sul piano logico a costituire indizio di intraneità al sodalizio criminale la presenza e la partecipazione attiva ad una cerimonia di affiliazione, apparendo un controsenso ritenere che il rito di affiliazione o di conferimento di un grado gerarchico all'interno di un'organizzazione mafiosa possa essere officiato da soggetti estranei (Sez. 1, n. 43061 del 25.9.2012). La presenza, poi, del RE alla riunione in cui UN MA ricevette la dote di camorrista era indice che egli aveva a sua volta quanto meno quella dote, data la regola per cui non può partecipare a cerimonie di affiliazione o conferimento di determinate doti chi non abbia quella stessa dote o una superiore. Significativa, poi, la circostanza secondo cui i RE, che normalmente 6 non si muovevano per incontrare altre persone, si erano recati a La Loggia per lo scambio di regali di Natale con RE, dimostrando deferenza nei suoi confronti dopo essersi accordati mediante utilizzo di utenze telefoniche intestate a terzi, in modo da impedire controlli. Siffatte argomentazioni del giudice del riesame danno adeguatamente conto delle ragioni in base alle quali è stata ritenuta la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato in merito all'appartenenza ad una cosca di 'ndrangheta e si appalesano congrue rispetto ai canoni della logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Ne consegue che l'ordinanza impugnata è esente da censure sindacabili in sede di legittimità.
1.4 Le censure, sollevate dal ricorrente RE in merito alle aggravanti, non possono essere esaminate in questa sede. Come si evince dal riepilogo dei motivi di riesame, contenuto nell'ordinanza impugnata e non contestato dal ricorrente, le anzidette doglianze non sono state prospettate dinanzi al Tribunale del riesame, sicché la loro proposizione in sede di legittimità è oramai preclusa (cfr. Sez. 2, n. 11027 del 20.1.2016, Rv 266226).
2. Il rigetto dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente RE AN al pagamento delle spese processuali.
3. Si manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1 ter disp. attuaz. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna RE AN al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1 ter disp. attuaz. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, udienza camerale del 3 marzo 2017 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppina Anna Rosaria Pacilli AN Prestipino a 2.R. Bell' DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE '- 1 GIU 2017 IL EMA DI C A Cancelliere R CANCELLIERE P SU E Claudia Pianelli T R I O Z N E O C Alw 7