Cass. civ., sez. III, sentenza 29/02/2008, n. 5524
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Sentenza 29 febbraio 2008

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La disposizione di cui all'art. 429, terzo comma, cod. civ. contiene una deroga ai principi generali in tema di danni nelle obbligazioni pecuniarie di cui all'art. 1224 cod. civ., con la conseguenza che essa deve qualificarsi eccezionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 delle preleggi, sicché non può trovare applicazione oltre i casi in essa considerati. Peraltro, l'art. 429 cod. proc. civ. prevede che il giudice deve determinare, oltre gli interessi legali, il maggior danno eventualmente subito dal creditore per la diminuzione del suo credito non sempre quando pronunci sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro ma solo qualora tali somme siano attribuite "per crediti di lavoro" e tale presupposto non ricorre in ordine ai crediti dell'affittuario di fondo rustico relativi a somme versate al concedente in misura eccedente il canone legale.

In tema di contratti agrari, nei contratti associativi, allorché il coltivatore reclami nei confronti del concedente la propria quota parte di prodotti e di utili, fa valere il proprio diritto al corrispettivo per la prestazione di energie lavorative, sì che il relativo credito va in ogni caso qualificato "di lavoro" agli effetti previsti dall'art. 429 cod. proc. civ.. Diversamente, il rapporto tra l'affittuario-coltivatore diretto e il concedente è caratterizzato dalla causa tipica dei rapporti di locazione, in cui il proprietario o chi ha la disponibilità della cosa si obbliga a farla godere all'altra parte per un dato tempo verso un determinato corrispettivo, sicché risulta irrilevante la circostanza che il conduttore, avuta la disponibilità della cosa, eserciti sulla stessa la propria attività lavorativa. Ne consegue che i crediti maturati dall'affittuario-coltivatore diretto nei confronti del concedente per canoni corrisposti in misura eccedente quella legale non hanno natura di credito di lavoro, con gli effetti previsti dal citato art. 429, trovando la propria causa, più che nel rapporto di affitto, nell'art. 2033 cod. civ.. Pertanto le somme dovute dal concedente in restituzione di quanto pagato per canoni d'affitto di un fondo rustico in misura superiore a quella stabilita per legge, configurano un credito di valuta con la conseguenza che, ai fini della loro rivalutazione, il creditore è tenuto a fornire la prova del maggior danno oltre gli interessi legali, a norma del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 29/02/2008, n. 5524
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5524
    Data del deposito : 29 febbraio 2008

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