Sentenza 29 febbraio 2008
Massime • 2
La disposizione di cui all'art. 429, terzo comma, cod. civ. contiene una deroga ai principi generali in tema di danni nelle obbligazioni pecuniarie di cui all'art. 1224 cod. civ., con la conseguenza che essa deve qualificarsi eccezionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 delle preleggi, sicché non può trovare applicazione oltre i casi in essa considerati. Peraltro, l'art. 429 cod. proc. civ. prevede che il giudice deve determinare, oltre gli interessi legali, il maggior danno eventualmente subito dal creditore per la diminuzione del suo credito non sempre quando pronunci sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro ma solo qualora tali somme siano attribuite "per crediti di lavoro" e tale presupposto non ricorre in ordine ai crediti dell'affittuario di fondo rustico relativi a somme versate al concedente in misura eccedente il canone legale.
In tema di contratti agrari, nei contratti associativi, allorché il coltivatore reclami nei confronti del concedente la propria quota parte di prodotti e di utili, fa valere il proprio diritto al corrispettivo per la prestazione di energie lavorative, sì che il relativo credito va in ogni caso qualificato "di lavoro" agli effetti previsti dall'art. 429 cod. proc. civ.. Diversamente, il rapporto tra l'affittuario-coltivatore diretto e il concedente è caratterizzato dalla causa tipica dei rapporti di locazione, in cui il proprietario o chi ha la disponibilità della cosa si obbliga a farla godere all'altra parte per un dato tempo verso un determinato corrispettivo, sicché risulta irrilevante la circostanza che il conduttore, avuta la disponibilità della cosa, eserciti sulla stessa la propria attività lavorativa. Ne consegue che i crediti maturati dall'affittuario-coltivatore diretto nei confronti del concedente per canoni corrisposti in misura eccedente quella legale non hanno natura di credito di lavoro, con gli effetti previsti dal citato art. 429, trovando la propria causa, più che nel rapporto di affitto, nell'art. 2033 cod. civ.. Pertanto le somme dovute dal concedente in restituzione di quanto pagato per canoni d'affitto di un fondo rustico in misura superiore a quella stabilita per legge, configurano un credito di valuta con la conseguenza che, ai fini della loro rivalutazione, il creditore è tenuto a fornire la prova del maggior danno oltre gli interessi legali, a norma del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/02/2008, n. 5524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5524 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso (N. 8816/04 R.G.) proposto da:
DA RO GO;
DA RO GU;
DA RO GI, elettivamente domiciliati in Roma, via Livio Andronico n. 24, presso l'avv. Ettore Romagnoli, difesi dall'avv. SELLA Domenico, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
OS RI IS;
OS NN;
OS TA;
- intimate -
nonché sul ricorso (N. 10909/04 R.G.) proposto da:
OS RI IS;
OS NN, elettivamente domiciliate in Roma, via G.B. Vico n. 1, presso l'avv. Lorenzo Prosperi Mangili, che le difende unitamente all'avv. Francesco Baldon, giusta delega in atti;
- controricorrenti ricorrenti incidentali -
contro
DA RO GO;
DA RO GU;
DA RO GI;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, sezione specializzata agraria, n. 1/03 del 19 92 - 1 aprile 2003 (R.G. 11/02);
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22 gennaio 2008 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale nonché di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 22 marzo 1999 OS IS, OS NN e OS TA proprietarie di un fondo rustico nei comuni di Pressana e Cologna Veneta, condotto in affitto da epoca remota e novato nell'anno 1961 da DA RO GO, DA RO GU e DA RO GI, hanno convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Verona, sezione specializzata agraria, i predetti DA RO GO, DA RO GU e DA RO GI chiedendone la condanna al rilascio del fondo in questione, per essere il rapporto cessato il termine dell'annata agraria 1996-97, giusta disdetta intimata il 10 novembre 1996. Costituitisi in giudizio i convenuti hanno resistito alla avversa pretesa eccependo, da un lato, che il rapporto era sorto nel 1913 e era proseguito ininterrottamente si che era venuto a scadenza nell'anno 1992 a seguito della L. 3 maggio 1982, n. 203, e, pertanto, in assenza di valida disdetta, si era rinnovato per altri quindici anni, dall'altro che a partire dalla annata agraria 1984-85 essi aveva corrisposto un canone eccedente quello equo, per cui hanno chiesto, in via riconvenzionale, sia la condanna degli attori alla restituzione di quanto pagato oltre la misura legale sia il rimborso degli oneri del Consorzio di Bonifica Euganeo, sia infine il pagamento della indennità per caso per i miglioramenti apportati al fondo.
Con sentenza non definitiva l'adita sezione ha pronunziato sulla domanda principale, rimettendo la causa in istruttoria per l'esame delle riconvenzionale.
Successivamente, svoltasi la istruttoria del caso l'adita sezione con sentenza 30 novembre 2001 - 20 gennaio 2002 ha accolto la domanda riconvenzionale e condannato le attrici, in solido, alla restituzione, in favore dei consorti DA RO delle somme versate in eccedenza rispetto al canone legale, determinate in relazione agli importi esposti nella c.t.u. maggiorate degli interessi legali calcolati con decorrenza dai singoli pagamenti e sulle somme via via rivalutate, nonché al pagamento della somma di L. 113 milioni per miglioramenti.
Gravata tale pronunzia dai soccombenti OS la Corte di appello di Venezia, sezione specializzata agraria, con sentenza 19 febbraio - 1 aprile 2003 in parziale riforma della sentenza appellata ha rigettato la domanda dei DA RO in punto rivalutazione del loro credito per quanto indebitamente pagato per canoni, dichiarando gli interessi legali dovuti a far data dalla domanda giudiziale.
Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata, hanno proposto ricorso, affidato a due motivi DA RO GO, DA RO GU e DA RO GI.
Resistono, con controricordo e ricorso incidentale affidato a due motivi OS RI IS e OS NN.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede OS TA. Il P.G. ha chiesto la trattazione della causa in Camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I vari ricorsi, tutti proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. 2. Nella imminenza dell'udienza di discussione sia i ricorrenti principali che gli incidentali hanno depositato dichiarazione di rinunzia ai ricorso a suo tempo presentati, in data rispettivamente 10 gennaio 2008 e 15 gennaio 2008.
3. Tali istanze sono inammissibili.
Giusta la testuale previsione di cui all'art. 390 c.p.c., - da cui del tutto immotivatamente totalmente prescindono le parti - "la parte può rinunciare al ricorso principale (per cassazione) o incidentale finché non sia cominciata la relazione all'udienza o sia notificata la richiesta del Pubblico Ministero di cui all'art. 375 c.p.c.. Certo che nella specie la dichiarazione di rinuncia è stata presentata successivamente alla notifica delle richieste del P.G., è palese che la dichiarazione stessa è irrilevante, al fine del decidere.
4. Nelle more del giudizio di secondo grado, anteriormente all'udienza di discussione (19 febbraio 2003) la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi - in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 Cost., - la L. 3 maggio 1982, n. 203, artt. 9 e 62, in tema di determinazione del canone di equo affitto (C. Cost. 5 luglio 2002, n. 318). Per effetto della sentenza sopra ricordata (n. 318 del 2002 della Corte costituzionale) - come noto - sono divenute prive di effetti sia le tabelle per i canoni di affitto come disciplinate dalla L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 9, e dalle norme da questo richiamate, sia,
ai fini della quantificazione del canone stesso, i redditi dominicali stabiliti a norma del R.D. 4 aprile 1939, n. 589. Non esistendo più livelli massimi di equità, stabiliti dalle dette tabelle, non ha alcun fondamento la domanda formulata dal conduttore ai sensi della L. 11 febbraio 1971, n. 11, art. 28, e diretta alla ripetizione delle somme corrisposte in eccedenza ai menzionati livelli (Cass. 20 dicembre 2004, n. 23628). Non essendo, peraltro, stata censurata, nel corso dell'udienza di discussione in grado di appello, la sentenza della sezione specializzata agraria del tribunale Verona che - in contrasto con il precetto di cui alla sopra ricordata pronunzia della Corte costituzionale - ha dichiarato il diritto dei DA RO a ripetere le somme corrisposte in eccedenza rispetto ai livelli massimi di canone, nè, con il ricorso incidentale, proposto dai OS, quella della Corte di appello che non ha fatto applicazione dello ius superveniens, è palese che sul punto si è formato il giudicato (cfr. Cass. 28 luglio 2005, n. 15809; Cass. 16 giugno 2005, n. 12962).
5. Premesso quanto sopra si osserva che la Corte di appello di Venezia, sezione specializzata agraria, ribadendo quanto in molteplici occasioni affermato nella più recente giurisprudenza da questa Corte regolatrice, ha escluso che il conduttore di fondo rustico che abbia corrisposto canoni maggiori rispetto a quelli legali abbia diritto alla rivalutazione delle somme corrisposte precisando che gli interessi, sulle somme così pagate decorrono esclusivamente dalla data della domanda (recentemente in termini, ad esempio, Cass. 17 dicembre 2004, n. 23506).
6. Con due motivi, intimamente connessi e da esaminare congiuntamente i ricorrenti principali censurano la sentenza gravata nella parte de qua denunziando:
- da un lato, "violazione e falsa applicazione di nome di diritto, in relazione agli artt. 429 e 409 c.p.c.; L. n. 203 del 1982, art. 20, art. 360 c.p.c., n. 3", per avere il giudice del merito affermato che il credito del conduttore per canoni corrisposti in eccedenza rispetto al massimo di legge è un credito di valuta, produttivo di frutti dal giorno della domanda giudiziale, salvo che colui che ha lo ha ricevuto sia in mala fede (primo motivo);
- dall'altro "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti, o rilevabile d'ufficio, art. 360 c.p.c., n. 5", per non avere i giudici di merito motivato il proprio dissenso, rispetto alle tesi prospettate da essi ricorrenti, limitandosi a fare riferimento alla giurisprudenza di legittimità in argomento (secondo motivo).
5. Nessuno dei due motivi può trovare accoglimento.
Come puntualmente evidenziato dalla sentenza ora oggetto di ricorso per cassazione questa Corte regolatrice con la sentenza 6 novembre 2001, n. 13687, poi seguita dalle pronunzie Cass. 27 novembre 2001, n. 15033; Cass. 30 luglio 2002, n. 11259 e Cass. 17 dicembre 2004, n. 23506 tra le altre ha mutato la propria precedente giurisprudenza in tema di contratti di affitto a coltivatore diretto, e di crediti da questi nascenti, affermando che non si applica, in materia, l'art.429 c.p.c., comma 3. Pertanto, ha affermato, configurando le somme dovute dal concedente in restituzione di quanto pagato per canoni d'affitto di un fondo rustico in misura superiore a quella stabilita per legge un credito di valuta, ai fini della loro rivalutazione il creditore è tenuto, a norma dell'art. 1224 c.c., comma 2, a fornire la prova del maggior danno oltre gli interessi legali.
Tale principio costituisce, al momento, diritto vivente ed è palese, pertanto, in primis, che non sussiste vizio di motivazione della sentenza impugnata, ne' sotto il profilo della sua omissione o della sua insufficienza o, ancora, come pur si prospetta della sua contraddittorietà per essersi i giudici di merito limitati a fare riferimento a detta giurisprudenza (richiamandola espressamente) e per non avere considerato, punto per punto, le diverse affermazioni fatte proprie dagli odierni ricorrenti.
Deve ribadirsi, al riguardo, infatti, ulteriormente, che allorché il giudice del merito dichiara di volere fare proprio l'insegnamento di questa Corte in ordine a una certa questione giuridica lo stesso non è tenuto - specie allorché questo ultimo possa dirsi assolutamente prevalente - a illustrare le ragioni per le quali non ritiene di potere superare detto insegnamento e di dovere, di conseguenza, disattendere le diverse affermazioni della parte soccombente. Quanto al primo motivo non possono che riportarsi le considerazioni già svolte nella parte motiva delle sentenze richiamate sopra e da cui - del tutto apoditticamente - totalmente prescinde parte ricorrente principale.
In particolare è esatto che in diverse occasioni da parte di questa Corte si è affermato che la regola posta dall'art. 429 c.p.c., comma 3, (secondo cui in particolare "il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto") trova applicazione anche nelle controversie in tema di rapporti agrari. Si è ritenuto, pertanto, che siano soggetti alla disciplina di cui al ricordato art. 429 c.p.c., comma 3:
- la somma depositata dall'affittuario di fondo rustico a titolo cauzionale (con decorrenza, peraltro, esclusivamente dalla data in cui il credito dell'affittuario diviene esigibile e, pertanto, dall'epoca della cessazione del rapporto, Cass. 27 agosto 1999 n. 9014);
- il credito che, per effetto della conversione di un contratto associativo agrario in contratto di affitto, l'ex mezzadro vanti in relazione al valore dei conferimenti in natura corrisposti, per la quota eccedente la misura del canone di affitto dovuto, spettano interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429 c.p.c., n. 3, (Cass. 2 novembre 1998 n. 10924);
- i crediti del colono per differenze di riparto, in relazione ad un contratto di colonia parziaria (Cass. 13 marzo 1998 n. 2743; Cass., sez. un., 22 febbraio 1994 n. 1682);
- i crediti dell'affittuario coltivatore diretto per le somme corrisposte al concedente in misura superiore a quella del canone legalmente dovuto (Cass. 4 gennaio 1995 n. 96). Una tale conclusione, ad avviso di questa Corte, non può seguirsi, con riferimento ai contratti di affitto a coltivatore diretto, e ai crediti hinc inde nascenti da questi.
Se, in particolare "tutte le controversie in materia di contratti agrari... sono di competenza delle sezioni specializzate agrarie... ed assoggettate al rito di cui all'art. 409 c.p.c. e segg.", (L. 14 febbraio 1990, n. 29, art. 9, comma 1), ciò non può che significare che solo le norme "processuali", contenute nell'art. 409 c.p.c. e ss., sono riferibili alle controversie in materia di contratti agrari, e non certamente quelle "sostanziali".
Non dubitandosi, ne' in dottrina, ne' presso una più che consolidata giurisprudenza di questa Corte, che il precetto di cui all'art. 429, comma 3, è una norma "sostanziale" è palese che deve escludersi - come pure in qualche occasione si è affermato (cfr., ad esempio, Cass. 2 novembre 1998 n. 10924, cit., in motivazione) - che l'applicabilità dell'art. 429 c.p.c., comma 3, alle controversie relative ai rapporti di affitto agrario derivi dalla generale soggezione delle controversie de quibus al rito di cui all'art. 409 c.p.c. e ss., e, pertanto, anche alle norme sostanziali per ipotesi contenute in questi.
Anche a prescindere da quanto precede, non può tacersi che la disposizione di cui all'art. 429 c.p.c., comma 3, contiene una deroga ai principi generali in tema di danni nelle obbligazioni pecuniarie (cfr. art. 1224 c.c.) e deve, di conseguenza, qualificarsi "eccezionale" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 preleggi, con la ulteriore conseguenza, pertanto, che la stessa non può trovare applicare "oltre i casi.. in ess(o) considerati". Premesso quanto sopra e richiamata la stessa formulazione dell'art.429 c.p.c., per la parte che ora interessa, si osserva che questo prevede che il giudice deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal creditore per la diminuzione di valore del suo credito, non ogniqualvolta "pronuncia sentenza di pagamento al pagamento di somme di denaro" (nella quale ipotesi l'assunto che qui si critica avrebbe una certa consistenza) ma solo qualora tali somme di denaro siano attribuite "per crediti di lavoro".
Non si dubita, pertanto, che non si applica il regime degli interessi e della rivalutazione monetaria, propri dei crediti di lavoro e previdenziali, sulla somme dovute, a qualsiasi titolo, dal ®lavoratore¯ al datore di lavoro o all'ente di previdenza, ancorché corrisposte per mero errore e quindi recuperate (cfr. C. conti, reg. Campania, sez. giur. 25 settembre 1996 n. 102; T.A.R. Marche 27 giugno 1997 n. 509), ne' sulle somme dovute, in sede di rinvio, ad un ente previdenziale in restituzione di altre da questo corrisposte senza titolo (Cass. 19 novembre 1997 n. 11545), ne' sul compenso dovuto a un professionista per l'assolvimento di un singolo incarico (Cass. 10 luglio 1987 n. 6033, nonché Cass. 29 maggio 1998 n. 5326), o sui crediti dei funzionar onorari, quali i vice pretori onorari, ancorché incaricati della reggenza di un una pretura (Cass. 15 gennaio 1996 n. 285). Pacifico quanto sopra è. palese che nell'ambito dell'ampia categoria dei contratti agrari occorre nettamente distinguere i contratti di "affitto" di fondi rustici da quelli "associativi". Avverte, al riguardo, la Relazione al vigente codice civile (n. 867) "il codice del 1865, seguendo la codificazione napoleonica, configura il contratto di mezzadria come un sottotipo dei contratti di locazione dei fondi rustici. Questa concezione antitetica con l'essenza dell'istituto, è stata giustamente ripudiata dalla Carta della mezzadria.. in data 13 maggio 1933.
Il contratto di mezzadria ha infatti una struttura associativa, volto com'è a realizzare una collaborazione tra le parti per lo sfruttamento di un podere con divisione degli utili e delle perdite". Analogamente nella colonia "l'obbligo principale del concedente è quello di consegnare il fondo in istato da servire alla produzione alla quale è destinato (art. 2166 c.c.)", mentre "l'obbligo principale del colono è quello di prestare il lavoro secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione... art.2167 c.c.)" (Relazione, cit., n. 884).
Quanto, infine, alla soccida "il suo scopo precisa la più volte ricordata Relazione (n. 888) - è proprio quello di associare colui che dispone del bestiame per l'allevamento con chi ha i mezzi necessari per l'allevamento stesso, in una completa comunanza di interessi, di guadagni e di rischi, in vista del conseguimento di un unico fine che è il miglior rendimento del bestiame conferito". Pacifico quanto sopra è evidente che "non sembra revocabile in dubbio che nel contratto associativo agrario, allorché il coltivatore reclami nei confronti del concedente la propria quota parte di prodotti e di utili, egli faccia valere il corrispettivo spettantegli per la erogazione delle energie lavorative che a quella creazione di ricchezza hanno contribuito, vale a dire che imposti la sua pretesa sulla relazione sinallagmatica diretta tra prestazione di mano d'opera e controprestazione di attribuzione di frutti con l'apporto di quel fattore produttivo realizzati (cfr., Cass., sez. un., 22 febbraio 1994 n. 1682, in motivazione) da cui la natura di "credito di lavoro" delle somme de quibus (da assoggettare, come osservato sopra, alla disciplina di cui all'art. 429 c.p.c., comma 3). Tale discorso, per contro, ad avviso di questo collegio, come anticipato, non può ripetersi con riguardo a eventuali crediti dell'affittuario di fondo rustico, specie, allorché, come nel caso ora in esame hanno ad oggetto la restituzione di somme versate al concedente in misura eccedente il canone legale.
Si è osservato, al riguardo, nella precedente giurisprudenza di questa Corte, a sostegno dell'assunto che qui si critica, in particolare, che "la norma contenuta nel terzo comma dell'art. 429 c.p.c., tutela con particolare riferimento all'attività lavorativa,
di per sè stessa considerata, al fine di evitare che il lavoratore subisca una diminuzione del proprio credito di lavoro in conseguenza del fenomeno della svalutazione monetaria. Sicché l'applicazione della suddetta norma prescinde dal presupposto di un rapporto di lavoro subordinato vero e proprio, riguardando i crediti nascenti da rapporti di cui siano titolari coloro che abbiano erogato la loro energia lavoratrice nell'ambito di rapporti agrari non necessariamente caratterizzati da un vincolo di subordinazione del lavoratore nei confronti del concedente, ma anche nell'ambito di rapporti agrari non soggetti a siffatto vincolo, come i rapporti agrari associativi e, soprattutto, come il rapporto d'affitto a coltivatore diretto".
"Poiché per credito di lavoro - ai sensi del combinato disposto dell'art. 409 c.p.c., e art. 429 c.p.c., comma 3, - deve intendersi qualsiasi credito del lavoratore, nascente da uno dei suddetti rapporti specificamente tutelati, non v'è ragione alcuna giuridica o logica - per escludere il credito dell'affittuario - determinato con sentenza di condanna - nei confronti del concedente, qualora tale credito sia costituito da quelle somme corrisposte a questo ultimo dal primo in misura superiore a quella del canone legalmente dovuto, poiché tali somme fanno, sostanzialmente, parte del reddito che l'affittuario coltivatore diretto ha ricavato dalla propria attività lavorativa svolta nell'ambito di un rapporto agrario e, quindi, costituiscono parte del suo reddito di lavoro, non dovuta al concedente e ripetibile, nei confronti dello stesso - appunto come credito di lavoro - in virtù di una sentenza di condanna" (in termini Cass. 4 gennaio 1995 n. 96, in motivazione). Come anticipato l'assunto non può seguirsi.
In primis si osserva che la causa del contratto di affitto agrario lungi dal porsi, come per i contratti associativi (agrari) in termini di collaborazione del fattore "capitale" con il fattore "lavoro" al fine di raggiungere un certo risultato, ancorché abbia ad oggetto una cosa produttiva (cfr. art. 1615 c.c.) è quella tipica dei contratti di locazione.
È tale il contratto, in altri termini, con il quale una parte - il proprietario o, comunque, colui che ne ha la disponibilità di fatto - si obbliga a far godere all'altra parte una cosa per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo (art. 1571 c.c.). Certo quanto sopra è palese che la circostanza che in caso di affitto di fondo rustico il conduttore, avuta la disponibilità della cosa, eserciti sulla stessa la propria attività lavorativa è "assolutamente" irrilevante per l'altra parte del rapporto, cioè del concedente.
Anche a tacere da quanto precede non può non evidenziarsi - al fine di escludere il credito di cui si discute da quelli "di lavoro" previsti dal più volte art. 429 c.p.c., comma 3, - che non vi è alcuna "relazione", tra l'attività lavorativa, svolta dal conduttore sul fondo, e il credito per cui è controversia (restituzione di canoni versati in eccesso), atteso che questo ultimo trova la propria causa, più che nel rapporto di affitto, nell'art. 2033 c.c.. Come, in particolare, in presenza di lavoratori subordinati sono "redditi di lavoro", soggetti alla disciplina di cui all'art. 429 c.p.c., comma 3, esclusivamente le somme loro dovute dal datore di lavoro "a causa" del rapporto di lavoro, così non può dubitarsi, da un lato, che in caso di contratti associativi agrari sono "redditi di lavoro" solo quelli maturati, dal "prestatore di lavoro" in senso lato nei confronti dell'altra parte del rapporto, in conseguenza della prestazioni lavorative rese nell'interesse comune, dall'altro, che per l'affittuario coltivatore diretto hanno natura di "reddito di lavoro" solo le somme percepite a causa dell'attività lavorativa da lui esplicata, e, quindi, esclusivamente gli utili che egli ricava, detratte le spese, per la commercializzazione dei prodotti del proprio fondo.
Conferma quanto precede il rilievo che ancorché la L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 79, comma 2, preveda - con riguardo alle locazioni di immobili urbani destinati ad abitazione - il diritto del conduttore "a ripetere le somme sotto qualsiasi forma corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla presente legge", e nonostante tale azione di restituzione - non diversamente del resto, che per le controversie tra affittuario e concedente di fondo rustico - sia soggetta al rito delle controversie di lavoro, cioè alle disposizioni processuali di cui all' art. 409 e segg., ivi compreso l'art. 429 c.p.c., (cfr. Cass. 7 maggio 1996 n. 4236; Cass. 11 gennaio 1989 n. 71) non si è mai dubitato (anche prima dell'art. 447 bis c.p.c., che ha risolto normativamente ogni questione al riguardo)
che il credito per restituzioni dell'affittuario, ancorché per ipotesi "lavoratore dipendente", fosse soggetto alla disciplina di cui all'art. 1224 c.c. e non a quella di cui all'art. 429 c.p.c., comma 3. Deve concludersi, pertanto, come già affermato da questa Corte con una risalente pronunzia, che le somme dovute dal concedente in restituzione di quanto pagato per canoni d'affitto di un fondo rustico in misura superiore a quella stabilita per legge, configurano un credito di valuta con la conseguenza che ai fini della loro rivalutazione, il creditore è tenuto a fornire la prova del maggior danno oltre gli interessi legali, a norma dell'art. 1224 c.c., comma 2, (Cass. 17 luglio 1986 n. 4621).
8. Con il primo motivo del loro ricorso incidentale i OS censurano la sentenza impugnata denunziando "violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. n. 203 del 1982, artt. 16 e 17, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia" per avere affermato il diritto della controparte a un indennizzo per i miglioramenti apportati al fondo.
Si osserva, infatti, da un lato, che non è stata affatto provata la preventiva autorizzazione prevista dalla L. n. 203 del 1982, dall'altro, che i fabbricati realizzati non hanno attualmente alcun valore.
9. Il motivo è inammissibile.
Sotto entrambi i profili in cui si articola.
9.1. In merito alla denunziata "violazione e falsa applicazione della L. n. 203 del 1982, artt. 16 e 17" preme evidenziare, in limine, la manifesta inammissibilità della deduzione.
In conformità, in particolare, a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, da cui totalmente prescinde parte ricorrente e che nella specie deve ulteriormente ribadirsi - infatti - è inammissibile il ricorso per cassazione, prospettato sotto il profilo di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi tra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la sentenza impugnata (Cass. 15 febbraio 2003, n. 2312). Quindi, quando nel ricorso per cassazione, pur denunciandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate - o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina - il motivo è inammissibile, poiché non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 20 gennaio 2006, n. 1108; Cass. 29 novembre 2005, n. 26048;
Cass. 8 novembre 2005, n. 21659; Cass. 18 ottobre 2005, n. 20145;
Cass. 2 agosto 2005, n. 16132). Pacifico quanto segue si osserva che nella specie parte ricorrente pur invocando che i giudici del merito, in tesi, hanno malamente interpretato le sopra trascritte disposizioni di legge, in realtà, si limita a censurare la interpretazione data, dai giudici del merito, delle risultanze di causa, interpretazione a parere del ricorrente inadeguata, sollecitando, così, contra legem e cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di cassazione, un nuovo giudizio di merito su quelle stesse risultanze.
La censura si esaurisce, infatti, nella affermazione che i giudici di merito hanno ritenuto raggiunta la prova della preventiva autorizzazione sulla base della documentazione ex adverso prodotto ritenendo che detti documenti facciano presumere un atteggiamento della proprietà autorizzatorio.
9.2. La deduzione in esame è inammissibile, altresì ove la si esamini sotto il profilo di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, atteso che - contrariamente a quanto suppone parte ricorrente - e alla luce di quanto assolutamente pacifico, presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che in questa sede non può che ulteriormente ribadirsi - che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero - un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione.
Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (Cass. 21 aprile 2006, n. 9368; Cass. 20 aprile 2006, n. 9234; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass., 20 ottobre 2005, n. 20322). Certo quanto sopra si osserva che i ricorrenti lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, si limitano - in buona sostanza - a sollecitare una diversa lettura, delle risultanze di causa preclusa in questa sede di legittimità, sia allorché affermano la inidoneità dei documenti a firma di essi concludenti (certamente anteriori alla realizzazione delle opere di cui si discute) a dimostrare il consenso prestato alla realizzazione delle opere da autorizzarsi da parte dell'autorità amministrativa, sia allorché affermano la carenza di valore attuale dei fabbricati, atteso che il c.t.u. ha ritenuto la attualità della convenienza economica delle costruzioni realizzate.
Sempre al riguardo si osserva che quanto affermato, del tutto apoditticamente in ricorso, in ordine alla utilizzazione di materiale tossico per la copertura delle costruzione è contraddetto da quanto - in linea di fatto - accertato dalla la Corte di appello che ha sottolineato come il ctu, richiamato a chiarimenti, abbia precisato che l'indicazione in tale senso fatta nella relazione era impropria e che tale precisione trova conforto da quanto visivamente desumibile dai rilievi fotografici posti a corredo della relazione. 10. Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali censurano la sentenza gravata lamentando "violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, artt. 4, 5, 6, 9, 15, e all. a, nonché nullità della sentenza per omessa motivazione sul punto".
Si osserva, infatti, che la sentenza gravata ha liquidato le spese di lite senta tenere conto della nota spese depositata dal presente patrocinio e agli atti, ma anche del decreto ministeriale sopra richiamato.
11. La deduzione è inammissibile.
Pur affermandosi, infatti, in ricorso che la propria nota spese, per il giudizio di secondo grado indicava Euro 16,59 per spese vive, Euro 1.016,00 per diritti e Euro 3.115,00 per onorari, e che il giudice di appello ha liquidato, invece, Euro 460,25 per diritti, Euro 2.000,50 per onorari e Euro 325,20 per spese,, i ricorrenti hanno omesso di indicare, sia quale sia il valore della controversia cui erano state parametrate le loro richiesta, sia quali le singole voci della loro nota spese, così non ponendo questa Corte nelle condizioni di apprezzare se, in realtà, si è stata, o meno della violazione delle norme tariffarie da parte del giudice del merito.
12. Entrambi i ricorsi, in conclusione, risultati infondati, devono rigettarsi con compensazione, tra le parti, delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 22 gennaio 2008. Depositato in Cancelleria il 29 febbraio 2008