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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 21/07/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1886/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria LI D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 2/7/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 28/4/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato MONICA Parte_1 C.F._1
BONATI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Regia n. 53, giusta procura in atti e
C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ANNA TREZZI Parte_2 C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Manfredo Bertini n. 170, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. I coniugi continueranno a vivere separati con reciproco rispetto;
2. Il IG. continuerà a risiedere presso la ex casa coniugale, oggetto del trasferimento Parte_1 immobiliare effettuato in sese di separazione, mentre la IG.ra si è già trasferita in un Parte_2 immobile dalla stessa condotto in locazione. La figlia LI, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, manterrà la residenza anagrafica con il padre presso la ex casa coniugale, mentre la residenza anagrafica della figlia minore già stata trasferita insieme a Per_1 quella della madre;
3. La figlia minore errà affidata ad entrambi i genitori secondo la disciplina dell'affidamento Per_1 condiviso. Le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, educazione e salute
1 verranno assunte di comune accordo, tenendo conto esclusivamente dell'interesse della minore. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza della figlia con sé;
4. Viene previsto un collocamento paritario della figlia minore presso l'abitazione di ciascun genitore, alternata settimanalmente. In particolare, la minore resterà con la mamma dal lunedì mattina alla domenica sera compresa e con il papà la settimana successiva, sempre dal lunedì mattina alla domenica sera compresa;
5. Per ogni festività (natalizie, pasquali, compleanni, ponti scolastici ecc.) i genitori si accorderanno di volta in volta al fine di assicurare, nei limiti del possibile, ad entrambe le figlie la loro presenza alternata o contestuale. In caso di disaccordo, la figlia minore trascorrerà con i genitori in modo alternato le feste di Natale (dal 23 al 30 dicembre), Capodanno (dal 31 dicembre al 06 gennaio) e Pasqua (l'intero periodo di vacanze scolastiche ad anni alternati) secondo calendario da concordare tra i genitori entro il 10 dicembre di ciascun anno;
nelle vacanze estive per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il termine dell'anno scolastico;
6. Considerata l'eguale permanenza della figlia minore presso entrambi i genitori, ciascuno provvederà personalmente al mantenimento ordinario di entrambe le figlie, nei periodi di rispettiva permanenza. I coniugi convengono che l'Assegno Unico Familiare sia percepito interamente dalla IG.ra ; Parte_2
7. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse di entrambe le figlie graveranno su entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Per la distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie, per la necessità o meno del preventivo accordo, per le modalità della richiesta, del consenso e del pagamento e per ogni altro aspetto relativo a detto argomento, i coniugi faranno riferimento al Protocollo del 07/10/2020 attualmente in uso presso l'intestato Tribunale, che le parti dichiarano di aver visionato e di accettare;
8. I coniugi dichiarano di non avere pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento, essendo ciascuno di essi economicamente autosufficiente e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi pretesa economica a titolo di assegno divorzile;
9. Le parti si danno reciproco e preventivo assenso al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti, nonché di ogni altro documento valido per l'espatrio, nonché di analoghi documenti intestati alla figlia minore e si impegnano comunque a rilasciare il proprio consenso nelle forme di legge alle competenti Autorità». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Camaiore (LU) il 28/9/2002, dal quale sono nate le due figlie LI (nata il [...]), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e nata l'[...]), ancora Per_1 minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
2 Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1 Parte_2 in Camaiore (LU) in data 28/9/2002, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Camaiore (LU) all'Atto Numero 33, Parte 1, dell'Anno 2002; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Camaiore (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 2/7/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria LI D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 2/7/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 28/4/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato MONICA Parte_1 C.F._1
BONATI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Regia n. 53, giusta procura in atti e
C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ANNA TREZZI Parte_2 C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Manfredo Bertini n. 170, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. I coniugi continueranno a vivere separati con reciproco rispetto;
2. Il IG. continuerà a risiedere presso la ex casa coniugale, oggetto del trasferimento Parte_1 immobiliare effettuato in sese di separazione, mentre la IG.ra si è già trasferita in un Parte_2 immobile dalla stessa condotto in locazione. La figlia LI, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, manterrà la residenza anagrafica con il padre presso la ex casa coniugale, mentre la residenza anagrafica della figlia minore già stata trasferita insieme a Per_1 quella della madre;
3. La figlia minore errà affidata ad entrambi i genitori secondo la disciplina dell'affidamento Per_1 condiviso. Le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, educazione e salute
1 verranno assunte di comune accordo, tenendo conto esclusivamente dell'interesse della minore. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza della figlia con sé;
4. Viene previsto un collocamento paritario della figlia minore presso l'abitazione di ciascun genitore, alternata settimanalmente. In particolare, la minore resterà con la mamma dal lunedì mattina alla domenica sera compresa e con il papà la settimana successiva, sempre dal lunedì mattina alla domenica sera compresa;
5. Per ogni festività (natalizie, pasquali, compleanni, ponti scolastici ecc.) i genitori si accorderanno di volta in volta al fine di assicurare, nei limiti del possibile, ad entrambe le figlie la loro presenza alternata o contestuale. In caso di disaccordo, la figlia minore trascorrerà con i genitori in modo alternato le feste di Natale (dal 23 al 30 dicembre), Capodanno (dal 31 dicembre al 06 gennaio) e Pasqua (l'intero periodo di vacanze scolastiche ad anni alternati) secondo calendario da concordare tra i genitori entro il 10 dicembre di ciascun anno;
nelle vacanze estive per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il termine dell'anno scolastico;
6. Considerata l'eguale permanenza della figlia minore presso entrambi i genitori, ciascuno provvederà personalmente al mantenimento ordinario di entrambe le figlie, nei periodi di rispettiva permanenza. I coniugi convengono che l'Assegno Unico Familiare sia percepito interamente dalla IG.ra ; Parte_2
7. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse di entrambe le figlie graveranno su entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Per la distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie, per la necessità o meno del preventivo accordo, per le modalità della richiesta, del consenso e del pagamento e per ogni altro aspetto relativo a detto argomento, i coniugi faranno riferimento al Protocollo del 07/10/2020 attualmente in uso presso l'intestato Tribunale, che le parti dichiarano di aver visionato e di accettare;
8. I coniugi dichiarano di non avere pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento, essendo ciascuno di essi economicamente autosufficiente e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi pretesa economica a titolo di assegno divorzile;
9. Le parti si danno reciproco e preventivo assenso al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti, nonché di ogni altro documento valido per l'espatrio, nonché di analoghi documenti intestati alla figlia minore e si impegnano comunque a rilasciare il proprio consenso nelle forme di legge alle competenti Autorità». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Camaiore (LU) il 28/9/2002, dal quale sono nate le due figlie LI (nata il [...]), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e nata l'[...]), ancora Per_1 minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
2 Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1 Parte_2 in Camaiore (LU) in data 28/9/2002, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Camaiore (LU) all'Atto Numero 33, Parte 1, dell'Anno 2002; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Camaiore (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 2/7/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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