Art. 28.
Resta fermo il diritto dell'affittuario di ripetere le somme eventualmente corrisposte in eccedenza ai livelli massimi di equita' stabiliti nelle tabelle provinciali di equo canone e nella presente legge e si applicano agli affittuari coltivatori diretti i termini di prescrizione previsti per i rapporti di lavoro subordinato con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto. ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1972, n. 65) ha "dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8 , approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano".
Resta fermo il diritto dell'affittuario di ripetere le somme eventualmente corrisposte in eccedenza ai livelli massimi di equita' stabiliti nelle tabelle provinciali di equo canone e nella presente legge e si applicano agli affittuari coltivatori diretti i termini di prescrizione previsti per i rapporti di lavoro subordinato con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto. ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1972, n. 65) ha "dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8 , approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano".