Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/05/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. nn. 5222/2019 e 4592/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause riunite ed iscritte ai nn. 5222/2019 e 4592/2021 del R.G.A.C., aventi ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., pendenti
TRA
(C.F. ), nato il [...] in [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
IN (AV) e residente in [...]; Pt_2
(C.F. ), nato il [...] a [...] e
[...] CodiceFiscale_2 residente in [...];
(C.F. ) nato il [...] a [...] Parte_3 CodiceFiscale_3
IN (AV) e residente in [...];
(C.F. ), nata il [...] a Parte_4 CodiceFiscale_4
TR (AV) e residente in [...];
(C.F. ), nato il [...] a Parte_5 CodiceFiscale_5
TR (AV) e residente in [...];
(C.F. ), nato il [...] ad Parte_6 CodiceFiscale_6
Avellino e residente in [...]; tutti rappresentati e difesi, giusta procura posta a margine dell'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Elio Benigni (C.F. ) e dall'Avv. Fabio CodiceFiscale_7
Benigni (C.F. ), con i quali sono elettivamente domiciliati CodiceFiscale_8 in Avellino, alla Galleria di Via Mancini n. 17, presso lo studio dell'Avv. Elio
Benigni;
OPPONENTI
E
( ), nato il [...] ad Parte_7 CodiceFiscale_9
Avellino ed ivi residente alla via Due Principati, rappresentato e difeso, giusta procura posta in calce alla costituzione di costituzione e risposta, dall'Avv.
Giuseppe Sasso (C.F. ), presso il cui studio è elettivamente CodiceFiscale_10 domiciliato in Avellino, alla via Circumvallazione n. 3;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 03 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 28 novembre 2019 ed introduttivo del procedimento recante R.G. n. 5222/2019, , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, , e hanno proposto
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 opposizione al precetto loro notificato in data 14-15 e 20 novembre 2019, sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 37/1995 non opposto nei termini, con cui il
Tribunale di Avellino, in data 18 gennaio 1995, ha ingiunto ad , de Parte_8 cuius degli odierni opponenti, il pagamento della somma di lire 39.502.133, oltre interessi al tasso del 20% dalla messa in mora (30 maggio 1994) sino al soddisfo, eccependo la nullità e/o inefficacia del precetto in quanto notificato unitamente al titolo esecutivo, in violazione del disposto di cui all'art. 477 c.p.c., non essendo il precetto stato loro notificato dopo dieci giorni dalla notifica del titolo esecutivo, la prescrizione delle somme portate dal titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo e comunque la sua sopravvenuta inefficacia, in ragione del successivo accordo transattivo, della sentenza del Tribunale di Avellino n. 3/2013 e della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1940/2019 del 27.03.2019.
Gli opponenti hanno, in via subordinata, contestato il criterio di calcolo degli interessi, essendo lo stesso stato effettuato sugli interessi già maturati e non già sulla sola sorta capitale ed, in via ulteriormente subordinata, hanno contestato il saggio degli interessi applicato e pari al 20%, in quanto usurario, facendo rilevare che, quand'anche volesse darsi applicazione a tale tasso di interesse, comunque la R.G. nn. 5222/2019 e 4592/2021
somma a carico di ciascun coerede sarebbe inferiore rispetto a quella intimata e, segnatamente, sarebbe pari ad € 6.414,40, pari ad 1/6 di € 38.486,60.
Hanno, poi, fatto rilevare che comunque il credito precettato non può eccedere l'importo quantificato con la sentenza n. 3/2013 emessa dal Tribunale di Avellino, in quanto tale sentenza non è stata impugnata dall'odierno opposto,
[...]
, con riferimento alla quantificazione delle somme spettanti ed è, Parte_7 dunque, coperta da giudicato.
Hanno, altresì, contestato la quantificazione del compenso richiesto in sede di precetto per la redazione del suddetto atto stragiudiziale, il quale va commisurato al valore globale delle somme intimate e non già al numero dei destinatari dell'atto di precetto.
Hanno, in ogni caso, fatto valere la mora credendi per non aver il creditore
“accettato il pagamento del giusto dovuto” da parte dei debitori ed hanno concluso chiedendo sospendersi l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, accogliersi la spiegata opposizione e, per l'effetto “dichiarare la nullità ed inefficacia dell'atto di precetto ed, in ogni caso, l'inesistenza o parziale esistenza del credito per il quale intende procedere l'intimante”.
In via subordinata, hanno chiesto “determinare il giusto dovuto”. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione.
2. Si è costituito, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27 ottobre 2022, , chiedendo il rigetto della spiegata opposizione, Parte_7 stante la palese infondatezza della stessa. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
3. Ciò posto, con ordinanza emessa in data 14 luglio 2020, in accoglimento dell'istanza ex art. 615 c.p.c., è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ed assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c.
4. In data 28 ottobre 2021, ha notificato ad nuovo Parte_7 Parte_6 atto di precetto in rinnovazione, in virtù del medesimo decreto ingiuntivo n.
37/1995 (emesso in data 18 gennaio 1995 del Tribunale di Avellino nei confronti di
, dante causa dell'attuale intimato), intimando ad il Parte_9 Parte_6 pagamento della somma complessiva di € 14.630,57, pari ad 1/6 dell'importo dovuto dal de cuius , oltre interessi sino al soddisfo ed € 590,94, Parte_8 quale compenso per la redazione dell'atto di precetto e, dunque, per la somma complessiva di € 15.221,51. R.G. nn. 5222/2019 e 4592/2021
5. Con atto di citazione notificato in data 12 novembre 2021 ed introduttivo del procedimento recante R.G. n. 4592/2021, ha proposto Parte_6 opposizione avverso il summenzionato precetto, formulando i medesimi motivi di opposizione articolati nel procedimento recante R.G. n. 5222/2019 ed eccependo, altresì, la violazione dell'art. 481, co. 2, c.p.c. per duplicazione della precedente intimazione opposta e l'inefficacia del titolo esecutivo in ragione della sospensione ex art. 615 c.p.c. già disposta con ordinanza del 14.07.2020 dal Tribunale di
Avellino nel procedimento recante R.G. 5222/2019.
L'opponente ha, dunque, concluso chiedendo di sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del precetto, anche confermando il precedente provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c. ed, in accoglimento della spiegata opposizione, accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia dell'atto di precetto e solo in via subordinata determinare il giusto dovuto. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio con attribuzione in favore dell'avvocato che si è dichiarato antistatario.
6. Si è costituito, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23 febbraio 2022, , eccependo l'incompetenza per territorio del Parte_7
Tribunale di Avellino in favore del Tribunale di Milano, dal momento che l'atto di precetto è stato notificato nel luogo di residenza del debitore , che Parte_6 risulta essere in Milano.
Nel merito, ha evidenziato che l'atto di precetto opposto non costituisce una duplicazione né è assorbito da un precedente giudicato, in quanto aggiornato con gli opportuni incrementi contabili maturati per legge.
Quanto all'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo emessa in data 14.07.2020 dal G.O.P. del Tribunale di Avellino, l'opposto ha fatto rilevare che il Giudice dell'opposizione a precetto nell'ambito del giudizio recante R.G.
5222/2019 non avrebbe potuto sospendere il titolo rappresentato dalla sentenza n. 3/13 emessa dal Tribunale di Avellino su capi già annullati dalla Corte di Appello di Napoli né avrebbe potuto sospendere la sentenza della Corte di Appello di
Napoli, atteso che le sentenze di appello possono essere sospese soltanto dalla stessa Corte che l'ha emesse oppure con ricorso dalla Suprema Corte di
Cassazione che non è stato mai proposto.
Quanto, poi, alla prescrizione, l'opposto ha fatto rilevare che la sentenza della
Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza impugnata, ha revocato i capi R.G. nn. 5222/2019 e 4592/2021
n. 1 e 2 di condanna, dichiarando legittima ed esecutiva l'ingiunzione e, peraltro, ha dichiarato anche la risoluzione dei contratti di transazione invocati dagli opponenti, in quanto mai onorati dal de cuius e dai suoi eredi. Parte_8
Quanto alla usurarietà degli interessi riconosciuti nel decreto ingiuntivo, ha fatto rilevare che tale questione è coperta da giudicato derivante dalla sentenza della
Corte di Appello di Napoli n. 1717/19.
Quanto alla sorta capitale che non può superare il credito liquidato con la sentenza di primo grado n. 3/13, ha fatto rilevare che tale sentenza è stata formalmente appellata, giudicata e definitivamente revocata con riferimento ai capi di condanna e ha rappresentato che l'atto di precetto è stato redatto in ossequio alla statuita sentenza di appello e che il compenso legale richiesto è del tutto legittimo.
Ha, inoltre, fatto rilevare, quanto alla mora credendi, che l'opponente non ha mai eseguito una formale offerta reale adeguata all'importo intimato ed ha concluso chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di incompetenza per territorio del
Tribunale di Avellino, in favore del Tribunale di Milano ed, in ogni caso, ha chiesto di “dichiarare nullo ed inefficace l'anomalo provvedimento, illecitamente emesso dal giudice G.O.P. di Avellino, di sospensione del “titolo” sia perché già revocato ai capi 1 e 2 della sentenza di primo grado e sia per l'erroneo numero indicato della snaturata sentenza di 2° grado;
decisamente rigettare, per i motivi innanzi esposti, l'illegittima ed irrazionale opposizione promossa dal sig. , Parte_6 anche per l'inesistenza di fumus e periculum reclamati, col cosciente spregio delle inique somme offerte, al legittimato creditore;
riconfermare la piena efficacia del titolo esecutivo come statuito dalla sentenza giudicata della Corte di Appello, convalidando, a tutti gli effetti di legge, l'efficacia del precetto con le somme inti- mate e regolarmente notificato;
condannare l'opponente, per aver agito e resistito in giudizio con temerarietà, colpa grave e mala fede, con indennizzo al risarcimento del danno causato, da liquidarsi d'ufficio secondo equità; condannare l'opponente alle spese, diritti ed onorari, iva e cap, dell'odierno giudizio, con attribuzione al difensore antistatario”.
7. Ciò posto, nel procedimento recante R.G. n. 4592/2021, è stato, dapprima, con decreto emesso in data 29 marzo 2022, dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione inaudita altera parte del titolo esecutivo, per aver lo stesso opponente dedotto che tale titolo esecutivo era già stato Parte_6 sospeso nel procedimento recante R.G. n. 5222/2019. R.G. nn. 5222/2019 e 4592/2021
Rimessi, poi, gli atti al Presidente per l'eventuale riunione di tale giudizio al procedimento recante R.G. n. 5222/2019, all'udienza del giorno 08 maggio 2023, ritenuti sussistenti i presupposti di connessione oggettiva e soggettiva tra i procedimenti de quibus, ne è stata disposta la riunione ex art. 274 c.p.c. e le cause sono state, in ultimo, rinviate all'udienza del 03 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ed ivi trattenute in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
8. Orbene, va premesso che gli atti di precetto oggetto di opposizione, tanto nel procedimento recante R.G. n. 5222/2019 quanto nel giudizio recante R.G.
4592/2021, si fondano sul medesimo titolo giudiziale rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 37/1995, con cui il Tribunale di Avellino, in data 18 gennaio 1995, ha ingiunto ad , de cuius degli odierni opponenti, il pagamento in Parte_8 favore di della somma di £ 39.502.133, oltre interessi al tasso del Parte_7
20% dalla messa in mora (30 maggio 1994) sino al soddisfo nonché spese e competenze della procedura monitoria.
Tale decreto ingiuntivo non è stato opposto ed è stato dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. con decreto del 27 febbraio 1995 e munito di formula esecutiva il 14 marzo 1995.
Inconferente, pertanto, si appalesa il richiamo alla sentenza n. 3/2013, con cui il
Tribunale di Avellino, in data 27 dicembre 2012-04 gennaio 2013, ha accolto la domanda proposta da e volta ad ottenere anche la condanna di Parte_7
al pagamento del saldo del corrispettivo dei lavori di ricostruzione Parte_8 del fabbricato (per € 8.960,82), giusta contratto di appalto del 19.12.1991, in quanto, da un lato, tale sentenza non è stata posta a fondamento dei precetti opposti nella presente sede e, dall'altro lato, comunque il relativo capo di condanna emesso in primo grado nei confronti di è stato riformato Parte_8 dalla Corte di Appello di Napoli che, con sentenza n. 1717/2019 emessa in data 27 marzo 2019, ha dichiarato d'ufficio l'inammissibilità della domanda di pagamento proposta nei confronti di , trattandosi di condanna per lo stesso Parte_8 titolo e recante lo stesso oggetto di cui al decreto ingiuntivo n. 37/1995 emesso dal Tribunale di Avellino e non opposto.
9. Fatte, pertanto, le dovute precisazioni, occorre passare ad esaminare l'opposizione proposta da , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 R.G. nn. 5222/2019 e 4592/2021
e , quali eredi di ed introduttiva Parte_5 Parte_6 Parte_8 del procedimento recante R.G. n. 5222/2019.
Il primo motivo di opposizione proposto da , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, , e – da ricondursi
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 nell'alveo dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in quanto diretto a contestare la nullità del precetto, nei confronti degli eredi del debitore deceduto, per mancato rispetto dell'art. 477, comma 1, c.p.c., è da ritenersi ammissibile, in quanto tempestivamente formulato ed è fondato per le motivazioni che seguono.
Come è noto, l'art. 477 c.p.c. non impone alcun obbligo di notificare nuovamente il titolo esecutivo ed il precetto agli eredi di una persona defunta alla quale siano già stati notificati sia l'uno che l'altro, sussistendo tale obbligo solo se alla persona poi defunta non sia stato notificato né l'uno né l'altro, oppure sia stato notificato solo il titolo esecutivo e non anche il precetto.
L'onere di provare il difetto originario della notifica al de cuius del titolo esecutivo e del precetto è a carico dell'opposto (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14653 del
14/07/2015; Cassazione civile sez. III, 07/12/2024 n.31436).
Ed, invero, rispetto alla denunciata mancanza dello spatium temporis (di dieci giorni minimo) prescritto dalla succitata disposizione, dimostrata dal deposito del precetto notificato all'erede unitamente al titolo formato contro il de cuius, sarebbe spettato al creditore opposto l'onere di allegare e dimostrare l'inapplicabilità dell'art. 477 comma 1 c.p.c., in ragione della previa notifica di entrambi gli atti prodromici al de cuius, ovviamente prima dell'apertura della successione, in quanto trattasi di circostanza impeditiva che rientra nella conoscenza del creditore, interessato a farla valere.
Nel caso di specie, nulla ha dimostrato né allegato sul punto, con Parte_7 la conseguenza che il mancato rispetto del termine ex art. 477, comma 1, c.p.c. pregiudica in maniera evidente il diritto dell'erede intimato, trattandosi di un onere formale imposto a garanzia della legittimità dell'azione esecutiva nei confronti degli eredi del debitore (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14653 del 14/07/2015), sicchè non è necessario allegare il pregiudizio patito (cfr., tra le altre, Cass., Sez.
3, Ordinanza n. 27424 del 26/09/2023 e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 903 del
09/01/2024; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13373 del 15/05/2024).
Neppure può trovare applicazione al caso di specie il principio del raggiungimento dello scopo consacrato dall'art. 156, co. 3, c.p.c., in quanto la conoscenza da parte R.G. nn. 5222/2019 e 4592/2021
degli eredi di della pretesa creditoria non può esser desunta Parte_8 dall'avvenuta proposizione dell'appello da parte di , Parte_4 Pt_5
, , ed ,
[...] Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_6 nella qualità di eredi ed aventi causa di , avverso la sentenza n. Parte_8
3/2013 emessa dal Tribunale di Avellino, atteso che, nella presente sede, il titolo esecutivo posto a fondamento della minacciata esecuzione è il decreto ingiuntivo n. 37/1995 e non già la sentenza n. 3/2013 emessa in primo grado dal Tribunale di Avellino e parzialmente riformata in appello con sentenza n. 1717/2019.
Ne consegue che, in accoglimento del primo motivo di opposizione, che riveste carattere assorbente rispetto agli altri motivi formulati, va dichiarata la nullità del precetto opposto, con accoglimento dell'opposizione interposta da , Parte_1
, , , e . Pt_2 Pt_3 Parte_4 Pt_5 Parte_6
10. Passando, a questo punto, ad esaminare l'opposizione proposta da
[...]
ed introduttiva del procedimento recante R.G. n. 4592/2021, la stessa è Parte_6 parimenti da accogliersi per le motivazioni di seguito indicate.
Va, in primo luogo, rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio formulata dall'opposto , per esser competente il Tribunale di Milano, ove Parte_7
l'opponente ha la propria residenza, atteso che il comma 3 Parte_6 dell'art. 480 c.p.c. prevede che il precetto deve contenere anche la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel Comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, precisando che, in difetto di tale indicazione, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.
Ciò comporta che il nel quale il creditore, con l'atto di precetto, abbia CP_1 dichiarato la propria residenza od eletto il proprio domicilio, ai sensi dell'art. 480 comma 3 c.p.c., deve ritenersi coincidente con quello in cui ha sede il giudice dell'esecuzione e, pertanto, vale a determinare la competenza territoriale sull'opposizione al precetto medesimo proposta prima dell'instaurazione del procedimento esecutivo (Cass. III, n. 13219/2010; Cass. civ. n. 20356/2020), laddove l'eventuale contestazione di tale coincidenza può essere sollevata soltanto dall'opponente, al fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo ove
è stato notificato il precetto e non anche dallo stesso creditore, che resta vincolato R.G. nn. 5222/2019 e 4592/2021
alla suddetta dichiarazione od elezione (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n.
20356 del 28 settembre 2020).
Nella specie, il luogo di residenza di è in Avellino, alla via Due Parte_7
Principati n. 274 e, parimenti, il domicilio eletto è in Avellino al Corso Emanuele n.
253, presso il procuratore costituito.
Passando ad esaminare il merito della res controversa, meritevole di accoglimento si appalesa il secondo motivo di opposizione proposto da e volto Parte_6 ad eccepire la nullità del precetto in quanto notificato in rinnovazione di un precedente precetto già sospeso.
Tale motivo di opposizione, da ricondursi nell'alveo dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., è ammissibile, in quanto tempestivamente formulato ed è fondato, in quanto il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, pronunciato dal giudice dell'opposizione a precetto nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 5222/2021, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., per ragioni inerenti alla qualità soggettiva del creditore procedente, impedisce di intraprendere una nuova esecuzione al solo creditore opposto, avendo il precetto una efficacia esoprocessuale o "esterna" sì da impedire al creditore sia di proseguire l'esecuzione minacciata, sia di iniziarne una nuova (cfr. Cassazione civile sez. III, 25/08/2023, n.25264).
Dunque, in accoglimento del suddetto motivo di opposizione, ritenuto assorbente rispetto agli altri motivi, l'opposizione proposta da è fondata e, Parte_6 pertanto, va dichiarato nullo il precetto posto alla base della minacciata esecuzione.
11. Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio proposto da , Parte_1
, , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, esse seguono la soccombenza dell'opposto, ex art. 91 Parte_6 Parte_7
c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/14, aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 in vigore dal 23 ottobre
2022, tenendo conto del valore della causa, tenuto conto delle fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) in cui si è effettivamente articolato il presente giudizio, valori medi, ad esclusione della fase istruttoria, cui trovano applicazione i valori minimi, in ragione dell'assenza di assunzione della prova.
Del pari, la regolamentazione delle spese di lite tra e l'opposto Parte_6
segue la soccombenza dell'opposto ex art. 91 c.p.c. e si liquida Parte_7 R.G. nn. 5222/2019 e 4592/2021
come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/14, aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 in vigore dal 23 ottobre 2022, tenendo conto del valore della causa, valori medi e tenuto conto dell'attività effettivamente espletata (fasi di studio ed introduttiva) prima della riunione disposta in data 08 maggio 2023.
Ed, invero, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione prevista dall'art.4, comma 2, dm n.55/2014 in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa (cfr. Cass. 31 maggio
2022 n.17693).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, in persona del Giudice dr.ssa
Valeria Villani, nelle cause riunite ed iscritte ai nn. 5222/2019 e 4592/2021
R.G.A.C., definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o difesa disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, , e nei confronti di
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
e, per l'effetto, dichiara la nullità del precetto loro notificato nelle Parte_7 date del 14 -15 e 20 novembre 2019;
- accoglie l'opposizione proposta da nei confronti del Parte_6 [...]
e, per l'effetto, dichiara nullo il precetto notificato in data 28 ottobre Parte_7
2021;
- condanna l'opposto alla rifusione in favore degli opponenti Parte_7
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
e delle spese di lite, che liquida in € 264,00 per esborsi
[...] Parte_6 ed €. 11.268,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al
15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, in favore degli Avv. Elio Benigni e
Fabio Benigni, dichiaratisi antistatari;
- condanna parte opposta alla rifusione in favore dell'opponente Parte_7
delle spese di lite, che liquida in €. 125,00 per esborsi ed €. Parte_6
1.696,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e R.G. nn. 5222/2019 e 4592/2021
CPA, se dovute, come per legge, in favore degli Avv. Elio Benigni e Fabio Benigni, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in data 23 maggio 2025
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani