Sentenza 11 gennaio 1989
Massime • 2
In tema di locazione di immobili urbani, il termine di decadenza di mesi sei dopo la riconsegna dell'immobile locato previsto dall'art. 79, secondo comma, della legge n. 392 del 1978 per la proposizione, da parte del conduttore, della domanda di restituzione delle somme versate per illegittimi aumenti del canone, va computato con riguardo alla data di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, contenente detta domanda, ancorché proposta con le forme ordinarie della citazione invece che con ricorso (stante l'automatismo della conversione del rito di cui all'art. 48 della stessa legge) e non in relazione alla data di presentazione dell'istanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione stabilito quale condizione di procedibilità della domanda pregiudiziale di Determinazione - incidenter tantum - della misura legale del canone. ( V 356/88, mass n 456920; ( V 3588/86, mass n 446507; ( V 1489/84, mass n 433576).*
L'Azione con la quale il conduttore di immobile urbano, dopo la cessazione del rapporto locatizio, richiede la restituzione di somme che assume di aver versato per illegittime maggiorazioni del canone, non integra una ripetizione d'indebito, ma trova titolo in quel rapporto di locazione del quale è contestata soltanto la legittimità del canone nella misura corrisposta. Conseguentemente, la relativa controversia, investendo la Determinazione del canone e la restituzione delle somme in eccedenza versate, appartiene - ove il rapporto locatizio si sia esaurito nella vigenza della legge 27 luglio 1978 n. 392 - alla Competenza funzionale del pretore (a seguito dell'abrogazione del secondo comma dell'art. 45 della suddetta legge effettuata dall'art. 6, punto 6, della legge n. 399 del 1984), che si estende anche alle domande di pagamento strettamente conseguenziali alla Determinazione del canone. ( V 7130/83, mass n 431729; ( V 4148/83, mass n 429098).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/1989, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 1989 |
Testo completo
L'Azione con la quale il conduttore di immobile urbano, dopo la cessazione del rapporto locatizio, richiede la restituzione di somme che assume di aver versato per illegittime maggiorazioni del canone, non integra una ripetizione d'indebito, ma trova titolo in quel rapporto di locazione del quale è contestata soltanto la legittimità del canone nella misura corrisposta. Conseguentemente, la relativa controversia, investendo la Determinazione del canone e la restituzione delle somme in eccedenza versate, appartiene - ove il rapporto locatizio si sia esaurito nella vigenza della legge 27 luglio 1978 n. 392 - alla Competenza funzionale del pretore (a seguito dell'abrogazione del secondo comma dell'art. 45 della suddetta legge effettuata dall'art. 6, punto 6, della legge n. 399 del 1984), che si estende anche alle domande di pagamento strettamente conseguenziali alla Determinazione del canone. ( V 7130/83, mass n 431729; ( V 4148/83, mass n 429098).*