TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/11/2025, n. 2701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2701 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, alla pubblica udienza svolta in data 26 novembre 2025 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 7065/2022 R.G. e vertente
TRA
c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 opponente, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Barbera;
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, opposta contumace. P.IVA_2
Oggetto: opposizione ad atto di irrogazione delle sanzioni
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15 dicembre 2022 la contestava l'atto di Parte_1 irrogazione delle sanzioni n. RJFLS0200012 2008, notificatole con raccomandata del
16.04.2008, con cui l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milazzo – le aveva irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di € 24.761,52 per l'asserito impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture contabili o altra documentazione obbligatoria ex art. 3, comma 3, DL 22.02.2002 n. 12 e, in particolare, dei signori e , Pt_2 Parte_3 Parte_4 per il periodo dall'01.01.2006 al 03.07.2006.
Esponeva che:
- tale sanzione era conseguita ad una visita ispettiva del 03.07.2006;
- avverso tale sanzione aveva proposto ricorso innanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Messina, notificato l'11.06.2008 ed iscritto a n. R.G. 9429/2008;
1 - la C.T.P. di con sentenza n. 1340/2009 del 24.11.2009, aveva dichiarato CP_1 inammissibile il ricorso assumendo un difetto di rappresentanza della società ricorrente;
- aveva proposto appello avverso tale pronuncia, definito con sentenza n.
1754/2/2019 del 05.03.2019 della Commissione Tributaria Regionale di Sicilia, Sezione
Staccata di di rigetto delle proprie domande;
CP_1
- aveva, dunque, proposto ricorso in Cassazione, definito con ordinanza n. 30102-21 del 07.07.2021, depositata il 26.10.2021, con cui la Suprema Corte aveva dichiarato che
“Pertanto, anche a voler ritenere che la società nel giudizio di primo grado non era correttamente rappresentata, in quanto colui che aveva rilasciato la procura era privo di legitimatio ad processum, è indubbio che la proposizione dell'atto appello da parte della società, attraverso persona fisica che Controparte_2 incontestabilmente era munita dei poteri rappresentativi, abbia sanato con efficacia ex tunc il difetto di rappresentanza” e, conseguentemente, rinviato il procedimento alla Commissione Tributaria
Regionale della Sicilia, in diversa composizione, demandandole altresì di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;
- in seguito alla riassunzione del giudizio, la C.T.R. per la Sicilia, Sezione Staccata di
Messina, aveva dichiarato, con sentenza n. 8385/2022 depositata il 10.10.2022, il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario, compensando tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.
Tutto ciò premesso, riassumeva il giudizio, contestando l'atto impugnato, in primo luogo, per la violazione e la falsa applicazione dell'art. 16 del D.Lgs. 472/1997, non essendo stato allegato né mai notificato il verbale ispettivo che sarebbe stato redatto il 03.07.2006 e che avrebbe fondato l'atto opposto.
Lamentava, ancora, la violazione degli artt. 3, commi 3, 6 e 7, del D.L. 12/2002 e 3 della L.
241/1990, rilevando il difetto di istruttoria e motivazione dell'atto. A tal uopo, evidenziava come il 03.07.2006 non vi fosse stato alcun accertamento presso la sede sociale e ciò sia perché in tale data non era stata svolta alcuna attività sia perché i signori Pt_2 Parte_3
e non avevano lavorato nel 2006 per essa Azienda. Rilevava come per tali fatti Parte_4
, la legale rappresentante, fosse stata sottoposta a procedimento penale (rubricato Parte_5 al n. 15063/05) ed assolta con sentenza del Tribunale di Milazzo n. 274/2005 del 25.10.2005.
Evidenziava l'errore in cui era incorso l' , ravvisabile dal verbale del Controparte_1
14.07.2006 e dalle dichiarazioni di e Testimone_1 Parte_6 [...]
i quali avevano riferito di aver prestato attività lavorativa nel 2003, sicché era CP_3
2 illegittima la richiesta relativa al periodo dall'01.01.2006 al 03.07.2006, periodo per il quale non solo non vi era alcuna prova a sostegno, ma vi era invece prova contraria.
Deduceva il vizio di motivazione dell'atto, con conseguente lesione del proprio diritto di difesa, per non esservi riportati i momenti ricognitivi e deduttivi essenziali.
Concludeva per la declaratoria di illegittimità dell'avversa pretesa, con il conseguente annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. In data odierna, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
3. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' Controparte_1
che, sebbene destinataria di rituale notifica del ricorso introduttiva,
[...] non si è costituita.
4. Nel merito va rilevato che dall'esame della documentazione in atti risulta che con atto di irrogazione sanzioni n.RJFLS0200012 2008 l' ha irrogato alla Controparte_1
la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 24.761,52 per asserito impiego Parte_1 di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture contabili o altra documentazione obbligatoria ex art. 3 comma 3 DL 22.2.02 n.12.
In particolare l'atto impugnato reca quale motivazione: “Nel corso della visita ispettiva del
03/07/2006, effettuata dagli ispettori dell'Inps, presso i locali della ditta, ubicati in Milazzo – c.da
è stato constatato che presso la stessa, esercente l'attività di Ristoranti, trattorie etc di cui al cod. Parte_1
(55301), erano presenti e prestavano la loro attività lavorativa… Controparte_4 Parte_7
che non risultavano dalle scritture, né da altra documentazione obbligatoria, pur Parte_8 svolgendo attività lavorativa, come da dichiarazione resa dalla parte”, così riscontrando la posizione irregolare di tali lavoratori dall'01.01.2006 al 03.07.2006.
Tuttavia parte ricorrente ha contestato la notifica di un verbale di accertamento del 3.7.2006 ed ha prodotto in giudizio un verbale di accertamento I.N.P.S. prot. n.
4800.18/07/2006.0049356, datato 14.07.2006, dal quale risulta che “A seguito di segnalazione – denuncia del 24.12.2003 i sottoscritti hanno avviato in data 14 ottobre 2005 Milazzo gli accertamenti amministrativi svolti e sensi delle vigenti norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie (art. 5 della legge 22 luglio 1961 numero 628 e art. tre legge 11 novembre 1983 numero 638 nei confronti della ditta indicata in epigrafe). Alla data dell'accesso ispettivo, condotto presso la sede operativa dell'esercizio… non è stato possibile effettuare alcun tipo di accertamento in quanto a quell'indirizzo l'attività è stata trovata chiusa”.
Orbene nessuna prova parte resistente ha pertanto fornito in merito alla violazione contestata.
3 Non risultando pertanto provati i fatti a fondamento dell'atto di irrogazione delle sanzioni n.
RJFLS0200012 2008 lo stesso deve essere annullato, con assorbimento delle ulteriori doglianze attoree.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore della società opponente come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerata la durata del giudizio, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- in accoglimento del ricorso, annulla l'atto di irrogazione delle sanzioni n. RJFLS0200012
2008;
- condanna altresì parte convenuta alla rifusione delle spese giudiziali in favore della che liquida in € 2.695,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e Parte_1 rimborso spese generali e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore avv. Alberto
Barbera, dichiaratosi antistatario.
Messina, 26 novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
4
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, alla pubblica udienza svolta in data 26 novembre 2025 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 7065/2022 R.G. e vertente
TRA
c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 opponente, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Barbera;
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, opposta contumace. P.IVA_2
Oggetto: opposizione ad atto di irrogazione delle sanzioni
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15 dicembre 2022 la contestava l'atto di Parte_1 irrogazione delle sanzioni n. RJFLS0200012 2008, notificatole con raccomandata del
16.04.2008, con cui l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milazzo – le aveva irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di € 24.761,52 per l'asserito impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture contabili o altra documentazione obbligatoria ex art. 3, comma 3, DL 22.02.2002 n. 12 e, in particolare, dei signori e , Pt_2 Parte_3 Parte_4 per il periodo dall'01.01.2006 al 03.07.2006.
Esponeva che:
- tale sanzione era conseguita ad una visita ispettiva del 03.07.2006;
- avverso tale sanzione aveva proposto ricorso innanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Messina, notificato l'11.06.2008 ed iscritto a n. R.G. 9429/2008;
1 - la C.T.P. di con sentenza n. 1340/2009 del 24.11.2009, aveva dichiarato CP_1 inammissibile il ricorso assumendo un difetto di rappresentanza della società ricorrente;
- aveva proposto appello avverso tale pronuncia, definito con sentenza n.
1754/2/2019 del 05.03.2019 della Commissione Tributaria Regionale di Sicilia, Sezione
Staccata di di rigetto delle proprie domande;
CP_1
- aveva, dunque, proposto ricorso in Cassazione, definito con ordinanza n. 30102-21 del 07.07.2021, depositata il 26.10.2021, con cui la Suprema Corte aveva dichiarato che
“Pertanto, anche a voler ritenere che la società nel giudizio di primo grado non era correttamente rappresentata, in quanto colui che aveva rilasciato la procura era privo di legitimatio ad processum, è indubbio che la proposizione dell'atto appello da parte della società, attraverso persona fisica che Controparte_2 incontestabilmente era munita dei poteri rappresentativi, abbia sanato con efficacia ex tunc il difetto di rappresentanza” e, conseguentemente, rinviato il procedimento alla Commissione Tributaria
Regionale della Sicilia, in diversa composizione, demandandole altresì di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;
- in seguito alla riassunzione del giudizio, la C.T.R. per la Sicilia, Sezione Staccata di
Messina, aveva dichiarato, con sentenza n. 8385/2022 depositata il 10.10.2022, il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario, compensando tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.
Tutto ciò premesso, riassumeva il giudizio, contestando l'atto impugnato, in primo luogo, per la violazione e la falsa applicazione dell'art. 16 del D.Lgs. 472/1997, non essendo stato allegato né mai notificato il verbale ispettivo che sarebbe stato redatto il 03.07.2006 e che avrebbe fondato l'atto opposto.
Lamentava, ancora, la violazione degli artt. 3, commi 3, 6 e 7, del D.L. 12/2002 e 3 della L.
241/1990, rilevando il difetto di istruttoria e motivazione dell'atto. A tal uopo, evidenziava come il 03.07.2006 non vi fosse stato alcun accertamento presso la sede sociale e ciò sia perché in tale data non era stata svolta alcuna attività sia perché i signori Pt_2 Parte_3
e non avevano lavorato nel 2006 per essa Azienda. Rilevava come per tali fatti Parte_4
, la legale rappresentante, fosse stata sottoposta a procedimento penale (rubricato Parte_5 al n. 15063/05) ed assolta con sentenza del Tribunale di Milazzo n. 274/2005 del 25.10.2005.
Evidenziava l'errore in cui era incorso l' , ravvisabile dal verbale del Controparte_1
14.07.2006 e dalle dichiarazioni di e Testimone_1 Parte_6 [...]
i quali avevano riferito di aver prestato attività lavorativa nel 2003, sicché era CP_3
2 illegittima la richiesta relativa al periodo dall'01.01.2006 al 03.07.2006, periodo per il quale non solo non vi era alcuna prova a sostegno, ma vi era invece prova contraria.
Deduceva il vizio di motivazione dell'atto, con conseguente lesione del proprio diritto di difesa, per non esservi riportati i momenti ricognitivi e deduttivi essenziali.
Concludeva per la declaratoria di illegittimità dell'avversa pretesa, con il conseguente annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. In data odierna, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
3. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' Controparte_1
che, sebbene destinataria di rituale notifica del ricorso introduttiva,
[...] non si è costituita.
4. Nel merito va rilevato che dall'esame della documentazione in atti risulta che con atto di irrogazione sanzioni n.RJFLS0200012 2008 l' ha irrogato alla Controparte_1
la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 24.761,52 per asserito impiego Parte_1 di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture contabili o altra documentazione obbligatoria ex art. 3 comma 3 DL 22.2.02 n.12.
In particolare l'atto impugnato reca quale motivazione: “Nel corso della visita ispettiva del
03/07/2006, effettuata dagli ispettori dell'Inps, presso i locali della ditta, ubicati in Milazzo – c.da
è stato constatato che presso la stessa, esercente l'attività di Ristoranti, trattorie etc di cui al cod. Parte_1
(55301), erano presenti e prestavano la loro attività lavorativa… Controparte_4 Parte_7
che non risultavano dalle scritture, né da altra documentazione obbligatoria, pur Parte_8 svolgendo attività lavorativa, come da dichiarazione resa dalla parte”, così riscontrando la posizione irregolare di tali lavoratori dall'01.01.2006 al 03.07.2006.
Tuttavia parte ricorrente ha contestato la notifica di un verbale di accertamento del 3.7.2006 ed ha prodotto in giudizio un verbale di accertamento I.N.P.S. prot. n.
4800.18/07/2006.0049356, datato 14.07.2006, dal quale risulta che “A seguito di segnalazione – denuncia del 24.12.2003 i sottoscritti hanno avviato in data 14 ottobre 2005 Milazzo gli accertamenti amministrativi svolti e sensi delle vigenti norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie (art. 5 della legge 22 luglio 1961 numero 628 e art. tre legge 11 novembre 1983 numero 638 nei confronti della ditta indicata in epigrafe). Alla data dell'accesso ispettivo, condotto presso la sede operativa dell'esercizio… non è stato possibile effettuare alcun tipo di accertamento in quanto a quell'indirizzo l'attività è stata trovata chiusa”.
Orbene nessuna prova parte resistente ha pertanto fornito in merito alla violazione contestata.
3 Non risultando pertanto provati i fatti a fondamento dell'atto di irrogazione delle sanzioni n.
RJFLS0200012 2008 lo stesso deve essere annullato, con assorbimento delle ulteriori doglianze attoree.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore della società opponente come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerata la durata del giudizio, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- in accoglimento del ricorso, annulla l'atto di irrogazione delle sanzioni n. RJFLS0200012
2008;
- condanna altresì parte convenuta alla rifusione delle spese giudiziali in favore della che liquida in € 2.695,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e Parte_1 rimborso spese generali e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore avv. Alberto
Barbera, dichiaratosi antistatario.
Messina, 26 novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
4