Versione
6 maggio 1982
6 maggio 1982
Art. 16. (Miglioramenti, addizioni e trasformazioni)
Ciascuna delle parti puo' eseguire opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi e dei fabbricati rurali, purche' le medesime non modifichino la destinazione agricola del fondo e siano eseguite nel rispetto dei programmi regionali di sviluppo oppure, ove tali programmi non esistano, delle vocazioni colturali delle zone in cui e ubicato il fondo.
La parte che intende proporre la esecuzione delle opere di cui al primo comma, in mancanza di un preventivo accordo, deve comunicare all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, corredata di progetto di massima, la natura, le caratteristiche e le finalita' delle opere di cui si chiede l'esecuzione all'altra parte.
L'ispettorato provinciale dell'agricoltura, non appena ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente, convoca le parti, che possono farsi assistere dalle rispettive organizzazioni professionali, ai fini di tentare un accordo in ordine alla proposta e ai connessi regolamenti di rapporti tra le parti. Nel caso in cui non si raggiunga tale accordo, l'ispettorato, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, si pronuncia, motivando, in senso favorevole o contrario in ordine alle opere richieste di cui al primo comma, riscontrata anche la congruita' delle medesime; indica altresi' eventuali modificazioni tecniche al progetto presentato ed assegna, in caso di giudizio favorevole, un termine per l'inizio e la ultimazione delle opere.
La decisione deve essere comunicata, a cura dell'ispettorato, ad entrambe le parti.
Qualora venga adottata una decisione favorevole, il proprietario del fondo deve fare conoscere, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se egli stesso intenda eseguire le opere.
In caso di dichiarazione negativa o di silenzio, l'affittuario puo' procedere senz'altro, anche se la proposta delle opere di cui al primo comma e' stata fatta dal locatore, alla esecuzione delle medesime. Qualora il proprietario comunichi di voler eseguire direttamente le opere di cui al primo comma con le eventuali modifiche stabilite dall'ispettorato, deve iniziare ed ultimare le relative opere entro i termini assegnati dall'ispettorato stesso.
Se il proprietario non da' inizio alle opere di cui al primo comma o non le ultima entro i termini di cui al comma precedente, l'affittuario puo' eseguirle a sue spese. L'affittuario e' tenuto a comunicare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario e all'ispettorato la sua decisione di surrogarsi al locatore nella esecuzione o nel completamento delle opere.
Ciascuna delle parti puo' eseguire opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi e dei fabbricati rurali, purche' le medesime non modifichino la destinazione agricola del fondo e siano eseguite nel rispetto dei programmi regionali di sviluppo oppure, ove tali programmi non esistano, delle vocazioni colturali delle zone in cui e ubicato il fondo.
La parte che intende proporre la esecuzione delle opere di cui al primo comma, in mancanza di un preventivo accordo, deve comunicare all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, corredata di progetto di massima, la natura, le caratteristiche e le finalita' delle opere di cui si chiede l'esecuzione all'altra parte.
L'ispettorato provinciale dell'agricoltura, non appena ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente, convoca le parti, che possono farsi assistere dalle rispettive organizzazioni professionali, ai fini di tentare un accordo in ordine alla proposta e ai connessi regolamenti di rapporti tra le parti. Nel caso in cui non si raggiunga tale accordo, l'ispettorato, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, si pronuncia, motivando, in senso favorevole o contrario in ordine alle opere richieste di cui al primo comma, riscontrata anche la congruita' delle medesime; indica altresi' eventuali modificazioni tecniche al progetto presentato ed assegna, in caso di giudizio favorevole, un termine per l'inizio e la ultimazione delle opere.
La decisione deve essere comunicata, a cura dell'ispettorato, ad entrambe le parti.
Qualora venga adottata una decisione favorevole, il proprietario del fondo deve fare conoscere, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se egli stesso intenda eseguire le opere.
In caso di dichiarazione negativa o di silenzio, l'affittuario puo' procedere senz'altro, anche se la proposta delle opere di cui al primo comma e' stata fatta dal locatore, alla esecuzione delle medesime. Qualora il proprietario comunichi di voler eseguire direttamente le opere di cui al primo comma con le eventuali modifiche stabilite dall'ispettorato, deve iniziare ed ultimare le relative opere entro i termini assegnati dall'ispettorato stesso.
Se il proprietario non da' inizio alle opere di cui al primo comma o non le ultima entro i termini di cui al comma precedente, l'affittuario puo' eseguirle a sue spese. L'affittuario e' tenuto a comunicare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario e all'ispettorato la sua decisione di surrogarsi al locatore nella esecuzione o nel completamento delle opere.
Commentari • 3
- 1. Cassazione civile n. 26843/2006https://www.brocardi.it/ · 12.088551
[…] perché la libertà di iniziativa, di organizzazione e di gestione attribuita all'affittuario dall'art. 10 legge 11 febbraio 1971, n. 11, e dall'art. 16 della stessa legge n. 203 del 1982 trova limite nell'obbligo di conservare la struttura funzionale e la destinazione economica del fondo voluta dal concedente, come è reso palese anche dall'art. 5 della legge n. 203 del 1982, che espressamente ricollega il concetto di gravità dell'inadempimento alla conservazione del fondo. (Nella specie, […]
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Giurisprudenza • 299
- 1. Trib. Siena, sentenza 09/02/2024, n. 115Provvedimento: […] relazione agli impianti eseguiti, secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 17 Legge 203/1982, indennità quantificata in € 1.063.000,00, con diritto di ritenzione del fondo sino al pagamento ai sensi dell'art. 20 Legge 203/1982, ovvero in subordine, diritto a togliere i vigneti, quali addizioni ai sensi dell'art. 1593 c.c., ed a mantenere il diritto all'impianto. […] D'altro canto, è pacifico che la procedura prevista dall'art. 16 Legge 203/1982, richiamato dalla stessa clausola contrattuale, non è stata seguita.Leggi di più...
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