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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 04/11/2025, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3442/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3442/2023 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Ornella Carmen Burgaretta, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del pubblico ministero in sede;
IN FATTO
I coniugi contraevano matrimonio con rito civile a Pachino in data
25/07/2017.
Dall'unione nascevano i figli il 13/02/2007 e il Per_1 Per_2
27/02/2018.
Con il ricorso introduttivo del procedimento depositato in data
05/09/2023, la parte ricorrente, premettendo che il coniuge aveva già pagina 1 di 8 lasciato la casa coniugale, chiedeva pronunciarsi la separazione personale, statuendo l'affidamento condiviso delle figlie con collocazione presso di sé e con obbligo a carico di di versare CP_1 un contributo mensile per il mantenimento delle figlie di € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e di € 150,00 per il mantenimento di sé.
, pur ritualmente evocato in giudizio, non si Controparte_1 costituiva, né compariva personalmente all'udienza di prima comparizione del 17/04/2024.
Con ordinanza, emessa in pari data, il Giudice disponeva l'affidamento condiviso delle figlie, poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno mensile per il mantenimento delle minori di € 400,00 ed incaricava la Guardia di Finanza di compiere accertamenti economico-patrimoniali sulla persona di
. Controparte_1
In data 18/12/2024 la ricorrente precisava le conclusioni e, atteso il persistente disinteresse del padre nei confronti delle figlie, che vedeva solo sporadicamente, chiedeva di essere autorizzata ad adottare in autonomia tutte le decisioni riguardanti la scuola e la salute delle figlie;
chiedeva inoltre al Giudice di adottare una pronuncia al fine di ottenere la cancellazione della residenza del coniuge che era ancora presso la casa coniugale;
in ultimo chiedeva di essere autorizzata a percepire in via esclusiva l'assegno unico.
All'udienza del 30/09/2025 la ricorrente chiedeva che la causa fosse posta in decisione, il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda (visto del
24/10/2023)
IN DIRITTO
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del resistente in quanto, seppur ritualmente evocato in giudizio, non ha inteso costituirsi.
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta.
pagina 2 di 8 E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità di verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie, già il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate lascia emergere la comune volontà dei partner di non considerarsi più marito e moglie.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalla ricorrente, in conformità al parere del Pubblico Ministero.
Per quanto concerne l'affidamento della prole, occorre rilevare che la figlia ha, da qualche mese, raggiunto la maggiore età, il Per_1
Tribunale dovrà pertanto pronunciarsi solo sull'affidamento della minore . Per_2
Come è noto, la legge n. 54 del 2006 ha innovato profondamente la materia sull'affidamento dei minori e, vista la valorizzazione del diritto alla bigenitorialità del minore, inteso come diritto ad un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori anche in caso di crisi della coppia, ha introdotto con il comma 2 dell'art. 155 c.c., il criterio prioritario della valutazione dell'affidamento a entrambi i pagina 3 di 8 genitori, ovverosia dell'affidamento condiviso. L'affidamento condiviso si distingue nettamente dal precedente affidamento congiunto giacchè prevede la ripartizione tra i genitori dei compiti di cura ed educazione dei minori, non essendo necessaria ovviamente la parità di permanenza dei figli con ciascun genitore né la dualità della residenza.
Nel caso di specie, ha dedotto che il resistente, seppur non Pt_1 con regolarità, vede entrambe le figlie e pertanto non v'è ragione per derogare alla regola generale dell'affido condiviso, peraltro richiesto anche dalla stessa ricorrente, trattandosi di scelta maggiormente conforme agli interessi della minore.
Per quanto concerne le decisioni di maggiore interesse per la figlia
, i genitori dovranno prenderle di comune accordo, fermo Per_2 restando che ciascuno potrà prendere decisioni ordinarie autonome nei periodi di permanenza della minore presso di sé.
Per quanto concerne i tempi di frequentazione con il genitore non collocatario, in regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori, e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore domiciliatario.
Alla luce di ciò, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia Per_2 secondo le modalità indicate in ricorso ovvero: per due giorni a settimana comprensivi a settimane alterne, ora del sabato ed ora della domenica, previo accordo con la madre, e compatibilmente con gli pagina 4 di 8 impegni scolastici e/o ricreativi della minore e con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori, e, comunque, mai contro la volontà della stessa e con prelevamento a carico del padre presso l'abitazione della madre. Per ciò che attiene le festività principali, il padre potrà tenere con sé la figlia per cinque giorni consecutivi nel periodo natalizio, ricomprendenti negli anni pari le festività del Natale e negli anni dispari la festività del capodanno;
nel periodo pasquale, il padre potrà tenere con sé la figlia per due giorni consecutivi comprendenti ad anni alterni o il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo (egli potrà tenere con sé la figlia o sabato e domenica di Pasqua o Lunedì dell'Angelo e martedì precedente alla scuola) il tutto da concordare con la madre almeno dieci giorni prima delle festività.
In ordine al mantenimento della prole, la dottrina ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estesi all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez.
I, sentenza 17089/2013).
Nel caso di specie, in ordine alla situazione lavorativa/reddituale di parte resistente, ha dedotto che il coniuge Parte_1 lavorerebbe come bracciante agricolo ed effettivamente dalle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza è emerso che Controparte_1 ha lavorato nell'arco temporale 2021-2024 alle dipendenze di diverse ditte individuali esercenti l'attività di coltivazione di ortaggi in colture protette, dichiarando redditi annui per circa € 13.000,00.
In considerazione di ciò, e tenuto conto che, ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto dal genitore non collocatario per il pagina 5 di 8 mantenimento delle figlie, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali delle figlie, del tenore di vita da loro goduto, il Tribunale ritiene di poter confermare quanto già disposto in via temporanea ed urgente ossia determinare a carico di un contributo mensile per le CP_1 figlie di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi in base alle linee guida adottate dal Tribunale di
Siracusa. Deve altresì disporsi in favore della madre la percezione integrale dell'assegno unico ad integrazione dell'assegno di mantenimento e ciò tenuto conto che la madre ha il collocamento prevalente della minore.
Per quanto riguarda la richiesta di mantenimento formulata dalla coniuge per sé, stante l'evidente disparità economico-reddituale tra le parti, deve, quindi, ritenersi sussistente l'an del diritto al mantenimento da parte della . Quanto alla misura, ritiene il Pt_1
Collegio congruo determinare l'assegno nella somma mensile di €
150,00, apparendo tale somma ancora idonea a garantire alla moglie un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, tenuto conto anche delle modeste e saltuarie entrate che la stessa ammette di percepire. Pt_1
Va dichiarato non luogo a provvedere in ordine alla domanda volta ad ottenere l'obbligo di di spostare la propria residenza dalla CP_1 casa coniugale e di trasferirla presso l'attuale domicilio, in quanto tale determinazione passa da un accertamento anagrafico di natura amministrativa e non giudiziale (cfr. articolo 11 del Dpr 223/1989).
Attesa la necessaria pronuncia sullo status e la mancanza di opposizione, non va adottata pronuncia sulle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 3442 dell'anno 2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA la contumacia di . Controparte_1
pagina 6 di 8 DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_1
e i quali hanno contratto
[...] Controparte_1 matrimonio il giorno 25/07/2017, a Pachino, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Pachino dell'anno
2017 (Atto n. 20 Parte I).
la figlia minore nata a Noto il [...], in [...] CP_2 Per_2 condiviso a entrambi i genitori con collocamento prevalente della minore presso la madre nell'abitazione coniugale.
DISPONE che possa vedere e tenere con sé la Controparte_1 figlia secondo liberi accordi tra le parti o, in mancanza con i seguenti tempi e con le seguenti modalità: per due giorni a settimana comprensivi a settimane alterne, ora del sabato ed ora della domenica, previo accordo con la madre, e compatibilmente con gli impegni scolastici e/o ricreativi della minore e con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori, e, comunque, mai contro la volontà della stessa e con prelevamento a carico del padre presso l'abitazione della madre. Per ciò che attiene le festività principali, il padre potrà tenere con sé la figlia per cinque giorni consecutivi nel periodo natalizio, ricomprendenti negli anni pari le festività del Natale e negli anni dispari la festività del capodanno;
nel periodo pasquale, il padre potrà tenere con sé la figlia per due giorni consecutivi comprendenti ad anni alterni o il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo (egli potrà tenere con sé la figlia o sabato e domenica di Pasqua o Lunedì dell'Angelo e martedì precedente alla scuola) il tutto da concordare con la madre almeno dieci giorni prima delle festività.
PONE a carico di a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento delle figlie (divenuta da poco maggiorenne) e Per_1
un assegno mensile di euro 400,00 da rivalutarsi Per_2 annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo le linee guida del Protocollo in uso presso questo Tribunale. Dispone in favore della madre il diritto di percepire l'assegno unico in misura integrale stante il collocamento prevalente pagina 7 di 8 delle figlie presso la madre;
PONE a carico di , a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento della coniuge un assegno mensile di € 150,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda.
N.L.P. sulla domanda volta ad ottenere il trasferimento della residenza di dalla casa coniugale. Controparte_1
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di PACHINO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PACHINO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello
Stato Civile atti di matrimonio.
NULLA sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale, il 3.11.25.
Il Giudice Est. Il Presidente Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3442/2023 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Ornella Carmen Burgaretta, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del pubblico ministero in sede;
IN FATTO
I coniugi contraevano matrimonio con rito civile a Pachino in data
25/07/2017.
Dall'unione nascevano i figli il 13/02/2007 e il Per_1 Per_2
27/02/2018.
Con il ricorso introduttivo del procedimento depositato in data
05/09/2023, la parte ricorrente, premettendo che il coniuge aveva già pagina 1 di 8 lasciato la casa coniugale, chiedeva pronunciarsi la separazione personale, statuendo l'affidamento condiviso delle figlie con collocazione presso di sé e con obbligo a carico di di versare CP_1 un contributo mensile per il mantenimento delle figlie di € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e di € 150,00 per il mantenimento di sé.
, pur ritualmente evocato in giudizio, non si Controparte_1 costituiva, né compariva personalmente all'udienza di prima comparizione del 17/04/2024.
Con ordinanza, emessa in pari data, il Giudice disponeva l'affidamento condiviso delle figlie, poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno mensile per il mantenimento delle minori di € 400,00 ed incaricava la Guardia di Finanza di compiere accertamenti economico-patrimoniali sulla persona di
. Controparte_1
In data 18/12/2024 la ricorrente precisava le conclusioni e, atteso il persistente disinteresse del padre nei confronti delle figlie, che vedeva solo sporadicamente, chiedeva di essere autorizzata ad adottare in autonomia tutte le decisioni riguardanti la scuola e la salute delle figlie;
chiedeva inoltre al Giudice di adottare una pronuncia al fine di ottenere la cancellazione della residenza del coniuge che era ancora presso la casa coniugale;
in ultimo chiedeva di essere autorizzata a percepire in via esclusiva l'assegno unico.
All'udienza del 30/09/2025 la ricorrente chiedeva che la causa fosse posta in decisione, il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda (visto del
24/10/2023)
IN DIRITTO
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del resistente in quanto, seppur ritualmente evocato in giudizio, non ha inteso costituirsi.
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta.
pagina 2 di 8 E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità di verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie, già il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate lascia emergere la comune volontà dei partner di non considerarsi più marito e moglie.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalla ricorrente, in conformità al parere del Pubblico Ministero.
Per quanto concerne l'affidamento della prole, occorre rilevare che la figlia ha, da qualche mese, raggiunto la maggiore età, il Per_1
Tribunale dovrà pertanto pronunciarsi solo sull'affidamento della minore . Per_2
Come è noto, la legge n. 54 del 2006 ha innovato profondamente la materia sull'affidamento dei minori e, vista la valorizzazione del diritto alla bigenitorialità del minore, inteso come diritto ad un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori anche in caso di crisi della coppia, ha introdotto con il comma 2 dell'art. 155 c.c., il criterio prioritario della valutazione dell'affidamento a entrambi i pagina 3 di 8 genitori, ovverosia dell'affidamento condiviso. L'affidamento condiviso si distingue nettamente dal precedente affidamento congiunto giacchè prevede la ripartizione tra i genitori dei compiti di cura ed educazione dei minori, non essendo necessaria ovviamente la parità di permanenza dei figli con ciascun genitore né la dualità della residenza.
Nel caso di specie, ha dedotto che il resistente, seppur non Pt_1 con regolarità, vede entrambe le figlie e pertanto non v'è ragione per derogare alla regola generale dell'affido condiviso, peraltro richiesto anche dalla stessa ricorrente, trattandosi di scelta maggiormente conforme agli interessi della minore.
Per quanto concerne le decisioni di maggiore interesse per la figlia
, i genitori dovranno prenderle di comune accordo, fermo Per_2 restando che ciascuno potrà prendere decisioni ordinarie autonome nei periodi di permanenza della minore presso di sé.
Per quanto concerne i tempi di frequentazione con il genitore non collocatario, in regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori, e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore domiciliatario.
Alla luce di ciò, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia Per_2 secondo le modalità indicate in ricorso ovvero: per due giorni a settimana comprensivi a settimane alterne, ora del sabato ed ora della domenica, previo accordo con la madre, e compatibilmente con gli pagina 4 di 8 impegni scolastici e/o ricreativi della minore e con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori, e, comunque, mai contro la volontà della stessa e con prelevamento a carico del padre presso l'abitazione della madre. Per ciò che attiene le festività principali, il padre potrà tenere con sé la figlia per cinque giorni consecutivi nel periodo natalizio, ricomprendenti negli anni pari le festività del Natale e negli anni dispari la festività del capodanno;
nel periodo pasquale, il padre potrà tenere con sé la figlia per due giorni consecutivi comprendenti ad anni alterni o il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo (egli potrà tenere con sé la figlia o sabato e domenica di Pasqua o Lunedì dell'Angelo e martedì precedente alla scuola) il tutto da concordare con la madre almeno dieci giorni prima delle festività.
In ordine al mantenimento della prole, la dottrina ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estesi all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez.
I, sentenza 17089/2013).
Nel caso di specie, in ordine alla situazione lavorativa/reddituale di parte resistente, ha dedotto che il coniuge Parte_1 lavorerebbe come bracciante agricolo ed effettivamente dalle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza è emerso che Controparte_1 ha lavorato nell'arco temporale 2021-2024 alle dipendenze di diverse ditte individuali esercenti l'attività di coltivazione di ortaggi in colture protette, dichiarando redditi annui per circa € 13.000,00.
In considerazione di ciò, e tenuto conto che, ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto dal genitore non collocatario per il pagina 5 di 8 mantenimento delle figlie, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali delle figlie, del tenore di vita da loro goduto, il Tribunale ritiene di poter confermare quanto già disposto in via temporanea ed urgente ossia determinare a carico di un contributo mensile per le CP_1 figlie di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi in base alle linee guida adottate dal Tribunale di
Siracusa. Deve altresì disporsi in favore della madre la percezione integrale dell'assegno unico ad integrazione dell'assegno di mantenimento e ciò tenuto conto che la madre ha il collocamento prevalente della minore.
Per quanto riguarda la richiesta di mantenimento formulata dalla coniuge per sé, stante l'evidente disparità economico-reddituale tra le parti, deve, quindi, ritenersi sussistente l'an del diritto al mantenimento da parte della . Quanto alla misura, ritiene il Pt_1
Collegio congruo determinare l'assegno nella somma mensile di €
150,00, apparendo tale somma ancora idonea a garantire alla moglie un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, tenuto conto anche delle modeste e saltuarie entrate che la stessa ammette di percepire. Pt_1
Va dichiarato non luogo a provvedere in ordine alla domanda volta ad ottenere l'obbligo di di spostare la propria residenza dalla CP_1 casa coniugale e di trasferirla presso l'attuale domicilio, in quanto tale determinazione passa da un accertamento anagrafico di natura amministrativa e non giudiziale (cfr. articolo 11 del Dpr 223/1989).
Attesa la necessaria pronuncia sullo status e la mancanza di opposizione, non va adottata pronuncia sulle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 3442 dell'anno 2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA la contumacia di . Controparte_1
pagina 6 di 8 DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_1
e i quali hanno contratto
[...] Controparte_1 matrimonio il giorno 25/07/2017, a Pachino, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Pachino dell'anno
2017 (Atto n. 20 Parte I).
la figlia minore nata a Noto il [...], in [...] CP_2 Per_2 condiviso a entrambi i genitori con collocamento prevalente della minore presso la madre nell'abitazione coniugale.
DISPONE che possa vedere e tenere con sé la Controparte_1 figlia secondo liberi accordi tra le parti o, in mancanza con i seguenti tempi e con le seguenti modalità: per due giorni a settimana comprensivi a settimane alterne, ora del sabato ed ora della domenica, previo accordo con la madre, e compatibilmente con gli impegni scolastici e/o ricreativi della minore e con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori, e, comunque, mai contro la volontà della stessa e con prelevamento a carico del padre presso l'abitazione della madre. Per ciò che attiene le festività principali, il padre potrà tenere con sé la figlia per cinque giorni consecutivi nel periodo natalizio, ricomprendenti negli anni pari le festività del Natale e negli anni dispari la festività del capodanno;
nel periodo pasquale, il padre potrà tenere con sé la figlia per due giorni consecutivi comprendenti ad anni alterni o il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo (egli potrà tenere con sé la figlia o sabato e domenica di Pasqua o Lunedì dell'Angelo e martedì precedente alla scuola) il tutto da concordare con la madre almeno dieci giorni prima delle festività.
PONE a carico di a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento delle figlie (divenuta da poco maggiorenne) e Per_1
un assegno mensile di euro 400,00 da rivalutarsi Per_2 annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo le linee guida del Protocollo in uso presso questo Tribunale. Dispone in favore della madre il diritto di percepire l'assegno unico in misura integrale stante il collocamento prevalente pagina 7 di 8 delle figlie presso la madre;
PONE a carico di , a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento della coniuge un assegno mensile di € 150,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda.
N.L.P. sulla domanda volta ad ottenere il trasferimento della residenza di dalla casa coniugale. Controparte_1
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di PACHINO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PACHINO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello
Stato Civile atti di matrimonio.
NULLA sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale, il 3.11.25.
Il Giudice Est. Il Presidente Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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