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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 11/12/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1804/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO composto dai magistrati
AN DO Presidente
Morris RE IU relatore
MA TA IU ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1804/2025 R.G., vertente
rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Lenzi del Foro di Bolzano, giusta Parte_1 procura agli atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio;
ricorrente;
e
, contumace; Controparte_1 convenuto;
e
, presso il Tribunale di Bolzano;
Controparte_2 intervenuto;
In punto: separazione giudiziale dei coniugi con cumulo di domande ex art. 473 bis. 49 c.p.c.
Causa trattenuta in decisione all'udienza di data 13/10/2025
CONCLUSIONI
Del procuratore della ricorrente:
“1.Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito in capo al marito, stante la gravità dei comportamenti tenuti;
2. Disporre l'affidamento super esclusivo dei figli in favore della madre, con facoltà per il padre di incontrarli solo in modalità protetta e previa valutazione dei Servizi Sociali territoriali;
3. Porre a carico del resistente un assegno mensile di mantenimento per la moglie nella misura di €
pagina 1 di 6 250,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ASTAT;
4. Porre a carico del resistente un assegno mensile di mantenimento per ciascun figlio nella misura di
€ 360,00, anch'esso rivalutabile annualmente secondo gli indici ASTAT, da corrispondersi con le stesse modalità;
5. Disporre l'assegnazione del diritto di abitazione presso un luogo sicuro per madre e figli, riconoscendo il diritto della Sig.ra e dei figli a permanere nella struttura protetta Parte_1 fino a diversa sistemazione concordata con i servizi sociali.
6. visto l'art. 473 bis 49 c.p.c., una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg. e Parte_1 [...]
alle medesime condizioni, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere CP_3 alle dovute annotazioni;
7. con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”;
: Controparte_4
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio in data 03.01.2001 presso la sezione notarile di UK BT in
Marocco, con atto non trascritto in Italia.
Dal matrimonio sono nati i figli , nata il [...], , nato Persona_1 Persona_2 il 1° novembre 2008, e , nato il [...]. Persona_3
2. In relazione alla domanda di separazione, in forza dell'art. 8 del Reg. Ue n. 1259/2010, sussiste la giurisdizione italiana e la competenza del Tribunale di Bolzano, quale luogo in cui i coniugi hanno avuto l'ultima residenza comune.
In relazione alla domanda riguardante l'affidamento dei figli minori e il diritto di visita padre-figli, sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 37 della L. n. 218/1995 e dell'art. 8 del regolamento n.
2201/2003, vista la residenza in Italia delle minori al momento della presentazione del ricorso, nonché la loro cittadinanza italiana (sull'applicabilità del regolamento n. 2201/2003 anche ai cittadini extracomunitari che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri, conformemente ai criteri di competenza previsti dallo stesso regolamento, cfr. sentenza della Corte di
Giustizia delle Comunità Europee del 29 Novembre 2007, relativa al caso causa C- Persona_4
68/2007).
Per ciò che attiene al contributo al mantenimento dei figli, la giurisdizione italiana può affermarsi in base all'art. 45 della L. n. 218/1995 e all'art. 3 del regolamento CE n. 4/2009, che individua quale pagina 2 di 6 autorità cui spetta la giurisdizione in materia alimentare la residenza abituale del convenuto o dell'alimentando, valorizzando anche il vincolo di accessorietà fra la domanda di alimenti e l'azione relativa allo stato delle persone o alla responsabilità genitoriale, cui tale pretesa si riconnetta.
Con riferimento alla legge applicabile in relazione alla responsabilità genitoriale, la fattispecie rientra nel campo di applicazione dell'art. 36 della L. n. 218/1995, che prevede quale criterio di collegamento la legge nazionale del figlio, e dell'art. 15, par. 1, della Convenzione dell'Aja del 1996, che rinvia alla legge del foro (anche in conformità alle disposizioni del regolamento UE n. 2019/1111).
In materia di obbligazioni alimentari l'art. 15 del regolamento UE n. 4/2009 rinvia al Protocollo dell'Aja del 2007, che all'art. 3 prevede l'applicazione della legge di residenza abituale del creditore
(oppure la legge del foro in base all'art. 4 per le obbligazioni alimentari dei genitori nei confronti dei figli).
In ogni caso l'art. 42 della l. 218/1995 e la convenzione dell'Aja del 1961, articoli 1 e 2, prevedono che, per la protezione dei minori, l'autorità giurisdizionale competente, sulla base della residenza abituale del minore, può adottare le misure previste dalla legislazione interna.
3. Il resistente, nonostante regolare notifica, non si è costituito in giudizio, dimostrando il proprio disinteresse al procedimento.
La vita coniugale è stata caratterizzata da un clima opprimente e conflittuale: il marito ha assunto atteggiamenti sistematicamente autoritari, oppressivi e fortemente prevaricatori nei confronti della moglie, con episodi che nel tempo si sono aggravati fino a divenire vere e proprie manifestazioni di violenza fisica e verbale. Tali comportamenti non si sono limitati alla persona della Sig.ra ma Pt_1 hanno coinvolto anche i figli, in particolare la figlia maggiore spesso vittima di minacce e Per_1 limitazioni alla propria libertà personale, tra cui il divieto di uscire se non per motivi di studio, fino a sfociare in un episodio in cui il sig. ha aggredito fisicamente la figlia maggiore prendendola CP_3 per il collo e tentando di strozzarla. Le percosse e gli abusi verbali rivolti alla moglie sono sovente avvenuti alla presenza dei minori, incidendo profondamente sul loro benessere psicologico. Le minacce del padre, che arrivava a prospettare l'espulsione dei figli dal territorio italiano qualora non si fossero attenuti ai suoi ordini, hanno generato un clima familiare di paura e sopraffazione. A fronte del progressivo deterioramento dei rapporti e della pericolosità dell'ambiente domestico, la Sig.ra Pt_1 si è vista costretta a denunciare i fatti presso la Stazione dei Carabinieri di Bunico (BZ). A seguito della denuncia, il Tribunale di Bolzano ha disposto la misura cautelare dell'allontanamento del marito dal domicilio familiare e del divieto di avvicinamento ex art. 282 bis c.p., misure ora sospese.
Dal 29 aprile 2024, la Sig.ra e i figli sono stati collocati in una abitazione protetta nella Pt_1
Provincia di Bolzano, dove attualmente risiedono in condizioni di sicurezza e serenità. pagina 3 di 6 In considerazione di quanto esposto, sussistono senza dubbi i presupposti per la pronuncia di separazione alla luce delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, nonché del disinteresse mostrato dal resistente al presente procedimento.
4. Il padre, nel corso degli anni, non si è mai realmente occupato dei figli, né dal punto di vista affettivo né materiale. Non ha mai partecipato attivamente alla loro crescita, limitandosi a esercitare un controllo rigido, punitivo e minaccioso.
Le condotte pregiudizievoli poste in essere dal resistente lo rendono totalmente inidoneo all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Ciò nonostante, i figli sono ben inseriti nei rispettivi percorsi scolastici: frequenta l'ultimo anno Per_1 dell'istituto tecnico “Claudia De Medici” di Bolzano e intende proseguire gli studi universitari in medicina a Padova, rendendosi così non autosufficiente per molti anni ancora;
frequenta la Per_2 seconda superiore presso l'istituto tecnico “Luigi Einaudi” di Bolzano mentre è al quarto anno Per_3 della scuola primaria di lingua Italiana “Istituto Pluricomprensivo Brunico – Val Pusteria sede di
Brunico, a dimostrazione della piena idoneità genitoriale della madre.
Alla luce di quanto esposto si ritengono sussistenti i presupposti per disporre l'affidamento super esclusivo dei figli alla madre, che assumerà in autonomia ogni decisione nell'interesse dei minori, presso la quale sarà fissata anche la residenza abituale.
Il diritto di visita padre-figli va sospeso finché il resistente non manifesterà interesse e impegno concreto a riprendere i contatti con i figli, collaborando con il Servizio sociale territorialmente competente. In tal caso i contatti dovranno avvenire in modalità protetta in presenza di un operatore del servizio sociale.
Non può trovare accoglimento, in quanto esula per i poteri di questo tribunale, la domanda di assegnazione del diritto di abitazione presso un luogo sicuro per madre e figli, riconoscendo il diritto della Sig.ra e dei figli a permanere nella struttura protetta in cui è ospitata, fino a Parte_1 diversa sistemazione concordata con i servizi sociali.
5. La Sig.ra lavora ora alle dipendenze dell'azienda Rothoblaas di Bolzano con contratto a Pt_1 tempo determinato, per tre ore giornaliere, percependo una retribuzione mensile netta di circa € 500,00, per dodici mensilità. La ricorrente non è intestataria di beni immobili e possiede un conto corrente presso la Banco Posta.
Il marito lavora presso la Casa di Riposo di Salorno, con un'entrata economica regolare di cui il
Tribunale non conosce l'entità ma che in considerazione dell'età del resistente e della situazione occupazionale della Provincia Autonoma di Bolzano, deve ritenersi non inferiore ad € 1.500 mensili.
pagina 4 di 6 Valutate comparativamente le rispettive capacità reddituali, nonché la circostanza che sulla madre continueranno a gravare per intero i maggiori oneri di cura e assistenza materiale in via diretta dei figli, il Tribunale ritiene equo stabilire in € 200,00 mensili, il contributo mensile che il padre sarà tenuto a corrispondere alla madre a titolo di mantenimento ordinario di ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
I contributi pubblici di qualsiasi natura in favore dei figli potranno essere incassati per l'intero dalla madre i figli devono considerarsi integralmente a carico della ricorrente anche per quanto attiene alle detrazioni fiscali.
6. Dagli atti emerge un significativo divario tra le capacità reddituali dei coniugi: il marito, libero da incombenze di cura dei figli, può dedicarsi interamente alla propria attività lavorativa, mentre la moglie deve farsi carico in via prevalente della cura e assistenza di tre figli minori, circostanza che limita in modo sostanziale la possibilità di reperire un'occupazione a tempo pieno e di incrementare le proprie risorse economiche.
La funzione dell'assegno di mantenimento, ai sensi dell'art. 156 c.c., è quella di garantire al coniuge economicamente più debole un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, tenendo conto delle condizioni economiche di entrambi e dei carichi familiari.
Nel caso di specie, la madre, gravata dall'onere di cura dei figli, non è nelle condizioni di conseguire un reddito adeguato, mentre il padre, totalmente sgravato da tali incombenze, dispone di una piena capacità lavorativa. Tale squilibrio giustifica la previsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie nella misura di € 200 mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese.
7. La condanna alle spese di lite segue la soccombenza.
La ricorrente risulta ammessa al gratuito patrocinio.
Il resistente va condannato a rifondere all'Erario le spese del presente giudizio che vengono liquidate in applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni, per i giudizi di cognizione avanti al tribunale ordinario con valore indeterminabile, ridotti del 30% in considerazione dell'assenza di questioni di particolare complessità e dello scambio di memorie conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta,
1. dichiara la giudiziale separazione dei coniugi nata il [...] a [...] Parte_1
e
, nato il [...] a [...] coniugati in data 03.01.2001 presso la Controparte_3 sezione notarile di UK BT in Marocco, con atto non trascritto in Italia;
pagina 5 di 6 2. affida i , nata il [...], , nato il [...], e Persona_1 Persona_2
, nato il [...] alla sola madre in regime di Persona_3 Parte_1 affidamento esclusivo con residenza presso la madre. La madre potrà assumere ogni decisione nell'interesse dei figli e richiedere il rilascio di documenti d'identità per gli stesso, anche senza il consenso del padre;
3. sospende il diritto di visita padre-figli;
4. pone a carico del padre l'obbligo di versare alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento dei figli, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno periodico fissato in € 200,00 mensili ciascuno, con effetti dalla data della domanda (16.06.2025). L'importo è soggetto ad automatica rivalutazione secondo gli indici rilevati dall'ASTAT per il Comune di Bolzano, da apportarsi la prima volta il mese di giugno 2026;
5. dispone che i genitori dovranno farsi carico delle spese straordinarie necessarie da sostenere nell'interesse dei figli in ragione della metà ciascuno;
6. dispone che gli assegni pubblici di qualsiasi natura verranno incassati per intero dalla madre, mentre ai fini delle detrazioni fiscali i figli sono da intendersi a carico di entrambi i genitori in ragione della metà ciascuno;
7. pone a carico del marito l'obbligo di versare alla ricorrente a titolo Controparte_3 Parte_2 di contributo al suo mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno periodico fissato in €
200,00 mensili con effetti dalla data della domanda (16.06.2025). L'importo è soggetto ad automatica rivalutazione secondo gli indici rilevati dall'ASTAT per il Comune di Bolzano, da apportarsi la prima volta il mese di giugno 2026;
8. condanna a rifondere all'Erario le spese del presente procedimento che liquida in € Controparte_3
3.553,90 per il compenso di avvocato, oltre accessori di legge e rimborso forfettario nella misura del
15% di quanto liquidato per compenso.
Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 06/12/2025.
Il IU relatore Il Presidente
Morris RE AN DO
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO composto dai magistrati
AN DO Presidente
Morris RE IU relatore
MA TA IU ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1804/2025 R.G., vertente
rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Lenzi del Foro di Bolzano, giusta Parte_1 procura agli atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio;
ricorrente;
e
, contumace; Controparte_1 convenuto;
e
, presso il Tribunale di Bolzano;
Controparte_2 intervenuto;
In punto: separazione giudiziale dei coniugi con cumulo di domande ex art. 473 bis. 49 c.p.c.
Causa trattenuta in decisione all'udienza di data 13/10/2025
CONCLUSIONI
Del procuratore della ricorrente:
“1.Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito in capo al marito, stante la gravità dei comportamenti tenuti;
2. Disporre l'affidamento super esclusivo dei figli in favore della madre, con facoltà per il padre di incontrarli solo in modalità protetta e previa valutazione dei Servizi Sociali territoriali;
3. Porre a carico del resistente un assegno mensile di mantenimento per la moglie nella misura di €
pagina 1 di 6 250,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ASTAT;
4. Porre a carico del resistente un assegno mensile di mantenimento per ciascun figlio nella misura di
€ 360,00, anch'esso rivalutabile annualmente secondo gli indici ASTAT, da corrispondersi con le stesse modalità;
5. Disporre l'assegnazione del diritto di abitazione presso un luogo sicuro per madre e figli, riconoscendo il diritto della Sig.ra e dei figli a permanere nella struttura protetta Parte_1 fino a diversa sistemazione concordata con i servizi sociali.
6. visto l'art. 473 bis 49 c.p.c., una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg. e Parte_1 [...]
alle medesime condizioni, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere CP_3 alle dovute annotazioni;
7. con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”;
: Controparte_4
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio in data 03.01.2001 presso la sezione notarile di UK BT in
Marocco, con atto non trascritto in Italia.
Dal matrimonio sono nati i figli , nata il [...], , nato Persona_1 Persona_2 il 1° novembre 2008, e , nato il [...]. Persona_3
2. In relazione alla domanda di separazione, in forza dell'art. 8 del Reg. Ue n. 1259/2010, sussiste la giurisdizione italiana e la competenza del Tribunale di Bolzano, quale luogo in cui i coniugi hanno avuto l'ultima residenza comune.
In relazione alla domanda riguardante l'affidamento dei figli minori e il diritto di visita padre-figli, sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 37 della L. n. 218/1995 e dell'art. 8 del regolamento n.
2201/2003, vista la residenza in Italia delle minori al momento della presentazione del ricorso, nonché la loro cittadinanza italiana (sull'applicabilità del regolamento n. 2201/2003 anche ai cittadini extracomunitari che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri, conformemente ai criteri di competenza previsti dallo stesso regolamento, cfr. sentenza della Corte di
Giustizia delle Comunità Europee del 29 Novembre 2007, relativa al caso causa C- Persona_4
68/2007).
Per ciò che attiene al contributo al mantenimento dei figli, la giurisdizione italiana può affermarsi in base all'art. 45 della L. n. 218/1995 e all'art. 3 del regolamento CE n. 4/2009, che individua quale pagina 2 di 6 autorità cui spetta la giurisdizione in materia alimentare la residenza abituale del convenuto o dell'alimentando, valorizzando anche il vincolo di accessorietà fra la domanda di alimenti e l'azione relativa allo stato delle persone o alla responsabilità genitoriale, cui tale pretesa si riconnetta.
Con riferimento alla legge applicabile in relazione alla responsabilità genitoriale, la fattispecie rientra nel campo di applicazione dell'art. 36 della L. n. 218/1995, che prevede quale criterio di collegamento la legge nazionale del figlio, e dell'art. 15, par. 1, della Convenzione dell'Aja del 1996, che rinvia alla legge del foro (anche in conformità alle disposizioni del regolamento UE n. 2019/1111).
In materia di obbligazioni alimentari l'art. 15 del regolamento UE n. 4/2009 rinvia al Protocollo dell'Aja del 2007, che all'art. 3 prevede l'applicazione della legge di residenza abituale del creditore
(oppure la legge del foro in base all'art. 4 per le obbligazioni alimentari dei genitori nei confronti dei figli).
In ogni caso l'art. 42 della l. 218/1995 e la convenzione dell'Aja del 1961, articoli 1 e 2, prevedono che, per la protezione dei minori, l'autorità giurisdizionale competente, sulla base della residenza abituale del minore, può adottare le misure previste dalla legislazione interna.
3. Il resistente, nonostante regolare notifica, non si è costituito in giudizio, dimostrando il proprio disinteresse al procedimento.
La vita coniugale è stata caratterizzata da un clima opprimente e conflittuale: il marito ha assunto atteggiamenti sistematicamente autoritari, oppressivi e fortemente prevaricatori nei confronti della moglie, con episodi che nel tempo si sono aggravati fino a divenire vere e proprie manifestazioni di violenza fisica e verbale. Tali comportamenti non si sono limitati alla persona della Sig.ra ma Pt_1 hanno coinvolto anche i figli, in particolare la figlia maggiore spesso vittima di minacce e Per_1 limitazioni alla propria libertà personale, tra cui il divieto di uscire se non per motivi di studio, fino a sfociare in un episodio in cui il sig. ha aggredito fisicamente la figlia maggiore prendendola CP_3 per il collo e tentando di strozzarla. Le percosse e gli abusi verbali rivolti alla moglie sono sovente avvenuti alla presenza dei minori, incidendo profondamente sul loro benessere psicologico. Le minacce del padre, che arrivava a prospettare l'espulsione dei figli dal territorio italiano qualora non si fossero attenuti ai suoi ordini, hanno generato un clima familiare di paura e sopraffazione. A fronte del progressivo deterioramento dei rapporti e della pericolosità dell'ambiente domestico, la Sig.ra Pt_1 si è vista costretta a denunciare i fatti presso la Stazione dei Carabinieri di Bunico (BZ). A seguito della denuncia, il Tribunale di Bolzano ha disposto la misura cautelare dell'allontanamento del marito dal domicilio familiare e del divieto di avvicinamento ex art. 282 bis c.p., misure ora sospese.
Dal 29 aprile 2024, la Sig.ra e i figli sono stati collocati in una abitazione protetta nella Pt_1
Provincia di Bolzano, dove attualmente risiedono in condizioni di sicurezza e serenità. pagina 3 di 6 In considerazione di quanto esposto, sussistono senza dubbi i presupposti per la pronuncia di separazione alla luce delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, nonché del disinteresse mostrato dal resistente al presente procedimento.
4. Il padre, nel corso degli anni, non si è mai realmente occupato dei figli, né dal punto di vista affettivo né materiale. Non ha mai partecipato attivamente alla loro crescita, limitandosi a esercitare un controllo rigido, punitivo e minaccioso.
Le condotte pregiudizievoli poste in essere dal resistente lo rendono totalmente inidoneo all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Ciò nonostante, i figli sono ben inseriti nei rispettivi percorsi scolastici: frequenta l'ultimo anno Per_1 dell'istituto tecnico “Claudia De Medici” di Bolzano e intende proseguire gli studi universitari in medicina a Padova, rendendosi così non autosufficiente per molti anni ancora;
frequenta la Per_2 seconda superiore presso l'istituto tecnico “Luigi Einaudi” di Bolzano mentre è al quarto anno Per_3 della scuola primaria di lingua Italiana “Istituto Pluricomprensivo Brunico – Val Pusteria sede di
Brunico, a dimostrazione della piena idoneità genitoriale della madre.
Alla luce di quanto esposto si ritengono sussistenti i presupposti per disporre l'affidamento super esclusivo dei figli alla madre, che assumerà in autonomia ogni decisione nell'interesse dei minori, presso la quale sarà fissata anche la residenza abituale.
Il diritto di visita padre-figli va sospeso finché il resistente non manifesterà interesse e impegno concreto a riprendere i contatti con i figli, collaborando con il Servizio sociale territorialmente competente. In tal caso i contatti dovranno avvenire in modalità protetta in presenza di un operatore del servizio sociale.
Non può trovare accoglimento, in quanto esula per i poteri di questo tribunale, la domanda di assegnazione del diritto di abitazione presso un luogo sicuro per madre e figli, riconoscendo il diritto della Sig.ra e dei figli a permanere nella struttura protetta in cui è ospitata, fino a Parte_1 diversa sistemazione concordata con i servizi sociali.
5. La Sig.ra lavora ora alle dipendenze dell'azienda Rothoblaas di Bolzano con contratto a Pt_1 tempo determinato, per tre ore giornaliere, percependo una retribuzione mensile netta di circa € 500,00, per dodici mensilità. La ricorrente non è intestataria di beni immobili e possiede un conto corrente presso la Banco Posta.
Il marito lavora presso la Casa di Riposo di Salorno, con un'entrata economica regolare di cui il
Tribunale non conosce l'entità ma che in considerazione dell'età del resistente e della situazione occupazionale della Provincia Autonoma di Bolzano, deve ritenersi non inferiore ad € 1.500 mensili.
pagina 4 di 6 Valutate comparativamente le rispettive capacità reddituali, nonché la circostanza che sulla madre continueranno a gravare per intero i maggiori oneri di cura e assistenza materiale in via diretta dei figli, il Tribunale ritiene equo stabilire in € 200,00 mensili, il contributo mensile che il padre sarà tenuto a corrispondere alla madre a titolo di mantenimento ordinario di ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
I contributi pubblici di qualsiasi natura in favore dei figli potranno essere incassati per l'intero dalla madre i figli devono considerarsi integralmente a carico della ricorrente anche per quanto attiene alle detrazioni fiscali.
6. Dagli atti emerge un significativo divario tra le capacità reddituali dei coniugi: il marito, libero da incombenze di cura dei figli, può dedicarsi interamente alla propria attività lavorativa, mentre la moglie deve farsi carico in via prevalente della cura e assistenza di tre figli minori, circostanza che limita in modo sostanziale la possibilità di reperire un'occupazione a tempo pieno e di incrementare le proprie risorse economiche.
La funzione dell'assegno di mantenimento, ai sensi dell'art. 156 c.c., è quella di garantire al coniuge economicamente più debole un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, tenendo conto delle condizioni economiche di entrambi e dei carichi familiari.
Nel caso di specie, la madre, gravata dall'onere di cura dei figli, non è nelle condizioni di conseguire un reddito adeguato, mentre il padre, totalmente sgravato da tali incombenze, dispone di una piena capacità lavorativa. Tale squilibrio giustifica la previsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie nella misura di € 200 mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese.
7. La condanna alle spese di lite segue la soccombenza.
La ricorrente risulta ammessa al gratuito patrocinio.
Il resistente va condannato a rifondere all'Erario le spese del presente giudizio che vengono liquidate in applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni, per i giudizi di cognizione avanti al tribunale ordinario con valore indeterminabile, ridotti del 30% in considerazione dell'assenza di questioni di particolare complessità e dello scambio di memorie conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta,
1. dichiara la giudiziale separazione dei coniugi nata il [...] a [...] Parte_1
e
, nato il [...] a [...] coniugati in data 03.01.2001 presso la Controparte_3 sezione notarile di UK BT in Marocco, con atto non trascritto in Italia;
pagina 5 di 6 2. affida i , nata il [...], , nato il [...], e Persona_1 Persona_2
, nato il [...] alla sola madre in regime di Persona_3 Parte_1 affidamento esclusivo con residenza presso la madre. La madre potrà assumere ogni decisione nell'interesse dei figli e richiedere il rilascio di documenti d'identità per gli stesso, anche senza il consenso del padre;
3. sospende il diritto di visita padre-figli;
4. pone a carico del padre l'obbligo di versare alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento dei figli, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno periodico fissato in € 200,00 mensili ciascuno, con effetti dalla data della domanda (16.06.2025). L'importo è soggetto ad automatica rivalutazione secondo gli indici rilevati dall'ASTAT per il Comune di Bolzano, da apportarsi la prima volta il mese di giugno 2026;
5. dispone che i genitori dovranno farsi carico delle spese straordinarie necessarie da sostenere nell'interesse dei figli in ragione della metà ciascuno;
6. dispone che gli assegni pubblici di qualsiasi natura verranno incassati per intero dalla madre, mentre ai fini delle detrazioni fiscali i figli sono da intendersi a carico di entrambi i genitori in ragione della metà ciascuno;
7. pone a carico del marito l'obbligo di versare alla ricorrente a titolo Controparte_3 Parte_2 di contributo al suo mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno periodico fissato in €
200,00 mensili con effetti dalla data della domanda (16.06.2025). L'importo è soggetto ad automatica rivalutazione secondo gli indici rilevati dall'ASTAT per il Comune di Bolzano, da apportarsi la prima volta il mese di giugno 2026;
8. condanna a rifondere all'Erario le spese del presente procedimento che liquida in € Controparte_3
3.553,90 per il compenso di avvocato, oltre accessori di legge e rimborso forfettario nella misura del
15% di quanto liquidato per compenso.
Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 06/12/2025.
Il IU relatore Il Presidente
Morris RE AN DO
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