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30 luglio 1978
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30 dicembre 1998
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12 novembre 2014
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Art. 79. (Patti contrari alla legge)
E' nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dagli articoli precedenti ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della presente legge.
Il conduttore con azione proponibile fino a sei mesi dopo la riconsegna dell'immobile locato, puo' ripetere le somme sotto qualsiasi forma corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla presente legge.
((In deroga alle disposizioni del primo comma, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, anche se adibiti ad attivita' alberghiera, per i quali sia pattuito un canone annuo superiore ad euro 250.000, e che non siano riferiti a locali qualificati di interesse storico a seguito di provvedimento regionale o comunale, e' facolta' delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere provati per iscritto)) .
(25)
--------------- AGGIORNAMENTO (25)
La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative".
E' nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dagli articoli precedenti ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della presente legge.
Il conduttore con azione proponibile fino a sei mesi dopo la riconsegna dell'immobile locato, puo' ripetere le somme sotto qualsiasi forma corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla presente legge.
((In deroga alle disposizioni del primo comma, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, anche se adibiti ad attivita' alberghiera, per i quali sia pattuito un canone annuo superiore ad euro 250.000, e che non siano riferiti a locali qualificati di interesse storico a seguito di provvedimento regionale o comunale, e' facolta' delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere provati per iscritto)) .
(25)
--------------- AGGIORNAMENTO (25)
La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative".
Commentari • 150
- 1. Locazione commerciale: nulla la rinuncia preventiva all’indennità di avviamentoAccesso limitatoEnrico Pattumelli · https://www.altalex.com/ · 23 agosto 2018 · 20.412441
Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Torino, sentenza 27/06/2024, n. 563Provvedimento: […] - che gli aumenti dei canoni di locazione praticati sino all'ottobre 2013 dovevano ritenersi nulli ex artt.79 Legge 392/1978 e 13 Legge 431/1998 con conseguente suo diritto alla restituzione delle maggiori somme corrisposte; […] CP_1 , quest'ultimo in ogni caso avesse rinunciato alla tutela di cui agli artt.79 legge 392/1978 e 13 legge 431/1998. […] D.Lgs.28/2010), per impedire, per una sola volta, la prescrizione e la decadenza (in ogni caso l'art.79 legge 392/1978 è stato abrogato dall'art.14 legge 431/1998 limitatamente alle locazioni abitative, […]Leggi di più...
- mediazione obbligatoria·
- interessi su ripetizione di indebito·
- ripetizione di indebito·
- contributo unificato·
- decadenza·
- art. 79 legge 392/1978·
- prescrizione·
- inattendibilità testimonianza·
- art. 13 legge 431/1998