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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/06/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4021/2023 del R.G. avente ad oggetto richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio azionato con domanda congiunta da nata Parte_1
a Napoli il 25.06.1976, C.F. e nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
31.03.1969, C.F. rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. C.F._2
Giovanni Tecce ed elettivamente domiciliati in Avellino alla via Serafino Soldi n. 15;
RICORRENTI
E
nata il [...] ad [...] c.f. , rappresentata e difesa, Controparte_2 C.F._3 in virtù di procura in atti, dall'avvocato Giovanni Tecce ed elettivamente domiciliata presso il cui studio in Avellino alla via Serafino Soldi n.15
INTERVENTORE
Con parere favorevole del PM reso in data 27.08.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 19.12.2023 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare la separazione personale e, decorso il termine di legge, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
Con atto di intervento del 7.03.2024 ha dichiarato di voler profittare dell'acquisto Controparte_2 della nuda proprietà dell'immobile sito in RI (Av) alla contrada Pagliara e identificato al foglio 20, part. 1322, sub. 4 disposto in suo favore dalle parti ricorrenti.
1/2 Con note scritte depositate per l'udienza del 3.6.2024 i ricorrenti hanno richiamato solo parzialmente le condizioni indicate in ricorso rappresentando di voler rinunciare alle altre domande tra cui quella relativa al trasferimento immobiliare in favore della figlia riservandosi di provvedere allo stesso in una separata sede.
Con sentenza del 15.07.2024 è stata omologata la separazione dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto il 28.05.2024 ed è stato disposto il prosieguo del giudizio per la pronuncia in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte congiunte depositate per l'udienza del 24.03.2025 le parti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio confermando integralmente le condizioni della separazione.
Orbene, la domanda di divorzio è fondata e deve essere accolta. Nel caso di specie, infatti, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un semestre dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice delegato nel procedimento di separazione. In ordine alle condizioni di divorzio, deve essere rilevato che le stesse non risultano in contrasto con le norme imperative e con l'interesse della figlia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta dalle parti, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
il 1.06.1995 alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto il 28.05.2024; Controparte_1
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.6.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2